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Document 32010D0198
2010/198/: Commission Decision of 6 April 2010 releasing Latvia from certain obligations to apply Council Directives 66/402/EEC and 2002/57/EC in respect of Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch and Helianthus annuus L. (notified under document C(2010) 2042) (Text with EEA relevance)
2010/198/: Decisione della Commissione, del 6 aprile 2010 , che dispensa la Lettonia dall’obbligo di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le specie Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L. [notificata con il numero C(2010) 2042] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/198/: Decisione della Commissione, del 6 aprile 2010 , che dispensa la Lettonia dall’obbligo di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le specie Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L. [notificata con il numero C(2010) 2042] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 87 del 7.4.2010, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2010; abrogato da 32010D0680 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
7.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2010
che dispensa la Lettonia dall’obbligo di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le specie Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.
[notificata con il numero C(2010) 2042]
(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/198/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 23 bis,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2), in particolare l’articolo 28,
vista la richiesta presentata dalla Lettonia,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE contengono disposizioni in merito alla commercializzazione rispettivamente delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Le direttive stabiliscono che, a determinate condizioni, gli Stati membri possono essere dispensati totalmente o parzialmente dall’obbligo di applicare le disposizioni di tali direttive per quanto riguarda alcune specie. |
(2) |
La Lettonia ha presentato richiesta di dispensa dagli obblighi che le incombono per quanto riguarda le specie Avena strigosa Schreb. e Brassica nigra (L.) Koch e, in parte, per quanto riguarda la specie Helianthus annuus L. |
(3) |
Le sementi di Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L. non sono normalmente riprodotte e commercializzate in Lettonia. Inoltre l’importanza economica del paese sopra menzionato non è significativa. Date le condizioni climatiche del paese, in Lettonia non si producono sementi di Helianthus annuus L.: le sementi sono importate da altri paesi e la produzione è destinata esclusivamente all’alimentazione degli animali. |
(4) |
Finché permangono tali condizioni, lo Stato membro interessato va dispensato dall’obbligo di applicare le disposizioni delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le specie in questione. |
(5) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Lettonia è dispensata dall’obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 1, per quanto riguarda la specie Avena strigosa Schreb.
Articolo 2
1. La Lettonia è dispensata dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17, per quanto riguarda la specie Brassica nigra (L.) Koch.
2. La Lettonia è dispensata dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17 e dell’articolo 22, paragrafo 1, per quanto riguarda la specie Helianthus annuus L.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.
(2) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.