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Document 32010D0274

2010/274/PESC: Decisione 2010/274/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2010, che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

GU L 119 del 13.5.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/274/oj

13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/22


DECISIONE 2010/274/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2010

che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/862/PESC (2) che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 24 novembre 2009.

(3)

Il 20 novembre 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/854/PESC (3) che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 24 maggio 2010.

(4)

L’EU BAM Rafah dovrebbe essere prorogata ulteriormente fino al 24 maggio 2011, sulla base del suo mandato attuale.

(5)

È opportuno fissare l’importo finanziario di riferimento necessario per coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo tra il 25 maggio 2010 e il 24 maggio 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è modificata come segue:

1)

all’articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’EU BAM Rafah si prefigge di assicurare una presenza come parte terza al valico di Rafah al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell’Unione per la costruzione istituzionale, all’apertura del valico stesso e rafforzare la fiducia tra il governo di Israele e l’Autorità Palestinese.»;

2)

l’articolo 4 bis, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EU BAM Rafah.»;

3)

l’articolo 5, paragrafo 1, è soppresso e i rimanenti paragrafi sono rinumerati di conseguenza;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ove richiesto, lo status del personale dell’EU BAM Rafah, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EU BAM Rafah, è oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.»;

5)

all’articolo 9, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EU BAM Rafah a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’AR.»;

6)

all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 38 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e per modificare l’OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.»;

7)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Allorché l’Unione europea e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un ambito per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EU BAM Rafah.»;

8)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione per il periodo dal 25 maggio 2010 al 24 maggio 2011 è pari a EUR 1 950 000.»;

9)

all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e l’azione esterna dell’Unione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3 del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.»;

10)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’Unione europea fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell’Unione europea fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l’Unione europea.

3.   L’AR è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell’Unione europea connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (4).

11)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 24 maggio 2011.»;

12)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Riesame

La presente azione comune è riesaminata entro il 15 aprile 2011.»;

13)

l’articolo 18, terzo comma è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 12 maggio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  GU L 306 del 15.11.2008, pag. 98.

(3)  GU L 312 del 27.11.2009, pag. 73.

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;


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