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Document 32010D0224

    2010/224/,Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010 , relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

    GU L 108 del 29.4.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/224/oj

    Related international agreement

    29.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 108/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

    del 29 marzo 2010

    relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

    (2010/224/UE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 8,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere conforme del Parlamento europeo,

    vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra («l'accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2007, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    (2)

    Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale dell'Unione nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.

    (3)

    In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

    (4)

    È opportuno approvare l'accordo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvati, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, ad effettuare la notifica seguente:

    «In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, se del caso, alla “Unione europea”.».

    Articolo 3

    1.   La posizione che l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica devono adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.

    2.   A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di stabilizzazione e di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.

    3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è presa di volta in volta dal Consiglio o dalla Commissione ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea, l'atto di approvazione di cui all'articolo 138 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita il suddetto atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2010

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. ESPINOSA

    Per la Commissione

    Il presidente

    O. REHN


    ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

    tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

    MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA ROMANIA,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso «gli Stati membri», e

    LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    in appresso «la Comunità»,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, in appresso «il Montenegro»,

    dall'altra,

    in seguito denominate «le parti»,

    CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Montenegro di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri.

    CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità.

    CONSIDERATI la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile il Montenegro nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «trattato UE») e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale.

    VISTO il partenariato europeo, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea.

    CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Montenegro e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonché la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, libertà e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale.

    CONSIDERANDO l’impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché l’impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico.

    CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in prosieguo: «l'Atto finale di Helsinki»), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione.

    RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi.

    CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Montenegro.

    CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC.

    CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea.

    CONSIDERANDO l’impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001.

    PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in prosieguo: «il presente accordo») creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento.

    TENENDO PRESENTE l'impegno del Montenegro a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente.

    TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica.

    CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: «il trattato CE») vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Parte della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino al Montenegro di essere vincolati come Parte della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.

    RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale.

    RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell’Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti.

    RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale.

    DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1.   È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra.

    2.   Gli obiettivi di tale associazione sono:

    a)

    aiutare il Montenegro a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;

    b)

    contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale in Montenegro e nella regione;

    c)

    fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti;

    d)

    sostenere gli sforzi del Montenegro volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;

    e)

    aiutare il Montenegro a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;

    f)

    promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e il Montenegro;

    g)

    promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

    TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI

    Articolo 2

    La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

    Articolo 3

    La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

    Articolo 4

    Le Parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l’ICTY.

    Articolo 5

    La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali del Montenegro.

    Articolo 6

    Il Montenegro s’impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

    Articolo 7

    Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

    Articolo 8

    L’associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a cinque anni.

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in prosieguo: «il CSA») istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo e l’adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte del Montenegro. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.

    Basandosi su questa verifica il CSA formulerà raccomandazioni e può adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

    Il processo di associazione è completato progressivamente. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell’applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dal Montenegro e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.

    La revisione non riguarderà la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.

    Articolo 9

    Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell’OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l’articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

    TITOLO II

    DIALOGO POLITICO

    Articolo 10

    1.   Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Montenegro e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

    2.   Il dialogo politico mira a promuovere in particolare:

    a)

    la piena integrazione del Montenegro nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;

    b)

    una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni;

    c)

    la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;

    d)

    una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.

    3.   Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.

    Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

    a)

    l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;

    b)

    la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

    c)

    Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

    Articolo 11

    1.   Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporgli.

    2.   Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:

    a)

    all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino il Montenegro, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra;

    b)

    utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;

    c)

    con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

    Articolo 12

    A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 125.

    Articolo 13

    Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.

    TITOLO III

    COOPERAZIONE REGIONALE

    Articolo 14

    Conformemente all'impegno assunto per la pace e la stabilità internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, il Montenegro promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

    Ogniqualvolta il Montenegro preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

    Il Montenegro attua integralmente gli accordi bilaterali esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Serbia e Montenegro, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

    Articolo 15

    Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

    Dopo la firma del presente accordo, il Montenegro avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

    Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

    a)

    il dialogo politico,

    b)

    l'instaurazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC;

    c)

    concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;

    d)

    disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.

    All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

    Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità del Montenegro a concludere dette convenzioni costituirà un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

    Il Montenegro avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

    Articolo 16

    Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

    Il Montenegro avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

    Articolo 17

    Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA

    1.   Il Montenegro dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra il Montenegro e detto paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest’ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

    2.   Il Montenegro avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.

    I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

    TITOLO IV

    LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

    Articolo 18

    1.   Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.

    2.   Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata.

    3.   Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

    a)

    degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;

    b)

    dei dazi antidumping o compensativi;

    c)

    dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

    4.   Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

    a)

    la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (1), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;

    b)

    la tariffa montenegrina applicata (2).

    5.   Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:

    a)

    dai negoziati tariffari in sede di OMC o

    b)

    dall'adesione del Montenegro all'OMC o

    c)

    da riduzioni successive dopo l'adesione del Montenegro all'OMC,

    i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

    6.   La Comunità e il Montenegro si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

    CAPITOLO I

    Prodotti industriali

    Articolo 19

    Definizione

    1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o del Montenegro elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

    2.   Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

    Articolo 20

    Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali

    1.   I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Montenegro.

    2.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Montenegro.

    Articolo 21

    Concessioni del Montenegro riguardanti i prodotti industriali

    1.   I dazi doganali sulle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

    2.   Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Montenegro sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.

    3.   I dazi doganali sulle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.

    4.   Le restrizioni quantitative alle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 22

    Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

    1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

    2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

    Articolo 23

    Riduzione accelerata dei dazi doganali

    Il Montenegro si dichiara disposto a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

    Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

    CAPITOLO II

    Agricoltura e pesca

    Articolo 24

    Definizione

    1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o del Montenegro.

    2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

    3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici»).

    Articolo 25

    Prodotti agricoli trasformati

    Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

    Articolo 26

    Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro e le misure di effetto equivalente.

    2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

    Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

    3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato II e originari del Montenegro al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 800 tonnellate, espresse in peso carcasse.

    Articolo 27

    Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

    2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro:

    a)

    abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III a);

    b)

    riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

    c)

    riduce progressivamente al 50 % i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III c), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

    Articolo 28

    Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche

    Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 è indicato nel protocollo stesso.

    Articolo 29

    Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca

    1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari del Montenegro.

    2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari del Montenegro ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

    Articolo 30

    Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità.

    2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

    Articolo 31

    Clausola di revisione

    Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche del Montenegro nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia montenegrina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione del Montenegro all'OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo la Comunità e il Montenegro esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

    Articolo 32

    Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca

    Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

    Articolo 33

    Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche

    1.   Il Montenegro assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche del Montenegro sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate in detto regolamento.

    2.   Il Montenegro vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

    3.   Il Montenegro rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.

    4.   I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2 registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso non saranno più utilizzati dopo il 1o gennaio 2009. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.

    5.   A decorrere dal 1o gennaio 2009, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Montenegro.

    6.   Il Montenegro si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo il 1o gennaio 2009 non violino le disposizioni del presente articolo.

    7.   Il Montenegro garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

    CAPITOLO III

    Disposizioni comuni

    Articolo 34

    Ambito di applicazione

    Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

    Articolo 35

    Concessioni più favorevoli

    Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

    Articolo 36

    Standstill

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e il Montenegro, né si aumentano quelli già applicati.

    2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e il Montenegro, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

    3.   Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche del Montenegro e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II –V e al protocollo 1.

    Articolo 37

    Divieto di discriminazione fiscale

    1.   La Comunità e il Montenegro si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

    2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

    Articolo 38

    Dazi di carattere fiscale

    Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

    Articolo 39

    Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere

    1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.

    2.   Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Serbia e Montenegro o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dal Montenegro per promuovere il commercio regionale.

    3.   Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e del Montenegro sanciti nel presente accordo.

    Articolo 40

    Dumping e sovvenzioni

    1.   Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41.

    2.   Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

    Articolo 41

    Clausola di salvaguardia

    1.   Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

    a)

    grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice oppure

    b)

    gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

    la parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

    3.   Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di più di due anni.

    In circostanze del tutto eccezionali le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno quattro anni dallo scadere delle misure in questione.

    4.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), la Comunità o il Montenegro forniscono quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti interessate.

    5.   Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

    Qualora il CSA o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

    b)

    Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

    Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

    6.   Qualora la Comunità o il Montenegro assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.

    Articolo 42

    Clausola di penuria

    1.   Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

    a)

    una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice oppure

    b)

    una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,

    quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

    2.   Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

    3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o il Montenegro forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.

    4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o il Montenegro possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

    5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

    Articolo 43

    Monopoli di Stato

    In merito ai monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, il Montenegro fa in modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini del Montenegro per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

    Articolo 44

    Norme di origine

    Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 45

    Restrizioni autorizzate

    Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

    Articolo 46

    Mancata cooperazione amministrativa

    1.   Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.

    2.   Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

    3.   Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s'intende, fra l’altro:

    a)

    la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

    b)

    il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

    c)

    il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

    Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

    4.   L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

    a)

    La Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni unitamente alle informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

    b)

    Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.

    c)

    Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione

    5.   Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

    Articolo 47

    Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell’applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

    Articolo 48

    L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

    TITOLO V

    CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

    CAPITOLO I

    Circolazione dei lavoratori

    Articolo 49

    1.   Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

    a)

    il trattamento concesso ai lavoratori cittadini del Montenegro legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;

    b)

    il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore.

    2.   Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, il Montenegro concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Montenegro.

    Articolo 50

    1.   Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

    a)

    si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;

    b)

    gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

    2.   Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

    Articolo 51

    1.   Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità montenegrina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:

    a)

    tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;

    b)

    le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

    c)

    ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

    2.   Il Montenegro concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c).

    CAPITOLO II

    Stabilimento

    Articolo 52

    Definizione

    Ai fini del presente accordo:

    a)

    per «società comunitaria» o «società montenegrina» s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o del Montenegro che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o del Montenegro. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o del Montenegro che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o del Montenegro viene considerata una società comunitaria o montenegrina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o del Montenegro;

    b)

    per «consociata» di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;

    c)

    per «filiale» di una società s'intende una sede di attività senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce l'estensione;

    d)

    per «stabilimento» s'intende:

    i)

    per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività imprenditoriali, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

    ii)

    per quanto riguarda le società comunitarie o montenegrine, il diritto di esercitare attività economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Montenegro o nella Comunità;

    e)

    per «attività» s'intende l'esercizio di attività economiche;

    f)

    le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

    g)

    per «cittadino della Comunità» o «cittadino del Montenegro» s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o del Montenegro;

    per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o cittadini del Montenegro stabiliti al di fuori della Comunità e del Montenegro e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o del Montenegro e controllate da cittadini comunitari o del Montenegro, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Montenegro in base alle rispettive legislazioni;

    h)

    per «servizi finanziari» s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il CSA può ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.

    Articolo 53

    1.   Il Montenegro agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro concede:

    a)

    per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio del Montenegro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

    b)

    per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nel territorio del Montenegro, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

    2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

    a)

    per lo stabilimento di società montenegrine nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

    b)

    per l'attività delle filiali e consociate montenegrine stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.

    3.   Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio.

    4.   Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e del Montenegro che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

    5.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

    a)

    a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Montenegro;

    b)

    a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società montenegrine e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società montenegrine, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.

    Articolo 54

    1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.

    2.   Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.

    3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

    Articolo 55

    1.   Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo (4) (in prosieguo: «l'ECAA»), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

    2.   Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

    Articolo 56

    1.   Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società di un'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

    2.   La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

    Articolo 57

    Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e montenegrini l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Montenegro e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.

    Articolo 58

    1.   Una società comunitaria stabilita nel territorio del Montenegro o una società montenegrina stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Montenegro e della Comunità, lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o del Montenegro, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

    2.   I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

    a)

    le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, essi:

    i)

    dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

    ii)

    svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;

    iii)

    hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

    b)

    i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

    c)

    per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.

    3.   L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o del Montenegro rispettivamente di cittadini montenegrini o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una società montenegrina oppure una consociata o una filiale montenegrina di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Montenegro, a condizione che:

    a)

    detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;

    b)

    la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori della Comunità e del Montenegro e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Montenegro.

    CAPITOLO III

    Prestazione di servizi

    Articolo 59

    1.   La Comunità e il Montenegro si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o montenegrini stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

    2.   Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o del Montenegro e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.

    3.   Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prenderà le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

    Articolo 60

    1.   Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e del Montenegro stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.

    2.   Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

    Articolo 61

    Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e il Montenegro, si applicano le disposizioni seguenti:

    1)

    nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso il Montenegro e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa montenegrina in materia di trasporti con quella della Comunità.

    2)

    Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

    Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

    3)

    Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:

    a)

    evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;

    b)

    aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

    c)

    ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

    4)

    Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.

    5)

    Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

    6)

    Il Montenegro adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

    7)

    A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.

    CAPITOLO IV

    Pagamenti correnti e movimenti di capitali

    Articolo 62

    Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e il Montenegro.

    Articolo 63

    1.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

    2.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.

    3.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro concede il trattamento nazionale ai cittadini dell'UE che acquistano beni immobili nel suo territorio.

    4.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno.

    5.   Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e del Montenegro e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.

    6.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e il Montenegro causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunità o del Montenegro, la Comunità e il Montenegro, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e il Montenegro, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

    7.   Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.

    8.   Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e il Montenegro al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

    Articolo 64

    1.   Durante il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

    2.   Entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Montenegro delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

    CAPITOLO V

    Disposizioni di carattere generale

    Articolo 65

    1.   L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

    2.   Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

    Articolo 66

    Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.

    Articolo 67

    Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà esclusiva congiunta di società o cittadini montenegrini e società o cittadini comunitari.

    Articolo 68

    1.   Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

    2.   Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

    3.   Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare agli Stati membri o al Montenegro di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

    Articolo 69

    1.   Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.

    2.   Qualora uno o più Stati membri o il Montenegro abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Montenegro, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità e il Montenegro informano senza indugio l'altra Parte.

    3.   Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

    Articolo 70

    Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.

    Articolo 71

    Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

    TITOLO VI

    RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

    Articolo 72

    1.   Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale del Montenegro a quella della Comunità, nonché della sua effettiva applicazione. Il Montenegro si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. Il Montenegro garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.

    2.   Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.

    3.   In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, come la legislazione sul settore finanziario, quella in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, il Montenegro si concentra sulle altre parti dell’acquis.

    Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e il Montenegro.

    4.   Il Montenegro definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.

    Articolo 73

    Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

    1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e il Montenegro:

    i)

    tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

    ii)

    lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Montenegro, o in una sua parte sostanziale;

    iii)

    qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

    2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

    3.   Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

    4.   Il Montenegro istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

    5.   La Comunità, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

    6.   Il Montenegro compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    7.

    a)

    Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dal Montenegro venga valutato tenendo conto del fatto che il Montenegro è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

    b)

    Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni del Montenegro e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

    8.   Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineerà il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilità.

    9.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

    a)

    il paragrafo 1, punto iii), non si applica;

    b)

    le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

    10.   Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte può prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunità o del Montenegro, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

    Articolo 74

    Imprese pubbliche

    Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all’articolo 86.

    I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Montenegro.

    Articolo 75

    Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    1.   A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

    2.   Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

    3.   Il Montenegro prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

    4.   Il Montenegro s’impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare il Montenegro ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

    5.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

    Articolo 76

    Appalti pubblici

    1.   La Comunità e il Montenegro sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.

    2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società montenegrine, stabilite o meno nella Comunità, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie

    Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo del Montenegro avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se il Montenegro abbia effettivamente introdotto tale normativa.

    3.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Montenegro a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Montenegro beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società montenegrine.

    4.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Montenegro hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Montenegro beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società montenegrine

    5.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per il Montenegro di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. Il Montenegro riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

    6.   Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e il Montenegro, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.

    Articolo 77

    Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

    1.   Il Montenegro adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

    2.   A tale scopo, le Parti si adoperano per:

    a)

    promuovere l’uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;

    b)

    fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

    c)

    incoraggiare la partecipazione del Montenegro ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (5);

    d)

    se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che il Montenegro abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

    Articolo 78

    Tutela dei consumatori

    Le Parti collaborano per allineare le norme del Montenegro in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipenderà dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

    A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono:

    a)

    una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell’informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;

    b)

    l'armonizzazione della legislazione del Montenegro in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunità;

    c)

    un’efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;

    d)

    un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia;

    e)

    scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.

    Articolo 79

    Condizioni di lavoro e pari opportunità

    Il Montenegro adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

    TITOLO VII

    GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

    Articolo 80

    Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

    Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

    Articolo 81

    Protezione dei dati personali

    A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. Il Montenegro istituisce uno o più organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

    Articolo 82

    Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

    Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

    La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

    a)

    lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;

    b)

    la redazione di testi legislativi;

    c)

    una maggiore efficienza delle istituzioni;

    d)

    la formazione del personale;

    e)

    la sicurezza dei documenti di viaggio e l’identificazione dei documenti falsi;

    f)

    la gestione delle frontiere.

    La cooperazione si concentra in particolare:

    a)

    nel settore dell'asilo, sull’attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

    b)

    nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le Parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

    Articolo 83

    Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione

    1.   Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, il Montenegro e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

    Gli Stati membri e il Montenegro forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

    Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e il Montenegro sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

    2.   Il Montenegro è disposto a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione.

    3.   Il Montenegro s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un’attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

    4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l’immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.

    Articolo 84

    Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

    1.   Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

    2.   La cooperazione nel settore può comprendere un’assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

    Articolo 85

    Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

    1.   Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

    2.   Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.

    Articolo 86

    Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

    Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

    a)

    il traffico e la tratta di esseri umani;

    b)

    le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;

    c)

    la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;

    d)

    la frode fiscale;

    e)

    l'usurpazione di identità;

    f)

    il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

    g)

    il traffico illecito di armi;

    h)

    la falsificazione di documenti;

    i)

    il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;

    j)

    la cibercriminalità.

    Per quanto riguarda la falsificazione della valuta, il Montenegro collabora strettamente con la Comunità per combattere la falsificazione di banconote e monete nonché eliminare e punire le eventuali falsificazioni avvenute nel suo territorio. A livello di prevenzione, il Montenegro punta ad attuare misure equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente nonché ad aderire a tutte le convenzioni internazionali connesse a questa branca del diritto. Il Montenegro potrebbe ricevere sostegno dalla Comunità sotto forma di scambi, assistenza e formazione per la difesa contro la falsificazione della valuta. Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

    Articolo 87

    Lotta al terrorismo

    Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:

    a)

    attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;

    b)

    attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

    c)

    attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

    TITOLO VIII

    POLITICHE DI COOPERAZIONE

    Articolo 88

    1.   La Comunità e il Montenegro instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita del Montenegro. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile a vantaggio di entrambe le Parti.

    2.   Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Montenegro. L’elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

    3.   Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra il Montenegro e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

    Articolo 89

    Politica economica e commerciale

    La Comunità e il Montenegro agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

    A tal fine, la Comunità e il Montenegro collaborano per procedere a:

    a)

    scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

    b)

    un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

    c)

    promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie.

    Il Montenegro si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. Su richiesta delle autorità montenegrine, la Comunità può fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi.

    La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

    La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’unione economica e monetaria europea.

    Articolo 90

    Cooperazione statistica

    La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico, compresi gli aspetti economici, commerciali, monetari e finanziari. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma del Montenegro. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico del Montenegro di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall’ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinandosi all’acquis comunitario. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.

    Articolo 91

    Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

    La cooperazione tra il Montenegro e la Comunità si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Montenegro che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.

    Articolo 92

    Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna

    La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le Parti, in particolare, collaborano – mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente – per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico(comprendendo una gestione e un controllo finanziari nonché una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Montenegro, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell’Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell'organo supremo di revisione contabile del Montenegro. Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

    Articolo 93

    Promozione e tutela degli investimenti

    La cooperazione tra le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale del Montenegro. In particolare, per il Montenegro la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.

    Articolo 94

    Cooperazione industriale

    La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Montenegro, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l’obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell’ambiente.

    Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'ambiente delle imprese. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Montenegro di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

    La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.

    Articolo 95

    Piccole e medie imprese

    Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e del Montenegro. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

    Articolo 96

    Turismo

    La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione del Montenegro ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

    La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

    Articolo 97

    Agricoltura e settore agroindustriale

    La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare il Montenegro a soddisfare i requisiti sanitari della Comunità, migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

    Articolo 98

    Pesca

    Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

    Articolo 99

    Dogane

    Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale del Montenegro a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale montenegrina all'acquis.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

    Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.

    Articolo 100

    Fiscalità

    Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale del Montenegro per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest’ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1o dicembre 1997.

    La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode e l’evasione fiscale. Il Montenegro completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

    Articolo 101

    Cooperazione nel settore sociale

    In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

    Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale del Montenegro nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale montenegrino alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione del Montenegro per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità. Il Montenegro garantisce l'osservanza delle convenzioni fondamentali dell'OIL e la loro effettiva applicazione.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

    Articolo 102

    Istruzione e formazione

    Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Montenegro, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell’ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

    Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Montenegro, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.

    I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell’istruzione e della formazione in Montenegro.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.

    Articolo 103

    Cooperazione culturale

    Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell’ambito della Convenzione dell’UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

    Articolo 104

    Cooperazione nel settore audiovisivo

    Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

    La cooperazione potrebbe vertere, tra l’altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell’informazione, nonché su un’assistenza tecnica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

    Il Montenegro allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l’acquis dell’UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

    Articolo 105

    Società dell'informazione

    Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all’acquis comunitario riguardante la società dell’informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione del Montenegro con quelle della Comunità.

    Le Parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Montenegro, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

    Articolo 106

    Reti e servizi di comunicazione elettronici

    La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo. Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Montenegro di recepire l’acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 107

    Informazione e comunicazione

    La Comunità e il Montenegro prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali del Montenegro informazioni più specialistiche.

    Articolo 108

    Trasporti

    La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel campo dei trasporti.

    La cooperazione può puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto del Montenegro, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione può inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Montenegro un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

    Articolo 109

    Energia

    La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato della Comunità dell'energia ed è sviluppata in vista di un'integrazione graduale del Montenegro nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti:

    a)

    formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;

    b)

    promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

    c)

    definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore.

    Articolo 110

    Sicurezza nucleare

    Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare:

    a)

    il miglioramento delle leggi e dellenormative delle Parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilità e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;

    b)

    promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica e il Montenegro in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;

    c)

    la responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare.

    Articolo 111

    Ambiente

    Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.

    Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione montenegrina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l’inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un’attenzione particolare alla ratifica e all’attuazione del protocollo di Kyoto.

    Articolo 112

    Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

    Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

    Articolo 113

    Sviluppo regionale e locale

    Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

    Articolo 114

    Pubblica amministrazione

    La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Montenegro, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell'intera popolazione montenegrina e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l’UE e il Montenegro.

    La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull’elaborazione e sull’attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell’etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.

    TITOLO IX

    COOPERAZIONE FINANZIARIA

    Articolo 115

    Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 5, 116 e 118, il Montenegro può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’erogazione dell’aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso al Montenegro è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

    Articolo 116

    L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con il Montenegro.

    L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, libertà e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo economico e la tutela ambientale.

    Articolo 117

    Su richiesta del Montenegro e in casi eccezionali, la Comunità potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra il Montenegro e il Fondo Monetario Internazionale.

    Articolo 118

    Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

    A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

    TITOLO X

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

    Articolo 119

    È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

    Articolo 120

    1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo del Montenegro.

    2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    3.   I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

    4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Montenegro, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

    5.   Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    Articolo 121

    Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

    Articolo 122

    1.   Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo del Montenegro.

    2.   Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

    3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 121.

    Articolo 123

    Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

    È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

    Articolo 124

    Il consiglio di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

    Articolo 125

    È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento montenegrino e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

    Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento montenegrino.

    Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento montenegrino, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

    Articolo 126

    Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

    Articolo 127

    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

    a)

    ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

    b)

    inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

    c)

    ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    Articolo 128

    1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

    a)

    il regime applicato dal Montenegro nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;

    b)

    il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Montenegro non dà origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese del Montenegro.

    2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

    Articolo 129

    1.   Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

    2.   Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

    3.   Ciascuna delle Parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7.

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

    4.   Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.

    Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124.

    5.   Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e del protocollo 3 e non ne pregiudicano l'applicazione (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa).

    Articolo 130

    1.   In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

    Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell'articolo 129, paragrafo 4.

    2.   Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

    3.   Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

    Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

    Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

    Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

    4.   Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

    Articolo 131

    Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e il Montenegro, dall'altro.

    Articolo 132

    I principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari sono stabiliti nel protocollo 8.

    Gli allegati da I a VII e i protocolli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 133

    Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

    Articolo 134

    Ai fini del presente accordo, per «Parti» s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Montenegro, dall'altro.

    Articolo 135

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio del Montenegro.

    Articolo 136

    Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

    Articolo 137

    Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nella lingua ufficiale utilizzata in Montenegro, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Articolo 138

    Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

    Articolo 139

    Accordo interinale

    Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e il Montenegro, per «data di entrata in vigore del presente accordo» s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli da 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

    Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

    Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

    V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

    Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

    Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

    Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

    Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

    Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

    Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

    Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

    Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

    Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

    Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

    Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

    Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

    Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

    Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

    Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

    V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

    V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

    Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

    Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

    Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

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    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    За Република България

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    Za Českou republiku

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    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Eesti Vabariigi nimel

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    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Per la Repubblica italiana

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    Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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    Latvijas Republikas vārdā

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    Lietuvos Respublikos vardu

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    A Magyar Köztársaság részéről

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    Għal Malta

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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    Pela República Portuguesa

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    Pentru România

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    Za Republiko Slovenijo

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    Za Slovenskú republiku

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    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    За Европейската общност

    Por las Comunidades Europeas

    Za Evropská společenství

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Euroopa ühenduste nimel

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Eiropas Kopienu vārdā

    Europos Bendrijų vardu

    Az Európai Közösségek részéről

    Għall-Komunitajiet Ewropej

    Voor de Europese Gemeenschappen

    W imieniu Wspólnot Europejskich

    Pelas Comunidades Europeias

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvá

    Za Evropske skupnosti

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På europeiska gemenskapernas vägnar

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    U ime Republike Crne Gore

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    (1)  Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (2)  Gazzetta ufficiale del Montenegro n. 17/07.

    (3)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 952/2007 (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 26).

    (4)  Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).

    (5)  Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.

    ALLEGATO I

    ALLEGATO I. A

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'Articolo 21)

    Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

    a)

    all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base;

    b)

    il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

    c)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 25 % del dazio di base;

    d)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice NC

    Descrizione

    2515

    Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:

     

    Marmi e travertini:

    2515 11 00

    – –

    greggi o sgrossati

    2515 12

    – –

    semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:

    2515 12 20

    – – –

    di spessore inferiore o uguale a 4 cm

    2515 12 50

    – – –

    di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm

    2515 12 90

    – – –

    altri

    2522

    Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825:

    2522 20 00

    Calce spenta

    2523

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:

     

    Cementi Portland:

    2523 29 00

    – –

    altri

    3602 00 00

    Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

    3603 00

    Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:

    3603 00 10

    Micce di sicurezza; cordoni detonanti

    3603 00 90

    altri

    3820 00 00

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    4406

    Traversine di legno per strade ferrate o simili:

    4406 90 00

    altre

    4410

    Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:

     

    di legno:

    4410 12

    – –

    Pannelli detti «oriented strand board» (OSB):

    4410 12 10

    – – –

    greggi o semplicemente levigati

    4410 19 00

    – –

    altri

    4412

    Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:

    4412 10 00

    di bambù

     

    altro:

    4412 94

    – –

    ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:

    4412 94 10

    – – –

    avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

    4412 94 90

    – – –

    altro

    4412 99

    – –

    altri:

    4412 99 70

    – – –

    altro

    6403

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

     

    altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

    6403 51

    – –

    che ricoprono la caviglia:

     

    – – –

    altre:

     

    – – – –

    che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

     

    – – – – –

    uguale o superiore a 24 cm:

    6403 51 15

    – – – – – –

    per uomo

    6403 51 19

    – – – – – –

    per donna

     

    – – – –

    altre, con suole interne di lunghezza:

     

    – – – – –

    uguale o superiore a 24 cm:

    6403 51 95

    – – – – – –

    per uomo

    6403 51 99

    – – – – – –

    per donna

    6405

    Altre calzature:

    6405 10 00

    con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

    7604

    Barre e profilati di alluminio:

    7604 10

    di alluminio non legato:

    7604 10 90

    – –

    Profilati

     

    di leghe di alluminio:

    7604 29

    – –

    altri:

    7604 29 90

    – – –

    Profilati

    7616

    Altri lavori di alluminio:

     

    altri:

    7616 99

    – –

    altri:

    7616 99 90

    – – –

    altri

    8415

    Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

     

    altri:

    8415 81 00

    – –

    con attrezzatura frigorifera e valvola d’inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)

    8507

    Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

    8507 20

    altri accumulatori al piombo:

     

    – –

    altri:

    8507 20 98

    – – –

    altri

    8517

    Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:

     

    Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:

    8517 12 00

    – –

    Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

    8703

    Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

     

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

    8703 22

    – –

    di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ma inferiore o uguale a 1 500 cm3:

    8703 22 10

    – – –

    nuovi:

    ex 8703 22 10

    – – – –

    Autoveicoli per il trasporto di persone

    8703 22 90

    – – –

    usati

    8703 23

    – –

    di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3:

     

    – – –

    nuovi:

    8703 23 19

    – – – –

    altri:

    ex 8703 23 19

    – – – – –

    Autoveicoli per il trasporto di persone

    8703 23 90

    – – –

    usati

     

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

    8703 32

    – –

    di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3:

     

    – – –

    nuovi:

    8703 32 19

    – – – –

    altri:

    ex 8703 32 19

    – – – – –

    Autoveicoli per il trasporto di persone

    8703 32 90

    – – –

    usati

    8703 33

    – –

    di cilindrata superiore a 2 500 cm3

     

    – – –

    nuovi:

    8703 33 11

    – – – –

    Campers e motorcaravans

    8703 33 90

    – – –

    usati

    ALLEGATO I. B

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'Articolo 21)

    Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

    a)

    all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all’85 % del dazio di base;

    b)

    il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

    c)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 55 % del dazio di base;

    d)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

    e)

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

    f)

    il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice NC

    Descrizione

    2501

    Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

     

    Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

     

    – –

    altri:

     

    – – –

    altri:

    2501 00 91

    – – – –

    Sale per l'alimentazione umana

    3304

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:

     

    altri:

    3304 99 00

    – –

    altri

    3305

    Preparazioni per capelli:

    3305 10 00

    Shampooings

    3305 90

    altri:

    3305 90 90

    – –

    altre

    3306

    Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:

    3306 10 00

    Dentifrici

    3401

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:

     

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

    3401 11 00

    – –

    da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

    3402

    Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:

    3402 20

    Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

    3402 20 20

    – –

    Preparazioni tensioattive

    3402 20 90

    – –

    Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

    3402 90

    altri:

    3402 90 90

    – –

    Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

    3923

    Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:

     

    Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

    3923 21 00

    – –

    di polimeri di etilene

    3923 29

    – –

    di altre materie plastiche:

    3923 29 10

    – – –

    di poli(cloruro di vinile)

    3923 90

    altri:

    3923 90 10

    – –

    Filetti estrusi presentati in forma tubolare

    3923 90 90

    – –

    altri

    3926

    Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:

    3926 90

    altri:

     

    – –

    altri:

    3926 90 97

    – – –

    altri

    4011

    Pneumatici nuovi, di gomma:

    4011 10 00

    dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

    4202

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

     

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

    4202 11

    – –

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:

    4202 11 10

    – – –

    Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

    4202 11 90

    – – –

    altri

    4203

    Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:

    4203 10 00

    Indumenti

     

    Guanti, mezzoguanti e muffole:

    4203 29

    – –

    altri:

    4203 29 10

    – – –

    di protezione per qualsiasi mestiere

    4418

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

    4418 10

    Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti:

    4418 10 50

    – –

    di conifere

    4418 10 90

    – –

    di altri legni

    4418 20

    Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie:

    4418 20 50

    – –

    di conifere

    4418 20 80

    – –

    di altri legni

    4418 40 00

    Casseforme per gettate di calcestruzzo

    4418 90

    altri:

    4418 90 10

    – –

    di legni lamellari

    4418 90 80

    – –

    altri

    4802

    Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:

     

    altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

    4802 55

    – –

    di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli

    4802 55 15

    – – –

    di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m2

    ex 4802 55 15

    – – – –

    diversi dalla carta da decorazione grezza

    4802 55 25

    – – –

    di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m2

    ex 4802 55 25

    – – – –

    diversi dalla carta da decorazione grezza

    4802 55 30

    – – –

    di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m2

    ex 4802 55 30

    – – – –

    diversi dalla carta da decorazione grezza

    4802 55 90

    – – –

    di peso uguale o superiore a 80 g per m2

    ex 4802 55 90

    – – – –

    diversi dalla carta da decorazione grezza

    4819

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:

    4819 10 00

    Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

    4819 20 00

    Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

    4819 30 00

    Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più

    4819 40 00

    altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci

    4820

    Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:

    4820 10

    Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:

    4820 10 10

    – –

    Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze

    4820 20 00

    Quaderni

    4820 90 00

    altri

    4821

    Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:

    4821 10

    stampate:

    4821 10 10

    – –

    autoadesive

    4821 90

    altre:

    4821 90 10

    – –

    autoadesive

    4910 00 00

    Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

    4911

    Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

    4911 10

    Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:

    4911 10 10

    – –

    Cataloghi commerciali

    4911 10 90

    – –

    altri

     

    altri:

    4911 99 00

    – –

    altri

    5111

    Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

    5111 19

    – –

    altri:

    5111 19 10

    – – –

    di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

    5111 19 90

    – – –

    di peso superiore a 450 g/m2

    5112

    Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:

     

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

    5112 11 00

    – –

    di peso non superiore a 200 g/m2

    5112 19

    – –

    altri:

    5112 19 10

    – – –

    di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

    5112 19 90

    – – –

    di peso superiore a 375 g/m2

    5209

    Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2:

     

    imbianchiti:

    5209 21 00

    – –

    ad armatura a tela

    5209 22 00

    – –

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    5209 29 00

    – –

    altri tessuti

     

    tinti

    5209 31 00

    – –

    ad armatura a tela

    5209 32 00

    – –

    ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    5209 39 00

    – –

    altri tessuti

     

    di filati di diversi colori:

    5209 41 00

    – –

    ad armatura a tela

    5209 43 00

    – –

    altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

    5209 49 00

    – –

    altri tessuti

    6101

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:

    6101 90

    di altre materie tessili:

    6101 90 20

    – –

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    ex 6101 90 20

    – – –

    di lana o di peli fini

    6101 90 80

    – –

    Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    ex 6101 90 80

    – – –

    di lana o di peli fini

    6115

    Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:

     

    altri:

    6115 95 00

    – –

    di cotone

    6115 96

    – –

    di fibre sintetiche:

    6115 96 10

    – – –

    Calzettoni (gambaletti)

     

    – – –

    altri:

    6115 96 99

    – – –

    altre

    6205

    Camice e camicette, per uomo e ragazzo:

    6205 20 00

    di cotone

    6205 30 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    6205 90

    di altre materie tessili:

    6205 90 10

    – –

    di lino o di ramiè

    6205 90 80

    – –

    altre

    6206

    Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

    6206 10 00

    di seta o di cascami di seta

    6206 20 00

    di lana o di peli fini

    6206 30 00

    di cotone

    6206 40 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    6206 90

    di altre materie tessili:

    6206 90 10

    – –

    di lino o di ramiè

    6206 90 90

    – –

    altre

    6207

    Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:

     

    Slips e mutande:

    6207 11 00

    – –

    di cotone

    6207 19 00

    – –

    di altre materie tessili

     

    Camicie da notte e pigiami:

    6207 21 00

    – –

    di cotone

    6207 22 00

    – –

    di fibre sintetiche o artificiali

    6207 29 00

    – –

    di altre materie tessili

     

    altri:

    6207 91 00

    – –

    di cotone

    6207 99

    – –

    di altre materie tessili

    6207 99 10

    – –

    di fibre sintetiche o artificiali

    6207 99 90

    – – –

    altri

    6208

    Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:

     

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne:

    6208 11 00

    – –

    di fibre sintetiche o artificiali

    6208 19 00

    – –

    di altre materie tessili

     

    Camicie da notte e pigiami:

    6208 21 00

    – –

    di cotone

    6208 22 00

    – –

    di fibre sintetiche o artificiali

    6208 29 00

    – –

    di altre materie tessili

     

    altri:

    6208 91 00

    – –

    di cotone

    6208 92 00

    – –

    di fibre sintetiche o artificiali

    6208 99 00

    – –

    di altre materie tessili

    6211

    Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti:

     

    altri indumenti per uomo o ragazzo:

    6211 32

    – –

    di cotone:

    6211 32 10

    – – –

    Indumenti da lavoro

     

    – – –

    Tute sportive (trainings), con fodera:

    6211 32 31

    – – – –

    di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa

     

    – – – –

    altri:

    6211 32 41

    – – – – –

    Parti superiori

    6211 32 42

    – – – – –

    Parti inferiori

     

    altri indumenti per donna o ragazza:

    6211 42

    – –

    di cotone:

    6211 42 10

    – – –

    Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

     

    – – –

    Tute sportive (trainings), con fodera:

    6211 42 31

    – – – –

    di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa

     

    – – – –

    altri:

    6211 42 41

    – – – – –

    Parti superiori

    6211 42 42

    – – – – –

    Parti inferiori

    6211 42 90

    – – –

    altri

    6211 43

    – –

    di fibre sintetiche o artificiali:

    6211 43 10

    – – –

    Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

     

    – – –

    Tute sportive (trainings), con fodera:

    6211 43 31

    – – – –

    di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa

     

    – – – –

    altri:

    6211 43 41

    – – – – –

    Parti superiori

    6211 43 42

    – – – – –

    Parti inferiori

    6211 43 90

    – – –

    altri

    6301

    Coperte:

    6301 20

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini di animali

    6301 20 10

    – –

    a maglia

    6301 20 90

    – –

    altre

    6301 90

    altre coperte:

    6301 90 10

    – –

    a maglia

    6301 90 90

    – –

    altre

    6302

    Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:

     

    altra biancheria da letto, stampata:

    6302 21 00

    – –

    di cotone

     

    altra biancheria da letto:

    6302 31 00

    – –

    di cotone

     

    altra biancheria da tavola:

    6302 51 00

    – –

    di cotone

    6302 53

    – –

    di fibre sintetiche o artificiali:

    6302 53 90

    – – –

    altra

    6403

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

     

    altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

    6403 59

    – –

    altre:

     

    – – –

    altre:

     

    – – – –

    Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

     

    – – – – –

    altre, con suole interne di lunghezza:

     

    – – – –

    uguale o superiore a 24 cm:

    6403 59 35

    – – – – – – –

    per uomo

    6403 59 39

    – – – – – – –

    per donna

     

    – – – – –

    altre, con suole interne di lunghezza:

     

    – – – – –

    uguale o superiore a 24 cm:

    6403 59 95

    – – – – – –

    per uomo

    6403 59 99

    – – – – – –

    per donna

    6802

    Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

     

    altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

    6802 21 00

    Marmo, travertino e alabastro

    6802 23 00

    – –

    Granito

    6802 29 00

    – –

    altre pietre:

    ex 6802 29 00

    – – –

    altre pietre calcaree

     

    altre:

    6802 91

    – –

    Marmo, travertino e alabastro:

    6802 91 10

    – – –

    Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito

    6802 91 90

    – – –

    altro

    6802 93

    – –

    Granito:

    6802 93 10

    – – –

    lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

    6802 93 90

    – – –

    altro

    6810

    Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

     

    Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

    6810 11

    – –

    Blocchi e mattoni da costruzione:

    6810 11 10

    – – –

    di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.

    6810 11 90

    – – –

    altri

     

    altri lavori:

    6810 91

    – –

    Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:

    6810 91 90

    – – –

    altri

    6810 99 00

    – –

    altri

    6904

    Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:

    6904 10 00

    Mattoni da costruzione

    6904 90 00

    altre

    6905

    Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:

    6905 10 00

    Tegole

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:

     

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

    7207 11

    – –

    di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

    7207 11 90

    – – –

    fucinati

    7207 12

    – –

    altri, di sezione trasversale rettangolare:

    7207 12 90

    – – –

    fucinati

    7207 19

    – –

    altri

     

    – – –

    di sezione trasversale circolare o poligonale:

    7207 19 12

    – – – –

    laminati od ottenuti con colata continua

    7207 19 19

    – – – –

    fucinati

    7207 19 80

    – – –

    altri

    7207 20

    contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

     

    – –

    di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

     

    – – –

    laminati od ottenuti con colata continua:

     

    – – –

    altri, contenenti, in peso:

    7207 20 15

    – – – – –

    0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio

    7207 20 17

    – – – – –

    0,6 % o più di carbonio

    7207 20 19

    – – –

    fucinati

     

    – –

    altri, di sezione trasversale rettangolare:

    7207 20 32

    – – –

    laminati od ottenuti con colata continua

    7207 20 39

    – – –

    fucinati

     

    – –

    di sezione trasversale circolare o poligonale:

    7207 20 52

    – – –

    laminati od ottenuti con colata continua

    7207 20 59

    – – –

    fucinati

    7207 20 80

    – –

    altri

    7213

    Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:

    7213 10 00

    aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

     

    altri:

    7213 91

    – –

    di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:

    7213 91 10

    – – –

    del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

     

    – – –

    altri:

    7213 91 49

    – – – –

    contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

    ex 7213 91 49

    – – – – –

    diversi da quelli di diametro inferiore o uguale a 8 mm

    7213 99

    – –

    altri:

    7213 99 10

    – – –

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7213 99 90

    – – –

    contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

    7214

    Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

    7214 10 00

    fucinate

    7214 20 00

    aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

     

    altre:

    7214 99

    – –

    altre:

     

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

    7214 99 10

    – – – –

    del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

     

    – – – –

    altre, di sezione circolare con diametro:

    7214 99 31

    – – – – –

    uguale o superiore a 80 mm

    7214 99 39

    – – – – –

    inferiore a 80 mm

    7214 99 50

    – – – –

    altre

     

    – – –

    contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

     

    – – – –

    di sezione circolare con diametro:

    7214 99 71

    – – – – –

    uguale o superiore a 80 mm

    7214 99 79

    – – – – –

    inferiore a 80 mm

    7214 99 95

    – – – –

    altre

    7215

    Altre barre di ferro o di acciai non legati:

    7215 10 00

    di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

    7215 50

    altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:

     

    – –

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

    7215 50 11

    – – –

    di sezione rettangolare

    7215 50 19

    – – –

    altre

    7215 50 80

    – –

    contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

    7215 90 00

    altre

    7224

    Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:

    7224 10

    Lingotti e altre forme primarie:

    7224 10 10

    – –

    di acciai per utensili

    7224 10 90

    – –

    altri

    7224 90

    altri:

     

    – –

    altri:

     

    – – –

    di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:

     

    – – – –

    laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

     

    – – – – –

    la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

    7224 90 05

    – – – – – –

    contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

    7224 90 07

    – – – – – –

    altri

    7224 90 14

    – – – – –

    altri

    7224 90 18

    – – – –

    fucinati

     

    – – –

    altri:

     

    – – – –

    laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

    7224 90 31

    – – – – –

    contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

    7224 90 38

    – – – – –

    altri

    7224 90 90

    – – – –

    fucinati

    7228

    Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:

    7228 20

    Barre di acciai silico-manganese:

    7228 20 10

    – –

    di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

     

    – –

    altre:

    7228 20 99

    – – –

    altre

    7228 30

    altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:

    7228 30 20

    – –

    di acciai per utensili

     

    – –

    contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:

    7228 30 41

    – – –

    di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm

    7228 30 49

    – – –

    altre

     

    – –

    altre:

     

    – – –

    di sezione circolare, di diametro:

    7228 30 61

    – – – –

    uguale o superiore a 80 mm

    7228 30 69

    – – – –

    inferiore a 80 mm

    7228 30 70

    – – –

    di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce

    7228 30 89

    – – –

    altre

    7228 40

    altre barre, semplicemente fucinate:

    7228 40 10

    – –

    di acciai per utensili

    7228 40 90

    – –

    altre

    7228 60

    altre barre:

    7228 60 20

    – –

    di acciai per utensili

    7228 60 80

    – –

    altre

    7314

    Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

    7314 20

    Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2:

    7314 20 90

    – –

    altre

     

    altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:

    7314 39 00

    – –

    altre

    7317 00

    Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:

     

    altri:

     

    – –

    di trafileria:

    7317 00 40

    – – –

    Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati

     

    – – –

    altri:

    7317 00 69

    – – – –

    altri

    7317 00 90

    – –

    altri

    7605

    Fili di alluminio:

     

    di alluminio non legato:

    7605 11 00

    – –

    di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

    7605 19 00

    – –

    altri

    7606

    Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:

     

    di forma quadrata o rettangolare:

    7606 11

    – –

    di alluminio non legato:

     

    – – –

    altri, di spessore:

    7606 11 91

    – – – –

    inferiore a 3 mm

    7606 11 93

    – – – –

    uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

    7606 11 99

    – – – –

    uguale o superiore a 6 mm

    7606 12

    – –

    di leghe di alluminio:

     

    – – –

    altri:

     

    – – – –

    altri, di spessore:

    7606 12 91

    – – – – –

    inferiore a 3 mm

    7606 12 93

    – – – – –

    uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

    7606 12 99

    – – – – –

    uguale o superiore a 6 mm

    7607

    Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):

     

    senza supporto:

    7607 11

    – –

    semplicemente laminati:

    7607 11 10

    – – –

    di spessore inferiore a 0,021 mm

    7607 11 90

    – – –

    di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

    7607 19

    – –

    altri:

    7607 19 10

    – – –

    di spessore inferiore a 0,021 mm

     

    – – –

    di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:

    7607 19 99

    – – – –

    altri

    7607 20

    su supporto:

    7607 20 10

    – –

    di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm

     

    – – –

    di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:

    7607 20 99

    – – –

    altri

    7610

    Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

    7610 10 00

    Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

    7610 90

    altri:

    7610 90 90

    – –

    altre

    7614

    Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:

    7614 10 00

    con anima di acciaio

    7614 90 00

    altri

    8311

    Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:

    8311 10

    Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:

    8311 10 10

    – –

    Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie

    8311 10 90

    – –

    altri

    8311 20 00

    Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:

    8418 10

    Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:

    8418 10 20

    – –

    di capacità superiore a 340 l:

    ex 8418 10 20

    – – –

    diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8418 10 80

    – –

    altre:

    ex 8418 10 80

    – – –

    diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

     

    Frigoriferi per uso domestico:

    8418 21

    – –

    a compressione:

     

    – – –

    altri:

     

    – – – –

    altri, di capacità:

    8418 21 91

    – – – – –

    inferiore o uguale a 250 l

    8418 21 99

    – – – – –

    superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

    8418 30

    Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:

    8418 30 20

    – –

    di capacità inferiore o uguale a 400 l:

    ex 8418 30 20

    – – –

    diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8418 30 80

    – –

    di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:

    ex 8418 30 80

    – – –

    diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8418 40

    Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:

    8418 40 20

    – –

    di capicità inferiore o uguale a 250 l:

    ex 8418 40 20

    – – –

    diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8418 40 80

    – –

    di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:

    ex 8418 40 80

    – – –

    diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8422

    Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:

     

    Lavastoviglie:

    8422 11 00

    – –

    di tipo familiare

    8426

    Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:

     

    altre macchine ed apparecchi:

    8426 91

    – –

    costruiti per essere montati su un veicolo stradale:

    8426 91 10

    – – –

    Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo

    8426 91 90

    – – –

    altri

    8450

    Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

     

    Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

    8450 11

    – –

    Macchine completamente automatiche:

     

    – – –

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:

    8450 11 11

    – – – –

    a caricamento frontale

    8483

    Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

    8483 30

    Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:

    8483 30 80

    – –

    Cuscinetti

    8703

    Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

     

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

    8703 24

    – –

    di cilindrata superiore a 3 000 cm3

    8703 24 10

    – – –

    nuovi:

    ex 8703 24 10

    – – – –

    Autoveicoli per il trasporto di persone

    8703 24 90

    – – –

    usati

     

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

    8703 33

    – –

    di cilindrata superiore a 2 500 cm3

     

    – – –

    nuovi:

    8703 33 19

    – – – –

    altri:

    ex 8703 33 19

    – – – – –

    Autoveicoli per il trasporto di persone

    9401

    Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:

    9401 40 00

    Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

     

    altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

    9401 61 00

    – –

    imbottiti

    9401 69 00

    – –

    altri

     

    altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

    9401 71 00

    – –

    imbottiti

    9401 79 00

    – –

    altri

    9401 80 00

    altri mobili per sedersi

    9403

    Altri mobili e loro parti:

    9403 40

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:

    9403 40 90

    – –

    altri

    9403 50 00

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

    9403 60

    altri mobili di legno:

    9403 60 10

    – –

    Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno

    9403 60 90

    – –

    altri mobili di legno

    9404

    Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

     

    Materassi:

    9404 29

    – –

    di altre materie:

    9404 29 10

    – – –

    con molle metalliche

    9404 90

    altri:

    9404 90 90

    – –

    altri

    9406 00

    Costruzioni prefabbricate:

     

    altre:

    9406 00 20

    – –

    di legno

    ALLEGATO II

    DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF»

    (di cui all'Articolo 26, Paragrafo 3)

    Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Descrizione

    0102

     

    Animali vivi della specie bovina:

    0102 90

     

    altri:

     

     

    – –

    delle specie domestiche:

     

     

    – – –

    di peso superiore a 300 kg:

     

     

    – – – –

    Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

    ex 0102 90 51

     

    – – – – –

    destinati alla macellazione:

     

    10

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

    ex 0102 90 59

     

    – – – – –

    altri:

     

    11

    21

    31

    91

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

     

     

    – – – –

    altri:

    ex 0102 90 71

     

    – – – – –

    destinati alla macellazione:

     

    10

    Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

    ex 0102 90 79

     

    – – – – –

    altri:

     

    21

    91

    Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

    0201

     

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

    ex 0201 10 00

     

    in carcasse o mezzene

     

    91

    Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

    0201 20

     

    altri pezzi non disossati:

    ex 0201 20 20

     

    – –

    Quarti detti «compensati»:

     

    91

    Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

    ex 0201 20 30

     

    – –

    Busti e quarti anteriori:

     

    91

    Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

    ex 0201 20 50

     

    – –

    Selle e quarti posteriori:

     

    91

    Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)


    (1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    ALLEGATO III (a)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera a)

    Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo

    Codice NC

    Descrizione

    0101

    Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

    0101 90

    altri:

     

    – –

    Cavalli:

    0101 90 11

    – – –

    destinati alla macellazione

    0101 90 19

    – – –

    altri

    0101 90 30

    – –

    Asini

    0101 90 90

    – –

    Muli e bardotti

    0105

    Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

     

    di peso inferiore o uguale a 185 g:

    0105 12 00

    – –

    Tacchine e tacchini

    0105 19

    – –

    altri:

    0105 19 20

    – – –

    Oche

    0105 19 90

    – – –

    Anatre e faraone

    0106

    Altri animali vivi:

     

    Mammiferi:

    0106 19

    – –

    altri:

    0106 19 10

    – – –

    Conigli domestici

    0106 19 90

    – – –

    altri

    0106 20 00

    Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

     

    Uccelli:

    0106 39

    – –

    altri:

    0106 39 10

    – – –

    Piccioni

    0205 00

    Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

    0205 00 20

    fresche o refrigerate

    0205 00 80

    congelate

    0206

    Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

    0206 10

    della specie bovina, fresche o refrigerate:

    0206 10 10

    – –

    destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

     

    – –

    altre:

    0206 10 91

    – – –

    Fegati

    0206 10 95

    – – –

    Pezzi detti «onglets» e «hampes»

    0206 10 99

    – – –

    altre

     

    della specie bovina, congelate:

    0206 21 00

    – –

    Lingue

    0206 22 00

    – –

    Fegati

    0206 29

    – –

    altre:

    0206 29 10

    – – –

    destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

     

    – – –

    altre:

    0206 29 91

    – – – –

    Pezzi detti «onglets» e «hampes»

    0206 29 99

    – – – –

    altre

    0206 30 00

    della specie suina, fresche o refrigerate

     

    della specie suina, congelate:

    0206 41 00

    – –

    Fegati

    0206 49

    – –

    altre:

    0206 49 20

    – – –

    della specie suina domestica

    0206 49 80

    – – –

    altre

    0206 80

    altre, fresche o refrigerate:

    0206 80 10

    – –

    destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

     

    – –

    altre:

    0206 80 91

    – – –

    delle specie equina, asinina o mulesca

    0206 80 99

    – – –

    delle specie ovina o caprina

    0206 90

    altre, congelate:

    0206 90 10

    – –

    destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

     

    – –

    altre:

    0206 90 91

    – – –

    delle specie equina, asinina o mulesca

    0206 90 99

    – – –

    delle specie ovina o caprina

    0208

    Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:

    0208 10

    di conigli o di lepri:

     

    – –

    di conigli domestici:

    0208 10 11

    – – –

    fresche o refrigerate

    0208 10 19

    – – –

    congelate:

    0208 10 90

    – – –

    altre

    0208 30 00

    di primati

    0208 40

    di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

    0208 40 10

    – –

    Carne di balena

    0208 40 90

    – –

    altre

    0208 50 00

    di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    0208 90

    altre

    0208 90 10

    – –

    di piccioni domestici

     

    – –

    di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:

    0208 90 20

    – – –

    di quaglie

    0208 90 40

    – – –

    altre

    0208 90 55

    – –

    Carni di foca

    0208 90 60

    – –

    di renne

    0208 90 70

    – –

    Cosce di rane

    0208 90 95

    – –

    altre

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

     

    altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

    0210 91 00

    – –

    di primati

    0210 92 00

    – –

    di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

    0210 93 00

    – –

    di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    0210 99

    – –

    altre:

     

    – – –

    Carni:

    0210 99 10

    – – – –

    di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

     

    – – – –

    delle specie ovina e caprina:

    0210 99 21

    – – – – –

    non disossate

    0210 99 29

    – – – – –

    disossate

    0210 99 31

    – – – –

    di renne

    0210 99 39

    – – – –

    altre

     

    – – –

    Frattaglie:

     

    – – – –

    della specie suina domestica:

    0210 99 41

    – – – – –

    Fegati

    0210 99 49

    – – – – –

    altre

     

    – – – –

    della specie bovina:

    0210 99 51

    – – – – –

    Pezzi detti «onglets» e «hampes»

    0210 99 59

    – – – – –

    altre

    0210 99 60

    – – – –

    delle specie ovina e caprina

     

    – – – –

    altre:

     

    – – – – –

    Fegati di volatili:

    0210 99 71

    – – – – – –

    Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

    0210 99 79

    – – – – – –

    altri

    0210 99 80

    – – – – –

    altre

    0210 99 90

    – – –

    Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

    0407 00

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

     

    di volatili da cortile:

     

    – –

    da cova:

    0407 00 11

    – – –

    di tacchine o di oche

    0407 00 19

    – – –

    altri

    0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    Tuorli:

    0408 11

    – –

    essiccati:

    0408 11 20

    – – –

    inadatti ad uso alimentare

    0408 19

    – –

    altri:

    0408 19 20

    – – –

    inadatti ad uso alimentare

     

    altri:

    0408 91

    – –

    essiccati:

    0408 91 20

    – – –

    inadatti ad uso alimentare

    0408 99

    – –

    altri:

    0408 99 20

    – – –

    inadatti ad uso alimentare

    0410 00 00

    Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    0601

    Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:

    0601 10

    Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

    0601 10 10

    – –

    Giacinti

    0601 10 20

    – –

    Narcisi

    0601 10 30

    – –

    Tulipani

    0601 10 40

    – –

    Gladioli

    0601 10 90

    – –

    altri

    0601 20

    Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

    0601 20 10

    – –

    piantimi, piante e radici di cicoria

    0601 20 30

    – –

    Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

    0601 20 90

    – –

    altri

    0602

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

    0602 90

    altri:

    0602 90 10

    – –

    Bianco di funghi (micelio)

    0602 90 20

    – –

    Barbatelle di ananassi

    0604

    Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

     

    altri:

    0604 91

    – –

    freschi

    0604 91 20

    – – –

    Alberi di Natale

    0604 91 40

    – – –

    Rami di conifere

    0604 91 90

    – – –

    altri

    0604 99

    – –

    altri:

    0604 99 10

    – – –

    semplicemente essiccati

    0604 99 90

    – – –

    altri

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

    0713 33

    – –

    Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

    0713 33 90

    – – –

    altri

    0713 39 00

    – –

    altri

    0713 40 00

    Lenticchie

    0713 50 00

    Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

    0713 90 00

    altre

    0714

    Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:

    0714 10

    Radici di manioca:

    0714 10 10

    – –

    Pellets ottenuti a partire da farine e semolini

     

    – –

    altri:

    0714 10 91

    – – –

    dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

    0714 10 99

    – – –

    altri

    0714 20

    Patate dolci:

    0714 20 10

    – –

    fresche, intere, destinate al consumo umano

    0714 20 90

    – –

    altre

    0714 90

    altri:

     

    – –

    Radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:

    0714 90 11

    – – –

    dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

    0714 90 19

    – – –

    altri

    0714 90 90

    – –

    altri

    0801

    Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

     

    Noci di cocco:

    0801 11 00

    – –

    disseccate

    0801 19 00

    – –

    altre

    0802

    Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

     

    Mandorle:

    0802 11

    – –

    con guscio:

    0802 11 10

    – – –

    amare

    0802 11 90

    – – –

    altre

    0802 12

    – –

    sgusciate:

    0802 12 10

    – – –

    amare

    0802 12 90

    – – –

    altre

     

    Nocciole (Corylus spp.):

    0802 21 00

    – –

    con guscio

    0802 22 00

    – –

    sgusciate:

    ex 0802 22 00

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 2,5kg

    ex 0802 22 00

    – – –

    altre

     

    Noci comuni:

    0802 31 00

    – –

    con guscio

    0802 32 00

    – –

    sgusciate

    0802 40 00

    Castagne e marroni (Castanea spp.)

    0802 50 00

    Pistacchi

    0802 60 00

    – –

    Noci macadamia

    0802 90

    altre:

    0802 90 20

    – –

    Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn

    0802 90 50

    – –

    Pinoli

    0802 90 85

    – –

    altre

    0804

    Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:

    0804 10 00

    Datteri

    0804 30 00

    Ananassi

    0804 40 00

    Avocadi

    0804 50 00

    Guaiave, manghi e mangostani

    0806

    Uve, fresche o secche:

    0806 20

    secche:

    0806 20 10

    – –

    Uve di Corinto

    0806 20 30

    – –

    Uva sultanina

    0806 20 90

    – –

    altre

    0810

    Altre frutta fresche:

    0810 60 00

    Durian

    0810 90

    altri:

    0810 90 30

    – –

    Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie

    0810 90 40

    – –

    Frutti della passione, carambole e pitahaya

     

    – –

    Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:

    0810 90 50

    – – –

    Ribes nero (Cassis)

    0810 90 60

    – – –

    Ribes rosso

    0810 90 70

    – – –

    altri

    0810 90 95

    – –

    altre

    0811

    Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0811 90

    altre:

     

    – –

    con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

    0811 90 11

    – – – –

    Frutta tropicali e noci tropicali

    0811 90 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    altre:

    0811 90 31

    – – – –

    Frutta tropicali e noci tropicali

    0811 90 39

    – – – –

    altri

     

    – –

    altre:

    0811 90 50

    – – –

    Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

    0811 90 70

    – – –

    Mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»

    0811 90 85

    – – –

    Frutta tropicali e noci tropicali

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

    0812 90

    altre

    0812 90 70

    – –

    Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

    0813

    Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

    0813 40

    altre frutta:

    0813 40 50

    – –

    Papaie

    0813 40 60

    – –

    Tamarindi

    0813 40 70

    – –

    Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    0813 40 95

    – –

    altre

    0813 50

    Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

     

    – –

    Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:

     

    – – –

    senza prugne:

    0813 50 12

    – – – –

    Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    0813 50 15

    – – – –

    altre

    0813 50 19

    – – –

    con prugne

     

    – –

    Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:

    0813 50 31

    – – –

    di noci tropicali

    0813 50 39

    – – –

    altri

     

    – –

    altri miscugli:

    0813 50 91

    – – –

    non contenenti prugne e fichi:

    0813 50 99

    – – –

    altri

    0814 00 00

    Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

     

    Caffè non torrefatto:

    0901 11 00

    – –

    non decaffeinizzato

    0901 12 00

    – –

    decaffeinizzato

    0902

    Tè, anche aromatizzato:

    0902 10 00

    Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

    0902 20 00

    Tè verde (non fermentato), presentato in modo diverso

    0902 30 00

    Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg

    0902 40 00

    Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in modo diverso

    0904

    Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati:

     

    Pepe:

    0904 11 00

    – –

    non tritato né polverizzato

    0904 12 00

    – –

    tritato o polverizzato

    0904 20

    Pimenti essiccati, tritati o polverizzati.

     

    – –

    non tritati né polverizzati

    0904 20 10

    – – –

    Peperoni

    0904 20 30

    – – –

    altri

    0904 20 90

    – –

    tritati o polverizzati

    0905 00 00

    Vaniglia

    0906

    Cannella e fiori di cinnamomo:

     

    non tritati né polverizzati:

    0906 11 00

    – –

    Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)

    0906 19 00

    – –

    altri

    0906 20 00

    tritati o polverizzati

    0907 00 00

    Garofani (antofilli, chiodi e steli)

    0908

    Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

    0908 10 00

    Noci moscate

    0908 20 00

    Macis

    0908 30 00

    Amomi e cardamomi

    0909

    Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:

    0909 10 00

    Semi di anice o di badiana

    0909 20 00

    Semi di coriandolo

    0909 30 00

    Semi di cumino

    0909 40 00

    Semi di carvi

    0909 50 00

    Semi di finocchio; bacche di ginepro

    0910

    Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:

    0910 10 00

    Zenzero

    0910 20

    Zafferano

    0910 20 10

    – –

    non tritato né polverizzato

    0910 20 90

    – –

    tritato o polverizzato

    0910 30 00

    Curcuma

     

    altre spezie:

    0910 91

    – –

    Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:

    0910 91 10

    – – –

    non tritati né polverizzati

    0910 91 90

    – – –

    tritati o polverizzati

    0910 99

    – –

    altre:

    0910 99 10

    – – –

    Semi di fieno greco

     

    – – –

    Timo:

     

    – – – –

    non tritato né polverizzato:

    0910 99 31

    – – – – –

    Serpillo (Thymus serpyllum)

    0910 99 33

    – – – – –

    altro

    0910 99 39

    – – – –

    tritato o polverizzato

    0910 99 50

    – – –

    Foglie di alloro

    0910 99 60

    – – –

    Curry

     

    – – –

    altre:

    0910 99 91

    – – –

    non tritate né polverizzate

    0910 99 99

    – – – –

    tritate o polverizzate

    1006

    Riso:

    1006 10

    Risone (riso «paddy»):

    1006 10 10

    – –

    destinato alla semina

     

    – –

    altro:

     

    – – –

    surriscaldato (parboiled):

    1006 10 21

    – – – –

    a grani tondi

    1006 10 23

    – – – –

    a grani medi

     

    – – – –

    a grani lunghi

    1006 10 25

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 10 27

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

     

    – – –

    altro:

    1006 10 92

    – – – –

    a grani tondi

    1006 10 94

    – – – –

    a grani medi

     

    – – – –

    a grani lunghi

    1006 10 96

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 10 98

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    1006 20

    Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):

     

    – –

    surriscaldato (parboiled):

    1006 20 11

    – – –

    a grani tondi

    1006 20 13

    – – –

    a grani medi

     

    – – –

    a grani lunghi

    1006 20 15

    – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 20 17

    – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

     

    – –

    altro:

    1006 20 92

    – – –

    a grani tondi

    1006 20 94

    – – –

    a grani medi

     

    – – –

    a grani lunghi

    1006 20 96

    – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 20 98

    – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    1006 30

    Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

     

    – –

    Riso lavorato:

     

    – – –

    surriscaldato (parboiled):

    1006 30 21

    – – – –

    a grani tondi

    1006 30 23

    – – – –

    a grani medi

     

    – – – –

    a grani lunghi

    1006 30 25

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 30 27

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

     

    – – –

    altro:

    1006 30 42

    – – – –

    a grani tondi

    1006 30 44

    – – – –

    a grani medi

     

    – – – –

    a grani lunghi

    1006 30 46

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 30 48

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

     

    – –

    Riso lavorato:

     

    – – –

    surriscaldato (parboiled):

    1006 30 61

    – – – –

    a grani tondi

    1006 30 63

    – – – –

    a grani medi

     

    – – – –

    a grani lunghi

    1006 30 65

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 30 67

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

     

    – – –

    altro:

    1006 30 92

    – – – –

    a grani tondi

    1006 30 94

    – – – –

    a grani medi

     

    – – – –

    a grani lunghi

    1006 30 96

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 30 98

    – – – – –

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    1006 40 00

    Rotture di riso

    1007

    Sorgo da granella:

    1007 00 10

    ibrido destinato alla semina

    1007 00 90

    altro

    1008

    Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

    1008 10 00

    Grano saraceno

    1008 20 00

    Miglio

    1008 30 00

    Scagliola

    1008 90

    Altri cereali:

    1008 90 10

    – –

    Triticale

    1008 90 90

    – –

    altri

    1102

    Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

    1102 10 00

    Farina di segala

    1102 20

    Farina di granturco:

    1102 20 10

    – –

    avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

    1102 20 90

    – –

    altra

    1102 90

    altre:

    1102 90 10

    – –

    di orzo

    1102 90 30

    – –

    di avena

    1102 90 50

    – –

    Farina di riso

    1102 90 90

    – –

    altre

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

     

    Semole e semolini:

    1103 11

    – –

    di frumento (grano):

    1103 11 10

    – – –

    di frumento (grano) duro

    1103 11 90

    – – –

    di frumento (grano) tenero e di spelta

    1103 13

    – –

    di granturco:

    1103 13 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

    1103 13 90

    – – –

    altri

    1103 19

    – –

    di altri cereali:

    1103 19 10

    – – –

    di segala

    1103 19 30

    – – –

    di orzo

    1103 19 40

    – – –

    di avena

    1103 19 50

    – – –

    di riso

    1103 19 90

    – – –

    altri

    1103 20

    Agglomerati in forma di pellets:

    1103 20 10

    – –

    di segala

    1103 20 20

    – –

    di orzo

    1103 20 30

    – –

    di avena

    1103 20 40

    – –

    di granturco

    1103 20 50

    – –

    di riso

    1103 20 60

    – –

    di frumento

    1103 20 90

    – –

    altri

    1104

    Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

     

    Cereali schiacciati o in fiocchi:

    1104 12

    – –

    di avena:

    1104 12 10

    – – –

    Cereali schiacciati

    1104 12 90

    – – –

    Fiocchi

    1104 19

    – –

    di altri cereali:

    1104 19 10

    – – –

    di frumento

    1104 19 30

    – – –

    di segala

    1104 19 50

    – – –

    di granturco

     

    – – –

    di orzo:

    1104 19 61

    – – – –

    Cereali schiacciati

    1104 19 69

    – – – –

    Fiocchi

     

    – – –

    altri:

    1104 19 91

    – – – –

    Fiocchi di riso

    1104 19 99

    – – – –

    altri

     

    altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

    1104 22

    – –

    di avena:

    1104 22 20

    – – –

    mondati (decorticati o pilati)

    1104 22 30

    – – –

    mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

    1104 22 50

    – – –

    perlati

    1104 22 90

    – – –

    soltanto spezzati

    1104 22 98

    – – –

    altri

    1104 23

    – –

    di granturco:

    1104 23 10

    – – –

    mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

    1104 23 30

    – – –

    perlati

    1104 23 90

    – – –

    soltanto spezzati

    1104 23 99

    – – –

    altri

    1104 29

    – –

    di altri cereali:

     

    – – –

    di orzo:

    1104 29 01

    – – – –

    mondati (decorticati o pilati)

    1104 29 03

    – – – –

    mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

    1104 29 05

    – – – –

    perlati

    1104 29 07

    – – – –

    soltanto spezzati

    1104 29 09

    – – – –

    altri

     

    – – –

    altri:

     

    – – – –

    mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

    1104 29 11

    – – – – –

    di frumento

    1104 29 18

    – – – – –

    altri

    1104 29 30

    – – – –

    perlati

     

    – – – –

    soltanto spezzati:

    1104 29 51

    – – – – –

    di frumento

    1104 29 55

    – – – – –

    di segala

    1104 29 59

    – – – – –

    altri

     

    – – – –

    altri:

    1104 29 81

    – – – – –

    di frumento

    1104 29 85

    – – – – –

    di segala

    1104 29 89

    – – – – –

    altri

    1104 30

    Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

    1104 30 10

    – –

    di frumento

    1104 30 90

    – –

    di altri cereali

    1105

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:

    1105 10 00

    Farina, semolino e polvere

    1105 20 00

    Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

    1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

    1106 10 00

    di legumi da granella secchi della voce 0713

    1106 20

    di sago, di radici o tuberi della voce 0714:

    1106 20 10

    – –

    denaturati

    1106 20 90

    – –

    altri

    1106 30

    dei prodotti del capitolo 8:

    1106 30 10

    – –

    di banane

    1106 30 90

    – –

    altri

    1107

    Malto, anche torrefatto:

    1107 10

    non torrefatto:

     

    – –

    di frumento (grano):

    1107 10 11

    – – –

    presentato in forma di farina

    1107 10 19

    – – –

    altro

     

    – –

    altro:

    1107 10 91

    – – –

    presentato in forma di farina

    1107 10 99

    – – –

    altro

    1107 20 00

    torrefatto

    1108

    Amidi e fecole; inulina:

     

    Amidi e fecole:

    1108 11 00

    – –

    Amido di frumento (grano)

    1108 12 00

    – –

    Amido di granturco

    1108 13 00

    – –

    Fecola di patate

    1108 14 00

    – –

    Fecola di manioca

    1108 19

    – –

    altri amidi e fecole:

    1108 19 10

    – – –

    Amido di riso

    1108 19 90

    – – – –

    altri

    1108 20 00

    Inulina

    1109 00 00

    Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

    1502 00

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

    1502 00 10

    destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

    1502 00 90

    altri

    1503 00

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:

     

    Stearina solare e oleostearina:

    1503 00 11

    – –

    destinate ad usi industriali

    1503 00 19

    – –

    altre

    1503 00 30

    Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1503 00 90

    – –

    altri

    1504

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    1504 10

    Oli di fegato di pesci e loro frazioni:

    1504 10 10

    – –

    aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo

     

    – –

    altri:

    1504 10 91

    – – –

    di ippoglossi

    1504 10 99

    – – –

    altri

    1504 20

     

    Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:

    1504 20 90

    – –

    altri

    1504 30

    Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:

    1504 30 90

    – –

    altri

    1507

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    1507 10

    Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

    1507 10 10

    – –

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1507 90

    altri:

    1507 90 10

    – –

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1508

    Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    1508 10

    Olio greggio:

    1508 10 10

    – –

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1508 10 90

    – –

    altro

    1508 90

    altri:

    1508 90 10

    – –

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1508 90 90

    – –

    altri

    1510 00

    Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:

    1510 00 10

    Oli greggi

    1510 00 90

    altri

    1512

    Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

    Olio di cotone e sue frazioni:

    1512 21

    – –

    Olio greggio, anche depurato del gossipolo:

    1512 21 10

    – – –

    destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1512 21 90

    – – –

    altro

    1512 29

    – –

    altri:

    1512 29 10

    – – –

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1512 29 90

    – – –

    altri

    1514

    Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

    Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:

    1514 11

    – –

    Oli greggi:

    1514 11 10

    – – –

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1514 11 90

    – – –

    altri

    1514 19

    – –

    altri:

    1514 19 10

    – – –

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1514 19 90

    – – –

    altri

     

    altri:

    1514 91

    – –

    Oli greggi:

    1514 91 10

    – – –

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1514 91 90

    – – –

    altri

    1514 99

    – –

    altri:

    1514 99 10

    – – –

    destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1514 99 90

    – – –

    altri

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

    1516 20

    Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

     

    – –

    altri:

     

    – – –

    altri:

     

    – – – –

    altri:

    1516 20 98

    – – – – –

    altri

    1518 00

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

     

    Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:

    1518 00 31

    – –

    greggi

    1518 00 39

    – –

    altri

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

     

    Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali:

     

    – –

    contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva:

    1522 00 31

    – – –

    paste di saponificazione (soapstocks)

    1522 00 39

    – – –

    altri

     

    – –

    altri:

    1522 00 91

    – – –

    Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)

    1522 00 99

    – – –

    altri

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

     

    Lattosio e sciroppo di lattosio:

    1702 11 00

    – –

    contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

    1702 19 00

    – –

    altri

    1702 20

    Zucchero e sciroppo d’acero:

    1702 20 10

    – –

    Zucchero d’acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    1702 20 90

    – –

    altri

    1702 30

    Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

    1702 30 10

    – –

    Isoglucosio

     

    – –

    altri:

     

    – – –

    contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio:

    1702 30 51

    – – – –

    in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

    1702 30 59

    – – – –

    altri

     

    – – –

    altri:

    1702 30 91

    – – – –

    in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

    1702 30 99

    – – – –

    altri

    1702 40

    Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

    1702 40 10

    – –

    Isoglucosio

    1702 40 90

    – –

    altri

    1702 60

    altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

    1702 60 10

    – –

    Isoglucosio

    1702 60 80

    – –

    Sciroppo di inulina

    1702 60 95

    – –

    altri

    1702 90

    altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

    1702 90 30

    – –

    Isoglucosio

    1702 90 50

    – –

    Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

     

    – –

    Zuccheri e melassi, caramellati:

    1702 90 71

    – – –

    contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

     

    – – –

    altri:

    1702 90 75

    – – – –

    in polvere, anche agglomerati

    1702 90 79

    – – – –

    altri

    1702 90 80

    – –

    Sciroppo di inulina

    1702 90 99

    – –

    altri

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

    1902 20

    Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

    1902 20 30

    – –

    contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    altre:

    2007 99

    – –

    altre:

     

    – – –

    altre:

    2007 99 98

    – – – –

    altre

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

    Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

    2008 19

    – –

    altre, compresi i miscugli:

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

     

    – – – –

    altre:

    2008 19 19

    – – – – –

    altre

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    Succhi di arancia:

    2009 11

    – –

    congelati:

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 67:

    2009 11 11

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    2009 11 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

    2009 11 91

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 11 99

    – – – –

    altri

    2009 19

    – –

    altri:

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 67:

    2009 19 11

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    2009 19 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

    2009 19 91

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 19 98

    – – – –

    altri

     

    Succhi di pompelmo o di pomelo:

    2009 29

    – –

    altri:

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 67:

    2009 29 11

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    2009 29 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

    2009 29 91

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 29 99

    – – – –

    altri

     

    Succhi di altri agrumi:

    2009 39

    – –

    altri:

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 67:

    2009 39 11

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    2009 39 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

     

    – – – –

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

    2009 39 31

    – – – – –

    contenenti zuccheri addizionati

    2009 39 39

    – – – – –

    senza zuccheri addizionati

     

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

     

    – – – – –

    Succhi di limoni:

    2009 39 51

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 39 55

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 39 59

    – – – – – –

    senza zuccheri addizionati

     

    – – – – –

    Succhi di altri agrumi

    2009 39 91

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 39 95

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 39 99

    – – – – – –

    senza zuccheri addizionati

     

    Succhi di ananasso:

    2009 49

    – –

    altri:

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 67:

    2009 49 11

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    2009 49 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

    2009 49 30

    – – – –

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

     

    – – – –

    altri:

    2009 49 91

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 49 93

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 49 99

    – – – – –

    senza zuccheri addizionati

     

    Succhi di uve (compresi i mosti d'uva):

    2009 69

    – –

    altri:

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 67:

    2009 69 11

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    2009 69 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

     

    – – – –

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

    2009 69 51

    – – – – –

    concentrati

    2009 69 59

    – – – – –

    altri

     

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto:

     

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 69 71

    – – – – – –

    concentrati

    2009 69 79

    – – – – – –

    altri

    2009 69 90

    – – – – –

    altri

     

    Succhi di mela:

    2009 79

    – –

    altri:

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 67:

    2009 79 11

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    2009 79 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

    2009 79 30

    – – – –

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

     

    – – – –

    altri:

    2009 79 91

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 79 93

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 79 99

    – – – – –

    senza zuccheri addizionati

    2009 80

    Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:

     

    – –

    di un valore Brix superiore a 67:

     

    – – –

    Succhi di pera:

    2009 80 11

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    2009 80 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    altri:

     

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

    2009 80 34

    – – – – –

    Succhi di frutti tropicali

    2009 80 35

    – – – – –

    altri

     

    – – – –

    altri:

    2009 80 36

    – – – – –

    Succhi di frutti tropicali

    2009 80 38

    – – – – –

    altri

    2009 90

    Miscugli di succhi:

     

    – –

    di un valore Brix superiore a 67:

     

    – – –

    miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:

    2009 90 11

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    2009 90 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    altri:

    2009 90 21

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    2009 90 29

    – – – –

    altri

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

    2106 90

    altre:

     

    – –

    Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

    2106 90 30

    – – –

    di isoglucosio

     

    – – –

    altri:

    2106 90 51

    – – – –

    di lattosio

    2106 90 55

    – – – –

    di glucosio o di maltodestrina

    2106 90 59

    – – – –

    altri

    2302

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

    2302 10

    di granturco:

    2302 10 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

    2302 10 90

    – –

    altri

    2302 30

    di frumento:

    2302 30 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

    2302 30 90

    – –

    altri

    2302 40

    di altri cereali:

     

    – –

    di riso:

    2302 40 02

    – – –

    aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

    2302 40 08

    – – –

    altri

     

    – –

    altri:

    2302 40 10

    – – –

    aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

    2302 40 90

    – – –

    altri

    2302 50 00

    di legumi

    2303

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

    2303 10

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:

     

    – –

    Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:

    2303 10 11

    – – –

    superiore a 40 % in peso

    2303 10 19

    – – –

    uguale o inferiore a 40 % in peso

    2303 20

    Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

    2303 20 90

    – –

    altri

    2303 30 00

    Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

    2304 00 00

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

    2305 00 00

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

    2306

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

    2306 10 00

    di semi di cotone

    2306 20 00

    di semi di lino

    2306 30 00

    di semi di girasole

     

    di semi di ravizzone o di colza:

    2306 41 00

    – –

    di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico

    2306 49 00

    – –

    altri

    2306 90

    altri:

    2306 90 05

    – –

    di germi di granturco

     

    – –

    altri:

     

    – – –

    Sanse di olive e altri residui dell’estrazione dell’olio d’oliva:

    2306 90 11

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di olio d’oliva inferiore o uguale a 3 %

    2306 90 19

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 %

    2306 90 90

    – – –

    altri

    2308 00

    Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

     

    Vinaccia:

    2308 00 11

    – –

    aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

    2308 00 19

    – –

    altri

    2308 00 40

     

    Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

    2308 00 90

    altri

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

    2309 90

    altri:

    2309 90 10

    – –

    Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

    2309 90 20

    – –

    Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

     

    – –

    altri, comprese le premiscele:

     

    – – –

    contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

     

    – – – –

    contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

     

    – – – – –

    non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:

    2309 90 31

    – – – – – –

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    2309 90 33

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    2309 90 35

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

    2309 90 39

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

     

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:

    2309 90 41

    – – – – – –

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    2309 90 43

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    2309 90 49

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

     

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:

    2309 90 51

    – – – – – –

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    2309 90 53

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    2309 90 59

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

    2309 90 70

    – – – –

    non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

     

    – – –

    altri:

    2309 90 91

    – – – –

    Polpe di barbabietole melassate

     

    – – – –

    altre:

    2309 90 95

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

    2309 90 99

    – – – – –

    altre

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

     

    Oli essenziali di agrumi:

    3301 12

    – –

    di arancio:

    3301 12 10

    – – –

    non deterpenati

    3301 12 90

    – – –

    deterpenati

    3301 13

    – –

    di limone:

    3301 13 10

    – – –

    non deterpenati

    3301 13 90

    – – –

    deterpenati

    3301 19

    – –

    altri:

    3301 19 20

    – – –

    non deterpenati

    3301 19 80

    – – –

    deterpenati

     

    Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:

    3301 24

    – –

    di menta piperita (Mentha piperita):

    3301 24 10

    – – –

    non deterpenati

    3301 24 90

    – – –

    deterpenati

    3301 25

    – –

    di altra menta:

    3301 25 10

    – – –

    non deterpenati

    3301 25 90

    – – –

    deterpenati

    3301 29

    – –

    altri:

     

    – – –

    di garofano, di niauli, di ylang-ylang:

    3301 29 11

    – – – –

    non deterpenati

    3301 29 31

    – – – –

    deterpenati

     

    – – –

    altri:

    3301 29 41

    – – – –

    non deterpenati

     

    – – – –

    deterpenati:

    3301 29 71

    – – – – –

    di geranio; di gelsomino; di vetiver

    3301 29 79

    – – – – –

    di lavanda o di lavandina

    3301 29 91

    – – – – –

    altri

    3301 30 00

    Resinoidi

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

    3302 10

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

     

    – –

    dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

    3302 10 40

    – – –

    altre

    3302 10 90

    – –

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari:

    3501

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

    3501 90

    altre:

    3501 90 10

    – –

    Colle di caseina

    3502

    Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

     

    Ovalbumina:

    3502 11

    – –

    essiccata:

    3502 11 10

    – – –

    inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana

    3502 11 90

    – – –

    altra

    3502 19

    – –

    altra:

    3502 19 10

    – – –

    inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana

    3502 19 90

    – – –

    altra

    3502 20

    Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

    3502 20 10

    – – –

    inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana

     

    – –

    altra:

    3502 20 91

    – – –

    essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

    3502 20 99

    – – –

    altra

    3502 90

    altri:

     

    – –

    Albumine, diverse dall’ovoalbumina e dalla lattoalbumina:

    3502 90 20

    – – –

    inadatte o da rendere inadatte all’alimentazione umana

    3502 90 70

    – – –

    altre

    3502 90 90

    – –

    Albuminati ed altri derivati delle albumine

    3503 00

    Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:

    3503 00 10

    Gelatine e loro derivati

    3503 00 80

    altre

    3504 00 00

    Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

    3505 10

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

     

    – –

    altri amidi e fecole modificati:

    3505 10 50

    – –

    Amidi e fecole esterificati o eterificati

    4101

    Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati:

    4101 20

    Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:

    4101 20 10

    – –

    freschi

    4101 20 30

    – –

    salati verdi

    4101 20 50

    – –

    secchi o salati secchi

    4101 20 90

    – –

    altri

    4101 50

    Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg:

    4101 50 10

    – –

    freschi

    4101 50 30

    – –

    salati verdi

    4101 50 50

    – –

    secchi o salati secchi

    4101 50 90

    – –

    altri

    4101 90 00

    altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi

    4102

    Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:

    4102 10

    col vello:

    4102 10 10

    – –

    di agnelli

    4102 10 90

    – –

    altre

     

    depilate o senza vello:

    4102 21 00

    – –

    piclate

    4102 29 00

    – –

    altre

    4103

    Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:

    4103 20 00

    di rettili

    4103 30 00

    di suini

    4103 90

    altri:

    4103 90 10

    – –

    di caprini

    4103 90 90

    – –

    altri

    4301

    Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:

    4301 10 00

    di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

    4301 30 00

    dei seguenti agnelli: «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere o senza la testa, la coda o le zampe

    4301 60 00

    di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

    4301 80

    altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:

    4301 80 30

    – –

    di murmel

    4301 80 50

    – –

    di felidi selvatici

    4301 80 80

    – –

    altre

    4301 90 00

    Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

    5001 00 00

    Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

    5002 00 00

    Seta greggia (non torta)

    5003 00 00

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

    ALLEGATO III (b)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera b)

    I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto

    all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base;

    il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto allo 0 % del dazio di base

    Codice NC

    Descrizione

    0102

    Animali vivi della specie bovina:

    0102 90

    altri:

     

    – –

    delle specie domestiche:

    0102 90 05

    – – –

    di peso inferiore o uguale a 80 kg

     

    – – –

    di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:

    0102 90 21

    – – – –

    destinati alla macellazione

    0102 90 29

    – – – –

    altri

     

    – – –

    di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:

    0102 90 41

    – – – –

    destinati alla macellazione

    0102 90 49

    – – – –

    altri

     

    – – –

    di peso superiore a 300 kg:

     

    – – – –

    Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

    0102 90 51

    – – – – –

    destinate alla macellazione

    0102 90 59

    – – – – –

    altre

     

    – – – –

    Vacche:

    0102 90 61

    – – – – –

    destinate alla macellazione

    0102 90 69

    – – – – –

    altre

     

    – – – –

    altri:

    0102 90 71

    – – – – –

    destinati alla macellazione

    0102 90 79

    – – – – –

    altri

    0102 90 90

    – –

    altri

    0103

    Animali vivi della specie suina:

     

    altri:

    0103 91

    – –

    di peso inferiore a 50 kg:

    0103 91 10

    – – –

    delle specie domestiche

    0103 91 90

    – – –

    altri

    0103 92

    – –

    di peso uguale o superiore a 50 kg:

     

    – – –

    delle specie domestiche:

    0103 92 11

    – – – –

    Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

    0103 92 19

    – – – –

    altri

    0103 92 90

    – – –

    altri

    0105

    Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

     

    di peso inferiore o uguale a 185 g:

    0105 11

    – –

    Galli e galline:

     

    – – –

    Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

    0105 11 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    altri:

    0105 11 99

    – – – –

    altri

     

    altri:

    0105 94 00

    – –

    Galli e galline

    0105 99

    – –

    altri:

    0105 99 10

    – – –

    Anatre

    0105 99 20

    – – –

    Oche

    0105 99 30

    – – –

    Tacchini e tacchine

    0105 99 50

    – – –

    Faraone

    0203

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

     

    fresche o refrigerate:

    0203 11

    – –

    in carcasse o mezzene:

    0203 11 10

    – – –

    di animali della specie suina domestica

    0203 11 90

    – – –

    altre

    0203 12

    – –

    Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

     

    – – –

    di animali della specie suina domestica:

    0203 12 11

    – – – –

    Prosciutti e loro pezzi

    0203 12 19

    – – – –

    Spalle e loro pezzi

    0203 12 90

    – – –

    altri

    0203 19

    – –

    altre:

     

    – – –

    di animali della specie suina domestica:

    0203 19 11

    – – – –

    Parti anteriori e loro pezzi

    0203 19 13

    – – – –

    Lombate e loro pezzi

    0203 19 15

    – – – –

    Pancette (ventresche) e loro pezzi

     

    – – – –

    altre:

    0203 19 55

    – – – – –

    disossate

    0203 19 59

    – – – – –

    altre

    0203 19 90

    – – –

    altre

     

    congelate:

    0203 21

    – –

    in carcasse o mezzene:

    0203 21 10

    – – –

    di animali della specie suina domestica

    0203 21 90

    – – –

    altre

    0203 22

    – –

    Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

     

    – – –

    di animali della specie suina domestica:

    0203 22 11

    – – – –

    Prosciutti e loro pezzi

    0203 22 19

    – – – –

    Spalle e loro pezzi

    0203 22 90

    – – –

    altri

    0203 29

    – –

    altre:

     

    – – –

    di animali della specie suina domestica:

    0203 29 11

    – – – –

    Parti anteriori e loro pezzi

    0203 29 13

    – – – –

    Lombate e loro pezzi

    0203 29 15

    – – – –

    Pancette (ventresche) e loro pezzi

     

    – – – –

    altre:

    0203 29 55

    – – – – –

    disossate

    0203 29 59

    – – – – –

    altre

    0203 29 90

    – – –

    altre

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

     

    di tacchine e di tacchini:

    0207 24

    – –

    interi, freschi o refrigerati:

    0207 24 10

    – – –

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

    0207 24 90

    – – –

    presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

    0207 25

    – –

    interi, congelati:

    0207 25 10

    – – –

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

    0207 25 90

    – – –

    presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

    0207 26

    – –

    Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

     

    – – –

    Pezzi:

    0207 26 10

    – – – –

    disossati

     

    – – – –

    non disossati:

    0207 26 20

    – – – – –

    Metà o quarti

    0207 26 30

    – – – – –

    Ali intere, anche senza punta

    0207 26 40

    – – – – –

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali

    0207 26 50

    – – – – –

    Petti e loro pezzi

     

    – – – – –

    Cosce e loro pezzi:

    0207 26 60

    – – – – – –

    Fusi (coscette) e loro pezzi

    0207 26 70

    – – – – – –

    altri

    0207 26 80

    – – – – –

    altri

     

    – – –

    Frattaglie:

    0207 26 91

    – – – –

    Fegati

    0207 26 99

    – – – –

    altri

    0207 27

    – –

    Pezzi e frattaglie, congelati:

     

    – – –

    Pezzi:

    0207 27 10

    – – – –

    disossati

     

    – – – –

    non disossati:

    0207 27 20

    – – – – –

    Metà o quarti

    0207 27 30

    – – – – –

    Ali intere, anche senza punta

    0207 27 40

    – – – – –

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali

    0207 27 50

    – – – – –

    Petti e loro pezzi

     

    – – – – –

    Cosce e loro pezzi:

    0207 27 60

    – – – – – –

    Fusi (coscette) e loro pezzi

    0207 27 70

    – – – – – –

    altri

    0207 27 80

    – – – – –

    altri

     

    – – –

    Frattaglie:

    0207 27 91

    – – – –

    Fegati

    0207 27 99

    – – – –

    altri

     

    di anatre, di oche o di faraone:

    0207 32

    – –

    interi, freschi o refrigerati:

     

    – – –

    di anatre:

    0207 32 11

    – – – –

    presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»

    0207 32 15

    – – – –

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

    0207 32 19

    – – – –

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

     

    – – –

    di oche:

    0207 32 51

    – – – –

    presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

    0207 32 59

    – – – –

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

    0207 32 90

    – – –

    di faraone

    0207 33

    – –

    interi, congelati:

     

    – – –

    di anatre:

    0207 33 11

    – – – –

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

    0207 33 19

    – – – –

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

     

    – – –

    di oche:

    0207 33 51

    – – – –

    presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

    0207 33 59

    – – – –

    presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

    0207 33 90

    – – –

    di faraone

    0207 34

    – –

    Fegati grassi, freschi o refrigerati:

    0207 34 10

    – – –

    di oche

    0207 34 90

    – – –

    di anatre

    0207 35

    – –

    altri, freschi o refrigerati:

     

    – – –

    Pezzi:

     

    – – – –

    disossati:

    0207 35 11

    – – – – –

    di oche

    0207 35 15

    – – – – –

    di anatre o di faraone

     

    – – – –

    non disossati:

     

    – – – – –

    Metà o quarti:

    0207 35 21

    – – – – – –

    di anatre

    0207 35 23

    – – – – – –

    di oche

    0207 35 25

    – – – – – –

    di faraone

    0207 35 31

    – – – – –

    Ali intere, anche senza punta

    0207 35 41

    – – – – –

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali

     

    – – – – –

    Petti e loro pezzi:

    0207 35 51

    – – – – – –

    di oche

    0207 35 53

    – – – – – –

    di anatre o di faraone

     

    – – – – –

    Cosce e loro pezzi:

    0207 35 61

    – – – – – –

    di oche

    0207 35 63

    – – – – – –

    di anatre o di faraone

    0207 35 71

    – – – – –

    Parti dette «paltò di oca o di anatra»

    0207 35 79

    – – – – –

    altri

     

    – – –

    Frattaglie:

    0207 35 91

    – – – –

    Fegati, diversi dai fegati grassi

    0207 35 99

    – – – –

    altri

    0207 36

    – –

    altri, congelate:

     

    – – –

    Pezzi:

     

    – – – –

    disossati:

    0207 36 11

    – – – – –

    di oche

    0207 36 15

    – – – – –

    di anatre o di faraone

     

    – – – –

    non disossati:

     

    – – – – –

    Metà o quarti:

    0207 36 21

    – – – – – –

    di anatre

    0207 36 23

    – – – – – –

    di oche

    0207 36 25

    – – – – – –

    di faraone

    0207 36 31

    – – – – –

    Ali intere, anche senza punta

    0207 36 41

    – – – – –

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali

     

    – – – – –

    Petti e loro pezzi:

    0207 36 51

    – – – – – –

    di oche

    0207 36 53

    – – – – – –

    di anatre o di faraone

     

    – – – – –

    Cosce e loro pezzi:

    0207 36 61

    – – – – – –

    di oche

    0207 36 63

    – – – – – –

    di anatre o di faraone

    0207 36 71

    – – – – –

    Parti dette «paltò di oca o di anatra»

    0207 36 79

    – – – – –

    altri

     

    – – –

    Frattaglie:

     

    – – – –

    Fegati:

    0207 36 81

    – – – – –

    Fegati grassi di oche

    0207 36 85

    – – – – –

    Fegati grassi di oche

    0207 36 89

    – – – – –

    altri

    0207 36 90

    – – – –

    altri

    0209 00

    Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

     

    Lardo:

    0209 00 11

    – –

    fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

    0209 00 19

    – –

    secco o affumicato

    0209 00 30

    Grasso di maiale

    0209 00 90

    Grasso di volatili

    0404

    Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

    0404 10

    Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    – –

    in polvere, in granuli o in altre forme solide:

     

    – – –

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

     

    – – – –

    inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0404 10 02

    – – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 10 04

    – – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0404 10 06

    – – – – –

    superiore a 27 %

     

    – – – –

    superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0404 10 12

    – – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 10 14

    – – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0404 10 16

    – – – – –

    superiore a 27 %

     

    – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

     

    – – – –

    inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0404 10 26

    – – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 10 28

    – – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0404 10 32

    – – – – –

    superiore a 27 %

     

    – – – –

    superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0404 10 34

    – – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 10 36

    – – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0404 10 38

    – – – – –

    superiore a 27 %

     

    – –

    altri:

     

    – – –

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

     

    – – – –

    inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0404 10 48

    – – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 10 52

    – – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0404 10 54

    – – – – –

    superiore a 27 %

     

    – – – –

    superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0404 10 56

    – – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 10 58

    – – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0404 10 62

    – – – – –

    superiore a 27 %

     

    – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):

     

    – – – –

    inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0404 10 72

    – – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 10 74

    – – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0404 10 76

    – – – – –

    superiore a 27 %

     

    – – – –

    superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0404 10 78

    – – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 10 82

    – – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0404 10 84

    – – – – –

    superiore a 27 %

    0404 90

    altri:

     

    – –

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0404 90 21

    – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 90 23

    – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0404 90 29

    – – –

    superiore a 27 %

     

    – –

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0404 90 81

    – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 90 83

    – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0404 90 89

    – – –

    superiore a 27 %

    0407 00

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

     

    di volatili da cortile:

    0407 00 30

    – –

    altri

    0407 00 90

    altri

    0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    Tuorli:

    0408 11

    – –

    essiccati:

    0408 11 80

    – – –

    altri

    0408 19

    – –

    altri:

     

    – – –

    altri:

    0408 19 81

    – – – –

    liquidi

    0408 19 89

    – – – –

    altri, compresi congelati

     

    altri:

    0408 91

    – –

    essiccati:

    0408 91 80

    – – –

    altri

    0408 99

    – –

    altri:

    0408 99 80

    – – –

    altri

    0602

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

    0602 10

    Talee senza radici e marze:

    0602 10 90

    – –

    altre

    0602 20

    Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:

    0602 20 10

    – –

    Talee innestate e barbatelle, di viti

    0602 30 00

    Rododendri e azalee, anche innestati

    0602 40

    Rosai, anche innestati:

    0602 40 10

    – –

    Rosai non innestati

    0602 40 90

    – –

    Rosai innestati

    0602 90

    altri:

    0602 90 30

    – –

    Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

     

    – –

    altri:

     

    – – –

    Piante da pien’aria:

     

    – – – –

    Alberi, arbusti e arboscelli:

    0602 90 41

    – – – – –

    da bosco

     

    – – – – –

    altri:

    0602 90 45

    – – – – – –

    Talee radicate e giovani piante

    0602 90 49

    – – – – – –

    altri

     

    – – – –

    altre piante da pien’aria:

    0602 90 51

    – – – – –

    Piante vivaci

    0602 90 59

    – – – – –

    altre

     

    – – –

    Piante d’appartamento:

    0602 90 70

    – – – –

    Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

     

    – – – –

    altre:

    0602 90 91

    – – – – –

    Piante da fiori con boccioli o fiorite (escluse le cactacee)

    0602 90 99

    – – – – –

    altre

    0603

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

     

    fresche:

    0603 11 00

    – –

    Rose

    0603 12 00

    – –

    Garofani

    0603 13 00

    – –

    Orchidee

    0603 14 00

    – –

    Crisantemi

    0603 19

    – –

    altri:

    0603 19 10

    – – –

    Gladioli

    0603 19 90

    – – –

    altri

    0603 90 00

    altri

    0703

    Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

    0703 10

    Cipolle e scalogni:

     

    – –

    Cipolle:

    0703 10 11

    – – –

    da semina

    0703 10 19

    – – –

    altre

    0703 10 90

    – –

    Scalogni

    0703 20 00

    Agli

    0703 90 00

    Porri ed altri ortaggi agliacei

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

    0704 90

    altri:

    0704 90 90

    – –

    altri

    0705

    Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

     

    Lattughe:

    0705 11 00

    – –

    Lattughe a cappuccio

    0705 19 00

    – –

    altre

     

    Cicorie:

    0705 21 00

    – –

    Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    0705 29 00

    – –

    altre

    0706

    Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:

    0706 10 00

    Carote e navoni

    0706 90

    altri:

    0706 90 10

    – –

    Sedani-rapa

    0706 90 30

    – –

    Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

    0706 90 90

    – –

    altri

    0708

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

    0708 10 00

    Piselli (Pisum sativum)

    0708 20 00

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    0708 90 00

    altri legumi

    0709

    Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:

    0709 20 00

    Asparagi

    0709 30 00

    Melanzane

    0709 40 00

    Sedani, esclusi i sedani-rapa

     

    Funghi e tartufi:

    0709 51 00

    – –

    Funghi del genere Agaricus

    0709 59

    – –

    altri:

    0709 59 10

    – – –

    Funghi galletti o gallinacci

    0709 59 30

    – – –

    Funghi porcini

    0709 59 50

    – – –

    Tartufi

    0709 59 90

    – – –

    altri

    0709 90

    altri:

    0709 90 10

    – –

    Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

    0709 90 20

    – –

    Bietole da costa e cardi

     

    – –

    Olive:

    0709 90 31

    – – –

    destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

    0709 90 39

    – – –

    altre

    0709 90 40

    – –

    Capperi

    0709 90 50

    – –

    Finocchi

    0709 90 60

    – –

    Granturco dolce

    0709 90 70

    – –

    Zucchine

    0709 90 80

    – –

    Carciofi

    0709 90 90

    – –

    altri

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

    0710 10 00

    Patate

     

    Legumi da granella, anche sgranati:

    0710 21 00

    – –

    Piselli (Pisum sativum)

    0710 22 00

    – –

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    0710 29 00

    – –

    altri

    0710 30 00

    Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

    0710 80

    altri ortaggi o legumi:

    0710 80 10

    – –

    Olive

     

    – –

    Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:

    0710 80 51

    – – –

    Peperoni

    0710 80 59

    – – –

    altri

     

    – –

    Funghi:

    0710 80 61

    – – –

    del genere Agaricus

    0710 80 69

    – – –

    altri

    0710 80 70

    – –

    Pomodori

    0710 80 80

    – –

    Carciofi

    0710 80 85

    – –

    Asparagi

    0710 80 95

    – –

    altri

    0710 90 00

    Miscele di ortaggi o di legumi

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

    0711 20

    Olive:

    0711 20 10

    – –

    destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

    0711 20 90

    – –

    altre

    0711 40 00

    Cetrioli e cetriolini

     

    Funghi e tartufi:

    0711 51 00

    – –

    Funghi del genere Agaricus

    0711 59 00

    – –

    altri

    0711 90

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

    – –

    Ortaggi o legumi:

    0711 90 10

    – – –

    Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

    0711 90 50

    – – –

    Cipolle

    0711 90 80

    – – –

    altri

    0711 90 90

    – –

    Miscele di ortaggi e legumi

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

    0712 20 00

    Cipolle

     

    Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

    0712 31 00

    – –

    Funghi del genere Agaricus

    0712 32 00

    – –

    Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

    0712 33 00

    – –

    Tremelle (Tremella spp.)

    0712 39 00

    – –

    altri

    0712 90

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

    0712 90 05

    – –

    Patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate

     

    – –

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

    0712 90 19

    – – –

    altro

    0712 90 30

    – –

    Pomodori

    0712 90 50

    – –

    Carote

    0712 90 90

    – –

    altri

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

    0713 10

    Piselli (Pisum sativum):

    0713 10 90

    – –

    altri

    0713 20 00

    Ceci

     

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    0713 31 00

    – –

    Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

    0713 32 00

    – –

    Fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis)

    0803 00

    Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate:

     

    fresche:

    0803 00 11

    – –

    Frutta del plantano (Banane da cuocere)

    0803 00 19

    – –

    altre

    0803 00 90

    essiccate

    0804

    Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:

    0804 20

    Fichi:

    0804 20 10

    – –

    freschi

    0804 20 90

    – –

    secchi

    0805

    Agrumi, freschi o secchi:

    0805 10

    Arance:

    0805 10 20

    – –

    Arance dolci, fresche:

    0805 10 80

    – –

    altre

    0805 40 00

    Pompelmi e pomeli

    0805 50

    Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

    0805 50 10

    – –

    Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

    0805 50 90

    – –

    Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    0805 90 00

    altri

    0807

    Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

     

    Meloni (compresi i cocomeri):

    0807 19 00

    – –

    altri

    0807 20 00

    Papaie

    0810

    Altre frutta fresche:

    0810 40

    Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium:

    0810 40 10

    – –

    Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)

    0810 40 30

    – –

    Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

    0810 40 50

    – –

    Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»

    0810 40 90

    – –

    altri

    0811

    Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0811 10

    Fragole:

     

    – –

    con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0811 10 11

    – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    0811 10 19

    – – –

    altre

    0811 10 90

    – –

    altre

    0811 20

    Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

     

    – –

    con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0811 20 11

    – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    0811 20 19

    – – –

    altri

     

    – –

    altri:

    0811 20 31

    – – –

    Lamponi

    0811 20 39

    – – –

    Ribes nero (Cassis)

    0811 20 51

    – – –

    Ribes rosso

    0811 20 59

    – – –

    More di rovo o di gelso

    0811 20 90

    – – –

    altri

    0811 90

    altre:

     

    – –

    altre:

     

    – – –

    Ciliege:

    0811 90 75

    – – – –

    Ciliege acide (Prunus cerasus)

    0811 90 80

    – – – –

    altre

    0811 90 95

    – – –

    altre:

    ex 0811 90 95

    – – – –

    Albicocche

    ex 0811 90 95

    – – – –

    Pesche

    ex 0811 90 95

    – – – –

    altre

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

    0812 10 00

    Ciliegie

    0812 90

    altre:

    0812 90 10

    – –

    Albicocche

    0812 90 20

    – –

    Arance

    0812 90 30

    – –

    Papaie

    0812 90 40

    – –

    Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

    0812 90 98

    – –

    altre:

    ex 0812 90 98

    – – –

    More di rovo

    ex 0812 90 98

    – – –

    Lamponi

    ex 0812 90 98

    – – –

    altre

    0813

    Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

    0813 10 00

    Albicocche

    0813 20 00

    Prugne

    0813 30 00

    Mele

    0813 40

    altre frutta:

    0813 40 10

    – –

    Pesche, comprese le pesche noci

    0813 40 30

    – –

    Pere

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

     

    Caffè torrefatto:

    0901 21 00

    – –

    non decaffeinizzato

    0901 22 00

    – –

    decaffeinizzato

    0901 90

    altri:

    0901 90 10

    – –

    bucce e pellicole di caffè

    0901 90 90

    – –

    Succedanei del caffè contenenti caffè

    1101 00

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

     

    Farina di frumento (grano):

    1101 00 11

    – –

    di frumento (grano) duro

    1101 00 15

    – –

    di frumento (grano) tenero e di spelta

    1101 00 90

    Farina di frumento segalato

    1501 00

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

    1501 00 90

    Grasso di volatili

    1603 00

    Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:

    1603 00 10

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    1603 00 80

    altri

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

    1702 90

    altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

    1702 90 60

    – –

    Miele artificiale, anche misto con miele naturale

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

    2001 10 00

    Cetrioli e cetriolini

    2001 90

    altri:

    2001 90 10

    – –

    «Chutney» di manghi

    2001 90 20

    – –

    Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

    2001 90 50

    – –

    Funghi

    2001 90 65

    – –

    Olive

    2001 90 70

    – –

    Peperoni

    2001 90 91

    – –

    Frutta tropicali e noci tropicali

    2001 90 93

    – –

    Cipolle

    2001 90 99

    – –

    altri

    2002

    Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

    2002 10

    Pomodori, interi o in pezzi:

    2002 10 10

    – –

    pelati

    2002 10 90

    – –

    altri

    2002 90

    altri:

     

    – –

    aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:

    2002 90 11

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2002 90 19

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

     

    – –

    aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:

    2002 90 31

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2002 90 39

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

     

    – –

    aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:

    2002 90 91

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2002 90 99

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    2003

    Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

    2003 10

    Funghi del genere Agaricus:

    2003 10 20

    – –

    conservati temporaneamente, completamente cotti

    2003 10 30

    – –

    altri

    2003 20 00

    Tartufi

    2003 90 00

    altri

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

    2004 10

    Patate:

    2004 10 10

    – –

    semplicemente cotte

     

    – –

    altre:

    2004 10 99

    – – –

    altri

    2004 90

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

    2004 90 30

    – –

    Crauti, capperi e olive

    2004 90 50

    – –

    Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

     

    – –

    altre, compresi i miscugli:

    2004 90 91

    – – –

    Cipolle, semplicemente cotte

    2004 90 98

    – – –

    altri

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

    2005 10 00

    Ortaggi e legumi omogeneizzati

    2005 20

    Patate:

     

    – –

    altre:

    2005 20 20

    – – –

    a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

    2005 20 80

    – – –

    altre

    2005 40 00

    Piselli (Pisum sativum)

     

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    2005 51 00

    – –

    Fagioli in grani

    2005 59 00

    – –

    altri

    2005 60 00

    Asparagi

    2005 70

    Olive:

    2005 70 10

    – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg

    2005 70 90

    – –

    altre

     

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

    2005 91 00

    – –

    Germogli di bambù

    2005 99

    – –

    altri:

    2005 99 10

    – – –

    Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

    2005 99 20

    – – –

    Capperi

    2005 99 30

    – – –

    Carciofi

    2005 99 40

    – – –

    Carote

    2005 99 50

    – – –

    Miscugli di ortaggi

    2005 99 60

    – – –

    Crauti

    2005 99 90

    – – –

    altri

    2006 00

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

    2006 00 10

    Zenzero

     

    altre:

     

    – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

    2006 00 31

    – – –

    Ciliege

    2006 00 35

    – – –

    Frutta tropicali e noci tropicali

    2006 00 38

    – – –

    altre

     

    – –

    altre:

    2006 00 91

    – – –

    Frutta tropicali e noci tropicali

    2006 00 99

    – – –

    altre

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    2007 10

    Preparazioni omogeneizzate:

    2007 10 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

    – –

    altre:

    2007 10 91

    – – –

    di frutta tropicali

    2007 10 99

    – – –

    altre

     

    altre:

    2007 91

    – –

    di agrumi:

    2007 91 10

    – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

    2007 91 30

    – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

    2007 91 90

    – – –

    altre

    2007 99

    – –

    altre:

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

    2007 99 10

    – – – –

    Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale

    2007 99 20

    – – – –

    Puree e paste di marroni

     

    – – – –

    altre:

    2007 99 31

    – – – – –

    di ciliege

    2007 99 33

    – – – – –

    di fragole

    2007 99 35

    – – – – –

    di lamponi

    2007 99 39

    – – – – –

    altre

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:

    2007 99 55

    – – – –

    Puree di mele

    2007 99 57

    – – – –

    altre

     

    – – –

    altre:

    2007 99 91

    – – – –

    Puree di mele

    2007 99 93

    – – – –

    di frutta tropicali e noci tropicali

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

    Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

    2008 11

    – –

    Arachidi:

     

    – – –

    altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:

     

    – – – –

    superiore ad 1 kg

    2008 11 92

    – – – – –

    tostate

    2008 11 94

    – – – – –

    altri

     

    – – – –

    uguale o inferiore ad 1 kg:

    2008 11 96

    – – – – –

    tostate

    2008 11 98

    – – – – –

    altre

    2008 19

    – –

    altre, compresi i miscugli:

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 19 11

    – – – –

    Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

     

    – – – –

    altre:

    2008 19 13

    – – – – –

    Mandorle e pistacchi, tostati

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

    2008 19 91

    – – – –

    Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

     

    – – – –

    altre:

     

    – – – – –

    Frutta a guscio tostate:

    2008 19 93

    – – – – –

    Mandorle e pistacchi

    2008 19 95

    – – – – – –

    altre

    2008 19 99

    – – – – –

    altre

    2008 20

    Ananassi:

     

    – –

    con aggiunta di alcole:

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 20 11

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

    2008 20 19

    – – – –

    altro

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

    2008 20 31

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

    2008 20 39

    – – – –

    altri

     

    – –

    senza aggiunta di alcole:

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 20 51

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

    2008 20 59

    – – – –

    altri

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

    2008 20 71

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

    2008 20 79

    – – – –

    altri

    2008 20 90

    – – –

    senza aggiunta di zuccheri

    2008 30

    di agrumi:

     

    – –

    con aggiunta di alcole:

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

    2008 30 11

    – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 30 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    altri:

    2008 30 31

    – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 30 39

    – – – –

    altri

     

    – –

    senza aggiunta di alcole:

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 30 51

    – – – –

    Segmenti di pompelmi e di pomeli

    2008 30 55

    – – – –

    Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

    2008 30 59

    – – – –

    altri

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1kg:

    2008 30 71

    – – – –

    Segmenti di pompelmi e di pomeli

    2008 30 75

    – – – –

    Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

    2008 30 79

    – – – –

    altri

    2008 30 90

    – – –

    senza aggiunta di zuccheri

    2008 40

    Pere:

     

    – –

    con aggiunta di alcole:

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

     

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

    2008 40 11

    – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 40 19

    – – – – –

    altre

     

    – – – –

    altre:

    2008 40 21

    – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 40 29

    – – – – –

    altre

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

    2008 40 31

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 40 39

    – – – –

    altre

     

    – –

    senza aggiunta di alcole:

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 40 51

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 40 59

    – – – –

    altre

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

    2008 40 71

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 40 79

    – – – –

    altre

     

    – – –

    senza aggiunta di zuccheri

    2008 50

    Albicocche:

     

    – –

    con aggiunta di alcole:

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

     

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

    2008 50 11

    – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 50 19

    – – – – –

    altre

     

    – – – –

    altre:

    2008 50 31

    – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 50 39

    – – – – –

    altre

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

    2008 50 51

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 50 59

    – – – –

    altre

     

    – –

    senza aggiunta di alcole:

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 50 61

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 50 69

    – – – –

    altre

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

    2008 50 71

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 50 79

    – – – –

    altre

     

    – – –

    senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

    2008 50 92

    – – – –

    uguale o superiore a 5 kg

    2008 50 94

    – – – –

    uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

    2008 50 99

    – – – –

    inferiore a 4,5 kg

    2008 60

    Ciliege:

     

    – –

    con aggiunta di alcole:

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

    2008 60 11

    – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 60 19

    – – – –

    altre

     

    – – –

    altre:

    2008 60 31

    – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 60 39

    – – – –

    altre

     

    – –

    senza aggiunta di alcole:

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

    2008 60 50

    – – – –

    superiore a 1kg

    2008 60 60

    – – – –

    inferiore o uguale ad 1 kg

     

    – – –

    senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

    2008 60 70

    – – – –

    uguale o superiore a 4,5 kg

    2008 60 90

    – – – –

    inferiore a 4,5 kg

    2008 70

    Pesche, comprese le pesche noci:

     

    – –

    con aggiunta di alcole:

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

     

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

    2008 70 11

    – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 70 19

    – – – – –

    altre

     

    – – – –

    altre:

    2008 70 31

    – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 70 39

    – – – – –

    altre

     

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1kg:

    2008 70 51

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 70 59

    – – – –

    altre

     

    – –

    senza aggiunta di alcole:

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1kg:

    2008 70 61

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 70 69

    – – – –

    altre

     

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

    2008 70 71

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 70 79

    – – – –

    altre

     

    – – –

    senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

    2008 70 92

    – – – –

    uguale o superiore a 5 kg

    2008 70 98

    – – – –

    inferiore a 5 kg

    2008 80

    Fragole:

     

    – –

    con aggiunta di alcole:

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

    2008 80 11

    – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 80 19

    – – – –

    altre

     

    – – –

    altre:

    2008 80 31

    – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 80 39

    – – – –

    altre

     

    – –

    senza aggiunta di alcole:

    2008 80 50

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2008 80 70

    – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

    2008 80 90

    – – –

    senza aggiunta di zuccheri

     

    altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

    2008 92

    – –

    Miscugli:

     

    – – –

    con aggiunta di alcole:

     

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

     

    – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

    2008 92 12

    – – – – – –

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    2008 92 14

    – – – – – –

    altri

     

    – – – – –

    altri:

    2008 92 16

    – – – – – –

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    2008 92 18

    – – – – – –

    altri

     

    – – – –

    altri:

     

    – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

    2008 92 32

    – – – – – –

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    2008 92 34

    – – – – – –

    altri

     

    – – – – –

    altri:

    2008 92 36

    – – – – – –

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    2008 92 38

    – – – – – –

    altre

     

    – – –

    senza aggiunta di alcole:

     

    – – – –

    contenenti zuccheri addizionati:

     

    – – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 92 51

    – – – – – –

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    2008 92 59

    – – – – – –

    altre

     

    – – – – –

    altre:

     

    – – – – – –

    Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:

    2008 92 72

    – – – – – – –

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    2008 92 74

    – – – – – – –

    altri

     

    – – – – – –

    altri:

    2008 92 76

    – – – – – – –

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    2008 92 78

    – – – – – – –

    altri

     

    – – – –

    senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

     

    – – – – –

    uguale o superiore a 5 kg:

    2008 92 92

    – – – – – –

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    2008 92 93

    – – – – – –

    altri

     

    – – – – –

    uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:

    2008 92 94

    – – – – – –

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    2008 92 96

    – – – – – –

    altri

     

    – – – – –

    inferiore a 4,5 kg:

    2008 92 97

    – – – – – –

    di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

    2008 92 98

    – – – – – –

    altri

    2008 99

    – –

    altri:

     

    – – –

    con aggiunta di alcole:

     

    – – – –

    Zenzero:

    2008 99 11

    – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 99 19

    – – – – –

    altri

     

    – – – –

    Uva:

    2008 99 21

    – – – – –

    avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 99 23

    – – – – –

    altra

     

    – – – –

    altri:

     

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

    – – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

    2008 99 24

    – – – – – –

    Frutta tropicali

    2008 99 28

    – – – – – – –

    altri

     

    – – – – – –

    altri:

    2008 99 31

    – – – – – – –

    Frutta tropicali

    2008 99 34

    – – – – – – –

    altri

     

    – – – – –

    altri:

     

    – – – – – –

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

    2008 99 36

    – – – – – – –

    Frutta tropicali

    2008 99 37

    – – – – – – –

    altre

     

    – – – – – –

    altri:

    2008 99 38

    – – – – – – –

    Frutta tropicali

    2008 99 40

    – – – – – – –

    altre

     

    – – –

    senza aggiunta di alcole:

     

    – – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 99 41

    – – – – –

    Zenzero

    2008 99 43

    – – – – –

    Uva

    2008 99 45

    – – – – –

    Prugne

    2008 99 46

    – – – – –

    Frutti della passione, guaiave e tamarindi

    2008 99 47

    – – – – –

    Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

    2008 99 49

    – – – – –

    altri

     

    – – – –

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

    2008 99 51

    – – – – –

    Zenzero

    2008 99 61

    – – – – –

    Frutti della passione e guaiave

    2008 99 62

    – – – – –

    Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    2008 99 67

    – – – – –

    altri

     

    – – – –

    senza aggiunta di zuccheri:

     

    – – – – –

    Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:

    2008 99 72

    – – – – – –

    superiore o uguale a 5 kg

    2008 99 78

    – – – – – –

    inferiore a 5 kg

    2008 99 99

    – – – – –

    altri

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    Succhi di arancia:

    2009 12 00

    – –

    non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

     

    Succhi di pompelmo o di pomelo:

    2009 21 00

    – –

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20

     

    Succhi di altri agrumi:

    2009 31

    – –

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

     

    – – –

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

    2009 31 11

    – – – –

    contenenti zuccheri addizionati:

    2009 31 19

    – – – –

    senza zuccheri addizionati

     

    – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

     

    – – – –

    di limoni:

    2009 31 51

    – – – – –

    contenenti zuccheri addizionati

    2009 31 59

    – – – – –

    senza zuccheri addizionati

     

    – – – –

    di altri agrumi:

    2009 31 91

    – – – – –

    contenenti zuccheri addizionati

    2009 31 99

    – – – – –

    senza zuccheri addizionati

     

    Succhi di ananasso:

    2009 41

    – –

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

    2009 41 10

    – – –

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

     

    – – –

    altri:

    2009 41 91

    – – – –

    contenenti zuccheri addizionati:

    2009 41 99

    – – – –

    senza zuccheri addizionati

    2009 50

    Succhi di pomodoro:

    2009 50 10

    – –

    con zuccheri addizionati

    2009 50 90

    – –

    altri

     

    Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):

    2009 61

    – – –

    di un valore Brix inferiore o uguale a 30:

    2009 61 10

    – – –

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

    2009 61 90

    – – –

    di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

     

    Succhi di mela:

    2009 71

    – –

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20:

    2009 71 10

    – – –

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

     

    – – –

    altri:

    2009 71 91

    – – – –

    contenenti zuccheri addizionati:

    2009 71 99

    – – – –

    senza zuccheri addizionati

    2009 80

    Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:

     

    – –

    di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

     

    – – –

    Succhi di pera:

    2009 80 50

    – – – –

    di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

     

    – – – –

    altri:

    2009 80 61

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 80 63

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 80 69

    – – – – –

    senza zuccheri addizionati

     

    – – –

    altri:

     

    – – – –

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati;

    2009 80 71

    – – – – –

    Succhi di ciliege

    2009 80 73

    – – – – –

    Succhi di frutti tropicali

    2009 80 79

    – – – – –

    altri

     

    – – – –

    altri:

     

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 80 85

    – – – – – –

    Succhi di frutti tropicali

    2009 80 86

    – – – – – –

    altri

     

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:

    2009 80 88

    – – – – – –

    Succhi di frutti tropicali

    2009 80 89

    – – – – – –

    altri

     

    – – – – –

    senza zuccheri addizionati:

    2009 80 95

    – – – – – –

    Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

    2009 80 96

    – – – – – –

    Succhi di ciliege

    2009 80 97

    – – – – – –

    Succhi di frutta tropicali

    2009 80 99

    – – – – – –

    altri

    2009 90

    Miscugli di succhi:

     

    – –

    di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

     

    – – –

    miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

    2009 90 31

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 90 39

    – – – –

    altri

     

    – – –

    altri:

     

    – – – –

    di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

     

    – – – – –

    Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

    2009 90 41

    – – – – – –

    con zuccheri addizionati

    2009 90 49

    – – – – – –

    altri

     

    – – – – –

    altri:

    2009 90 51

    – – – – – –

    con zuccheri addizionati

    2009 90 59

    – – – – – –

    altri

     

    – – – –

    di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

     

    – – – – –

    Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

    2009 90 71

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 90 73

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 90 79

    – – – – – –

    senza zuccheri addizionati

     

    – – – – –

    altri:

     

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

    2009 90 92

    – – – – – – –

    Miscugli di succhi di frutta tropicali

    2009 90 94

    – – – – – – –

    altri

     

    – – – – – –

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:

    2009 90 95

    – – – – – – –

    Miscugli di succhi di frutta tropicali

    2009 90 96

    – – – – – – –

    altri

     

    – – – – – –

    senza zuccheri addizionati:

    2009 90 97

    – – – – – – –

    Miscugli di succhi di frutta tropicali

    2009 90 98

    – – – – – – –

    altri

    2206 00

    Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:

    2206 00 10

    Vinello

     

    altri:

     

    – –

    spumanti:

    2206 00 31

    – – –

    Sidro e sidro di pere

    2206 00 39

    – – –

    altri

     

    – –

    non spumanti, presentati in recipienti di capacità:

     

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri:

    2206 00 51

    – – – –

    Sidro e sidro di pere

    2206 00 59

    – – – –

    altri

     

    – – –

    superiore a 2 litri:

    2206 00 81

    – – – –

    Sidro e sidro di pere

    2206 00 89

    – – – –

    altri

    2209 00

    Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

     

    Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:

    2209 00 11

    – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    2209 00 19

    – –

    superiore a 2 litri

     

    altri, presentati in recipienti di capacità:

    2209 00 91

    – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    2209 00 99

    – –

    superiore a 2 litri

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

    2309 10

    Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

     

    – –

    contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

     

    – – –

    contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

     

    – – – –

    non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:

    2309 10 11

    – – – – –

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    2309 10 13

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    2309 10 15

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

    2309 10 19

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

     

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:

    2309 10 31

    – – – – –

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    2309 10 33

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    2309 10 39

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

     

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:

    2309 10 51

    – – – – –

    non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    2309 10 53

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    2309 10 59

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

    2309 10 70

    – – –

    non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

    2309 10 90

    – –

    altri

    2401

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

    2401 10

    Tabacchi non scostolati:

     

    – –

    Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

    2401 10 10

    – – –

    Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

    2401 10 20

    – – –

    Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

    2401 10 30

    – – –

    Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

     

    – – –

    Tabacchi «fire cured»:

    2401 10 41

    – – – –

    del tipo Kentucky

    2401 10 49

    – – – –

    altri

     

    – –

    altri:

    2401 10 50

    – – –

    Tabacchi «light air cured»

    2401 10 60

    – – –

    Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

    2401 10 70

    – – –

    Tabacchi «dark air cured»

    2401 10 80

    – – –

    Tabacchi «flue cured»

    2401 10 90

    – – –

    altri tabacchi

    2401 20

    Tabacchi completamente o parzialmente scostolati:

     

    – –

    Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

    2401 20 10

    – – –

    Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

    2401 20 20

    – – –

    Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

    2401 20 30

    – – –

    Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

     

    – – –

    Tabacchi «fire cured»:

    2401 20 41

    – – – –

    del tipo Kentucky

    2401 20 49

    – – – –

    altri

     

    – –

    altri:

    2401 20 50

    – – –

    Tabacchi «light air cured»

    2401 20 60

    – – –

    Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

    2401 20 70

    – – –

    Tabacchi «dark air cured»

    2401 20 80

    – – –

    Tabacchi «flue cured»

    2401 20 90

    – – –

    altri tabacchi

    2401 30 00

    Cascami di tabacco

    ALLEGATO III (c)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera c)

    I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti al 50 % secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto

    all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base;

    il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base

    Codice NC

    Descrizione

    0104

    Animali vivi delle specie ovina o caprina:

    0104 10

    della specie ovina:

     

    – –

    altri:

    0104 10 30

    – – –

    Agnelli (non ancora usciti dall’anno)

    0104 10 80

    – – –

    altri

    0104 20

    della specie caprina:

    0104 20 90

    – –

    altri

    0201

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

    0201 10 00

    in carcasse o mezzene:

    ex 0201 10 00

    – –

    di vitello

    ex 0201 10 00

    – –

    di vitellone

    ex 0201 10 00

    – –

    di altro

    0201 20

    altri pezzi non disossati:

    0201 20 20

    – –

    Quarti detti «compensati»:

    ex 0201 20 20

    – – –

    di vitello

    ex 0201 20 20

    – – –

    di vitellone

    ex 0201 20 20

    – – –

    di altro

    0201 20 30

    – –

    Busti e quarti anteriori:

    ex 0201 20 30

    – – –

    di vitello

    ex 0201 20 30

    – – –

    di vitellone

    ex 0201 20 30

    – – –

    di altro

    0201 20 50

    – –

    Selle e quarti posteriori:

    ex 0201 20 50

    – – –

    di vitello

    ex 0201 20 50

    – – –

    di vitellone

    ex 0201 20 50

    – – –

    di altro

    0201 20 90

    – –

    altri:

    ex 0201 20 90

    – – –

    di vitello

    ex 0201 20 90

    – – –

    di vitellone

    ex 0201 20 90

    – – –

    di altro

    0201 30 00

    disossate:

    ex 0201 30 00

    – – –

    di vitello

    ex 0201 30 00

    – – –

    di vitellone

    ex 0201 30 00

    – – –

    di altro

    0202

    Carni di animali della specie bovina, congelate:

    0202 10 00

    in carcasse o mezzene:

    ex 0202 10 00

    – –

    di vitello

    ex 0202 10 00

    – –

    di vitellone

    ex 0202 10 00

    – –

    di altro

    0202 20

    altri pezzi non disossati:

    0202 20 10

    – –

    Quarti detti «compensati»:

    ex 0202 20 10

    – – –

    di vitello

    ex 0202 20 10

    – – –

    di vitellone

    ex 0202 20 10

    – – –

    di altro

    0202 20 30

    – –

    Busti e quarti anteriori:

    ex 0202 20 30

    – – –

    di vitello

    ex 0202 20 30

    – – –

    di vitellone

    ex 0202 20 30

    – – –

    di altro

    0202 20 50

    – –

    Selle e quarti posteriori:

    ex 0202 20 50

    – – –

    di vitello

    ex 0202 20 50

    – – –

    di vitellone

    ex 0202 20 50

    – – –

    di altro

    0202 20 90

    – –

    altri:

    ex 0202 20 90

    – – –

    di vitello

    ex 0202 20 90

    – – –

    di vitellone

    ex 0202 20 90

    – – –

    di altro

    0202 30

    disossate:

    0202 30 10

    – –

    Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l’uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l’altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

    ex 0202 30 10

    – – –

    di vitello

    ex 0202 30 10

    – – –

    di vitellone

    ex 0202 30 10

    – – –

    di altro

    0202 30 50

    – –

    Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»:

    ex 0202 30 50

    – – –

    di vitello

    ex 0202 30 50

    – – –

    di vitellone

    ex 0202 30 50

    – – –

    di altro

    0202 30 90

    – –

    altre

    ex 0202 30 90

    – – –

    di vitello

    ex 0202 30 90

    – – –

    di vitellone

    ex 0202 30 90

    – – –

    di altro

    0204

    Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:

    0204 10 00

    Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

     

    altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:

    0204 21 00

    – –

    in carcasse o mezzene

    0204 22

    – –

    in altri pezzi non disossati:

    0204 22 10

    – – –

    Busto o mezzo busto

    0204 22 30

    – – –

    Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    0204 22 50

    – – –

    Coscia o mezza coscia

    0204 22 90

    – – –

    altri

    0204 23 00

    – –

    disossate

    0204 30 00

    Carcasse e mezzene di agnello, congelate

     

    altre carni di animali della specie ovina, congelate:

    0204 41 00

    – –

    in carcasse o mezzene

    0204 42

    – –

    in altri pezzi non disossate:

    0204 42 10

    – – –

    Busto o mezzo busto

    0204 42 30

    – – –

    Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    0204 42 50

    – – –

    Coscia o mezza coscia

    0204 42 90

    – – –

    altre

    0204 43

    – –

    disossate:

    0204 43 10

    – – –

    di agnello

    0204 43 90

    – – –

    altre

    0204 50

    Carni di animali della specie caprina:

     

    – –

    fresche o refrigerate:

    0204 50 11

    – – –

    Carcasse o mezzene

    0204 50 13

    – – –

    Busto o mezzo busto

    0204 50 15

    – – –

    Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    0204 50 19

    – – –

    Coscia o mezza coscia

     

    – – –

    altre:

    0204 50 31

    – – – –

    Pezzi non disossati

    0204 50 39

    – – – –

    Pezzi disossati

     

    – –

    congelate:

    0204 50 51

    – – –

    Carcasse o mezzene

    0204 50 53

    – – –

    Busto o mezzo busto

    0204 50 55

    – – –

    Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    0204 50 59

    – – –

    Coscia o mezza coscia

     

    – – –

    altre:

    0204 50 71

    – – – –

    Pezzi non disossati

    0204 50 79

    – – – –

    Pezzi disossati

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

     

    di galli e di galline:

    0207 11

    – –

    interi, freschi o refrigerati:

    0207 11 10

    – – –

    presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»

    0207 11 30

    – – –

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

    0207 11 90

    – – –

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

    0207 12

    – –

    interi, congelati:

    0207 12 10

    – – –

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

    0207 12 90

    – – –

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

    0207 13

    – –

    Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

     

    – – –

    Pezzi:

    0207 13 10

    – – – –

    disossati

     

    – – – –

    non disossati:

    0207 13 20

    – – – – –

    Metà o quarti

    0207 13 30

    – – – – –

    Ali intere, anche senza punta

    0207 13 40

    – – – – –

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    0207 13 50

    – – – – –

    Petti e loro pezzi

    0207 13 60

    – – – – –

    Cosce e loro pezzi

    0207 13 70

    – – – – –

    altri

     

    – – –

    Frattaglie:

    0207 13 91

    – – – –

    Fegati

    0207 13 99

    – – – –

    altri

    0207 14

    – –

    Pezzi e frattaglie, congelati:

     

    – – –

    Pezzi:

    0207 14 10

    – – – –

    disossati

     

    – – – –

    non disossati:

    0207 14 20

    – – – – –

    Metà o quarti

    0207 14 30

    – – – – –

    Ali intere, anche senza punta

    0207 14 40

    – – – – –

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    0207 14 50

    – – – – –

    Petti e loro pezzi

    0207 14 60

    – – – – –

    Cosce e loro pezzi

    0207 14 70

    – – – – –

    altri

     

    – – –

    Frattaglie:

    0207 14 91

    – – – –

    Fegati

    0207 14 99

    – – – –

    altri

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

     

    Carni della specie suina:

    0210 11

    – –

    Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

     

    – – –

    della specie suina domestica:

     

    – – – –

    salati o in salamoia:

    0210 11 11

    – – – – –

    Prosciutti e loro pezzi

    0210 11 19

    – – – – –

    Spalle e loro pezzi

     

    – – – –

    secco o affumicato:

    0210 11 31

    – – – – –

    Prosciutti e loro pezzi

    0210 11 39

    – – – – –

    Spalle e loro pezzi

    0210 11 90

    – – –

    altre

    0210 12

    – –

    Pancette (ventresche) e loro pezzi:

     

    – – –

    della specie suina domestica:

    0210 12 11

    – – – –

    salate o in salamoia:

    0210 12 19

    – – – –

    secche o affumicate

    0210 12 90

    – – –

    altre

    0210 19

    – –

    altre:

     

    – – –

    della specie suina domestica:

     

    – – – –

    salate o in salamoia:

    0210 19 10

    – – – – –

    Mezzene bacon o 3/4 anteriori

    0210 19 20

    – – – – –

    3/4 posteriori o parti centrali

    0210 19 30

    – – – – –

    Parti anteriori e loro pezzi

    0210 19 40

    – – – – –

    Lombate e loro pezzi

    0210 19 50

    – – – – –

    altre

     

    – – – –

    secche o affumicate:

    0210 19 60

    – – – – –

    Parti anteriori e loro pezzi

    0210 19 70

    – – – – –

    Lombate e loro pezzi

     

    – – – – –

    altre:

    0210 19 81

    – – – – – –

    disossate

    0210 19 89

    – – – – – –

    altre

    0210 19 90

    – – –

    altre

    0210 20

    Carni della specie bovina:

    0210 20 10

    – –

    non disossate

    0210 20 90

    – –

    disossate

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0401 10

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:

    0401 10 10

    – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0401 10 90

    – –

    altri

    0401 20

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

     

    – –

    inferiore o uguale a 3 %:

    0401 20 11

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0401 20 19

    – – –

    altri

     

    – –

    superiore a 3 %:

    0401 20 91

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0401 20 99

    – – –

    altri

    0401 30

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:

     

    – –

    inferiore o uguale a 21 %:

    0401 30 11

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0401 30 19

    – – –

    altri

     

    – –

    superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:

    0401 30 31

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0401 30 39

    – – –

    altri

     

    – –

    superiore a 45 %:

    0401 30 91

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0401 30 99

    – – –

    altri

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0402 10

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

     

    – –

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0402 10 11

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 10 19

    – – –

    altri

     

    – –

    altri:

    0402 10 91

    – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 10 99

    – – –

    altri

     

    in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

    0402 21

    – –

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

    0402 21 11

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

     

    – – – –

    altri:

    0402 21 17

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:

    0402 21 19

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

    0402 21 91

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 21 99

    – – – –

    altri

    0402 29

    – –

    altri:

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

     

    – – – –

    altri:

    0402 29 15

    – – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 29 19

    – – – – –

    altri

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

    0402 29 91

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 29 99

    – – – –

    altri

     

    altri:

    0402 91

    – –

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

    0402 91 11

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 91 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %:

    0402 91 31

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 91 39

    – – – –

    altri

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:

    0402 91 51

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 91 59

    – – – –

    altri

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

    0402 91 91

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 91 99

    – – – –

    altri

    0402 99

    – –

    altri:

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:

    0402 99 11

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 99 19

    – – – –

    altri

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:

    0402 99 31

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 99 39

    – – – –

    altri

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

    0402 99 91

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 99 99

    – – – –

    altri

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    0403 10

    Yogurt:

     

    – –

    non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

     

    – – –

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 10 11

    – – – –

    inferiore o uguale a 3 %

    0403 10 13

    – – – –

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 10 19

    – – – –

    superiore a 6 %

     

    – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 10 31

    – – – –

    inferiore o uguale a 3 %

    0403 10 33

    – – – –

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 10 39

    – – – –

    superiore a 6 %

    0403 90

    altri:

     

    – –

    non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

     

    – – –

    in polvere, in granuli o in altre forme solide:

     

    – – – –

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 90 11

    – – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 90 13

    – – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0403 90 19

    – – – – –

    superiore a 27 %

     

    – – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 90 31

    – – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 90 33

    – – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0403 90 39

    – – – – –

    superiore a 27 %

     

    – – –

    altri:

     

    – – – –

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 90 51

    – – – – –

    inferiore o uguale a 3 %

    0403 90 53

    – – – – –

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 90 59

    – – – – –

    superiore a 6 %

     

    – – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 90 61

    – – – – –

    inferiore o uguale a 3 %

    0403 90 63

    – – – – –

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 90 69

    – – – – –

    superiore a 6 %

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

    0405 10

    Burro:

     

    – –

    avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

     

    – – –

    Burro naturale:

    0405 10 11

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    0405 10 19

    – – – –

    altro

    0405 10 30

    – – –

    Burro ricombinato

    0405 10 50

    – – –

    Burro di siero di latte

    0405 10 90

    – –

    altro

    0405 20

    Paste da spalmare lattiere:

    0405 20 90

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

    0405 90

    altri:

    0405 90 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

    0405 90 90

    – –

    altri

    0406

    Formaggi e latticini:

    0406 10

    Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:

    0406 10 20

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

    0406 10 80

    – –

    altri

    0406 20

    Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:

    0406 20 10

    – –

    Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate

    0406 20 90

    – –

    altri

    0406 30

    Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:

    0406 30 10

    – –

    ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell e con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca

     

    – –

    altri:

     

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:

    0406 30 31

    – – – –

    inferiore o uguale a 48 %

    0406 30 39

    – – – –

    superiore a 48 %

    0406 30 90

    – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

    0406 40

    Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti:

    0406 40 10

    – –

    Roquefort

    0406 40 50

    – –

    Gorgonzola

    0406 40 90

    – –

    altri

    0406 90

    altri formaggi:

    0406 90 01

    – –

    destinati alla trasformazione

     

    – –

    altri:

    0406 90 13

    – – –

    Emmental

    0406 90 15

    – – –

    Gruyère, Sbrinz

    0406 90 17

    – – –

    Bergkäse, Appenzell

    0406 90 18

    – – –

    Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine

    0406 90 19

    – – –

    Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate

    0406 90 21

    – – –

    Cheddar

    0406 90 23

    – – –

    Edam (Geheimratskäse)

    0406 90 25

    – – –

    Tilsit

    0406 90 27

    – – –

    Butterkäse

    0406 90 29

    – – –

    Kashkaval

    0406 90 32

    – – –

    Feta:

    0406 90 35

    – – –

    Kefalotyri

    0406 90 37

    – – –

    Finlandia

    0406 90 39

    – – –

    Jarlsberg

     

    – – –

    altri:

    0406 90 50

    – – – –

    Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra

     

    – – – –

    altri:

     

    – – – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

     

    – – – – – –

    inferiore o uguale a 47 %

    0406 90 61

    – – – – – – –

    Grana padano, Parmigiano reggiano

    0406 90 63

    – – – – – – –

    Fiore sardo, Pecorino

    0406 90 69

    – – – – – – –

    altri

     

    – – – – – –

    superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:

    0406 90 73

    – – – – – – –

    Provolone

    0406 90 75

    – – – – – – –

    Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

    0406 90 76

    – – – – – – –

    Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

    0406 90 78

    – – – – – – –

    Gouda

    0406 90 79

    – – – – – – –

    Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

    0406 90 81

    – – – – – – –

    Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

    0406 90 82

    – – – – – – –

    Camembert

    0406 90 84

    – – – – – – –

    Brie

    0406 90 85

    – – – – – – –

    Kefalograviera, Kasseri

     

    – – – – – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

    0406 90 86

    – – – – – – – –

    superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

    0406 90 87

    – – – – – – – –

    superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

    0406 90 88

    – – – – – – – –

    superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

    0406 90 93

    – – – – – –

    superiore a 72 %

    0406 90 99

    – – – – –

    altri

    0409 00 00

    Miele naturale

    0701

    Patate, fresche o refrigerate:

    0701 90

    altri:

    0701 90 10

    – –

    destinate alla fabbricazione della fecola

     

    – –

    altre:

    0701 90 50

    – – –

    di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

    0701 90 90

    – – –

    altre

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati:

    ex 0702 00 00

    dal 1o aprile al 31 agosto

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

    0704 10 00

    Cavolfiori e cavoli broccoli:

    ex 0704 10 00

    – –

    Cavolfiori

    ex 0704 10 00

    – –

    Cavoli broccoli

    0704 20 00

    Cavoletti di Bruxelles

    0704 90

    altri:

    0704 90 10

    – –

    Cavoli bianchi e cavoli rossi

    0707 00

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

    0707 00 05

    Cetrioli:

    ex 0707 00 05

    – –

    dal 1o aprile al 30 giugno

    0707 00 90

    Cetriolini:

    ex 0707 00 90

    – –

    dal 1o settembre al 31 ottobre

    0709

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

    0709 60

    Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

    0709 60 10

    – –

    Peperoni

     

    – –

    altri:

    0709 60 91

    – – –

    del genere «Capsicum» destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di «CapsicumI»

    0709 60 95

    – – –

    destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

    0709 60 99

    – – –

    altri

    0709 70 00

    Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

    0805

    Agrumi, freschi o secchi:

    0805 20

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:

    0805 20 10

    – –

    Clementine

    ex 0805 20 10

    – – –

    dal 1o ottobre al 31 dicembre

    0805 20 30

    – –

    Monreal e satsuma

    ex 0805 20 30

    – – –

    dal 1o ottobre al 31 dicembre

    0805 20 50

    – –

    Mandarini e wilkings:

    ex 0805 20 50

    – – –

    dal 1o ottobre al 31 dicembre

    0805 20 70

    – –

    Tangerini:

    ex 0805 20 70

    – – –

    dal 1o ottobre al 31 dicembre

    0805 20 90

    – –

    altri:

    ex 0805 20 90

    – – –

    dal 1o ottobre al 31 dicembre

    0806

    Uve, fresche o secche:

    0806 10

    fresche:

    0806 10 10

    – –

    da tavola

    ex 0806 10 10

    – – –

    dal 1o luglio al 30 settembre

    0806 10 90

    – –

    altre:

    ex 0806 10 90

    – – –

    dal 1o luglio al 30 settembre

    0807

    Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

     

    Meloni (compresi i cocomeri):

    0807 11 00

    – –

    Cocomeri:

    ex 0807 11 00

    – – –

    dal 1o luglio al 30 agosto

    0808

    Mele, pere e cotogne, fresche:

    0808 10

    Mele:

    0808 10 10

    – –

    Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

    0808 10 80

    – –

    altre

    0808 20

    Pere e cotogne:

     

    – –

    Pere:

    0808 20 10

    – – –

    Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

    0808 20 50

    – – –

    altre

    0808 20 90

    – –

    Cotogne

    0809

    Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

    0809 10 00

    Albicocche

    0809 20

    Ciliege:

    0809 20 05

    – –

    Ciliege acide (Prunus cerasus)

    0809 20 95

    – –

    altre

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci:

    0809 30 10

    – –

    Pesche noci

    0809 30 90

    – –

    altre:

    ex 0809 30 90

    – – –

    dal 1o giugno al 30 agosto

    0809 40

    Prugne e prugnole:

    0809 40 05

    – –

    Prugne

    0809 40 90

    – –

    Prugnole

    0810

    Altre frutta, fresche:

    0810 10 00

    Fragole

    0810 20

    Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:

    0810 20 10

    – –

    Lamponi

    0810 20 90

    – –

    altri

    0810 50 00

    Kiwi:

    ex 0810 50 00

    – –

    dal 1o novembre al 31 marzo

    1509

    Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    1509 10

    vergini:

    1509 10 10

    – –

    Olio d’oliva lampante

    1509 10 90

    – –

    altri

    1509 90 00

    altri:

    ex 1509 90 00

    – –

    in imballaggi di contenuto superiore a 25 litri

    ex 1509 90 00

    – –

    altri

    1601 00

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

    1601 00 10

    di fegato

     

    altri:

    1601 00 91

    – –

    Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

    1601 00 99

    – –

    altri

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

    1602 10 00

    Preparazioni omogeneizzate

    1602 20

    di fegato di qualsiasi animale:

     

    – –

    di oca o di anatra:

    1602 20 11

    – – –

    contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso

    1602 20 19

    – – –

    altre

    1602 20 90

    – –

    altre

     

    di volatili della voce 0105:

    1602 31

    – –

    di tacchino:

     

    – – –

    contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

    1602 31 11

    – – – –

    contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

    1602 31 19

    – – – –

    altre

    1602 31 30

    – – –

    contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

    1602 31 90

    – – –

    altre

    1602 32

    – –

    di galli e di galline:

     

    – – –

    contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

    1602 32 11

    – – – –

    non cotte

    1602 32 19

    – – – –

    altre

    1602 32 30

    – – –

    contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

    1602 32 90

    – – –

    altre

    1602 39

    – –

    altre:

     

    – – –

    contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

    1602 39 21

    – – – –

    non cotte

    1602 39 29

    – – – –

    altre

    1602 39 40

    – – –

    contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

    1602 39 80

    – – –

    altre

     

    della specie suina:

    1602 41

    – –

    Prosciutti e loro pezzi:

    1602 41 10

    – – –

    della specie suina domestica

    1602 41 90

    – – –

    altri

    1602 42

    – –

    Spalle e loro pezzi:

    1602 42 10

    – – –

    della specie suina domestica

    1602 42 90

    – – –

    altre

    1602 49

    – –

    altre, compresi i miscugli:

     

    – – –

    della specie suina domestica:

     

    – – – –

    contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

    1602 49 11

    – – – – –

    Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

    1602 49 13

    – – – – –

    Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

    1602 49 15

    – – – – –

    altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

    1602 49 19

    – – – – –

    altre

    1602 49 30

    – – – –

    contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    1602 49 50

    – – – –

    contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    1602 49 90

    – – –

    altre

    1602 50

    della specie bovina:

    1602 50 10

    – –

    non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

     

    – –

    altre:

     

    – – –

    in recipienti ermeticamente chiusi:

    1602 50 31

    – – – –

    «Corned beef»

    1602 50 39

    – – – –

    altre

    1602 50 80

    – – –

    altre

    1602 90

    altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

    1602 90 10

    – –

    Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

     

    – –

    altre:

    1602 90 31

    – – –

    di selvaggina o di coniglio

    1602 90 41

    – – –

    di renne

     

    – – –

    altre:

    1602 90 51

    – – – –

    contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica

     

    – – – –

    altri:

     

    – – – – –

    contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:

    1602 90 61

    – – – – – –

    non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

    1602 90 69

    – – – – – –

    altre

     

    – – – – –

    altre:

     

    – – – – – –

    di ovini e di caprini:

     

    – – – – – – –

    non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte:

    1602 90 72

    – – – – – – – –

    di ovini

    1602 90 74

    – – – – – – – –

    di caprini

     

    – – – – – – –

    altre:

    1602 90 76

    – – – – – – – –

    di ovini

    1602 90 78

    – – – – – – – –

    di caprini

    1602 90 98

    – – – – – –

    altre

    ALLEGATO IV

    CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ RELATIVE AL PESCE E AI PRODOTTI DELLA PESCA DEL MONTENEGRO PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE ACCORDO

    Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Montenegro sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Descrizione

    Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno

    (n)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (n + 1)

    Per ogni anno successivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre

    0301 91 10

     

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    0301 91 90

     

    0302 11 10

     

    0302 11 20

     

    0302 11 80

     

    0303 21 10

     

    0303 21 20

     

    0303 21 80

     

    0304 19 15

     

    0304 19 17

     

    ex 0304 19 19

    430

    ex 0304 19 91

    10

    0304 29 15

     

    0304 29 17

     

    ex 0304 29 19

    30

    ex 0304 99 21

    11, 12, 20

    ex 0305 10 00

    10

    ex 0305 30 90

    50

    0305 49 45

    61

    ex 0305 59 80

    61

    ex 0305 69 80

     

    0301 93 00

     

    Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT: 10 t a 0 %.

    Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

    CT: 10 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT: 10 t a 0 %.

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    0302 69 11

     

    0303 79 11

     

    ex 0304 19 19

    20

    ex 0304 19 91

    20

    ex 0304 29 19

    20

    ex 0304 99 21

    16

    ex 0305 10 00

    20

    ex 0305 30 90

    60

    ex 0305 49 80

    30

    ex 0305 59 80

    63

    ex 0305 69 80

    63

    ex 0301 99 80

    80

    Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

    0302 69 61

     

    0303 79 71

     

    ex 0304 19 39

    80

    ex 0304 19 99

    77

    ex 0304 29 99

    50

    ex 0304 99 99

    20

    ex 0305 10 00

    30

    ex 0305 30 90

    70

    ex 0305 49 80

    40

    ex 0305 59 80

    65

    ex 0305 69 80

    65

    ex 0301 99 80

    22

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

    0302 69 94

     

    ex 0303 77 00

    10

    ex 0304 19 39

    85

    ex 0304 19 99

    79

    ex 0304 29 99

    60

    ex 0304 99 99

    70

    ex 0305 10 00

    40

    ex 0305 30 90

    80

    ex 0305 49 80

    50

    ex 0305 59 80

    67

    ex 0305 69 80

    67


    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Descrizione

    Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)

    1604 13 11

    1604 13 19

    ex 1604 20 50

    10, 19

    Preparazioni e conserve di sardine

    CT: 200 t a 6 %.

    Oltre il CT: dazio NPF intero (1)

    1604 16 00

    1604 20 40

     

    Preparazioni e conserve di acciughe

    CT: 200 t a 12,5 %.

    Oltre il CT: dazio NPF intero (1)

    L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e acciughe, viene ridotta secondo il seguente calendario:

    Anno

    Anno 1

    (dazio%)

    Anno 3

    (dazio%)

    Anno 5 e seguenti

    (dazio%)

    Dazio

    90 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF


    (1)  Il volume contingentale iniziale è di 200 tonnellate. Dal 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il volume contingentale viene aumentato a 250 tonnellate purché almeno l'80 % del quantitativo totale del contingente precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell'anno. Il volume contingentale eventualmente maggiorato continua ad applicarsi fino a quando le Parti del presente accordo non definiscono altre modalità.

    ALLEGATO V

    CONCESSIONI DEL MONTENEGRO RELATIVE AL PESCE E AI PRODOTTI DELLA PESCA DELLA COMUNITÀ PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE ACCORDO

    Le importazioni in Montenegro dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni indicate di seguito:

    Codice NC

    Descrizione

    Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno

    (n)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (n + 1)

    Per ogni anno successivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 21 10

    0303 21 20

    0303 21 80

    0304 19 15

    0304 19 17

    ex 0304 19 19

    ex 0304 19 91

    0304 29 15

    0304 29 17

    ex 0304 29 19

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    0305 49 45

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    ex 0301 99 80

    0302 69 61

    0303 79 71

    ex 0304 19 39

    ex 0304 19 99

    ex 0304 29 99

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 60 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 40 % del dazio NPF

    ex 0301 99 80

    0302 69 94

    ex 0303 77 00

    ex 0304 19 39

    ex 0304 19 99

    ex 0304 29 99

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 60 % del dazio NPF

    CT: 20 t a 0 %.

    Oltre il CT: 40 % del dazio NPF


    Codice NC

    Descrizione

    Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)

    1604 13 11

    1604 13 19

    ex 1604 20 50

    Preparazioni e conserve di sardine

    CT: 20 t al 50 % del dazio NPF

    Oltre il CT: dazio NPF intero

    1604 16 00

    1604 20 40

    Preparazioni e conserve di acciughe

    CT: 10 t a 50 %.

    Oltre il CT: dazio NPF intero

    L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e acciughe, viene ridotta secondo il seguente calendario:

    Anno

    Anno 1

    (dazio%)

    Anno 2

    (dazio%)

    Anno 3

    (dazio%)

    Anno 4 e seguenti

    (dazio%)

    Dazio

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    ALLEGATO VI

    STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

    (di cui al Titolo V, Capitolo II, del presente accordo)

    SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

    Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

    Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

    A.

    Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

    1.

    assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

    a)

    ramo vita;

    b)

    ramo danni;

    2.

    riassicurazione e retrocessione;

    3.

    intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

    4.

    servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

    B.

    Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

    1.

    raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;

    2.

    ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

    3.

    leasing finanziario;

    4.

    tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

    5.

    garanzie e impegni;

    6.

    operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:

    a)

    strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

    b)

    cambi,

    c)

    prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,

    d)

    contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,

    e)

    valori mobiliari,

    f)

    altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;

    7.

    partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;

    8.

    servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

    9.

    gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

    10.

    servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

    11.

    disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

    12.

    servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.

    Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

    a)

    attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

    b)

    attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

    c)

    attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

    ALLEGATO VII

    DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

    (di cui All'articolo 75 del presente accordo)

    L'articolo 75, paragrafo 4, del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

    convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI, Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);

    convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

    convenzione di Bruxelles sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);

    trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);

    accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960);

    convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);

    accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

    protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);

    accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

    convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);

    trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

    trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);

    convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);

    convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);

    convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);

    accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);

    trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

    accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);

    trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);

    trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);

    Convenzione sul brevetto europeo;

    accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

    PROTOCOLLO 1

    sugli scambi di prodottiagricoli trasformati tra la Comunità e il Montenegro

    Articolo 1

    1.   La Comunità e il Montenegro applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

    2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

    a)

    ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

    b)

    modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

    c)

    aumentare o abolire i contingenti tariffari.

    3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e del Montenegro per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

    Articolo 2

    I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

    a)

    quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e il Montenegro, oppure

    b)

    in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

    Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

    Articolo 3

    La Comunità e il Montenegro si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

    ALLEGATO I

    DAZI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DEL MONTENEGRO

    I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Montenegro elencati nella tabella seguente.

    Codice NC

    Descrizione

    (1)

    (2)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    0403 10

    Yogurt:

     

    – –

    aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

    – – –

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 10 51

    – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 10 53

    – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0403 10 59

    – – – –

    superiore a 27 %

     

    – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 10 91

    – – – –

    inferiore o uguale a 3 %

    0403 10 93

    – – – –

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 10 99

    – – – –

    superiore a 6 %

    0403 90

    altri:

     

    – –

    aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

    – – –

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 90 71

    – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 90 73

    – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0403 90 79

    – – – –

    superiore a 27 %

     

    – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 90 91

    – – – –

    inferiore o uguale a 3 %

    0403 90 93

    – – – –

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 90 99

    – – – –

    superiore a 6 %

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

    0405 20

    Paste da spalmare lattiere:

    0405 20 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

    0405 20 30

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

    0501 00 00

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

    0502

    Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

    0506

    Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

    0508 00 00

    Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

    0510 00 00

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

     

    altri:

    0511 99

    – –

    altri:

     

    – – –

    Spugne naturali di origine animale:

    0511 99 31

    – – – –

    gregge

    0511 99 39

    – – – –

    altre

    0511 99 85

    – – –

    altri

    ex 0511 99 85

    – – – –

    Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

    0710 40 00

    Granturco dolce

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

    0711 90

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

    – –

    Ortaggi o legumi:

    0711 90 30

    – – –

    Granturco dolce

    0903 00 00

    Mate

    1212

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

    1212 20 00

    Alghe

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

    Succhi ed estratti vegetali:

    1302 12 00

    – –

    di liquirizia

    1302 13 00

    – –

    di luppolo

    1302 19

    – –

    altri:

    1302 19 80

    – – –

    altri

    1302 20

    Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

    1302 20 10

    – –

    allo stato secco

    1302 20 90

    – –

    altri

     

    Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

    1302 31 00

    – –

    Agar-agar

    1302 32

    – –

    Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

    1302 32 10

    – – –

    di carrube o di semi di carrube

    1401

    Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

    1404

    Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

    1505

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1515

    Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    1515 90

    altri:

    1515 90 11

    – –

    Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    ex 1515 90 11

    – – –

    Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

    1516 20

    Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

    1516 20 10

    – –

    Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

    1517 10

    Margarina, esclusa la margarina liquida:

    1517 10 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

    1517 90

    altre:

    1517 90 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

     

    – –

    altre:

    1517 90 93

    – – –

    Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    1518 00

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

    1518 00 10

    Linossina

     

    altri:

    1518 00 91

    – –

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

     

    – –

    altri:

    1518 00 95

    – – –

    Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

    1518 00 99

    – – –

    altri

    1520 00 00

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

    1522 00 10

    Degras

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

    1702 90

    altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

    1702 90 10

    – –

    Maltosio chimicamente puro

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

    1803

    Pasta di cacao, anche sgrassata:

    1804 00 00

    Burro, grasso e olio di cacao

    1805 00 00

    Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

    Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

    1902 11 00

    – –

    contenenti uova

    1902 19

    – –

    altre:

    1902 19 10

    – – –

    non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

    1902 19 90

    – – –

    altre

    1902 20

    Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

     

    – –

    altre:

    1902 20 91

    – – –

    cotte

    1902 20 99

    – – –

    altre

    1902 30

    altre paste alimentari:

    1902 30 10

    – –

    secche

    1902 30 90

    – –

    altre

    1902 40

    Cuscus:

    1902 40 10

    – –

    non preparato

    1902 40 90

    – –

    altro

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

    2001 90

    altri:

    2001 90 30

    – –

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2001 90 40

    – –

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    2001 90 60

    – –

    Cuori di palma

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    2004 10

    Patate:

     

    – –

    altre

    2004 10 91

    – – –

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    2004 90

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

    2004 90 10

    – –

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    2005 20

    Patate:

    2005 20 10

    – –

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    2005 80 00

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

    Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

    2008 11

    – –

    Arachidi:

    2008 11 10

    – – –

    Burro di arachidi

     

    altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

    2008 91 00

    – –

    Cuori di palma

    2008 99

    – –

    altri:

     

    – – –

    senza aggiunta di alcole:

     

    – – – –

    senza aggiunta di zuccheri:

    2008 99 85

    – – – – –

    Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2008 99 91

    – – – – –

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

    2102

    Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

    2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao:

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

    2106 10

    Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

    2106 10 20

    – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    2106 10 80

    – –

    altri

    2106 90

    altre:

    2106 90 20

    – –

    Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

     

    – –

    altre:

    2106 90 92

    – – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    2106 90 98

    – – –

    altre

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

    2203 00

    Birra di malto:

    2205

    Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

    altri polialcoli:

    2905 43 00

    – –

    Mannitolo

    2905 44

    – –

    D-glucitolo (sorbitolo):

     

    – – –

    in soluzione acquosa:

    2905 44 11

    – – – –

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    2905 44 19

    – – – –

    altro

     

    – – –

    altro:

    2905 44 91

    – – – –

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    2905 44 99

    – – – –

    altro

    2905 45 00

    – –

    Glicerolo (glicerina)

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

    3301 90

    altri:

    3301 90 10

    – –

    Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

     

    – –

    Oleoresine d'estrazione

    3301 90 21

    – – –

    di liquirizia e luppolo

    3301 90 30

    – – –

    altre

    3301 90 90

    – –

    altri

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

    3302 10

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

     

    – –

    dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

     

    – – –

    Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

    3302 10 10

    – – – –

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

     

    – – – –

    altre:

    3302 10 21

    – – – – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    3302 10 29

    – – – – –

    altre

    3501

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

    3501 10

    Caseine:

    3501 10 10

    – –

    destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

    3501 10 50

    – –

    destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

    3501 10 90

    – –

    altre

    3501 90

    altri:

    3501 90 90

    – –

    altri

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

    3505 10

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

    3505 10 10

    – –

    Destrina

     

    – –

    altri amidi e fecole modificati:

    3505 10 90

    – – –

    altre

    3505 20

    Colle:

    3505 20 10

    – –

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

    3505 20 30

    – –

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

    3505 20 50

    – –

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

    3505 20 90

    – –

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

    3809 10

    a base di sostanze amidacee:

    3809 10 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

    3809 10 30

    – –

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

    3809 10 50

    – –

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

    3809 10 90

    – –

    aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

    3824 60

    Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

     

    – –

    in soluzione acquosa:

    3824 60 11

    – – –

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    3824 60 19

    – – –

    altro

     

    – –

    altro:

    3824 60 91

    – – –

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    3824 60 99

    – – –

    altro

    ALLEGATO II

    DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN MONTENEGRO DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

    (immediatamente o progressivamente)

    Codice NC

    Descrizione

    Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

    2008

    2009

    2010

    2011

    dal 2012 in poi

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

     

     

     

     

     

    0403 10

    Yogurt:

     

     

     

     

     

     

    – –

    aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

     

     

     

     

     

    – – –

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

    0403 10 51

    – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 10 53

    – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 10 59

    – – – –

    superiore a 27 %

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

    0403 10 91

    – – – –

    inferiore o uguale a 3 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 10 93

    – – – –

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 10 99

    – – – –

    superiore a 6 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 90

    altri:

     

     

     

     

     

     

    – –

    aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

     

     

     

     

     

    – – –

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

    0403 90 71

    – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 90 73

    – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 90 79

    – – – –

    superiore a 27 %

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

    0403 90 91

    – – – –

    inferiore o uguale a 3 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 90 93

    – – – –

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 90 99

    – – – –

    superiore a 6 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

     

     

     

     

     

    0405 20

    Paste da spalmare lattiere:

     

     

     

     

     

    0405 20 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

    90

    80

    70

    60

    50

    0405 20 30

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

    90

    80

    70

    60

    50

    0501 00 00

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

    0

    0

    0

    0

    0

    0502

    Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

     

     

     

     

     

    0502 10 00

    Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

    0

    0

    0

    0

    0

    0502 90 00

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

     

     

     

     

     

    0505 10

    Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:

     

     

     

     

     

    0505 10 10

    – –

    gregge

    0

    0

    0

    0

    0

    0505 10 90

    – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0505 90 00

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0506

    Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie:

     

     

     

     

     

    0506 10 00

    Osseina e ossa acidulate

    0

    0

    0

    0

    0

    0506 90 00

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

     

     

     

     

     

    0507 10 00

    Avorio; polveri e cascami d'avorio

    0

    0

    0

    0

    0

    0507 90 00

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0508 00 00

    Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

    0

    0

    0

    0

    0

    0510 00 00

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    0

    0

    0

    0

    0

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

     

     

     

     

     

     

    altri:

     

     

     

     

     

    0511 99

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

     

    – – –

    Spugne naturali di origine animale:

     

     

     

     

     

    0511 99 31

    – – – –

    gregge

    0

    0

    0

    0

    0

    0511 99 39

    – – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0511 99 85

    – – –

    altri

     

     

     

     

     

    ex 0511 99 85

    – – – –

    Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

    0

    0

    0

    0

    0

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

     

     

     

     

     

    0710 40 00

    Granturco dolce

    0

    0

    0

    0

    0

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

     

     

     

     

     

    0711 90

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

     

     

     

     

     

    – –

    Ortaggi o legumi:

     

     

     

     

     

    0711 90 30

    – – –

    Granturco dolce

    0

    0

    0

    0

    0

    0903 00 00

    Mate

    0

    0

    0

    0

    0

    1212

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

    1212 20 00

    Alghe

    0

    0

    0

    0

    0

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

     

     

     

     

    Succhi ed estratti vegetali:

     

     

     

     

     

    1302 12 00

    – –

    di liquirizia

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 13 00

    – –

    di luppolo

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 19

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1302 19 80

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 20

    Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

     

     

     

     

     

    1302 20 10

    – –

    allo stato secco

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 20 90

    – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

     

    Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

     

     

     

    1302 31 00

    – –

    Agar-agar

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 32

    – –

    Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

     

     

     

     

     

    1302 32 10

    – – –

    di carrube o di semi di carrube

    0

    0

    0

    0

    0

    1401

    Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

     

     

     

     

     

    1401 10 00

    Bambù

    0

    0

    0

    0

    0

    1401 20 00

    Canne d'India

    0

    0

    0

    0

    0

    1401 90 00

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    1404

    Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

    1404 20 00

    Linters di cotone

    0

    0

    0

    0

    0

    1404 90 00

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    1505

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

     

     

     

     

     

    1505 00 10

    Grasso di lana greggio

    0

    0

    0

    0

    0

    1505 00 90

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    0

    0

    0

    0

    0

    1515

    Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

     

     

     

    1515 90

    altri:

     

     

     

     

     

    1515 90 11

    – –

    Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

     

     

     

     

     

    ex 1515 90 11

    – –

    Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    0

    0

    0

    0

    0

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

     

     

     

     

     

    1516 20

    Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

     

     

     

     

     

    1516 20 10

    – –

    Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

    0

    0

    0

    0

    0

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

     

     

     

     

     

    1517 10

    Margarina, esclusa la margarina liquida:

     

     

     

     

     

    1517 10 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

    0

    0

    0

    0

    0

    1517 90

    altre:

     

     

     

     

     

    1517 90 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    altre:

     

     

     

     

     

    1517 90 93

    – – –

    Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    0

    0

    0

    0

    0

    1518 00

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

    1518 00 10

    Linossina

    0

    0

    0

    0

    0

     

    altri:

     

     

     

     

     

    1518 00 91

    – –

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1518 00 95

    – – –

    Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

    0

    0

    0

    0

    0

    1518 00 99

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    1520 00 00

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    0

    0

    0

    0

    0

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

     

     

     

     

     

    1521 10 00

    Cere vegetali

    0

    0

    0

    0

    0

    1521 90

    altri:

     

     

     

     

     

    1521 90 10

    – –

    Spermaceti, anche raffinati o colorati

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:

     

     

     

     

     

    1521 90 91

    – – –

    gregge

    0

    0

    0

    0

    0

    1521 90 99

    – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

     

     

     

     

     

    1522 00 10

    Degras

    0

    0

    0

    0

    0

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

     

     

     

     

     

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

    0

    0

    0

    0

    0

    1702 90

    altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

     

     

     

     

     

    1702 90 10

    – –

    Maltosio chimicamente puro

    0

    0

    0

    0

    0

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

     

     

     

     

     

    1704 10

    gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

     

     

     

     

     

     

    – –

    Aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

     

     

     

     

     

    1704 10 11

    – – –

    sotto forma di strisce

    80

    60

    40

    20

    0

    1704 10 19

    – – –

    altre

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    Aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

     

     

     

     

     

    1704 10 91

    – – –

    sotto forma di strisce

    80

    60

    40

    20

    0

    1704 10 99

    – – –

    altre

    80

    60

    40

    20

    0

    1704 90

    altri:

     

     

     

     

     

    1704 90 10

    – –

    Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

    80

    60

    40

    20

    0

    1704 90 30

    – –

    preparazione detta: «cioccolato bianco»

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1704 90 51

    – – –

    Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

    80

    60

    40

    20

    0

    1704 90 55

    – – –

    Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

    80

    60

    40

    20

    0

    1704 90 61

    – – –

    Confetti e prodotti simili confettati

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1704 90 65

    – – – –

    Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

    80

    60

    40

    20

    0

    1704 90 71

    – – – –

    Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

    80

    60

    40

    20

    0

    1704 90 75

    – – – –

    Caramelle

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1704 90 81

    – – – – –

    ottenuti per compressione

    80

    60

    40

    20

    0

    1704 90 99

    – – – – –

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    1803

    Pasta di cacao, anche sgrassata:

     

     

     

     

     

    1803 10 00

    non sgrassata

    0

    0

    0

    0

    0

    1803 20 00

    completamente o parzialmente sgrassata

    0

    0

    0

    0

    0

    1804 00 00

    Burro, grasso e olio di cacao

    0

    0

    0

    0

    0

    1805 00 00

    Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0

    0

    0

    0

    0

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

     

     

     

     

     

    1806 10

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

     

     

     

     

    1806 10 15

    – –

    non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 10 20

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 %

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 10 30

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore al 80 %

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 10 90

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 20

    altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

     

     

     

     

     

    1806 20 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 20 30

    – –

    aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    altre:

     

     

     

     

     

    1806 20 50

    – – –

    aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18 %

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 20 70

    – – –

    Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 20 80

    – – –

    Glassatura al cacao

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 20 95

    – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

     

    altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

     

     

     

     

     

    1806 31 00

    – –

    ripiene

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 32

    – –

    non ripiene

     

     

     

     

     

    1806 32 10

    – – –

    con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 32 90

    – – –

    altre

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90

    altre:

     

     

     

     

     

     

    – –

    Cioccolata e prodotti di cioccolata:

     

     

     

     

     

     

    – – –

    Cioccolatini (praline), anche ripieni:

     

     

     

     

     

    1806 90 11

    – – – –

    contenenti alcole

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 19

    – – – –

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1806 90 31

    – – – –

    ripieni

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 39

    – – – –

    non ripieni

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 50

    – –

    Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 60

    – –

    Pasta da spalmare contenente cacao

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 70

    – –

    Preparazioni per bevande, contenenti cacao

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 90

    – –

    altre

    80

    60

    40

    20

    0

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

    1901 10 00

    Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 20 00

    Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 90

    altri:

     

     

     

     

     

     

    – –

    Estratti di malto:

     

     

     

     

     

    1901 90 11

    – – –

    aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 90 19

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1901 90 91

    – – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 90 99

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

     

     

     

     

     

    Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

     

     

     

     

     

    1902 11 00

    – –

    contenenti uova

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 19

    – –

    altre:

     

     

     

     

     

    1902 19 10

    – – –

    non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 19 90

    – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 20

    Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

     

     

     

     

     

     

    – –

    altre:

     

     

     

     

     

    1902 20 91

    – – –

    cotte

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 20 99

    – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 30

    altre paste alimentari:

     

     

     

     

     

    1902 30 10

    – –

    secche

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 30 90

    – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 40

    Cuscus:

     

     

     

     

     

    1902 40 10

    – –

    non preparato

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 40 90

    – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    0

    0

    0

    0

    0

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

    1904 10

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

     

     

     

     

     

    1904 10 10

    – –

    a base di granturco

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 10 30

    – –

    a base di riso

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 10 90

    – –

    altri:

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 20

    Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

     

     

     

     

     

    1904 20 10

    – –

    Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1904 20 91

    – – –

    a base di granturco

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 20 95

    – – –

    a base di riso

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 20 99

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 30 00

    Bulgur di grano

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 90

    altri:

     

     

     

     

     

    1904 90 10

    – –

    Riso

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 90 80

    – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

     

     

     

     

     

    1905 10 00

    Pane croccante detto «Knäckebrot»

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 20

    Pane con spezie (panpepato):

     

     

     

     

     

    1905 20 10

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 20 30

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 20 90

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    0

    0

    0

    0

    0

     

    Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

     

     

     

     

     

    1905 31

    – –

    biscotti con aggiunta di dolcificanti:

     

     

     

     

     

     

    – – –

    Interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparzioni contenenti cacao:

     

     

     

     

     

    1905 31 11

    – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85g

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 31 19

    – – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1905 31 30

    – – – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'8 %

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1905 31 91

    – – – – –

    doppio biscotto con ripieno

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 31 99

    – – – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 32

    – –

    Cialde e cialdine:

     

     

     

     

     

    1905 32 05

    – – –

    aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10 %

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –

    altre

     

     

     

     

     

     

    – – – –

    interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

     

     

     

     

     

    1905 32 11

    – – – – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 32 19

    – – – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –

    altre:

     

     

     

     

     

    1905 32 91

    – – – – –

    salate, anche ripiene

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 32 99

    – – – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 40

    Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

     

     

     

     

     

    1905 40 10

    – –

    Fette biscottate

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 40 90

    – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 90

    altri:

     

     

     

     

     

    1905 90 10

    – –

    Pane azimo (mazoth)

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 90 20

    – –

    Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1905 90 30

    – – –

    Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 90 45

    – – –

    Biscotti

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 90 55

    – – –

    Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –

    altri:

     

     

     

     

     

    1905 90 60

    – – – –

    con aggiunta di dolcificanti

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 90 90

    – – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

     

     

     

     

     

    2001 90

    altri:

     

     

     

     

     

    2001 90 30

    – –

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    80

    60

    40

    20

    0

    2001 90 40

    – –

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    80

    60

    40

    20

    0

    2001 90 60

    – –

    Cuori di palma

    80

    60

    40

    20

    0

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

     

     

     

    2004 10

    Patate:

     

     

     

     

     

     

    – –

    altre

     

     

     

     

     

    2004 10 91

    – – –

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    80

    60

    40

    20

    0

    2004 90

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

     

     

     

     

     

    2004 90 10

    – –

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    80

    60

    40

    20

    0

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

     

     

     

    2005 20

    Patate:

     

     

     

     

     

    2005 20 10

    – –

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    80

    60

    40

    20

    0

    2005 80 00

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    80

    60

    40

    20

    0

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

    Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

     

     

     

     

     

    2008 11

    – –

    Arachidi:

     

     

     

     

     

    2008 11 10

    – – –

    Burro di arachidi

    80

    60

    40

    20

    0

     

    altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

     

     

     

     

     

    2008 91 00

    – –

    Cuori di palma

    80

    60

    40

    20

    0

    2008 99

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

     

    – – –

    senza aggiunta di alcole:

     

     

     

     

     

     

    – – – –

    senza aggiunta di zuccheri:

     

     

     

     

     

    2008 99 85

    – – – – –

    Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    0

    2008 99 91

    – – – – –

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

     

     

     

     

     

     

    Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

     

     

     

     

     

    2101 11

    – –

    Estratti, essenze e concentrati:

     

     

     

     

     

    2101 11 11

    – – –

    con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 11 19

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 12

    – –

    Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

     

     

     

     

     

    2101 12 92

    – – –

    Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 12 98

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 20

    Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

     

     

     

     

     

    2101 20 20

    – –

    Estratti, essenze e concentrati

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    Preparazioni:

     

     

     

     

     

    2101 20 92

    – – –

    a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 20 98

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 30

    Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

     

     

     

     

     

     

    – –

    Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

     

     

     

     

     

    2101 30 11

    – – –

    Cicoria torrefatta

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 30 19

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

     

     

     

     

     

    2101 30 91

    – – –

    di cicoria torrefatta

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 30 99

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    2102

    Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

     

     

     

     

     

    2102 10

    Lieviti vivi:

     

     

     

     

     

    2102 10 10

    – –

    Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    Lieviti di panificazione:

     

     

     

     

     

    2102 10 31

    – – –

    secchi

    80

    60

    40

    20

    0

    2102 10 39

    – – –

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    2102 10 90

    – –

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    2102 20

    Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

     

     

     

     

     

     

    – –

    Lieviti morti:

     

     

     

     

     

    2102 20 11

    – – –

    in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

    0

    0

    0

    0

    0

    2102 20 19

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    2102 20 90

    – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    2102 30 00

    Lieviti in polvere preparati

    0

    0

    0

    0

    0

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

     

     

     

     

     

    2103 10 00

    Salsa di soia

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 20 00

    Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 30

    Farina di senapa e senapa preparata:

     

     

     

     

     

    2103 30 10

    – –

    Farina di senapa

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 30 90

    – –

    Senapa preparata

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 90

    altri:

     

     

     

     

     

    2103 90 10

    – –

    «Chutney» di mango liquido

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 90 30

    – –

    Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 90 90

    – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

     

     

     

     

     

    2104 10

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

     

     

     

     

     

    2104 10 10

    – –

    secche

    80

    60

    40

    20

    0

    2104 10 90

    – –

    altre

    80

    60

    40

    20

    0

    2104 20 00

    Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

    80

    60

    40

    20

    0

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao:

     

     

     

     

     

    2105 00 10

    non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

    80

    60

    40

    20

    0

     

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

    2105 00 91

    – –

    uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %

    80

    60

    40

    20

    0

    2105 00 99

    – –

    uguale o superiore al 7 %

    80

    60

    40

    20

    0

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

    2106 10

    Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

     

     

     

     

     

    2106 10 20

    – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    80

    60

    40

    20

    0

    2106 10 80

    – –

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    2106 90

    altre:

     

     

     

     

     

    2106 90 20

    – –

    Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

    2106 90 92

    – – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    80

    60

    40

    20

    0

    2106 90 98

    – – –

    altre

    80

    60

    40

    20

    0

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

     

     

     

     

     

    2201 10

    Acque minerali e acque gassate:

     

     

     

     

     

     

    – –

    Acque minerali naturali:

     

     

     

     

     

    2201 10 11

    – – –

    senza diossido di carbonio

    90

    80

    70

    60

    50

    2201 10 19

    – – –

    altre

    90

    80

    70

    60

    50

    2201 10 90

    – –

    altre:

    90

    80

    70

    60

    50

    2201 90 00

    altre

    90

    80

    70

    60

    50

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

     

     

     

     

     

    2202 10 00

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

    90

    80

    70

    60

    50

    2202 90

    altre:

     

     

     

     

     

    2202 90 10

    – –

    non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

    90

    80

    70

    60

    50

     

    – –

    altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

     

     

     

     

     

    2202 90 91

    – – –

    inferiore a 0,2 %

    90

    80

    70

    60

    50

    2202 90 95

    – – –

    uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

    90

    80

    70

    60

    50

    2202 90 99

    – – –

    uguale o superiore a 2 %

    90

    80

    70

    60

    50

    2203 00

    Birra di malto:

     

     

     

     

     

     

    in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:

     

     

     

     

     

    2203 00 01

    – –

    presentata in bottiglie

    80

    60

    40

    20

    0

    2203 00 09

    – –

    altra

    80

    60

    40

    20

    0

    2203 00 10

    in recipienti di capacità superiore a 10 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2205

    Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

     

     

     

     

     

    2205 10

    in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

     

     

     

     

     

    2205 10 10

    – –

    con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    80

    60

    40

    20

    0

    2205 10 90

    – –

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

    80

    60

    40

    20

    0

    2205 90

    altri:

     

     

     

     

     

    2205 90 10

    – –

    con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    80

    60

    40

    20

    0

    2205 90 90

    – –

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

    80

    60

    40

    20

    0

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

     

     

     

     

     

    2207 10 00

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

    80

    60

    40

    20

    0

    2207 20 00

    Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    80

    60

    40

    20

    0

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

     

     

     

     

     

    2208 20

    Acquaviti di vino o di vinacce:

     

     

     

     

     

     

    – –

    presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

     

     

     

     

     

    2208 20 12

    – – –

    Cognac

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 20 14

    – – –

    Armagnac

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 20 26

    – – –

    Grappa

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 20 27

    – – –

    Brandy de Jerez

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 20 29

    – – –

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

     

     

     

     

     

    2208 20 40

    – – –

    Distillato greggio

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –

    altri:

     

     

     

     

     

    2208 20 62

    – – – –

    Cognac:

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 20 64

    – – – –

    Armagnac

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 20 86

    – – – –

    Grappa

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 20 87

    – – – –

    Brandy de Jerez

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 20 89

    – – – –

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 30

    Whisky:

     

     

     

     

     

     

    – –

    Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 30 11

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 30 19

    – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    Whisky detto «Scotch»:

     

     

     

     

     

     

    – – –

    Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 30 32

    – – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 30 38

    – – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –

    Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 30 52

    – – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 30 58

    – – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –

    altri, presentati in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 30 72

    – – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 30 78

    – – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    altri, presentati in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 30 82

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 30 88

    – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 40

    Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:

     

     

     

     

     

     

    – –

    presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

     

     

     

     

    2208 40 11

    – – –

    Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –

    altri:

     

     

     

     

     

    2208 40 31

    – – – –

    di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 40 39

    – – – –

    altro

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

     

     

     

     

     

    2208 40 51

    – – –

    Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

    2208 40 91

    – – – –

    di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 40 99

    – – – –

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 50

    Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

     

     

     

     

     

     

    – –

    Gin, presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 50 11

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 50 19

    – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 50 91

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 50 99

    – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 60

    Vodka:

     

     

     

     

     

     

    – –

    con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 60 11

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 60 19

    – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 60 91

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 60 99

    – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 70

    Liquori:

     

     

     

     

     

    2208 70 10

    – –

    presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 70 90

    – –

    presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90

    altri:

     

     

     

     

     

     

    – –

    Arak, presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 90 11

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 19

    – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 90 33

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri:

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 38

    – – –

    superiore a 2 litri:

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri:

     

     

     

     

     

    2208 90 41

    – – – –

    Ouzo

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – – –

    altri:

     

     

     

     

     

     

    – – – – –

    Acquaviti:

     

     

     

     

     

     

    – – – – – –

    di frutta:

     

     

     

     

     

    2208 90 45

    – – – – – – –

    Calvados

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 48

    – – – – – – –

    altre

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – – – – –

    altre:

     

     

     

     

     

    2208 90 52

    – – – – – – –

    Korn

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 54

    – – – – – – – –

    Tequilla

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 56

    – – – – – – – –

    altre

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 69

    – – – – –

    altre bevande contenenti alcole di distillazione

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –

    superiore a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

    – – – –

    Acquaviti:

     

     

     

     

     

    2208 90 71

    – – – – –

    di frutta

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 75

    – – – – –

    Tequila

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 77

    – – – – –

    altre

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 78

    – – – –

    altre bevande contenenti alcole di distillazione

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – –

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

    2208 90 91

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 99

    – – –

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

     

     

     

     

     

    2402 10 00

    Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

    80

    60

    40

    20

    0

    2402 20

    Sigarette contenenti tabacco:

     

     

     

     

     

    2402 20 10

    – –

    contenenti garofano

    80

    60

    40

    20

    0

    2402 20 90

    – –

    altre

    80

    60

    40

    20

    0

    2402 90 00

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

     

     

     

     

     

    2403 10

    Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

     

     

     

     

     

    2403 10 10

    – –

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

    80

    60

    40

    20

    0

    2403 10 90

    – –

    altro

    80

    60

    40

    20

    0

     

    altri:

     

     

     

     

     

    2403 91 00

    – –

    Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

    80

    60

    40

    20

    0

    2403 99

    – –

    altro:

     

     

     

     

     

    2403 99 10

    – – –

    Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

    80

    60

    40

    20

    0

    2403 99 90

    – – –

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

     

     

     

     

     

    altri polialcoli:

     

     

     

     

     

    2905 43 00

    – –

    Mannitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 44

    – –

    D-glucitolo (sorbitolo):

     

     

     

     

     

     

    – – –

    in soluzione acquosa:

     

     

     

     

     

    2905 44 11

    – – – –

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 44 19

    – – – –

    altro

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –

    altro:

     

     

     

     

     

    2905 44 91

    – – – –

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 44 99

    – – – –

    altro

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 45 00

    – –

    Glicerolo (glicerina)

    0

    0

    0

    0

    0

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

     

     

     

     

     

    3301 90

    altri:

     

     

     

     

     

    3301 90 10

    – –

    Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    Oleoresine d'estrazione

     

     

     

     

     

    3301 90 21

    – – –

    di liquirizia e luppolo

    0

    0

    0

    0

    0

    3301 90 30

    – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    3301 90 90

    – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

     

     

     

     

     

    3302 10

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

     

     

     

     

     

     

    – –

    dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

     

     

     

     

     

     

    – – –

    Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

     

     

     

     

     

    3302 10 10

    – – – –

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –

    altre:

     

     

     

     

     

    3302 10 21

    – – – – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    0

    0

    0

    0

    0

    3302 10 29

    – – – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    3501

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

     

     

     

     

     

    3501 10

    Caseine:

     

     

     

     

     

    3501 10 10

    – –

    destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

    0

    0

    0

    0

    0

    3501 10 50

    – –

    destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

    0

    0

    0

    0

    0

    3501 10 90

    – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    3501 90

    altri:

     

     

     

     

     

    3501 90 90

    – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

     

     

     

     

     

    3505 10

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

     

     

     

     

     

    3505 10 10

    – –

    Destrina

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    altri amidi e fecole modificati:

     

     

     

     

     

    3505 10 90

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20

    Colle:

     

     

     

     

     

    3505 20 10

    – –

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20 30

    – –

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20 50

    – –

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20 90

    – –

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

    0

    0

    0

    0

    0

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

    3809 10

    a base di sostanze amidacee:

     

     

     

     

     

    3809 10 10

    – –

    aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

    0

    0

    0

    0

    0

    3809 10 30

    – –

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

    0

    0

    0

    0

    0

    3809 10 50

    – –

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

    0

    0

    0

    0

    0

    3809 10 90

    – –

    aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

    0

    0

    0

    0

    0

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

     

     

     

     

     

     

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

     

     

     

     

     

    3823 11 00

    – –

    Acido stearico

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 12 00

    – –

    Acido oleico

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 13 00

    – –

    Acidi grassi del tallolio

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 19

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

    3823 19 10

    – – –

    Acidi grassi distillati

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 19 30

    – – –

    Distillato d'acidi grassi

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 19 90

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 70 00

    Alcoli grassi industriali

    0

    0

    0

    0

    0

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

    3824 60

    Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

     

     

     

     

     

     

    – –

    in soluzione acquosa:

     

     

     

     

     

    3824 60 11

    – – –

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    3824 60 19

    – – –

    altro

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –

    altro:

     

     

     

     

     

    3824 60 91

    – – –

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    3824 60 99

    – – –

    altro

    0

    0

    0

    0

    0

    PROTOCOLLO 2

    riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

    Articolo 1

    Il presente protocollo comprende:

    1)

    un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

    2)

    un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

    Articolo 2

    Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano:

    1)

    ai vini della voce 2204 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,

    a)

    originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2),

    o

    b)

    originari del Montenegro e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione montenegrina. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

    2)

    alle bevande spiritose della voce 2208 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

    a)

    sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (3), e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (4),

    o

    b)

    sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria

    3)

    ai vini aromatizzati della voce 2205 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

    a)

    sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (5),

    o

    b)

    sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2007 della Commissione (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3).

    (3)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

    (4)  GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

    (5)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

    ALLEGATO I

    ACCORDO

    tra la Comunità e il Montenegro in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

    1.   Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

    Codice NC

    Descrizione

    (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2)

    Dazio applicabile

    Quantitativi (hl)

    ex 2204 10

    Vini di uve fresche

    esenzione

    16 000

    ex 2204 21

    Vini spumanti di qualità

    2.   La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che il Montenegro non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

    3.   Le importazioni in Montenegro dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

    Codice della tariffa doganale montenegrina

    Descrizione

    (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo 2)

    Dazio applicabile

    Quantitativo all'entrata in vigore (hl)

    Incremento annuo (hl)

    Disposizioni specifiche

    ex 2204 10

    Vini spumanti di qualità

    esenzione

    1 500

    1 000

     (1)

    ex 2204 21

    Vini di uve fresche

    4.   Il Montenegro concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

    5.   Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 3.

    6.   Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (2), affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le Parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente.

    7.   Le Parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    8.   Le Parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

    9.   Su richiesta di ognuna delle Parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.


    (1)  L'incremento annuo viene applicato fino a quando il contingente non raggiunge un massimo di 3 500 hl.

    (2)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    ALLEGATO II

    ACCORDO

    tra la Comunità e il Montenegro in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

    Articolo 1

    Obiettivi

    1.   Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.

    2.   Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

    a)

    «originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti:

    un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte;

    una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte;

    b)

    «indicazione geografica», quale figurante all’appendice 1: un’indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPs»);

    c)

    «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all’appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

    d)

    «omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un’indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

    e)

    «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

    f)

    «etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

    g)

    «presentazione»: l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull’etichetta, l’imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

    h)

    «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

    i)

    «produzione», l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;

    j)

    «vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;

    k)

    «varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;

    l)

    «accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

    Articolo 3

    Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

    Salvo diversa disposizione del presente accordo, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice.

    TITOLO I

    PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI

    Articolo 4

    Denominazioni protette

    Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, sono protette le seguenti denominazioni:

    a)

    per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2:

    i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;

    le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;

    le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A;

    b)

    per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro:

    i riferimenti al nome «Montenegro» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;

    le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.

    Articolo 5

    Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e al Montenegro

    1.   In Montenegro, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

    a)

    sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e

    b)

    possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

    2.   Nella Comunità, i termini che si riferiscono al Montenegro e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese (seguiti o meno dal nome di una varietà di vite) ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

    a)

    sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari del Montenegro e

    b)

    possono essere utilizzati in Montenegro esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese.

    Articolo 6

    Protezione delle indicazioni geografiche

    1.   In Montenegro, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all’appendice 1, parte A:

    a)

    sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e

    b)

    possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità;

    2.   Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative al Montenegro di cui all’appendice 1, parte B:

    a)

    sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro e

    b)

    possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Montenegro.

    3.   Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di un’indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

    4.   Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

    5.   La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l’uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora

    a)

    la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;

    b)

    l'indicazione geografica in questione sia tradotta;

    c)

    tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe;

    d)

    la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 2009 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

    6.   Se più indicazioni geografiche di cui all’appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

    7.   Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 1 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo TRIPs.

    8.   Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

    9.   Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra Parte di cui all’appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d’origine o è caduta in disuso in tale paese.

    10.   All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all’appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all’articolo 24, paragrafo 6, dell’accordo TRIPs.

    Articolo 7

    Protezione delle menzioni tradizionali

    1.   In Montenegro, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

    a)

    non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del Montenegro e

    b)

    possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

    2.   Il Montenegro adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

    3.   La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

    a)

    alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni e

    b)

    a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell’appendice 2.

    4.   La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l’applicazione dell'articolo 4.

    Articolo 8

    Marchi commerciali

    1.   Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 4 del titolo I del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l’utilizzazione.

    2.   Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all’appendice 2.

    3.   Il Montenegro adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell’articolo 4 del titolo I del presente accordo.

    Articolo 9

    Esportazioni

    Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all’articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all’articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell’altra Parte.

    TITOLO II

    ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO

    Articolo 10

    Gruppo di lavoro

    1.   È istituito, conformemente all’articolo 123 del presente accordo tra il Montenegro e la Comunità, un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l’agricoltura.

    2.   Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

    3.   Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Montenegro, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute.

    Articolo 11

    Compiti delle parti

    1.   Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all’articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento del presente accordo.

    2.   Il Montenegro nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell’Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all’altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

    3.   L’organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l’esecuzione del presente accordo.

    4.   Le Parti:

    a)

    modificano di comune intesa gli elenchi di cui all’articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;

    b)

    decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

    c)

    stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;

    d)

    si comunicano reciprocamente l’intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;

    e)

    si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

    Articolo 12

    Applicazione e funzionamento del presente accordo

    1. Le Parti designano i punti di contatto elencati nell’appendice 3, responsabili dell’applicazione e del funzionamento del presente accordo.

    Articolo 13

    Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti

    1.   Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

    2.   Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

    a)

    in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;

    b)

    se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

    3.   Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:

    a)

    un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all’articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Montenegro e nella Comunità, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Montenegro ovvero alle norme del presente accordo e

    b)

    tale inosservanza rivesta un interesse particolare per l'altra Parte e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

    ne informa immediatamente l’organo di rappresentanza dell'altra Parte.

    4.   Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

    Articolo 14

    Consultazioni

    1.   Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dal presente accordo.

    2.   La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

    3.   Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.

    4.   Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell’articolo 129 del presente accordo, per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Articolo 15

    Transito di piccoli quantitativi

    I.   Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

    a)

    in transito sul territorio di una delle Parti o

    b)

    originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.

    II.   Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

    1.

    i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

    2.

    a)

    i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

    b)

    i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

    c)

    i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

    d)

    i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

    e)

    i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

    f)

    i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

    L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.

    Articolo 16

    Commercializzazione di scorte preesistenti

    1.   I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

    2.   Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

    APPENDICE 1

    ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

    (di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 2)

    PARTE A: NELLA COMUNITÀ

    a)   VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    AUSTRIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    Burgenland

    Carnuntum

    Donauland

    Kamptal

    Kärnten

    Kremstal

    Mittelburgenland

    Neusiedlersee

    Neusiedlersee-Hügelland

    Niederösterreich

    Oberösterreich

    Salzburg

    Steiermark

    Südburgenland

    Süd-Oststeiermark

    Südsteiermark

    Thermenregion

    Tirol

    Traisental

    Vorarlberg

    Wachau

    Weinviertel

    Weststeiermark

    Wien

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Bergland

    Steirerland

    Weinland

    Wien

    BELGIO

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Nomi delle regioni determinate

    Côtes de Sambre et Meuse

    Hagelandse Wijn

    Haspengouwse Wijn

    Heuvellandse wijn

    Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Vin de pays des jardins de Wallonie

    Vlaamse landwijn

    BULGARIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    Асеновград (Asenovgrad)

    Черноморски район (Black Sea Region)

    Брестник (Brestnik)

    Драгоево (Dragoevo)

    Евксиноград (Evksinograd)

    Хан Крум (Han Krum)

    Хърсово (Harsovo)

    Хасково (Haskovo)

    Хисаря (Hisarya)

    Ивайловград (Ivaylovgrad)

    Карлово (Karlovo)

    Карнобат (Karnobat)

    Ловеч (Lovech)

    Лозица (Lozitsa)

    Лом (Lom)

    Любимец (Lyubimets)

    Лясковец (Lyaskovets)

    Мелник (Melnik)

    Монтана (Montana)

    Нова Загора (Nova Zagora)

    Нови Пазар (Novi Pazar)

    Ново село (Novo Selo)

    Оряховица (Oryahovitsa)

    Павликени (Pavlikeni)

    Пазарджик (Pazardjik)

    Перущица (Perushtitsa)

    Плевен (Pleven)

    Пловдив (Plovdiv)

    Поморие (Pomorie)

    Русе (Ruse)

    Сакар (Sakar)

    Сандански (Sandanski)

    Септември (Septemvri)

    Шивачево (Shivachevo)

    Шумен (Shumen)

    Славянци (Slavyantsi)

    Сливен (Sliven)

    Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)

    Стамболово (Stambolovo)

    Стара Загора (Stara Zagora)

    Сухиндол (Suhindol)

    Сунгурларе (Sungurlare)

    Свищов (Svishtov)

    Долината на Струма (Struma valley)

    Търговище (Targovishte)

    Върбица (Varbitsa)

    Варна (Varna)

    Велики Преслав (Veliki Preslav)

    Видин (Vidin)

    Враца (Vratsa)

    Ямбол (Yambol)

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Дунавска равнина (Danube Plain)

    Тракийска низина (Thracian Lowlands)

    CIPRO

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    In greco

    In inglese

    Regioni determinate

    Sottoregioni

    (precedute o no dal nome della regione determinata)

    Regioni determinate

    Sottoregioni

    (precedute o no dal nome della regione determinata)

    Κουμανδαρία

     

    Commandaria

     

    Λαόνα Ακάμα

     

    Laona Akama

     

    Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

     

    Vouni Panayia – Ambelitis

     

    Πιτσιλιά

     

    Pitsilia

     

    Κρασοχώρια Λεμεσού …

    Αφάμης or Λαόνα

    Krasohoria Lemesou …

    Afames or Laona

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    In greco

    In inglese

    Λεμεσός

    Lemesos

    Πάφος

    Pafos

    Λευκωσία

    Lefkosia

    Λάρνακα

    Larnaka

    REPUBBLICA CECA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

    čechy …

    litoměřická

    mělnická

    Morava …

    mikulovská

    slovácká

    velkopavlovická

    znojemská

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    české zemské víno

    moravské zemské víno

    FRANCIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un’unità geografica più piccola

    Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un’unità geografica più piccola

    Ajaccio

    Aloxe-Corton

    Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac

    Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»

    Arbois

    Arbois Pupillin

    Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

    Bandol

    Banyuls

    Barsac

    Bâtard-Montrachet

    Béarn o Béarn Bellocq

    Beaujolais Supérieur

    Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Beaujolais-Villages

    Beaumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»

    Beaune

    Bellet o Vin de Bellet

    Bergerac

    Bienvenues Bâtard-Montrachet

    Blagny

    Blanc Fumé de Pouilly

    Blanquette de Limoux

    Blaye

    Bonnes Mares

    Bonnezeaux

    Bordeaux Côtes de Francs

    Bordeaux Haut-Benauge

    Bordeaux, seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»

    Bourg

    Bourgeais

    Bourgogne, seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un’unità geografica più piccola

    Bourgogne Aligoté

    Bourgueil

    Bouzeron

    Brouilly

    Buzet

    Cabardès

    Cabernet d’Anjou

    Cabernet de Saumur

    Cadillac

    Cahors

    Canon-Fronsac

    Cap Corse, preceeded by «Muscat de»

    Cassis

    Cérons

    Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Chambertin

    Chambertin Clos de Bèze

    Chambolle-Musigny

    Champagne

    Chapelle-Chambertin

    Charlemagne

    Charmes-Chambertin

    Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

    Château Châlon

    Château Grillet

    Châteaumeillant

    Châteauneuf-du-Pape

    Châtillon-en-Diois

    Chenas

    Chevalier-Montrachet

    Cheverny

    Chinon

    Chiroubles

    Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

    Clairette de Bellegarde

    Clairette de Die

    Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Clos de la Roche

    Clos de Tart

    Clos des Lambrays

    Clos Saint-Denis

    Clos Vougeot

    Collioure

    Condrieu

    Corbières, seguito o no da Boutenac

    Cornas

    Corton

    Corton-Charlemagne

    Costières de Nîmes

    Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Côte de Beaune-Villages

    Côte de Brouilly

    Côte de Nuits

    Côte Roannaise

    Côte Rôtie

    Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Coteaux d’Aix-en-Provence

    Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite

    Coteaux de Die

    Coteaux de l’Aubance

    Coteaux de Pierrevert

    Coteaux de Saumur

    Coteaux du Giennois

    Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

    Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume

    Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Coteaux du Loir

    Coteaux du Lyonnais

    Coteaux du Quercy

    Coteaux du Tricastin

    Coteaux du Vendômois

    Coteaux Varois

    Côte-de-Nuits-Villages

    Côtes Canon-Fronsac

    Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Côtes de Bergerac

    Côtes de Blaye

    Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

    Côtes de Bourg

    Côtes de Brulhois

    Côtes de Castillon

    Côtes de Duras

    Côtes de la Malepère

    Côtes de Millau

    Côtes de Montravel

    Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire

    Côtes de Saint-Mont

    Côtes de Toul

    Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric

    Côtes du Jura

    Côtes du Lubéron

    Côtes du Marmandais

    Côtes du Rhône

    Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Côtes du Roussillon

    Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel

    Côtes du Ventoux

    Côtes du Vivarais

    Cour-Cheverny

    Crémant d’Alsace

    Crémant de Bordeaux

    Crémant de Bourgogne

    Crémant de Die

    Crémant de Limoux

    Crémant de Loire

    Crémant du Jura

    Crépy

    Criots Bâtard-Montrachet

    Crozes Ermitage

    Crozes-Hermitage

    Echezeaux

    Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

    Ermitage

    Faugères

    Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte

    Fitou

    Fixin

    Fleurie

    Floc de Gascogne

    Fronsac

    Frontignan

    Gaillac

    Gaillac Premières Côtes

    Gevrey-Chambertin

    Gigondas

    Givry

    Grand Roussillon

    Grands Echezeaux

    Graves

    Graves de Vayres

    Griotte-Chambertin

    Gros Plant du Pays Nantais

    Haut Poitou

    Haut-Médoc

    Haut-Montravel

    Hermitage

    Irancy

    Irouléguy

    Jasnières

    Juliénas

    Jurançon

    L’Etoile

    La Grande Rue

    Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de beaune-Villages

    Lalande de Pomerol

    Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Latricières-Chambertin

    Les-Baux-de-Provence

    Limoux

    Lirac

    Listrac-Médoc

    Loupiac

    Lunel, preceduto o no da«Muscat de»

    Lussac Saint-Émilion

    Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn

    Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Mâcon-Villages

    Macvin du Jura

    Madiran

    Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages

    Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Marcillac

    Margaux

    Marsannay

    Maury

    Mazis-Chambertin

    Mazoyères-Chambertin

    Médoc

    Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Mercurey

    Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages

    Minervois

    Minervois-la-Livinière

    Mireval

    Monbazillac

    Montagne Saint-Émilion

    Montagny

    Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages

    Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

    Montrachet

    Montravel

    Morey-Saint-Denis

    Morgon

    Moselle

    Moulin-à-Vent

    Moulis

    Moulis-en-Médoc

    Muscadet

    Muscadet Coteaux de la Loire

    Muscadet Côtes de Grandlieu

    Muscadet Sèvre-et-Maine

    Musigny

    Néac

    Nuits

    Nuits-Saint-Georges

    Orléans

    Orléans-Cléry

    Pacherenc du Vic-Bilh

    Palette

    Patrimonio

    Pauillac

    Pécharmant

    Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

    Pessac-Léognan

    Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Pineau des Charentes

    Pinot-Chardonnay-Macôn

    Pomerol

    Pommard

    Pouilly Fumé

    Pouilly-Fuissé

    Pouilly-Loché

    Pouilly-sur-Loire

    Pouilly-Vinzelles

    Premières Côtes de Blaye

    Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Puisseguin Saint-Émilion

    Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

    Quarts-de-Chaume

    Quincy

    Rasteau

    Rasteau Rancio

    Régnié

    Reuilly

    Richebourg

    Rivesaltes, preceduto o no da«Muscat de»

    Rivesaltes Rancio

    Romanée (La)

    Romanée Conti

    Romanée Saint-Vivant

    Rosé des Riceys

    Rosette

    Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Ruchottes-Chambertin

    Rully

    Saint Julien

    Saint-Amour

    Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

    Saint-Bris

    Saint-Chinian

    Sainte-Croix-du-Mont

    Sainte-Foy Bordeaux

    Saint-Émilion

    Saint-Emilion Grand Cru

    Saint-Estèphe

    Saint-Georges Saint-Émilion

    Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da«Muscat de»

    Saint-Joseph

    Saint-Nicolas-de-Bourgueil

    Saint-Péray

    Saint-Pourçain

    Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

    Saint-Véran

    Sancerre

    Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages

    Saumur Champigny

    Saussignac

    Sauternes

    Savennières

    Savennières-Coulée-de-Serrant

    Savennières-Roche-aux-Moines

    Savigny o Savigny-lès-Beaune

    Seyssel

    Tâche (La)

    Tavel

    Thouarsais

    Touraine Amboise

    Touraine Azay-le-Rideau

    Touraine Mesland

    Touraine Noble Joue

    Touraine, seguito o no da«mousseux»o«pétillant»

    Tursan

    Vacqueyras

    Valençay

    Vin d’Entraygues et du Fel

    Vin d’Estaing

    Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Vin de Lavilledieu

    Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Vin Fin de la Côte de Nuits

    Viré Clessé

    Volnay

    Volnay Santenots

    Vosne-Romanée

    Vougeot

    Vouvray, seguito o no da«mousseux»o«pétillant»

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Vin de pays de l’Agenais

    Vin de pays d’Aigues

    Vin de pays de l’Ain

    Vin de pays de l’Allier

    Vin de pays d’Allobrogie

    Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

    Vin de pays des Alpes Maritimes

    Vin de pays de l’Ardèche

    Vin de pays d’Argens

    Vin de pays de l’Ariège

    Vin de pays de l’Aude

    Vin de pays de l’Aveyron

    Vin de pays des Balmes dauphinoises

    Vin de pays de la Bénovie

    Vin de pays du Bérange

    Vin de pays de Bessan

    Vin de pays de Bigorre

    Vin de pays des Bouches du Rhône

    Vin de pays du Bourbonnais

    Vin de pays du Calvados

    Vin de pays de Cassan

    Vin de pays Cathare

    Vin de pays de Caux

    Vin de pays de Cessenon

    Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet

    Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin

    Vin de pays de la Charente

    Vin de pays des Charentes-Maritimes

    Vin de pays du Cher

    Vin de pays de la Cité de Carcassonne

    Vin de pays des Collines de la Moure

    Vin de pays des Collines rhodaniennes

    Vin de pays du Comté de Grignan

    Vin de pays du Comté tolosan

    Vin de pays des Comtés rhodaniens

    Vin de pays de la Corrèze

    Vin de pays de la Côte Vermeille

    Vin de pays des coteaux charitois

    Vin de pays des coteaux d’Enserune

    Vin de pays des coteaux de Besilles

    Vin de pays des coteaux de Cèze

    Vin de pays des coteaux de Coiffy

    Vin de pays des coteaux Flaviens

    Vin de pays des coteaux de Fontcaude

    Vin de pays des coteaux de Glanes

    Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

    Vin de pays des coteaux de l’Auxois

    Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

    Vin de pays des coteaux de Laurens

    Vin de pays des coteaux de Miramont

    Vin de pays des coteaux de Montélimar

    Vin de pays des coteaux de Murviel

    Vin de pays des coteaux de Narbonne

    Vin de pays des coteaux de Peyriac

    Vin de pays des coteaux des Baronnies

    Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

    Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

    Vin de pays des coteaux du Libron

    Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

    Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

    Vin de pays des coteaux du Salagou

    Vin de pays des coteaux de Tannay

    Vin de pays des coteaux du Verdon

    Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

    Vin de pays des côtes catalanes

    Vin de pays des côtes de Gascogne

    Vin de pays des côtes de Lastours

    Vin de pays des côtes de Montestruc

    Vin de pays des côtes de Pérignan

    Vin de pays des côtes de Prouilhe

    Vin de pays des côtes de Thau

    Vin de pays des côtes de Thongue

    Vin de pays des côtes du Brian

    Vin de pays des côtes de Ceressou

    Vin de pays des côtes du Condomois

    Vin de pays des côtes du Tarn

    Vin de pays des côtes du Vidourle

    Vin de pays de la Creuse

    Vin de pays de Cucugnan

    Vin de pays des Deux-Sèvres

    Vin de pays de la Dordogne

    Vin de pays du Doubs

    Vin de pays de la Drôme

    Vin de pays Duché d’Uzès

    Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte

    Vin de pays du Gard

    Vin de pays du Gers

    Vin de pays des Hautes-Alpes

    Vin de pays de la Haute-Garonne

    Vin de pays de la Haute-Marne

    Vin de pays des Hautes-Pyrénées

    Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan

    Vin de pays de la Haute-Saône

    Vin de pays de la Haute-Vienne

    Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude

    Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb

    Vin de pays des Hauts de Badens

    Vin de pays de l’Hérault

    Vin de pays de l’Ile de Beauté

    Vin de pays de l’Indre et Loire

    Vin de pays de l’Indre

    Vin de pays de l’Isère

    Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz

    Vin de pays des Landes

    Vin de pays de Loire-Atlantique

    Vin de pays du Loir et Cher

    Vin de pays du Loiret

    Vin de pays du Lot

    Vin de pays du Lot et Garonne

    Vin de pays des Maures

    Vin de pays de Maine et Loire

    Vin de pays de la Mayenne

    Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

    Vin de pays de la Meuse

    Vin de pays du Mont Baudile

    Vin de pays du Mont Caume

    Vin de pays des Monts de la Grage

    Vin de pays de la Nièvre

    Vin de pays d’Oc

    Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme

    Vin de pays de la Petite Crau

    Vin de pays des Portes de Méditerranée

    Vin de pays de la Principauté d’Orange

    Vin de pays du Puy de Dôme

    Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

    Vin de pays des Pyrénées-Orientales

    Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

    Vin de pays de la Sainte Baume

    Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

    Vin de pays de Saint-Sardos

    Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

    Vin de pays de Saône et Loire

    Vin de pays de la Sarthe

    Vin de pays de Seine et Marne

    Vin de pays du Tarn

    Vin de pays du Tarn et Garonne

    Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan

    Vin de pays de Thézac-Perricard

    Vin de pays du Torgan

    Vin de pays d’Urfé

    Vin de pays du Val de Cesse

    Vin de pays du Val de Dagne

    Vin de pays du Val de Montferrand

    Vin de pays de la Vallée du Paradis

    Vin de pays du Var

    Vin de pays du Vaucluse

    Vin de pays de la Vaunage

    Vin de pays de la Vendée

    Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas

    Vin de pays de la Vienne

    Vin de pays de la Vistrenque

    Vin de pays de l’Yonne

    GERMANIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Nomi delle regioni determinate

    (seguiti o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Ahr …

    Walporzheim/Ahrtal

    Baden …

    Badische Bergstraße

    Bodensee

    Breisgau

    Kaiserstuhl

    Kraichgau

    Markgräflerland

    Ortenau

    Tauberfranken

    Tuniberg

    Franken …

    Maindreieck

    Mainviereck

    Steigerwald

    Hessische Bergstraße …

    Starkenburg

    Umstadt

    Mittelrhein …

    Loreley

    Siebengebirge

    Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer …

    Bernkastel

    Burg Cochem

    Moseltor

    Obermosel

    Ruwertal

    Saar

    Nahe …

    Nahetal

    Pfalz …

    Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

    Südliche Weinstraße

    Rheingau …

    Johannisberg

    Rheinhessen …

    Bingen

    Nierstein

    Wonnegau

    Saale-Unstrut …

    Mansfelder Seen

    Schloß Neuenburg

    Thüringen

    Sachsen …

    Elstertal

    Meißen

    Württemberg …

    Bayerischer Bodensee

    Kocher-Jagst-Tauber

    Oberer Neckar

    Remstal-Stuttgart

    Württembergischer Bodensee

    Württembergisch Unterland

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Landwein

    Tafelwein

    Ahrtaler Landwein

    Albrechtsburg

    Badischer Landwein

    Bayern

    Bayerischer Bodensee-Landwein

    Burgengau

    Landwein Main

    Donau

    Landwein der Mosel

    Lindau

    Landwein der Ruwer

    Main

    Landwein der Saar

    Mosel

    Mecklenburger Landwein

    Neckar

    Mitteldeutscher Landwein

    Oberrhein

    Nahegauer Landwein

    Rhein

    Pfälzer Landwein

    Rhein-Mosel

    Regensburger Landwein

    Römertor

    Rheinburgen-Landwein

    Stargarder Land

    Rheingauer Landwein

     

    Rheinischer Landwein

     

    Saarländischer Landwein der Mosel

     

    Sächsischer Landwein

     

    Schwäbischer Landwein

     

    Starkenburger Landwein

     

    Taubertäler Landwein

     

    GRECIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    In greco

    In inglese

    Σάμος

    Samos

    Μοσχάτος Πατρών

    Moschatos Patra

    Μοσχάτος Ρίου – Πατρών

    Moschatos Riou Patra

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας

    Moschatos Kephalinia

    Μοσχατος Λήμνου

    Moschatos Lemnos

    Μοσχάτος Ρόδου

    Moschatos Rhodos

    Μαυροδάφνη Πατρών

    Mavrodafni Patra

    Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

    Mavrodafni Kephalinia

    Σητεία

    Sitia

    Νεμέα

    Nemea

    Σαντορίνη

    Santorini

    Δαφνές

    Dafnes

    Ρόδος

    Rhodos

    Νάουσα

    Naoussa

    Ρομπόλα Κεφαλληνίας

    Robola Kephalinia

    Ραψάνη

    Rapsani

    Μαντινεία

    Mantinia

    Μεσενικόλα

    Mesenicola

    Πεζά

    Peza

    Αρχάνες

    Archanes

    Πάτρα

    Patra

    Ζίτσα

    Zitsa

    Αμύνταιο

    Amynteon

    Γουμένισσα

    Goumenissa

    Πάρος

    Paros

    Λήμνος

    Lemnos

    Αγχίαλος

    Anchialos

    Πλαγιές Μελίτωνα

    Slopes of Melitona

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    In greco

    In inglese

    Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Megara, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o n o da Attika

    Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Pallini, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Spata, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας

    Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias

    Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας

    Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia

    Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας

    Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia

    Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας

    Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia

    Βερντεα Ζακύνθου

    Verntea Zakynthou

    Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Mount Athos Agioritikos

    Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

    Regional wine of Anavyssos

    Αττικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Attiki-Attikos

    Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

    Regional wine of Vilitsa

    Τοπικός Οίνος Γρεβενών

    Regional wine of Grevena

    Τοπικός Οίνος Δράμας

    Regional wine of Drama

    Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos

    Τοπικός Οίνος Επανομής

    Regional wine of Epanomi

    Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Heraklion - Herakliotikos

    Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Thessalia - Thessalikos

    Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Thebes - Thivaikos

    Τοπικός Οίνος Κισσάμου

    Regional wine of Kissamos

    Τοπικός Οίνος Κρανιάς

    Regional wine of Krania

    Κρητικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Crete - Kritikos

    Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos

    Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Macedonia - Macedonikos

    Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας

    Regional wine of Nea Messimvria

    Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Messinia - Messiniakos

    Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Peanea

    Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Pallini - Palliniotikos

    Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

    Regional wine of Slopes of Ambelos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

    Regional wine of Slopes of Vertiskos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

    Regional wine of Slopes of Kitherona

    Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Korinthos - Korinthiakos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

    Regional wine of Slopes of Parnitha

    Τοπικός Οίνος Πυλίας

    Regional wine of Pylia

    Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

    Regional wine of Trifilia

    Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

    Regional wine of Tyrnavos

    Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

    Regional wine of Siatista

    Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας

    Regional wine of Ritsona Avlidas

    Τοπικός Οίνος Λετρίνων

    Regional wine of Letrines

    Τοπικός Οίνος Σπάτων

    Regional wine of Spata

    Toπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

    Regional wine of Slopes of Pendeliko

    Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Aegean Sea

    Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

    Regional wine of Lilantio Pedio

    Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

    Regional wine of Markopoulo

    Τοπικός Οίνος Τεγέας

    Regional wine of Tegea

    Τοπικός Οίνος Αδριανής

    Regional wine of Adriani

    Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

    Regional wine of Halikouna

    Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

    Regional wine of Halkidiki

    Καρυστινός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Karystos - Karystinos

    Τοπικός Οίνος Πέλλας

    Regional wine of Pella

    Τοπικός Οίνος Σερρών

    Regional wine of Serres

    Συριανός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Syros - Syrianos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

    Regional wine of Slopes of Petroto

    Τοπικός Οίνος Γερανείων

    Regional wine of Gerania

    Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος

    Regional wine of Opountia Lokridos

    Tοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

    Regional wine of Sterea Ellada

    Τοπικός Οίνος Αγοράς

    Regional wine of Agora

    Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

    Regional wine of Valley of Atalanti

    Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

    Regional wine of Arkadia

    Τοπικός Οίνος Παγγαίου

    Regional wine of Pangeon

    Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

    Regional wine of Metaxata

    Τοπικός Οίνος Ημαθίας

    Regional wine of Imathia

    Τοπικός Οίνος Κλημέντι

    Regional wine of Klimenti

    Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

    Regional wine of Corfu

    Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

    Regional wine of Sithonia

    Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

    Regional wine of Mantzavinata

    Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Ismaros - Ismarikos

    Τοπικός Οίνος Αβδήρων

    Regional wine of Avdira

    Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

    Regional wine of Ioannina

    Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

    Regional wine of Slopes of Egialia

    Toπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου

    Regional wine of Slopes of Enos

    Θρακικός Τοπικός Οίνος o Τοπικός Οίνος Θράκης

    Regional wine of Thrace - Thrakikos o Regional wine of Thrakis

    Τοπικός Οίνος Ιλίου

    Regional wine of Ilion

    Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

    Τοπικός Οίνος Κορωπίου

    Regional wine of Koropi

    Τοπικός Οίνος Φλώρινας

    Regional wine of Florina

    Τοπικός Οίνος Θαψανών

    Regional wine of Thapsana

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

    Regional wine of Slopes of Knimida

    Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Epirus - Epirotikos

    Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

    Regional wine of Pisatis

    Τοπικός Οίνος Λευκάδας

    Regional wine of Lefkada

    Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Monemvasia - Monemvasios

    Τοπικός Οίνος Βελβεντού

    Regional wine of Velvendos

    Λακωνικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Lakonia – Lakonikos

    Tοπικός Οίνος Μαρτίνου

    Regional wine of Martino

    Aχαϊκός Tοπικός Οίνος

    Regional wine of Achaia

    Τοπικός Οίνος Ηλιείας

    Regional wine of Ilia

    Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

    Regional wine of Thessaloniki

    Τοπικός Οίνος Κραννώνος

    Regional wine of Krannona

    Τοπικός Οίνος Παρνασσού

    Regional wine of Parnassos

    Τοπικός Οίνος Μετεώρων

    Regional wine of Meteora

    Τοπικός Οίνος Ικαρίας

    Regional wine of Ikaria

    Τοπικός Οίνος Καστοριάς

    Regional wine of Kastoria

    UNGHERIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    Sottoregioni

    (precedute o no dal nome della regione determinata)

    Ászár-Neszmély(-i) …

    Ászár(-i)

    Neszmély(-i)

    Badacsony(-i)

     

    Balatonboglár(-i) …

    Balatonlelle(-i)

    Marcali

    Balatonfelvidék(-i) …

    Balatonederics-Lesence(-i)

    Cserszeg(-i)

    Kál(-i)

    Balatonfüred-Csopak(-i) …

    Zánka(-i)

    Balatonmelléke o Balatonmelléki …

    Muravidéki

    Bükkalja(-i)

     

    Csongrád(-i)

    Kistelek(-i)

    Mórahalom o Mórahalmi

    Pusztamérges(-i)

    Eger o Egri …

    Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)

    Etyek-Buda(-i) …

    Buda(-i)

    Etyek(-i)

    Velence(-i)

    Hajós-Baja(-i)

     

    Kőszegi

     

    Kunság(-i) …

    Bácska(-i)

    Cegléd(-i)

    Duna mente o Duna menti

    Izsák(-i)

    Jászság(-i)

    Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi

    Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

    Kiskőrös(-i)

    Monor(-i)

    Tisza mente o Tisza menti

    Mátra(-i)

     

    Mór(-i)

     

    Pannonhalma (Pannonhalmi)

     

    Pécs(-i) …

    Versend(-i)

    Szigetvár(-i)

    Kapos(-i)

    Szekszárd(-i)

     

    Somló(-i) …

    Kissomlyó-Sághegyi

    Sopron(-i) …

    Köszeg(-i)

    Tokaj(-i) …

    Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i)

    Tolna(-i) …

    Tamási

    Völgység(-i)

    Villány(-i) …

    Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

    ITALIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

    Albana di Romagna

    Asti o Moscato d’Asti o Asti Spumante

    Barbaresco

    Bardolino superiore

    Barolo

    Brachetto d’Acqui o Acqui

    Brunello di Motalcino

    Carmignano

    Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

    Chianti Classico

    Fiano di Avellino

    Forgiano

    Franciacorta

    Gattinara

    Gavi o Cortese di Gavi

    Ghemme

    Greco di Tufo

    Montefalco Sagrantino

    Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane

    Ramandolo

    Recioto di Soave

    Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

    Soave superiore

    Taurasi

    Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella

    Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura

    Vernaccia di San Gimignano

    Vino Nobile di Montepulciano


    D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

    Aglianico del Taburno o Taburno

    Aglianico del Vulture

    Albugnano

    Alcamo o Alcamo classico

    Aleatico di Gradoli

    Aleatico di Puglia

    Alezio

    Alghero o Sardegna Alghero

    Alta Langa

    Alto Adige o dell’Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da:

    Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

    Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),

    Santa Maddalena (St. Magdalener),

    Terlano (Terlaner),

    Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),

    Valle Venosta (Vinschgau)

    Ansonica Costa dell’Argentario

    Aprilia

    Arborea o Sardegna Arborea

    Arcole

    Assisi

    Atina

    Aversa

    Bagnoli di Sopra o Bagnoli

    Barbera d’Asti

    Barbera del Monferrato

    Barbera d’Alba

    Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

    Bardolino

    Bianchello del Metauro

    Bianco Capena

    Bianco dell’Empolese

    Bianco della Valdinievole

    Bianco di Custoza

    Bianco di Pitigliano

    Bianco Pisano di S. Torpè

    Biferno

    Bivongi

    Boca

    Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

    Bosco Eliceo

    Botticino

    Bramaterra

    Breganze

    Brindisi

    Cacc’e mmitte di Lucera

    Cagnina di Romagna

    Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»

    Campi Flegrei

    Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba

    Canavese

    Candia dei Colli Apuani

    Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu

    Capalbio

    Capri

    Capriano del Colle

    Carema

    Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis

    Carso

    Castel del Monte

    Castel San Lorenzo

    Casteller

    Castelli Romani

    Cellatica

    Cerasuolo di Vittoria

    Cerveteri

    Cesanese del Piglio

    Cesanese di Affile o Affile

    Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano

    Cilento

    Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa

    Circeo

    Cirò

    Cisterna d’Asti

    Colli Albani

    Colli Altotiberini

    Colli Amerini

    Colli Berici, seguito o no da «Barbarano»

    Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o Terre di Montebudello o Serravalle

    Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

    Colli del Trasimeno o Trasimeno

    Colli della Sabina

    Colli dell'Etruria Centrale

    Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona

    Colli di Faenza

    Colli di Luni (Regione Liguria)

    Colli di Luni (Regione Toscana)

    Colli di Parma

    Colli di Rimini

    Colli di Scandiano e di Canossa

    Colli d'Imola

    Colli Etruschi Viterbesi

    Colli Euganei

    Colli Lanuvini

    Colli Maceratesi

    Colli Martani, seguito o no da Todi

    Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo

    Colli Perugini

    Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia

    Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d’Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure

    Colli Romagna Centrale

    Colli Tortonesi

    Collina Torinese

    Colline di Levanto

    Colline Lucchesi

    Colline Novaresi

    Colline Saluzzesi

    Collio Goriziano o Collio

    Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze

    Conero

    Contea di Sclafani

    Contessa Entellina

    Controguerra

    Copertino

    Cori

    Cortese dell’Alto Monferrato

    Corti Benedettine del Padovano

    Cortona

    Costa d’Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti

    Coste della Sesia

    Delia Nivolelli

    Dolcetto d’Acqui

    Dolcetto d’Alba

    Dolcetto d’Asti

    Dolcetto delle Langhe Monregalesi

    Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba

    Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani

    Dolcetto di Ovada

    Donnici

    Elba

    Eloro, seguito o no da Pachino

    Erbaluce di Caluso o Caluso

    Erice

    Esino

    Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

    Etna

    Falerio dei Colli Ascolani o Falerio

    Falerno del Massico

    Fara

    Faro

    Frascati

    Freisa d’Asti

    Freisa di Chieri

    Friuli Annia

    Friuli Aquileia

    Friuli Grave

    Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

    Friuli Latisana

    Gabiano

    Galatina

    Galluccio

    Gambellara

    Garda (Regione Lombardia)

    Garda (Regione Veneto)

    Garda Colli Mantovani

    Genazzano

    Gioia del Colle

    Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari

    Golfo del Tigullio

    Gravina

    Greco di Bianco

    Greco di Tufo

    Grignolino d’Asti

    Grignolino del Monferrato Casalese

    Guardia Sanframondi o Guardiolo

    Irpinia

    I Terreni di Sanseverino

    Ischia

    Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba

    Lago di Corbara

    Lambrusco di Sorbara

    Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

    Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano

    Lambrusco Salamino di Santa Croce

    Lamezia

    Langhe

    Lessona

    Leverano

    Lison Pramaggiore

    Lizzano

    Loazzolo

    Locorotondo

    Lugana (Regione Veneto)

    Lugana (Regione Lombardia)

    Malvasia delle Lipari

    Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa

    Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari

    Malvasia di Casorzo d'Asti

    Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

    Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai

    Marino

    Marmetino di Milazzo o Marmetino

    Marsala

    Martina o Martina Franca

    Matino

    Melissa

    Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera

    Merlara

    Molise

    Monferrato, seguito o no da Casalese

    Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari

    Monica di Sardegna

    Monreale

    Montecarlo

    Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna

    Montecucco

    Montefalco

    Montello e Colli Asolani

    Montepulciano d'Abruzzo

    Monteregio di Massa Marittima

    Montescudaio

    Monti Lessini o Lessini

    Morellino di Scansano

    Moscadello di Montalcino

    Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari

    Moscato di Noto

    Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria

    Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio

    Moscato di Siracusa

    Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori

    Moscato di Trani

    Nardò

    Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari

    Nebiolo d’Alba

    Nettuno

    Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari

    Offida

    Oltrepò Pavese

    Orcia

    Orta Nova

    Orvieto (Regione Umbria)

    Orvieto (Regione Lazio)

    Ostuni

    Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro

    Parrina

    Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento

    Pentro di Isernia o Pentro

    Pergola

    Piemonte

    Pietraviva

    Pinerolese

    Pollino

    Pomino

    Pornassio o Ormeasco di Pornassio

    Primitivo di Manduria

    Reggiano

    Reno

    Riesi

    Riviera del Brenta

    Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

    Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco

    Roero

    Romagna Albana spumante

    Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

    Rosso Barletta

    Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium

    Rosso Conero

    Rosso di Cerignola

    Rosso di Montalcino

    Rosso di Montepulciano

    Rosso Orvietano o Orvietano Rosso

    Rosso Piceno

    Rubino di Cantavenna

    Ruchè di Castagnole Monferrato

    Salice Salentino

    Sambuca di Sicilia

    San Colombano al Lambro o San Colombano

    San Gimignano

    San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

    San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

    San Severo

    San Vito di Luzzi

    Sangiovese di Romagna

    Sannio

    Sant’Agata de Goti

    Santa Margherita di Belice

    Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

    Sant'Antimo

    Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro

    Savuto

    Scanzo o Moscato di Scanzo

    Scavigna

    Sciacca, seguito o no da Rayana

    Serrapetrona

    Sizzano

    Soave

    Solopaca

    Sovana

    Squinzano

    Strevi

    Tarquinia

    Teroldego Rotaliano

    Terracina, preceduto o no da «Moscato di»

    Terre dell’Alta Val Agri

    Terre di Franciacorta

    Torgiano

    Trebbiano d'Abruzzo

    Trebbiano di Romagna

    Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d’Isera o Ziresi o dei Ziresi

    Trento

    Val d'Arbia

    Val di Cornia, seguito o no da Suvereto

    Val Polcevera, seguito o no da Coronata

    Valcalepio

    Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

    Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regieno Veneto)

    Valdichiana

    Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d’Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus

    Valpolicella, seguito o no da Valpantena

    Valsusa

    Valtellina

    Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella

    Velletri

    Verbicaro

    Verdicchio dei Castelli di Jesi

    Verdicchio di Matelica

    Verduno Pelaverga o Verduno

    Vermentino di Sardegna

    Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano

    Vernaccia di San Gimignano

    Vernacia di Serrapetrona

    Vesuvio

    Vicenza

    Vignanello

    Vin Santo del Chianti

    Vin Santo del Chianti Classico

    Vin Santo di Montepulciano

    Vini del Piave o Piave

    Vittorio

    Zagarolo

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica:

    Allerona

    Alta Valle della Greve

    Alto Livenza (Regione veneto)

    Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giula)

    Alto Mincio

    Alto Tirino

    Arghillà

    Barbagia

    Basilicata

    Benaco bresciano

    Beneventano

    Bergamasca

    Bettona

    Bianco di Castelfranco Emilia

    Calabria

    Camarro

    Campania

    Cannara

    Civitella d'Agliano

    Colli Aprutini

    Colli Cimini

    Colli del Limbara

    Colli del Sangro

    Colli della Toscana centrale

    Colli di Salerno

    Colli Ericini

    Colli Trevigiani

    Collina del Milanese

    Colline del Genovesato

    Colline Frentane

    Colline Pescaresi

    Colline Savonesi

    Colline Teatine

    Condoleo

    Conselvano

    Costa Viola

    Daunia

    Del Vastese o Histonium

    Delle Venezie (Regione Veneto)

    Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

    Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)

    Dugenta

    Emilia o dell’Emilia

    Epomeo

    Esaro

    Fontanarossa di Cerda

    Forlì

    Fortana del Taro

    Frusinate o del Frusinate

    Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti

    Grottino di Roccanova

    Isola dei Nuraghi

    Lazio

    Lipuda

    Locride

    Marca Trevigiana

    Marche

    Maremma toscana

    Marmilla

    Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

    Modena o Provincia di Modena

    Montecastelli

    Montenetto di Brescia

    Murgia

    Narni

    Nurra

    Ogliastra

    Osco o Terre degli Osci

    Paestum

    Palizzi

    Parteolla

    Pellaro

    Planargia

    Pompeiano

    Provincia di Mantova

    Provincia di Nuoro

    Provincia di Pavia

    Provincia di Verona o Veronese

    Puglia

    Quistello

    Ravenna

    Roccamonfina

    Romangia

    Ronchi di Brescia

    Ronchi Varesini

    Rotae

    Rubicone

    Sabbioneta

    Salemi

    Salento

    Salina

    Scilla

    Sebino

    Sibiola

    Sicilia

    Sillaro o Bianco del Sillaro

    Spello

    Tarantino

    Terrazze Retiche di Sondrio

    Terre del Volturno

    Terre di Chieti

    Terre di Veleja

    Tharros

    Toscana o Toscano

    Trexenta

    Umbria

    Valcamonica

    Val di Magra

    Val di Neto

    Val Tidone

    Valdamato

    Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)

    Vallagarina (Regione Veneto)

    Valle Belice

    Valle del Crati

    Valle del Tirso

    Valle d'Itria

    Valle Peligna

    Valli di Porto Pino

    Veneto

    Veneto Orientale

    Venezia Giulia

    Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)

    Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

    LUSSEMBURGO

    Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)

    Nomi di comuni o parti di comuni

    Moselle Luxembourgeoise …

    Ahn

     

    Assel

     

    Bech-Kleinmacher

     

    Born

     

    Bous

     

    Burmerange

     

    Canach

     

    Ehnen

     

    Ellingen

     

    Elvange

     

    Erpeldingen

     

    Gostingen

     

    Greiveldingen

     

    Grevenmacher

     

    Lenningen

     

    Machtum

     

    Mertert

     

    Moersdorf

     

    Mondorf

     

    Niederdonven

     

    Oberdonven

     

    Oberwormeldingen

     

    Remerschen

     

    Remich

     

    Rolling

     

    Rosport

     

    Schengen

     

    Schwebsingen

     

    Stadtbredimus

     

    Trintingen

     

    Wasserbillig

     

    Wellenstein

     

    Wintringen

     

    Wormeldingen

    MALTA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Island of Malta …

    Rabat

     

    Mdina o Medina

     

    Marsaxlokk

     

    Marnisi

     

    Mgarr

     

    Ta' Qali

     

    Siggiewi

    Gozo …

    Ramla

     

    Marsalforn

     

    Nadur

     

    Victoria Heights

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    In maltese

    In inglese

    Gzejjer Maltin

    Maltese Islands

    PORTOGALLO

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Alenquer

     

    Alentejo …

    Borba

    Évora

    Granja-Amareleja

    Moura

    Portalegre

    Redondo

    Reguengos

    Vidigueira

    Arruda

     

    Bairrada

     

    Beira Interior …

    Castelo Rodrigo

    Cova da Beira

    Pinhel

    Biscoitos

     

    Bucelas

     

    Carcavelos

     

    Colares

     

    Dão, seguito o no da Nobre

    Alva

    Besteiros

    Castendo

    Serra da Estrela

    Silgueiros

    Terras de Azurara

    Terras de Senhorim

    Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do

    Baixo Corgo

    Cima Corgo

    Douro Superior

    Encostas d’Aire …

    Alcobaça

    Ourém

    Graciosa

     

    Lafões

     

    Lagoa

     

    Lagos

     

    Lourinhã

     

    Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o Madeira Weine o Madeira Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madeira Wijn

     

    Madeirense

     

    Óbidos

     

    Palmela

     

    Pico

     

    Portimão

     

    Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto

     

    Ribatejo …

    Almeirim

    Cartaxo

    Chamusca

    Coruche

    Santarém

    Tomar

    Setúbal, preceduto o no da Moscatel o seguito da Roxo

     

    Tavira

     

    Távora-Varosa

     

    Torres Vedras

     

    Trás-os-Montes …

    Chaves

    Planalto Mirandês

    Valpaços

    Vinho Verde …

    Amarante

    Ave

    Baião

    Basto

    Cávado

    Lima

    Monção

    Paiva

    Sousa

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Açores

     

    Alentejano

     

    Algarve

     

    Beiras …

    Beira Alta

    Beira Litoral

    Terras de Sicó

    Duriense

     

    Estremadura …

    Alta Estremadura

    Minho

     

    Ribatejano

     

    Terras Madeirenses

     

    Terras do Sado

     

    Transmontano

     

    ROMANIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Aiud

     

    Alba Iulia

     

    Babadag

     

    Banat, seguito o no da

    Dealurile Tirolului

    Moldova Nouă

    Silagiu

    Banu Mărăcine

     

    Bohotin

     

    Cernăteşti - Podgoria

     

    Coteşti

     

    Cotnari

     

    Crişana, seguito o no da

    Biharia

    Diosig

    Şimleu Silvaniei

    Dealu Bujorului

     

    Dealu Mare, seguito o no da

    Boldeşti

    Breaza

    Ceptura

    Merei

    Tohani

    Urlaţi

    Valea Călugărească

    Zoreşti

    Drăgăşani

     

    Huşi, seguito o no da

    Vutcani

    Iana

     

    Iaşi, seguito o no da

    Bucium

    Copou

    Uricani

    Lechinţa

     

    Mehedinţi, seguito o no da

    Corcova

    Golul Drâncei

    Oreviţa

    Severin

    Vânju Mare

    Miniş

     

    Murfatlar, seguito o no da

    Cernavodă

    Medgidia

    Nicoreşti

     

    Odobeşti

     

    Oltina

     

    Panciu

     

    Pietroasa

     

    Recaş

     

    Sâmbureşti

     

    Sarica Niculiţel, seguito o no da

    Tulcea

    Sebeş - Apold

     

    Segarcea

     

    Ştefăneşti, seguito o no da

    Costeşti

    Târnave, seguito o no da

    Blaj

    Jidvei

    Mediaş

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Colinele Dobrogei

     

    Dealurile Crişanei

     

    Dealurile Moldovei, or

    Dealurile Covurluiului

    Dealurile Hârlăului

    Dealurile Huşilor

    Dealurile laşilor

    Dealurile Tutovei

    Terasele Siretului

    Dealurile Munteniei

     

    Dealurile Olteniei

     

    Dealurile Sătmarului

     

    Dealurile Transilvaniei

     

    Dealurile Vrancei

     

    Dealurile Zarandului

     

    Terasele Dunării

     

    Viile Caraşului

     

    Viile Timişului

     

    SLOVACCHIA

    Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    (seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)

    Sottoregioni

    (seguite o no dal nome della regione determinata)

    (seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)

    Južnoslovenská …

    Dunajskostredský

    Galantský

    Hurbanovský

    Komárňanský

    Palárikovský

    Šamorínsky

    Strekovský

    Štúrovský

    Malokarpatská …

    Bratislavský

    Doľanský

    Hlohovecký

    Modranský

    Orešanský

    Pezinský

    Senecký

    Skalický

    Stupavský

    Trnavský

    Vrbovský

    Záhorský

    Nitrianska …

    Nitriansky

    Pukanecký

    Radošinský

    Šintavský

    Tekovský

    Vrábeľský

    Želiezovský

    Žitavský

    Zlatomoravecký

    Stredoslovenská …

    Fiľakovský

    Gemerský

    Hontiansky

    Ipeľský

    Modrokamenecký

    Tornaľský

    Vinický

    Tokaj / -ská / -sky / -ské …

    Čerhov

    Černochov

    Malá Tŕňa

    Slovenské Nové Mesto

    Veľká Bara

    Veľká Tŕňa

    Viničky

    Východoslovenská …

    Kráľovskochlmecký

    Michalovský

    Moldavský

    Sobranecký

    SLOVENIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

    Bela krajina o Belokranjec

    Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko

    Dolenjska

    Dolenjska, cviček

    Goriška Brda o Brda

    Haloze o Haložan

    Koper o Koprčan

    Kras

    Kras, teran

    Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer

    Maribor o Mariborčan

    Radgona-Kapela o Kapela Radgona

    Prekmurje o Prekmurčan

    Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje

    Srednje Slovenske gorice

    Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Podravje

    Posavje

    Primorska

    SPAGNA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Abona

     

    Alella

     

    Alicante …

    Marina Alta

    Almansa

     

    Ampurdán-Costa Brava

     

    Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava

     

    Arlanza

     

    Arribes

     

    Bierzo

     

    Binissalem-Mallorca

     

    Bullas

     

    Calatayud

     

    Campo de Borja

     

    Cariñena

     

    Cataluña

     

    Cava

     

    Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

     

    Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

     

    Cigales

     

    Conca de Barberá

     

    Condado de Huelva

     

    Costers del Segre …

    Raimat

    Artesa

    Valls de Riu Corb

    Les Garrigues

    Dehesa del Carrizal

     

    Dominio de Valdepusa

     

    El Hierro

     

    Finca Élez

     

    Guijoso

     

    Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry

     

    Jumilla

     

    La Mancha

     

    La Palma …

    Hoyo de Mazo

    Fuencaliente

    Norte de la Palma

    Lanzarote

     

    Málaga

     

    Manchuela

     

    Manzanilla

     

    Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

     

    Méntrida

     

    Mondéjar

     

    Monterrei …

    Ladera de Monterrei

    Val de Monterrei

    Montilla-Moriles

     

    Montsant

     

    Navarra …

    Baja Montaña

    Ribera Alta

    Ribera Baja

    Tierra Estella

    Valdizarbe

    Penedés

     

    Pla de Bages

     

    Pla i Llevant

     

    Priorato

     

    Rías Baixas …

    Condado do Tea

    O Rosal

    Ribera do Ulla

    Soutomaior

    Val do Salnés

    Ribeira Sacra …

    Amandi

    Chantada

    Quiroga-Bibei

    Ribeiras do Miño

    Ribeiras do Sil

    Ribeiro

     

    Ribera del Duero

     

    Ribera del Guardiana …

    Cañamero

    Matanegra

    Montánchez

    Ribera Alta

    Ribera Baja

    Tierra de Barros

    Ribera del Júcar

     

    Rioja …

    Alavesa

    Alta

    Baja

    Rueda

     

    Sierras de Málaga …

    Serranía de Ronda

    Somontano

     

    Tacoronte-Acentejo …

    Anaga

    Tarragona

     

    Terra Alta

     

    Tierra de León

     

    Tierra del Vino de Zamora

     

    Toro

     

    Uclés

     

    Utiel-Requena

     

    Valdeorras

     

    Valdepeñas

     

    Valencia …

    Alto Turia

    Clariano

    Moscatel de Valencia

    Valentino

    Valle de Güímar

     

    Valle de la Orotava

     

    Valles de Benavente (Los)

     

    Vinos de Madrid …

    Arganda

    Navalcarnero

    San Martín de Valdeiglesias

    Ycoden-Daute-Isora

     

    Yecla

     

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Vino de la Tierra de Abanilla

    Vino de la Tierra de Bailén

    Vino de la Tierra de Bajo Aragón

    Vino de la Tierra de Betanzos

    Vino de la Tierra de Cádiz

    Vino de la Tierra de Campo de Belchite

    Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

    Vino de la Tierra de Cangas

    Vino de la Terra de Castelló

    Vino de la Tierra de Castilla

    Vino de la Tierra de Castilla y León

    Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

    Vino de la Tierra de Córdoba

    Vino de la Tierra de Desierto de Almería

    Vino de la Tierra de Extremadura

    Vino de la Tierra Formentera

    Vino de la Tierra de Gálvez

    Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

    Vino de la Tierra de Ibiza

    Vino de la Tierra de Illes Balears

    Vino de la Tierra de Isla de Menorca

    Vino de la Tierra de La Gomera

    Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

    Vino de la Tierra de Los Palacios

    Vino de la Tierra de Norte de Granada

    Vino de la Tierra Norte de Sevilla

    Vino de la Tierra de Pozohondo

    Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

    Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

    Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

    Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

    Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

    Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

    Vino de la Tierra de Valdejalón

    Vino de la Tierra de Valle del Cinca

    Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

    Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

    Vino de la Tierra Valles de Sadacia

    REGNO UNITO

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    English Vineyards

    Welsh Vineyards

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    England o Berkshire

    Buckinghamshire

    Cheshire

    Cornwall

    Derbyshire

    Devon

    Dorset

    East Anglia

    Gloucestershire

    Hampshire

    Herefordshire

    Isle of Wight

    Isles of Scilly

    Kent

    Lancashire

    Leicestershire

    Lincolnshire

    Northamptonshire

    Nottinghamshire

    Oxfordshire

    Rutland

    Shropshire

    Somerset

    Staffordshire

    Surrey

    Sussex

    Warwickshire

    West Midlands

    Wiltshire

    Worcestershire

    Yorkshire

    Wales o Cardiff

    Cardiganshire

    Carmarthenshire

    Denbighshire

    Gwynedd

    Monmouthshire

    Newport

    Pembrokeshire

    Rhondda Cynon Taf

    Swansea

    The Vale of Glamorgan

    Wrexham

    b)   BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

    1.   Rum

    Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

    Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

    Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

    Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

    Ron de Málaga

    Ron de Granada

    Rum da Madeira

    a)

    Whisky

    Scotch Whisky

    Irish Whisky

    Whisky español

    (Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

    b)

    Whiskey

    Irish Whiskey

    Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

    (Queste denominazioni possono essere completate dall’indicazione «Pot Still»)

    3.   Bevande spiritose di cereali

    Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

    Korn

    Kornbrand

    4.   Acquavite di vino

    Eau-de-vie de Cognac

    Eau-de-vie des Charentes

    Cognac

    (La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

    Fine

    Grande Fine Champagne

    Grande Champagne

    Petite Champagne

    Petite Fine Champagne

    Fine Champagne

    Borderies

    Fins Bois

    Bons Bois)

    Fine Bordeaux

    Armagnac

    Bas-Armagnac

    Haut-Armagnac

    Ténarèse

    Eau-de-vie de vin de la Marne

    Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

    Eau-de-vie de vin de Bourgogne

    Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

    Eau-de-vie de vin de Savoie

    Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

    Eau-de-vie de vin originaire de Provence

    Eau-de-vie de Faugères / Faugères

    Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

    Aguardente do Minho

    Aguardente do Douro

    Aguardente da Beira Interior

    Aguardente da Bairrada

    Aguardente do Oeste

    Aguardente do Ribatejo

    Aguardente do Alentejo

    Aguardente do Algarve

    Сунгурларска гроздова ракия / Sungurlarska grozdova rakiya

    Гроздова ракия от Сунгурларе / Grozdova rakiya di Sungurlare

    Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya di Sliven)

    Стралджанска Мускатова ракия / Straldjanska Muscatova rakiya

    Мускатова ракия от Стралджа / Muscatova rakiya di Straldja

    Поморийска гроздова ракия / Pomoriyska grozdova rakiya

    Гроздова ракия от Поморие / Grozdova rakiya di Pomorie

    Русенска бисерна гроздова ракия / Russenska biserna grozdova rakiya

    Бисерна гроздова ракия от Русе / Biserna grozdova rakiya di Russe

    Бургаска Мускатова ракия / Bourgaska Muscatova rakiya

    Мускатова ракия от Бургас / Muscatova rakiya di Bourgas

    Добруджанска мускатова ракия / Dobrudjanska muscatova rakiya

    Мускатова ракия от Добруджа / muscatova rakiya di Dobrudja

    Сухиндолска гроздова ракия / Suhindolska grozdova rakiya

    Гроздова ракия от Сухиндол / Grozdova rakiya di Suhindol

    Карловска гроздова ракия / Karlovska grozdova rakiya

    Гроздова Ракия от Карлово / Grozdova Rakiya di Karlovo

    Vinars Târnave

    Vinars Vaslui

    Vinars Murfatlar

    Vinars Vrancea

    Vinars Segarcea

    5.   Brandy

    Brandy de Jerez

    Brandy del Penedés

    Brandy italiano

    Brandy Αττικής / Brandy of Attica

    Brandy Πελλοπονήσου / Brandy del Peloponneso

    Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy della Grecia centrale

    Deutscher Weinbrand

    Wachauer Weinbrand

    Weinbrand Dürnstein

    Karpatské brandy špeciál

    6.   Acquavite di vinaccia

    Eau-de-vie de marc de Champagne o

    Marc de Champagne

    Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

    Eau-de-vie de marc de Bourgogne

    Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

    Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

    Marc de Bourgogne

    Marc de Savoie

    Marc d'Auvergne

    Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

    Eau-de-vie de marc originaire de Provence

    Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

    Marc d'Alsace Gewürztraminer

    Marc de Lorraine

    Bagaceira do Minho

    Bagaceira do Douro

    Bagaceira da Beira Interior

    Bagaceira da Bairrada

    Bagaceira do Oeste

    Bagaceira do Ribatejo

    Bagaceiro do Alentejo

    Bagaceira do Algarve

    Orujo gallego

    Grappa

    Grappa di Barolo

    Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

    Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

    Grappa trentina / Grappa del Trentino

    Grappa friulana / Grappa del Friuli

    Grappa veneta / Grappa del Veneto

    Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

    Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia di Creta

    Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro della Macedonia

    Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro della Tessaglia

    Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

    Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

    Ζιβανία / Zivania

    Pálinka

    7.   Acquavite di frutta

    Schwarzwälder Kirschwasser

    Schwarzwälder Himbeergeist

    Schwarzwälder Mirabellenwasser

    Schwarzwälder Williamsbirne

    Schwarzwälder Zwetschgenwasser

    Fränkisches Zwetschgenwasser

    Fränkisches Kirschwasser

    Fränkischer Obstler

    Mirabelle de Lorraine

    Kirsch d'Alsace

    Quetsch d'Alsace

    Framboise d'Alsace

    Mirabelle d'Alsace

    Kirsch de Fougerolles

    Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

    Südtiroler Aprikot / Südtiroler

    Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige

    Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

    Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

    Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

    Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

    Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

    Williams friulano / Williams del Friuli

    Sliwovitz del Veneto

    Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

    Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

    Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

    Williams trentino / Williams del Trentino

    Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

    Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

    Medronheira do Algarve

    Medronheira do Buçaco

    Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

    Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

    Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

    Aguardente de pêra da Lousã

    Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

    Wachauer Marillenbrand

    Bošácka Slivovica

    Szatmári Szilvapálinka

    Kecskeméti Barackpálinka

    Békési Szilvapálinka

    Szabolcsi Almapálinka

    Slivovice

    Pálinka

    Троянска сливова ракия / Troyanska slivova rakiya

    Сливова ракия от Троян / Slivova rakiya di Troyan

    Силистренска кайсиева ракия / Silistrenska kayssieva rakiya

    Кайсиева ракия от Силистра / Kayssieva rakiya di Silistra

    Тервелска кайсиева ракия / Tervelska kayssieva rakiya

    Кайсиева ракия от Тервел / Kayssieva rakiya di Tervel

    Ловешка сливова ракия / Loveshka slivova rakiya

    Сливова ракия от Ловеч / Slivova rakiya di Lovech

    Pălincă

    Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

    Ţuică de Valea Milcovului

    Ţuică de Buzău

    Ţuică de Argeş

    Ţuică de Zalău

    Ţuică Ardelenească de Bistriţa

    Horincă de Maramureş

    Horincă de Cămârzan

    Horincă de Seini

    Horincă de Chioar

    Horincă de Lăpuş

    Turţ de Oaş

    Turţ de Maramureş

    8.   Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

    Calvados

    Calvados du Pays d'Auge

    Eau-de-vie de cidre de Bretagne

    Eau-de-vie de poiré de Bretagne

    Eau-de-vie de cidre de Normandie

    Eau-de-vie de poiré de Normandie

    Eau-de-vie de cidre du Maine

    Aguardiente de sidra de Asturias

    Eau-de-vie de poiré du Maine

    9.   Acquavite di genziana

    Bayerischer Gebirgsenzian

    Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

    Genziana trentina / Genziana del Trentino

    10.   Bevande spiritose di frutta

    Pacharán

    Pacharán navarro

    11.   Bevande spiritose al ginepro

    Ostfriesischer Korngenever

    Genièvre Flandres Artois

    Hasseltse jenever

    Balegemse jenever

    Péket de Wallonie

    Steinhäger

    Plymouth Gin

    Gin de Mahón

    Vilniaus Džinas

    Spišská Borovička

    Slovenská Borovička Juniperus

    Slovenská Borovička

    Inovecká Borovička

    Liptovská Borovička

    12.   Bevande spiritose al carvi

    Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

    Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

    13.   Bevande spiritose all'anice

    Anis español

    Évoca anisada

    Cazalla

    Chinchón

    Ojén

    Rute

    Oύζο / Ouzo

    14.   Liquori

    Berliner Kümmel

    Hamburger Kümmel

    Münchener Kümmel

    Chiemseer Klosterlikör

    Bayerischer Kräuterlikör

    Cassis de Dijon

    Cassis de Beaufort

    Irish Cream

    Palo de Mallorca

    Ginjinha portuguesa

    Licor de Singeverga

    Benediktbeurer Klosterlikör

    Ettaler Klosterlikör

    Ratafia de Champagne

    Ratafia catalana

    Anis português

    Finnish berry / Finnish fruit liqueur

    Grossglockner Alpenbitter

    Mariazeller Magenlikör

    Mariazeller Jagasaftl

    Puchheimer Bitter

    Puchheimer Schlossgeist

    Steinfelder Magenbitter

    Wachauer Marillenlikör

    Jägertee / Jagertee / Jagatee

    Allažu Kimelis

    Čepkelių

    Demänovka Bylinný Likér

    Polish Cherry

    Karlovarská Hořká

    15.   Bevande spiritose

    Pommeau de Bretagne

    Pommeau du Maine

    Pommeau de Normandie

    Svensk Punsch / Swedish Punch

    Slivovice

    16.   Vodka

    Svensk Vodka / Swedish Vodka

    Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

    Polska Wódka / Polish Vodka

    Laugarício Vodka

    Originali Lietuviška Degtinė

    Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte

    Latvijas Dzidrais

    Rīgas Degvīns

    LB Degvīns

    LB Vodka

    17.   Bevande spiritose di gusto amaro

    Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

    Demänovka bylinná horká

    c)   VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    Nürnberger Glühwein

    Pelin

    Thüringer Glühwein

    Vermouth de Chambéry

    Vermouth di Torino

    PARTE B: IN MONTENEGRO

    a)   VINI ORIGINARI DEL MONTENEGRO

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Regioni determinate

    Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

    Crnogorsko primorje

    Boko-kotorski

    Budvansko-barski

    Ulcinjski

    Grahovsko-nudoski

    Crnogorski basen Skadarskog jezera

    Podgorički

    Crmnički

    Riječki

    Bjelopavlićki

    Katunski

    APPENDICE 2

    ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

    (di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del protocollo 2)

    Menzioni tradizionali

    Vini interessati

    Categoria di vini

    Lingua

    REPUBBLICA CECA

    pozdní sběr

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ceco

    archivní víno

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ceco

    panenské víno

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ceco

    GERMANIA

    Qualitätswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g. U

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein mit Prädikät / at / Q.b.A.m. Pr / Prädikatswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs / Q.g. U

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Tedesco

    Auslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Beerenauslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Eiswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Kabinett

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Spätlese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Trockenbeerenauslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Landwein

    Tutti

    VDT con IG

     

    Affentaler

    Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweier / Baden-Baden

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Badisch Rotgold

    Baden

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Ehrentrudis

    Baden

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Hock

    Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

    VDT con IG

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Klassik / Classic

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Liebfrau(en)milch

    Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Moseltaler

    Mosel-Saar-Ruwer

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Riesling-Hochgewächs

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Schillerwein

    Württemberg

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Weißherbst

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Winzersekt

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Tedesco

    GRECIA

    Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

    Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

    V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

    Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Τοπικός Οίνος (vins de pays)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Αμπέλι (Ampeli)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Aρχοντικό (Archontiko)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Κάβα (1) (Cava)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

    Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

    V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Greco

    Κάστρο (Kastro)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Κτήμα (Ktima)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Λιαστός (Liastos)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Μετόχι (Metochi)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Μοναστήρι (Monastiri)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Νάμα (Nama)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Νυχτέρι (Nychteri)

    Σαντορίνη

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Πύργος (Pyrgos)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Greco

    Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Βερντέα (Verntea)

    Ζάκυνθος

    VDT con IG

    Greco

    Vinsanto

    Σαντορίνη

    V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Greco

    SPAGNA

    Denominacion de origen (DO)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Denominacion de origen calificada (DOCa)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino dulce natural

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino generoso

     (2)

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino generoso de licor

     (3)

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino de la Tierra

    Tutti

    VDT con IG

     

    Aloque

    DO Valdepeñas

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Amontillado

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Añejo

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Spagnolo

    Añejo

    DO Malaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Chacoli / Txakolina

    DO Chacoli de Bizkaia

    DO Chacoli de Getaria

    DO Chacoli de Alava

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Clásico

    DO Abona

    DO El Hierro

    DO Lanzarote

    DO La Palma

    DO Tacoronte-Acentejo

    DO Tarragona

    DO Valle de Güimar

    DO Valle de la Orotava

    DO Ycoden-Daute-Isora

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Cream

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Criadera

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Criaderas y Soleras

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Crianza

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Dorado

    DO Rueda

    DO Malaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Fino

    DO Montilla Moriles

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Fondillon

    DO Alicante

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Gran Reserva

    Tutti i v.q.p.r.d.

    Cava

    V.q.p.r.d.

    V.s.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Lágrima

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Noble

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Spagnolo

    Noble

    DO Malaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Oloroso

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla- Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Pajarete

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Pálido

    DO Condado de Huelva

    DO Rueda

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Palo Cortado

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla- Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Primero de cosecha

    DO Valencia

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Rancio

    Tutti

    V.q.p.r.d.,

    v.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Raya

    DO Montilla-Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Reserva

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Sobremadre

    DO vinos de Madrid

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Solera

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Superior

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Trasañejo

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino Maestro

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vendimia inicial

    DO Utiel-Requena

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Viejo

    Tutti

    V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

    Spagnolo

    Vino de tea

    DO La Palma

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    FRANCIA

    Appellation d’origine contrôlée

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Appellation contrôlée

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

     

    Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Vin doux naturel

    AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin de pays

    Tutti

    VDT con IG

    Francese

    Ambré

    Tutti

    V.l.q.p.r.d. e VDT con IG

    Francese

    Château

    Tutti

    V.q.p.r.d., V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Clairet

    AOC Bourgogne AOC Bordeaux

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Claret

    AOC Bordeaux

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Clos

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Cru Artisan

    AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Cru Bourgeois

    AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Cru Classé,

    éventuellement précédé de:

    Grand,

    Premier Grand,

    Deuxième,

    Troisième,

    Quatrième,

    Cinquième.

    AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Edelzwicker

    AOC Alsace

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Grand Cru

    AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Grand Cru

    Champagne

    V.s.q.p.r.d.

    Francese

    Hors d’âge

    AOC Rivesaltes

    V.l.q.p.r.d.

    Francese

    Passe-tout-grains

    AOC Bourgogne

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Premier Cru

    AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Primeur

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Francese

    Rancio

    AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

    V.l.q.p.r.d.

    Francese

    Sélection de grains nobles

    AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Sur Lie

    AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

    V.q.p.r.d.,

    VDT con IG

    Francese

    Tuilé

    AOC Rivesaltes

    V.l.q.p.r.d.

    Francese

    Vendanges tardives

    AOC Alsace, Jurançon

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Villages

    AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin de paille

    AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin jaune

    AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon)

    V.q.p.r.d.

    Francese

    ITALIA

    Denominazione di Origine Controllata / D.O.C.

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Italiano

    Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G.

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Italiano

    Vino Dolce Naturale

    Tutti

    V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Inticazione geografica tipica (IGT)

    Tutti

    VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Italiano

    Landwein

    Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano

    VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Tedesco

    Vin de pays

    Vini con IG della regione Valle d'Aosta

    VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Francese

    Alberata o vigneti ad alberata

    DOC Aversa

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Italiano

    Amarone

    DOC Valpolicella

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Ambra

    DOC Marsala

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Ambrato

    DOC Malvasia delle Lipari

    DOC Vernaccia di Oristano

    V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Annoso

    DOC Controguerra

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Apianum

    DOC Fiano di Avellino

    V.q.p.r.d.

    Latino

    Auslese

    DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Barco Reale

    DOC Barco Reale di Carmignano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Brunello

    DOC Brunello di Montalcino

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Buttafuoco

    DOC Oltrepò Pavese

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

    Italiano

    Cacc’e mitte

    DOC Cacc’e Mitte di Lucera

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Cagnina

    DOC Cagnina di Romagna

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Cannellino

    DOC Frascati

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Cerasuolo

    DOC Cerasuolo di Vittoria

    DOC Montepulciano d’Abruzzo

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Chiaretto

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG

    Italiano

    Ciaret

    DOC Monferrato

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Château

    DOC de la région Valle d’Aosta

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Classico

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Dunkel

    DOC Alto Adige

    DOC Trentino

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Est! Est!! Est!!!

    DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Latino

    Falerno

    DOC Falerno del Massico

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Fine

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Fior d’Arancio

    DOC Colli Euganei

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.,

    VDT con IG

    Italiano

    Falerio

    DOC Falerio dei colli Ascolani

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Flétri

    DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Garibaldi Dolce (ou GD)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Governo all’uso toscano

    DOCG Chianti / Chianti Classico

    IGT Colli della Toscana Centrale

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Italiano

    Gutturnio

    DOC Colli Piacentini

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

    Italiano

    Italia Particolare (ou IP)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet

    DOC Caldaro

    DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Kretzer

    DOC Alto Adige

    DOC Trentino

    DOC Teroldego Rotaliano

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Lacrima

    DOC Lacrima di Morro d’Alba

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Lacryma Christi

    DOC Vesuvio

    V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Lambiccato

    DOC Castel San Lorenzo

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Morellino

    DOC Morellino di Scansano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Occhio di Pernice

    DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Oro

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Pagadebit

    DOC pagadebit di Romagna

    V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Passito

    Tutti

    V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

    Italiano

    Ramie

    DOC Pinerolese

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Rebola

    DOC Colli di Rimini

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Recioto

    DOC Valpolicella

    DOC Gambellara

    DOCG Recioto di Soave

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Italiano

    Riserva

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Rubino

    DOC Garda Colli Mantovani

    DOC Rubino di Cantavenna

    DOC Teroldego Rotaliano

    DOC Trentino

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Rubino

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Sangue di Giuda

    DOC Oltrepò Pavese

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

    Italiano

    Scelto

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Sciacchetrà

    DOC Cinque Terre

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Sciac-trà

    DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Sforzato, Sfursàt

    DO Valtellina

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Spätlese

    DOC / IGT de Bolzano

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Soleras

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Stravecchio

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Strohwein

    DOC / IGT de Bolzano

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Superiore

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Superiore Old Marsala (ou SOM)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Torchiato

    DOC Colli di Conegliano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Torcolato

    DOC Breganze

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vecchio

    DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

    V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Vendemmia Tardiva

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Verdolino

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Italiano

    Vergine

    DOC Marsala

    DOC Val di Chiana

    V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Vermiglio

    DOC Colli dell Etruria Centrale

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Vino Fiore

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vino Nobile

    Vino Nobile di Montepulciano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vino Novello o Novello

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Italiano

    Vin santo / Vino Santo / Vinsanto

    DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vivace

    Tutti

    V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

    Italiano

    CIPRO

    Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

    (ΟΕΟΠ)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Τοπικός Οίνος

    (Regional Wine)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Μοναστήρι (Monastiri)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Κτήμα (Ktima)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Αμπελώνας (-ες)

    (Ampelonas (-es))

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Μονή (Moni)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    LUSSEMBURGO

    Marque nationale

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Appellation contrôlée

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Appellation d’origine controlée

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Vin de pays

    Tutti

    VDT con IG

    Francese

    Grand premier cru

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Premier cru

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin classé

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Château

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    UNGHERIA

    minőségi bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    különleges minőségű bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    fordítás

    Tokaj / -i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    máslás

    Tokaj / -i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    szamorodni

    Tokaj / -i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6

    Tokaj / -i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    aszúeszencia

    Tokaj / -i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    eszencia

    Tokaj / -i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    tájbor

    Tutti

    VDT con IG

    Ungherese

    bikavér

    Eger, Szekszárd

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    késői szüretelésű bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    válogatott szüretelésű bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    muzeális bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    siller

    Tutti

    VDT con IG e v.q.p.r.d.

    Ungherese

    AUSTRIA

    Qualitätswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Ausbruch / Ausbruchwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Auslese / Auslesewein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Beerenauslese (wein)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Eiswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Kabinett / Kabinettwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Schilfwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Spätlese / Spätlesewein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Strohwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Trockenbeerenauslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Landwein

    Tutti

    VDT con IG

     

    Ausstich

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Auswahl

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Bergwein

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Klassik / Classic

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Erste Wahl

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Hausmarke

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Heuriger

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Jubiläumswein

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Reserve

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Schilcher

    Steiermark

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Sturm

    Tutti

    Mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Tedesco

    PORTOGALLO

    Denominação de origem (DO)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Denominação de origem controlada (DOC)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Vinho doce natural

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Vinho generoso

    DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Vinho regional

    Tutti

    VDT con IG

    Portoghese

    Canteiro

    DO Madeira

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Colheita Seleccionada

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Portoghese

    Crusted / Crusting

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Escolha

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Portoghese

    Escuro

    DO Madeira

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Fino

    DO Porto

    DO Madeira

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Frasqueira

    DO Madeira

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Garrafeira

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Lágrima

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Leve

    Table wine with GI Estremadura and Ribatejano

    DO Madeira, DO Porto

    VDT con IG

    v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Nobre

    DO Dão

    V.q.p.r.d.

    Portoghese

    Reserva

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG

    Portoghese

    Reserva velha (or grande reserva)

    DO Madeira

    V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Ruby

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Solera

    DO Madeira

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Super reserva

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Portoghese

    Superior

    Tutti

    V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

    Portoghese

    Tawny

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Vintage

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    SLOVENIA

    Penina

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Sloveno

    pozna trgatev

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    izbor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    jagodni izbor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    suhi jagodni izbor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    ledeno vino

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    arhivsko vino

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    mlado vino

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    Cviček

    Dolenjska

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    Teran

    Kras

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    SLOVACCHIA

    forditáš

    Tokaj / -ská / -ský / -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    mášláš

    Tokaj / -ská / -ský / -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    samorodné

    Tokaj / -ská / -ský / -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    výber … putňový, completed by the numbers 3-6

    Tokaj / -ská / -ský / -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    výberová esencia

    Tokaj / -ská / -ský / -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    esencia

    Tokaj / -ská / -ský / -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    BULGARIA

    Гарантирано наименование за произход

    (ГНП)

    (guaranteed appellation of origin)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

    (guaranteed and controlled appellation of origin)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Благородно сладко вино (БСВ)

    (noble sweet wine)

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Bulgaro

    регионално вино

    (Regional wine)

    Tutti

    VDT con IG

    Bulgaro

    Ново

    (young)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    VDT con IG

    Bulgaro

    Премиум

    (premium)

    Tutti

    VDT con IG

    Bulgaro

    Резерва

    (reserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    VDT con IG

    Bulgaro

    Премиум резерва

    (premium reserve)

    Tutti

    VDT con IG

    Bulgaro

    Специална резерва

    (special reserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Специална селекция (special selection)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Колекционно (collection)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

    (premium oak)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Беритба на презряло грозде

    (vintage of overripe grapes)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Розенталер

    (Rosenthaler)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    ROMANIA

    Vin cu denumire de origine controlată

    (D.O.C.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Cules târziu (C.T.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Vin cu indicaţie geografică

    Tutti

    VDT con IG

    Rumeno

    Rezervă

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Vin de vinotecă

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno


    (1)  La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 non pregiudica la protezione dell’indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

    (2)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n 1493/1999 del Consiglio.

    (3)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

    APPENDICE 3

    ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

    di cui all'articolo 12 dell'allegato II del protocollo 2

    a)   Montenegro

    Sig.ra Ljiljana Simovic, consulente per la cooperazione internazionale

    Ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche

    Governo della Repubblica di Montenegro

    Rimski trg 46, 81000 Podgorica

    Tel: +382 81 48 22 71;

    Fax: +382 81 23 43 06

    Email: ljiljanas@mn.yu; radanad@mn.yu

    b)   Comunità

    Commissione europea

    Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

    Direzione B - Affari interni II

    Capo unità B.2 Allargamento

    B-1049 Bruxelles / Brussel

    Belgio

    Telefono: +32 2 299 11 11

    Fax: +32 2 296 62 92

    E-mail: AGRI EC Montenegro wine trade

    PROTOCOLLO 3

    Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la comunità e il Montenegro

    INDICE

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Articolo 1

    Definizioni

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    Articolo 2

    Requisiti generali

    Articolo 3

    Cumulo nella Comunità

    Articolo 4

    Cumulo in Montenegro

    Articolo 5

    Prodotti interamente ottenuti

    Articolo 6

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    Articolo 7

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    Articolo 8

    Unità da prendere in considerazione

    Articolo 9

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Articolo 10

    Assortimenti

    Articolo 11

    Elementi neutri

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 12

    Principio di territorialità

    Articolo 13

    Trasporto diretto

    Articolo 14

    Esposizioni

    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 15

    Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

    TITOLO V

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 16

    Requisiti generali

    Articolo 17

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

    Articolo 18

    Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

    Articolo 19

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    Articolo 20

    Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

    Articolo 21

    Contabilità separata

    Articolo 22

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

    Articolo 23

    Esportatore autorizzato

    Articolo 24

    Validità della prova dell'origine

    Articolo 25

    Presentazione della prova dell'origine

    Articolo 26

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Articolo 27

    Esonero dalla prova dell'origine

    Articolo 28

    Documenti giustificativi

    Articolo 29

    Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

    Articolo 30

    Discordanze ed errori formali

    Articolo 31

    Importi espressi in euro

    TITOLO VI

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 32

    Assistenza reciproca

    Articolo 33

    Verifica delle prove dell'origine

    Articolo 34

    Composizione delle controversie

    Articolo 35

    Sanzioni

    Articolo 36

    Zone franche

    TITOLO VII

    CEUTA E MELILLA

    Articolo 37

    Attuazione del presente protocollo

    Articolo 38

    Condizioni speciali

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 39

    Modifiche del presente protocollo

    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    Allegato I:

    Note introduttive all'elenco dell'allegato II

    Allegato II:

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

    Allegato III:

    Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

    Allegato IV:

    Testo della dichiarazione su fattura

    Allegato V:

    Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4

    DICHIARAZIONI COMUNI

    Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

    Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo:

    a)

    per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

    b)

    per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    c)

    per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

    d)

    per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

    e)

    per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

    f)

    per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Montenegro - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

    g)

    per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Montenegro;

    h)

    per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

    i)

    per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Montenegro;

    j)

    per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

    k)

    il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

    l)

    con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

    m)

    il termine «territori» comprende anche le acque territoriali.

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    Articolo 2

    Requisiti generali

    1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

    b)

    i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

    2.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Montenegro:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti in Montenegro ai sensi dell'articolo 5;

    b)

    i prodotti ottenuti in Montenegro in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Montenegro di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

    Articolo 3

    Cumulo nella Comunità

    1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari del Montenegro, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

    3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

    4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

    a)

    un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

    b)

    norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;

    e

    c)

    siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Montenegro, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

    Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

    La Comunità fornisce al Montenegro, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

    I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

    Articolo 4

    Cumulo in Montenegro

    1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Montenegro i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, del Montenegro o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (1) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno del Montenegro. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Montenegro non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Montenegro soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Montenegro.

    3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Montenegro conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

    4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

    a)

    un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

    b)

    i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;

    e

    c)

    siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Montenegro, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

    Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

    Il Montenegro fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

    I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

    Articolo 5

    Prodotti interamente ottenuti

    1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Montenegro:

    a)

    i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

    b)

    i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

    c)

    gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

    d)

    i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

    e)

    i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    f)

    i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Montenegro, con le loro navi;

    g)

    i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

    h)

    gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

    i)

    gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    j)

    i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

    k)

    le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

    2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

    a)

    che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Montenegro,

    b)

    che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro,

    c)

    che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

    d)

    il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro;

    e

    e)

    il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro.

    Articolo 6

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    1.   Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

    Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

    a)

    il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    b)

    l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

    Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

    3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

    Articolo 7

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

    a)

    le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

    b)

    la scomposizione e composizione di confezioni;

    c)

    il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

    d)

    la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

    e)

    semplici operazioni di pittura e lucidatura;

    f)

    la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

    g)

    operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

    h)

    la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

    i)

    l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

    j)

    il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

    k)

    le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    l)

    l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    m)

    la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

    n)

    il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

    o)

    il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);

    p)

    la macellazione degli animali.

    2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Montenegro su quel prodotto.

    Articolo 8

    Unità da prendere in considerazione

    1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

    Ne consegue che:

    a)

    quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

    b)

    quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

    2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

    Articolo 9

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

    Articolo 10

    Assortimenti

    Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

    Articolo 11

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

    a)

    energia e combustibile;

    b)

    impianti e attrezzature;

    c)

    macchine e utensili;

    d)

    merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 12

    Principio di territorialità

    1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Montenegro, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

    2.   Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Montenegro verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Montenegro sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

    a)

    che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

    e

    b)

    che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

    3.   L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Montenegro sui materiali esportati dalla Comunità o dal Montenegro e successivamente reimportati, purché:

    a)

    i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Montenegro o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;

    e

    b)

    si possa dimostrare alle autorità doganali che:

    i)

    le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

    e

    ii)

    il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

    4.   Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o del Montenegro. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

    5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o del Montenegro, compreso il valore dei materiali aggiunti.

    6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

    7.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

    8.   Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o del Montenegro sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

    Articolo 13

    Trasporto diretto

    1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e il Montenegro direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

    I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Montenegro.

    2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

    a)

    un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o

    b)

    un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

    i)

    un'esatta descrizione dei prodotti;

    ii)

    la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

    e

    iii)

    la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o

    c)

    in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

    Articolo 14

    Esposizioni

    1.   I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Montenegro beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

    a)

    un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Montenegro nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

    b)

    l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Montenegro;

    c)

    i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

    e

    d)

    dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

    2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

    3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 15

    Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

    1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Montenegro, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Montenegro ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

    3.   L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

    4.   Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

    5.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.

    TITOLO V

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 16

    Requisiti generali

    1.   I prodotti originari della Comunità importati in Montenegro e i prodotti originari del Montenegro importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

    a)

    di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o

    b)

    nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

    2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

    Articolo 17

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

    1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

    2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

    3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

    4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    5.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

    6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

    7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    Articolo 18

    Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

    1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

    a)

    non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

    o

    b)

    viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

    2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

    3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

    4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

    «ISSUED RETROSPECTIVELY»,

    5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

    Articolo 19

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

    2.   I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:

    «DUPLICATE».

    3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

    4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

    Articolo 20

    Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

    Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Montenegro, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Montenegro. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

    Articolo 21

    Contabilità separata

    1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».

    2.   Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

    3.   Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

    4.   Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

    5.   Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

    6.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

    Articolo 22

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

    1.   La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

    a)

    da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23

    o

    b)

    da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6 000.

    2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    3.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

    4.   La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello.

    5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

    6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

    Articolo 23

    Esportatore autorizzato

    1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

    2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

    3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

    4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

    5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

    Articolo 24

    Validità della prova dell'origine

    1.   La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

    2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

    3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

    Articolo 25

    Presentazione della prova dell'origine

    Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

    Articolo 26

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 27

    Esonero dalla prova dell'origine

    1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

    2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

    3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    Articolo 28

    Documenti giustificativi

    I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

    a)

    una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

    b)

    documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

    c)

    documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Montenegro, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

    d)

    certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

    e)

    prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Montenegro in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

    Articolo 29

    Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

    1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

    2.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

    3.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    4.   Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

    Articolo 30

    Discordanze ed errori formali

    1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

    2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

    Articolo 31

    Importi espressi in euro

    1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, del Montenegro o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

    2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

    3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europeanotifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

    4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

    5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Montenegro. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

    TITOLO VI

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 32

    Assistenza reciproca

    1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Montenegro si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

    2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Montenegro si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 33

    Verifica delle prove dell'origine

    1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

    2.   Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese importatore rispediscono alle autorità doganali del paese esportatore il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

    4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

    5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

    Articolo 34

    Composizione delle controversie

    Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

    La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

    Articolo 35

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 36

    Zone franche

    1.   La Comunità e il Montenegro adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Montenegro importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

    TITOLO VII

    CEUTA E MELILLA

    Articolo 37

    Attuazione del presente protocollo

    1.   L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta o Melilla.

    2.   I prodotti originari del Montenegro importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Montenegro riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

    3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

    Articolo 38

    Condizioni speciali

    1.   Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

    1)

    prodotti originari di Ceuta e Melilla:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

    b)

    i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

    i)

    che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

    oppure

    ii)

    che tali prodotti siano originari del Montenegro o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7;

    2)

    prodotti originari del Montenegro:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti in Montenegro;

    b)

    i prodotti ottenuti in Montenegro nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

    i)

    che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

    oppure

    ii)

    che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.

    2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

    3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Montenegro» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

    4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 39

    Modifiche del presente protocollo

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.


    (1)  Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

    (2)  La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

    ALLEGATO I

    NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

    Nota 1:

    L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

    Nota 2:

    2.1.   Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

    2.2.   Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

    2.3.   Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

    2.4.   Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

    Nota 3:

    3.1.   Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

    Ad esempio:

    Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

    Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

    3.2.   La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    3.3.   Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

    Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

    3.4.   Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

    Ad esempio:

    La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

    3.5.   Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

    Ad esempio:

    La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

    Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

    Ad esempio:

    Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

    3.6.   Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

    Nota 4:

    4.1.   Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    4.2.   Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

    4.3.   Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    4.4.   Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

    Nota 5:

    5.1.   Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

    5.2.   Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    seta;

    lana;

    peli grossolani di animali;

    peli fini di animali;

    crine di cavallo;

    cotone;

    materiali per la produzione della carta e carta;

    lino;

    canapa;

    iuta ed altre fibre tessili liberiane;

    sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

    cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

    filamenti sintetici;

    filamenti artificiali;

    filamenti conduttori elettrici;

    fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

    fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

    fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

    fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

    fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

    fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

    fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

    fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

    altre fibre sintetiche in fiocco;

    fibre artificiali in fiocco di viscosa;

    altre fibre artificiali in fiocco;

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

    prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

    altri prodotti di cui alla voce 5605.

    Ad esempio:

    Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

    Ad esempio:

    Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

    Ad esempio:

    Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

    Ad esempio:

    Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

    5.3.   Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

    5.4.   Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,» la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

    Nota 6:

    6.1.   Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    6.2.   Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

    Ad esempio:

    Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

    6.3.   Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

    Nota 7:

    7.1.   I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

    a)

    distillazione sotto vuoto;

    b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c)

    cracking;

    d)

    reforming;

    e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g)

    polimerizzazione;

    h)

    alchilazione;

    i)

    isomerizzazione.

    7.2.   I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

    a)

    distillazione sotto vuoto;

    b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c)

    cracking;

    d)

    reforming;

    e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g)

    polimerizzazione;

    h)

    alchilazione;

    ij)

    isomerizzazione;

    k)

    solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    l)

    solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

    m)

    solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

    n)

    solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;

    o)

    solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

    p)

    solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

    7.3.   Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

    Voce SA

    Designazione delle merci

    Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

    (1)

    (2)

    (3) o (4)

    Capitolo 1

    Animali vivi

    Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

     

    Capitolo 2

    Carne e frattaglie commestibili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    Capitolo 3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex Capitolo 4

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

    in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo. 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 5

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 0502

    Setole di maiale o di cinghiale, preparate

    Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

     

    Capitolo 6

    Piante vive e prodotti della floricoltura

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 7

    Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    Capitolo 8

    Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

    Fabbricazione:

    in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 9

    Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

     

    0902

    Tè, anche aromatizzato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

     

    ex 0910

    Miscele di spezie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

     

    Capitolo 10

    Cereali

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex Capitolo 11

    Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

    Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

     

    Capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

     

    Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

    Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    Capitolo 14

    Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex Capitolo 15

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    1501

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

     

     

     

    Grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

     

    1502

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

     

     

     

    Grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1504

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

     

    Frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 1505

    Lanolina raffinata

    Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

     

    1506

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

     

    Frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    da 1507 a 1515

    Oli vegetali e loro frazioni:

     

     

     

    Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

     

    Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

    Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

    in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

     

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

    in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

     

    Capitolo 16

    Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione:

    a partire da animali del capitolo 1, e/o

    in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex Capitolo 17

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

     

     

     

    Maltosio e fruttosio chimicamente puri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

     

     

    Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

     

    ex 1703

    Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

    Estratti di malto

    Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

     

     

    contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

    Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti

     

     

    contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

    Fabbricazione:

    in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,

    in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1903

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

     

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione:

    a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

    in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11

     

    ex Capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 2001

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2004 ed ex 2005

    Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    2006

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2008

    Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

    Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

     

    Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

     

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

     

     

     

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata

     

     

    Farina di senapa e senapa preparata

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

     

    ex 2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

     

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 22

    Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

     

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    Fabbricazione:

    a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

    in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

     

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

    Fabbricazione:

    a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

    in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

     

    ex Capitolo 23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2301

    Whale meal; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 2303

    Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

    Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

     

    ex 2306

    Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

    Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

     

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    Fabbricazione:

    in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari,

    in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex Capitolo 24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

     

    ex 2403

    Tabacco da fumo

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

     

    ex Capitolo 25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2504

    Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

    Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

     

    ex 2515

    Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

     

    ex 2516

    Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

     

    ex 2518

    Dolomite calcinata

    Calcinazione della dolomite non calcinata

     

    ex 2519

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

     

    ex 2520

    Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex 2524

    Fibre di amianto naturali

    Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

     

    ex 2525

    Mica in polvere

    Triturazione della mica o dei residui di mica

     

    ex 2530

    Terre coloranti, calcinate o polverizzate

    Calcinazione o triturazione di terre coloranti

     

    Capitolo 26

    Minerali, scorie e ceneri

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2707

    Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2709

    Oli greggi di minerali bituminosi

    Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

     

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2711

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2714

    Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2715

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 2805

    «Mischmetall»

    Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2811

    Triossido di zolfo

    Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 2833

    Solfato di alluminio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex 2840

    Perborato di sodio

    Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 2852

    Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex Capitolo 29

    Prodotti chimici organici; eccetto:

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 2901

    Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2902

    Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2905

    Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 2932

    Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    2934

    Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 2939

    Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex Capitolo 30

    Prodotti farmaceutici; eccetto:

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3002

    Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

     

     

     

    Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

     

     

     

    – –

    Sangue umano

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    – –

    Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    – –

    Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    – –

    Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    – –

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3003 e 3004

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

     

     

     

    ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 3006

    Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo:

    Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria

     

     

    Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:

     

     

     

    fatte di materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

     

     

    fatte di stoffe

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    o

    sostanze chimiche o paste tessili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

     

    dispositivi per stomia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex Capitolo 31

    Concimi; eccetto:

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3105

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

    nitrato di sodio

    calciocianamide

    solfato di potassio

    solfato di magnesio e di potassio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex Capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto: eccetto:

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3201

    Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

    Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    3205

    Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex Capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» diverso (4) di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex Capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3403

    Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3404

    Cere artificiali e cere preparate:

     

     

     

    a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:

    gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

    gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

    materiali della voce 3404

    Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex Capitolo 35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

     

     

     

    Eteri ed esteri di amidi e fecole

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3507

    Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    Capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex Capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    3701

    Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

     

     

     

    Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    3702

    Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    3704

    Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex Capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3801

    Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3803

    Tallol raffinato

    Raffinazione di tallol greggio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3805

    Essenza di trementina al solfato, depurata

    Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3806

    Gomme-esteri

    Fabbricazione a partire da acidi resinici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3807

    Pece nera (pece di catrame vegetale)

    Distillazione del catrame di legno

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    3808

    Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3810

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3811

    Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

     

     

     

    Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    3812

    Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    3813

    Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    3814

    Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    3818

    Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    3819

    Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    3820

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex 3821

    Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    3822

    Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

     

     

     

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

     

    Alcoli grassi industriali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

     

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

     

     

     

    I seguenti prodotti della presente voce:

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

    Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

    Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

    scambiatori di ioni

    composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

    Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

    Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

    Acidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

    Oli di flemma e olio di Dippel

    Miscele di sali aventi differenti anioni

    Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    da 3901 a 3915

    Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

     

     

     

    Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3907

    Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

     

     

    Poliestere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

     

    3912

    Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 3916 a 3921

    Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:

     

     

     

    Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

     

    altri:

     

     

     

    – –

    Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

     

    – –

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3916 ed ex 3917

    Profilati e tubi

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    ex 3920

    Lastre o pellicole ionomere

    Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

     

    Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 3921

    Fogli di plastica, metallizzati

    Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    da 3922 a 3926

    Articoli di plastica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex Capitolo 40

    Gomma e lavori di gomma; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4001

    Lastre «crêpe» di gomma per suole

    Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

     

    4005

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    4012

    Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

     

     

     

    Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

    Rigenerazione di coperture usate

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

     

    ex 4017

    Lavori di gomma indurita

    Produzione a partire da gomma indurita

     

    ex Capitolo 41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4102

    Pelli gregge di ovini, senza vello

    Slanatura di pelli di ovini

     

    da 4104 a 4106

    Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti

    Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

    o

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    4107, 4112 e 4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113

     

    ex 4114

    Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4302

    Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

     

     

     

    Tavole, croci e manufatti simili

    Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

     

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

     

    ex Capitolo 44

    Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4403

    Legno semplicemente squadrato

    Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

     

    ex 4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

     

    ex 4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

    Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

     

    ex 4409

    Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

     

     

     

    levigato o incollato con giunture di testa

    Levigatura o incollatura con giunture di testa

     

     

    Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    da ex 4410 a ex 4413

    Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    ex 4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

    Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

     

    ex 4416

    Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

    Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

     

    ex 4418

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

     

     

    Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    ex 4421

    Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

    Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

     

    ex Capitolo 45

    Sughero e lavori di sughero; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    4503

    Lavori di sughero naturale

    Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

     

    Capitolo 46

    Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio da panieraio o da stuoiaio

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Capitolo 47

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 48

    Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4811

    Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    4816

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4818

    Carta igienica

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    ex 4819

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4820

    Blocchi di carta da lettere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex 4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    ex Capitolo 49

    Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    4909

    Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

     

    4910

    Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

     

     

     

    Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

     

    ex Capitolo 50

    Seta; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 5003

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

    Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

     

    da 5004 a ex 5006

    Filati di seta e filati di cascami di seta

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7)

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5106 a 5110

    Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5111 a 5113

    Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7)

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 52

    Cotone; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5204 a 5207

    Filati di cotone

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5208 a 5212

    Tessuti di cotone:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7)

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5306 a 5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5309 a 5311

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7)

    filati di cocco,

    filati di iuta,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 5401 a 5406

    Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5407 e 5408

    Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7)

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 5501 a 5507

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

     

    da 5508 a 5511

    Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5512 a 5516

    Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia eccetto:

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

     

     

     

    Feltri all'ago

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

    Tuttavia,

    i filati di polipropilene della voce 5402,

    le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

     

     

     

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

    Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5605

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5606

    Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» filati detti «a catenella»

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    Capitolo 57

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

     

     

     

    di feltro ad ago

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

    Tuttavia,

    i filati di polipropilene della voce 5402,

    le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

     

     

    di altri feltri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco o di iuta,

    filati di filamenti sintetici o artificiali

    fibre naturali, oppure

    fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

     

    ex Capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:

     

     

     

    Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5805

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

     

     

     

    contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

    Fabbricazione a partire da filati

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

     

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Fabbricazione a partire da filati

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

    Fabbricazione a partire da filati (7)

     

    5905

    Rivestimenti murali di materie tessili:

     

     

     

    Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

    Fabbricazione a partire da filati

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

     

     

     

    Stoffe a maglia

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

     

    Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

    Fabbricazione a partire da sostanze chimiche

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5907

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    Fabbricazione a partire da filati

    o

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5908

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

     

     

     

    Reticelle ad incandescenza impregnate

    Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5909 a 5911

    Manufatti tessili per usi industriali:

     

     

     

    Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

    Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

     

     

    Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    i materiali seguenti:

    filati di politetrafluoroetilene (8),

    filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

    filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

    monofilati di politetrafluoroetilene (8),

    filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

    filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

    monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

    Capitolo 60

    Stoffe a maglia

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

    Capitolo 61

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

     

     

     

    ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

    ex Capitolo 62

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:

    Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

     

    ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211

    Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    ex 6210 ed ex 6216

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    6213 e 6214

    Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

     

     

     

    Ricamati

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

    o

    Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

     

     

     

    Ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

     

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

     

    Fodere interno collo e polsi, tagliate

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)

     

    ex Capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 6301 a 6304

    Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

     

     

     

    in feltro, non tessuti

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

     

    altri:

     

     

     

    – –

    Ricamati

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

    o

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    – –

    altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

     

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

    6306

    Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

     

     

     

    non tessuti

    Fabbricazione a partire da (7)  (9):

    fibre naturali, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

     

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    6308

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    ex Capitolo 64

    Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

     

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 65

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    6505

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

     

    ex 6506

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

     

    ex Capitolo 66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    6601

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    Capitolo 67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili: eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 6803

    Lavori di ardesia naturale o agglomerata

    Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

     

    ex 6812

    Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

     

    ex 6814

    Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

    Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

     

    Capitolo 69

    Prodotti ceramici

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7003, ex 7004 ed ex 7005

    Vetro con strati non riflettenti

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7006

    Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

     

     

     

    Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

    Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7008

    Vetri isolanti a pareti multiple

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7009

    Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 7019

    Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

    Fabbricazione a partire da:

    stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure

    lana di vetro

     

    ex Capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7101

    Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex 7102, ex 7103 ed ex 7104

    Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

    Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

     

    7106, 7108 e 7110

    Metalli preziosi:

     

     

     

    greggio

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110

    o

    Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

    o

    Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

     

     

    Semilavorati o in polvere

    Produzione a partire da metalli preziosi greggi

     

    ex 7107, ex 7109 ed ex 7111

    Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

    Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

     

    7116

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    7117

    Minuterie di fantasia

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 72

    Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

     

    da 7208 a 7216

    Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

     

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

     

    ex 7218, da 7219 a 7222

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

     

    7223

    Fili di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

     

    ex 7224, da 7225 a 7228

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

     

    7229

    Fili di altri acciai legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7 224

     

    ex Capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7301

    Palancole

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

     

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

     

    7304, 7305 e 7306

    Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

     

    ex 7307

    Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

    Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

     

    ex 7315

    Catene antisdrucciolevoli

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 74

    Rame e lavori di rame; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7401

    Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7402

    Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

     

     

     

    Rame raffinato

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

     

    Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

    Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

     

    7404

    Rifiuti e rottami di rame

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7405

    Leghe madri di rame

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 75

    Nichel e lavori di nichel; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 7501 a 7503

    Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7601

    Alluminio greggio

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

     

    7602

    Cascami ed avanzi di alluminio

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7616

    Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 77

    Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

     

     

    ex Capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7801

    Piombo greggio:

     

     

     

    Piombo raffinato

    Fabbricazione a partire da piombo d'opera

     

     

    altri

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802

     

    7802

    Cascami ed avanzi di piombo

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7901

    Zinco greggio

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902

     

    7902

    Rifiuti e rottami di zinco

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8001

    Stagno greggio

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002

     

    8002 e 8007

    Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Capitolo 81

    Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

     

     

     

    Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    8206

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    8207

    Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8208

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni

     

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

     

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

     

    ex Capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 8302

    Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8306

    Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8401

    Elementi combustibili nucleari

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    8403 ed ex 8404

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    8406

    Turbine a vapore

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    8412

    Altri motori e macchine motrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex 8413

    Pompe volumetriche rotative

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8414

    Ventilatori e simili, per usi industriali

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    8415

    Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8419

    Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8420

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    da 8425 a 8428

    Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8429

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

     

     

     

    Rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8430

    Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8431

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8439

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8441

    Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8443

    Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi ecc.)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    da 8444 a 8447

    Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex 8448

    Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8452

    Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

     

     

     

    Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati,

    in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    da 8456 a 8466

    Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    da 8469 a 8472

    Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    8482

    Cuscinetti a sfere od a rulli

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    8484

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex 8486

    Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

    macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli

    macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle voci 8456, 8462 e 8464

    strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    forme, per formare ad iniezione o per compressione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

     

    parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine ed apparecchi della voce 8428

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8487

    Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex Capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8501

    Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8504

    Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex 8517

    altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8518

    Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    8519

    Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8522

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8523

    dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

     

    schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due e o più circuiti integrati elettronici

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

     

    «schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, apparecchi fotografici numerici e videocamere

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    8528

    monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

     

     

     

    Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    8535

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8536

     

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

     

    connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

     

     

     

    – –

    di materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    – –

    di ceramica, di ferro e di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

     

    – –

    di rame

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8541

    Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8542

    Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

     

     

     

    Circuiti integrati monolitici

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

     

    multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8546

    Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8548

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex Capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8608

    Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    ex Capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; eccetto:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    8709

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8710

    Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

     

     

     

    con motore a pistone alternativo di cilindrata:

     

     

     

    – –

    inferiore o uguale a 50 cm3

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica

     

    – –

    superiore a 50 cm3

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8712

    Biciclette senza cuscinetti a sfere

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8715

    Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    ex Capitolo 88

    Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 8804

    Paracadute a motore («rotochute»)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    8805

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    Capitolo 89

    Navigazione marittima o fluviale

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex Capitolo 90

    Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    9001

    Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9002

    Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9004

    Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex 9005

    Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    ex 9006

    Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    9007

    Cineprese e proiettori cinematorgrafici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    9011

    Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    ex 9014

    Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9015

    Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9016

    Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9017

    Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9018

    Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

     

     

     

    Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    9019

    Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    9020

    Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

    9024

    Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9026

    Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9027

    Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9028

    Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

     

     

     

    Parti ed accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    9029

    Altri contatori [oer esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9030

    Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9031

    Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9032

    Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9033

    Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex Capitolo 91

    Sveglie, pendolette, orologi e loro parti; eccetto:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    9105

    Altri orologi

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    9109

    Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    9110

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    9111

    Casse per orologi e loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    9112

    Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

    9113

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

     

     

     

    Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    Capitolo 92

    Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

     

    Capitolo 93

    Armi e munizioni; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex Capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    ex 9401 ed ex 9403

    Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

    il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

    9405

    Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    9406

    Costruzioni prefabbricate

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    ex Capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 9503

    Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9506

    Mazze da golf e loro parti

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

     

    ex Capitolo 96

    Lavori diversi; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 9601 ed ex 9602

    Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

    Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

     

    ex 9603

    Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica

     

    9605

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

    Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

     

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9613

    Accenditori ed accendini piezoelettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9614

    Pipe, comprese le teste di pipe

    Fabbricazione a partire da sbozzi

     

    Capitolo 97

    Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     


    (1)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

    (2)  Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici», si veda la nota introduttiva 7.2.

    (3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

    (4)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

    (5)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

    (6)  Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

    (7)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

    (8)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

    (9)  cfr. nota introduttiva 6.

    (10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

    (11)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

    (12)  Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

    ALLEGATO III

    Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1

    Istruzioni per la stampa

    1.

    Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    2.

    Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev’essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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    ALLEGATO IV

    TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

    La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

    Versione bulgara

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (2) преференциален произход

    Versione spagnola

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

    Versione ceca

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

    Versione danese

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

    Versione tedesca

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

    Versione estone

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

    Versione greca

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

    Versione inglese

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

    Versione francese

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

    Versione italiana

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

    Versione lettone

    To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

    Versione lituana

    Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

    Versione ungherese

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

    Versione maltese

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

    Versione olandese

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

    Versione polacca

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

    Versione portoghese

    O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

    Versione rumena

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

    Versione slovacca

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

    Versione slovena

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

    Versione finlandese

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

    Versione svedese

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

    Versione del Montenegro

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br.. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.

     (3)

    (Luogo e data)

     (4)

    (Firma dell’esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)


    (1)  Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

    (2)  Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

    (3)  Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

    (4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

    ALLEGATO V

    PRODOTTI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

    Codice NC

    Descrizione

    1704 90 99

    Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao

     

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

    1806 10 30

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    1806 10 90

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

     

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    1806 20 95

    altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

     

    – –

    altre

     

    – – –

    altre

    1901 90 99

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

    altre

     

    – –

    altri, esclusi gli estratti di malto

     

    – – –

    altre

    2101 12 98

    Altre preparazioni a base di caffè

    2101 20 98

    Altre preparazioni a base di tè o di mate

    2106 90 59

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

     

    altre

     

    – –

    altre

    2106 90 98

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

     

    altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate

     

    – –

    altre

     

    – – –

    altre

    3302 10 29

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

     

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

     

    – –

    dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

     

    – – –

    Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

     

    – – – –

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

     

    – – – –

    altre:

     

    – – – – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

     

    – – – – –

    altre

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

    1.   Il Montenegro accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

    2.   Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

    1.   Il Montenegro accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

    2.   Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

    PROTOCOLLO 4

    in materia di trasporti terrestri

    Articolo 1

    Scopo

    Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.

    2.   A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:

    le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;

    l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;

    gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;

    la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;

    gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio del Montenegro, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

    b)

    traffico di transito del Montenegro: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dal Montenegro e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione del Montenegro, effettuato da un vettore stabilito in Montenegro;

    c)

    trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

    fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure

    in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

    INFRASTRUTTURE

    Articolo 4

    Disposizione generale

    Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso il Montenegro, segnatamente lungo gli assi stradali 1, 2b, 4 e 6 che collegano, rispettivamente, la frontiera con la Croazia a Bar, la frontiera con la Bosnia-Erzegovina alla frontiera con l'Albania, la frontiera con la Serbia a Misici e Ribaravina a Bac, alla frontiera con la Serbia; gli assi ferroviari 2 e 4, che collegano Podgorica alla frontiera con l'Albania e la frontiera con la Serbia a Bar; il porto di Bar e l'aeroporto di Podgorica, che fanno parte della rete principale di trasporto regionale definita nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 5.

    Articolo 5

    Pianificazione

    Lo sviluppo sul territorio montenegrino di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità del Montenegro e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e per il Montenegro. Questa rete è stata definita in un memorandum d’intesa per lo sviluppo di una Rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

    Articolo 6

    Aspetti finanziari

    1.   La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

    2.   Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

    TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

    Articolo 7

    Disposizione generale

    Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso il Montenegro avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

    Articolo 8

    Aspetti particolari in materia di infrastrutture

    Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie montenegrine, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

    Articolo 9

    Misure di sostegno

    Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

    Dette misure mirano a:

    incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;

    rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o del Montenegro nell'ambito delle rispettive legislazioni;

    incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;

    migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:

    aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,

    ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;

    eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;

    armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;

    prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

    Articolo 10

    Ruolo delle ferrovie

    Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

    intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;

    creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;

    preparare la partecipazione del Montenegro all’attuazione e alla futura evoluzione dell’acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

    TRASPORTI SU STRADA

    Articolo 11

    Disposizioni generali

    1.   Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e il Montenegro oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

    Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e il Montenegro sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, il Montenegro collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

    2.   Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso il Montenegro e al traffico di transito montenegrino attraverso la Comunità.

    3.   Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all’articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con il Montenegro, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

    4.   Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Montenegro che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

    5.   Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e del Montenegro. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

    Articolo 12

    Accesso al mercato

    Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

    soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti del Montenegro;

    un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.

    Articolo 13

    Imposte, pedaggi ed altri oneri

    1.   Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.

    2.   Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.

    3.   In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e del Montenegro per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. Il Montenegro si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.

    4.   Fintantoché non sarà stato concluso l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso il Montenegro, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

    Articolo 14

    Pesi e dimensioni

    1.   Il Montenegro accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Montenegro possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.

    2.   Il Montenegro cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

    Articolo 15

    Ambiente

    1.   Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.

    2.   Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

    I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.

    3.   Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

    Articolo 16

    Aspetti sociali

    1.   Il Montenegro armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

    2.   Il Montenegro, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

    3.   Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

    4.   Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

    Articolo 17

    Disposizioni relative al traffico

    1.   Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).

    2.   In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.

    3.   Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

    4.   Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.

    Articolo 18

    Sicurezza stradale

    1.   Il Montenegro armonizza, entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità.

    2.   Il Montenegro, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.

    3.   Le Parti collaborano all’attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

    SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

    Articolo 19

    Semplificazione delle formalità

    1.   Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

    2.   Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

    3.   Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 20

    Estensione dell'ambito di applicazione

    Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nell'ambito di applicazione del presente protocollo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

    Articolo 21

    Attuazione

    1.   La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 123 dell'accordo.

    2.   In particolare, il sottocomitato:

    a)

    elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;

    b)

    analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;

    c)

    procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;

    d)

    coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.

    DICHIARAZIONE COMUNE

    1.   La Comunità e il Montenegro prendono atto dei seguenti (1) livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 9.11.2006 (2):

    Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

     

     

    Massa di monossido di carbonio

    Massa di idrocarburi

    Massa diossidi di azoto

    Massadi particolati

    Fumo

     

     

    (CO)

    g/kWh

    (HC)

    g/kWh

    (NOx)

    g/kWh

    (PT)

    g/kWh

    m–1

    Riga B1

    Euro IV

    1,5

    0,46

    3,5

    0,02

    0,5

    Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

     

     

    Massa di monossido di carbonio

    Massa di idrocarburinon metanici

    Massa di metano

    Massa di ossidi di azoto

    Massa di patricolati

     

     

    (CO)

    g/kWh

    (NMHC)

    g/kWh

    (CH4) (3)

    g/kWh

    (NOx)

    g/kWh

    (PT) (4)

    g/kWh

    Riga B1

    Euro IV

    4,0

    0,55

    1,1

    3,5

    0,03

    2.   In futuro, la Comunità e il Montenegro cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.


    (1)  I presenti livelli massimi saranno aggiornati come previsto nele pertinenti direttive e in funzione della loro possibile futura revisione.

    (2)  Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1).

    (3)  Solo per motori a GN.

    (4)  Non si applica ai motori a gas.

    PROTOCOLLO 5

    sugli aiuti di stato all'industria siderurgica

    1.

    Le Parti riconoscono che il Montenegro deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.

    2.

    Oltre a quanto stabilito dall'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.

    3.

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all’industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, il Montenegro può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:

    a)

    gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,

    b)

    il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e

    c)

    il Montenegro presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.

    4.

    Il Montenegro presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.

    I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo.

    La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.

    5.

    La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato.

    Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.

    6.

    Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica al Montenegro per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

    7.

    Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Montenegro e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

    8.

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.

    9.

    Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

    PROTOCOLLO 6

    protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Montenegro

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo:

    a)

    «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

    b)

    «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

    c)

    «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

    d)

    «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

    e)

    «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

    2.   L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

    3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

    Articolo 3

    Assistenza su richiesta

    1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

    2.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

    a)

    se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

    b)

    se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

    3.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

    a)

    le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    b)

    i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

    c)

    le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

    d)

    i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

    Articolo 4

    Assistenza spontanea

    Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

    a)

    attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

    b)

    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

    c)

    merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    d)

    le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    e)

    mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 5

    Consegna/Notifica

    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest’ultima, prende tutte le misure necessarie per:

    a)

    consegnare tutti i documenti o

    b)

    notificare tutte le decisioni,

    provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

    Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

    Articolo 6

    Forma e contenuto delle domande di assistenza

    1.   Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

    2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    l’autorità richiedente;

    b)

    la misura richiesta;

    c)

    oggetto e ragione della domanda;

    d)

    le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

    e)

    ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

    f)

    una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

    3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

    4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

    Articolo 7

    Espletamento delle domande

    1.   Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

    2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.

    3.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

    4.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

    Articolo 8

    Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

    1.   L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

    2.   Tale informazione può essere computerizzata.

    3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

    Articolo 9

    Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

    1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

    a)

    possa pregiudicare la sovranità del Montenegro o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

    b)

    possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

    c)

    violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

    2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.

    3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

    4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

    Articolo 10

    Scambio di informazioni e riservatezza

    1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

    2.   I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

    3.   L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

    4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

    Articolo 11

    Periti e testimoni

    Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

    Articolo 12

    Spese di assistenza

    Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

    Articolo 13

    Attuazione

    1.   L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Montenegro e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

    2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 14

    Altri accordi

    1.   Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

    a)

    non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

    b)

    sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Montenegro; e

    c)

    non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

    2.   In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Montenegro, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

    3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 del presente accordo.

    PROTOCOLLO 7

    Composizione delle controversie

    CAPITOLO I

    Obiettivo e ambito di applicazione

    Articolo 1

    Obiettivo

    L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

    a)

    Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 33, 40 e 41, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1), e l'articolo 47;

    b)

    Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali):

    Capitolo II Stabilimento (articoli 52-56 e 58)

    Capitolo III Prestazione di servizi (articoli 59, 60 e 61, paragrafi 2 e 3)

    Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (articolo 62 e articolo 63, tranne il paragrafo 4, primo comma, seconda frase)

    Capitolo V Disposizioni generali (articoli 65-71);

    c)

    Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:

    Articoli 75, paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafi 1, 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).

    CAPITOLO II

    Procedure Di Composizione Delle Controversie

    Sezione I –

    Procedura Di Arbitrato

    Articolo 3

    Avvio della procedura di arbitrato

    1.   Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

    2.   Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.

    Articolo 4

    Composizione del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

    2.   Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

    3.   Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.

    Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

    4.   Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.

    5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.

    6.   Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

    Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.

    7.   In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

    Articolo 5

    Lodo del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.

    2.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.

    3.   Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.

    4.   La Parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

    5.   Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

    Sezione II –

    Applicazione Del Lodo Arbitrale

    Articolo 6

    Applicazione del lodo del collegio arbitrale

    Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.

    Articolo 7

    Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo

    1.   La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso «periodo di tempo ragionevole») per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

    2.   In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

    3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4 del presente protocollo. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

    Articolo 8

    Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale

    1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.

    2.   In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

    3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

    Articolo 9

    Provvedimenti temporanei in caso di non conformità

    1.   Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.

    2.   Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.

    3.   Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

    4.   La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

    Articolo 10

    Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici

    1.   La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.

    2.   Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.

    3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

    Sezione III

    Disposizioni Comuni

    Articolo 11

    Pubbliche udienze

    Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.

    Articolo 12

    Informazioni e consulenza tecnica

    Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

    Articolo 13

    Principi di interpretazione

    I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione.

    Articolo 14

    Lodi e decisioni del collegio arbitrale

    1.   Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.

    2.   Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.

    CAPITOLO III

    Disposizioni Di Carattere Generale

    Articolo 15

    Elenco di arbitri

    1.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

    2.   Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all’articolo 18.

    Articolo 16

    Nesso con gli obblighi OMC

    In caso di adesione del Montenegro all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:

    a)

    i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

    b)

    Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell’accordo OMC, non può avviare nell’altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell’accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

    c)

    Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC.

    Articolo 17

    Termini

    1.   Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono

    2.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.

    3.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.

    Articolo 18

    Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

    1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.

    2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.

    3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.

    PROTOCOLLO 8

    sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi della Comunità

    Articolo 1

    Il Montenegro è autorizzato a partecipare ai seguenti programmi della Comunità:

    a)

    programmi elencati nell'allegato all'accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (1),

    b)

    programmi istituiti o rinnovati dopo il 27 luglio 2005 e contenenti una clausola di apertura che autorizza la partecipazione del Montenegro.

    Articolo 2

    Il Montenegro fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

    Articolo 3

    I rappresentanti del Montenegro possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali il Montenegro contribuisce finanziariamente.

    Articolo 4

    Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Montenegro si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

    Articolo 5

    Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Montenegro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo, sotto forma di un memorandum d'intesa tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e il Montenegro.

    Se il Montenegro chiede l'assistenza esterna della Comunità sulla base del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2) o in virtù di un regolamento analogo in materia di assistenza esterna della Comunità al Montenegro che potrà essere adottato in futuro, le condizioni che disciplinano l'impiego, da parte del Montenegro, del contributo comunitario sono determinate in un accordo di finanziamento.

    Articolo 6

    Il protocollo d'intesa stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario della Comunità, il controllo finanziario e le verifiche contabili sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti delle Comunità europee, direttamente o sotto la loro autorità.

    Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo e verifica finanziari, di misure e sanzioni amministrative e di recupero che permettono di concedere alla Commissione europea, all'OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nella Comunità.

    Articolo 7

    Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente con scadenza triennale, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può rivedere l'attuazione del presente protocollo sulla base dei risultati dell'effettiva partecipazione del Montenegro a uno o più programmi comunitari.


    (1)  GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29.

    (2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

    ATTO FINALE

    I plenipotenziari:

    del REGNO DEL BELGIO,

    della REPUBBLICA DI BULGARIA,

    della REPUBBLICA CECA,

    del REGNO DI DANIMARCA,

    della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    della REPUBBLICA DI ESTONIA,

    dell'IRLANDA,

    della REPUBBLICA ELLENICA,

    del REGNO DI SPAGNA,

    della REPUBBLICA FRANCESE,

    della REPUBBLICA ITALIANA,

    della REPUBBLICA DI CIPRO,

    della REPUBBLICA DI LETTONIA,

    della REPUBBLICA DI LITUANIA,

    del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    della REPUBBLICA DI UNGHERIA,

    di MALTA,

    del REGNO DEI PAESI BASSI,

    della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    della REPUBBLICA DI POLONIA,

    della REPUBBLICA PORTOGHESE,

    della ROMANIA,

    della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    della REPUBBLICA SLOVACCA,

    della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    del REGNO DI SVEZIA,

    del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri», e

    la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità»,

    da una parte, e

    i plenipotenziari della REPUBBLICA DI MONTENEGRO, in appresso denominata «Montenegro»,

    dall'altra,

    riuniti a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 per la firma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, in appresso denominato «il presente accordo», hanno adottato i testi seguenti:

    il presente accordo e i suoi allegati I-VII, ossia:

    Allegato I (art. 21) – Concessioni del Montenegro riguardanti i prodotti industriali

    Allegato II (art. 26) – Definizione dei prodotti «baby beef»

    Allegato III (art. 27) – Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli della Comunità

    Allegato IV (art. 29) – Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca del Montenegro

    Allegato V (art. 30) – Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca della Comunità

    Allegato VI (art. 52) – Stabilimento: «servizi finanziari»

    Allegato VII (art. 75) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    ed i seguenti protocolli:

    Protocollo 1 (art. 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati

    Protocollo 2 (art. 28) – Vino e bevande spiritose

    Protocollo 3 (art. 44) – Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

    Protocollo 4 (art. 61) – Trasporti terrestri

    Protocollo 5 (art. 73) – Aiuti di Stato all'industria siderurgica

    Protocollo 6 (art. 99) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

    Protocollo 7 (art. 129) – Composizione delle controversie

    Protocollo 8 (art. 132) – Principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Montenegro hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 75

    I plenipotenziari del Montenegro hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

    Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri

    Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

    Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

    V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

    Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

    Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

    Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

    Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

    Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

    Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

    Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

    Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

    Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

    Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

    Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

    Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

    Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

    Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

    Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte.

    V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

    V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

    Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

    Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

    Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

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    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    За Република България

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    Za Českou republiku

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    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Eesti Vabariigi nimel

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    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Per la Repubblica italiana

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    Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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    Latvijas Republikas vārdā

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    Lietuvos Respublikos vardu

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    A Magyar Köztársaság részéről

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    Għal Malta

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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    Pela República Portuguesa

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    Pentru România

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    Za Republiko Slovenijo

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    Za Slovenskú republiku

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    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    За Европейската общност

    Por las Comunidades Europeas

    Za Evropská společenství

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Euroopa ühenduste nimel

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Eiropas Kopienu vārdā

    Europos Bendrijų vardu

    Az Európai Közösségek részéről

    Għall-Komunitajiet Ewropej

    Voor de Europese Gemeenschappen

    W imieniu Wspólnot Europejskich

    Pelas Comunidades Europeias

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvá

    Za Evropske skupnosti

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På europeiska gemenskapernas vägnar

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    U ime Republike Crne Gore

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    DICHIARAZIONI

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75

    Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

    La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

    Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1).

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI

    Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compreso il Montenegro, la Comunità e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

    in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (2), si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

    in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2.


    (1)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

    (2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).


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