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Document 32010D0178

2010/178/: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2009 , sugli aiuti di Stato cui ha Germania ha dato esecuzione con riguardo a determinate prestazioni del Servizio di sanità animale (Tiergesundheitsdienst) della Baviera [C 24/06 (ex NN 75/2000)] [notificata con il numero C(2009) 9954]

GU L 79 del 25.3.2010, pp. 13–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/178/oj

25.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

sugli aiuti di Stato cui ha Germania ha dato esecuzione con riguardo a determinate prestazioni del Servizio di sanità animale (Tiergesundheitsdienst) della Baviera [C 24/06 (ex NN 75/2000)]

[notificata con il numero C(2009) 9954]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2010/178/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni e viste dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 21 febbraio 2000 è pervenuta alla Commissione una denuncia concernente le misure attuate dal Servizio di sanità animale (Tiergesundheitsdienst o «TGD») della Baviera. Sono seguite ulteriori comunicazioni da parte del medesimo denunciante, relative alla stessa denuncia. L’aiuto di Stato in questione è stato registrato con numero NN 75/2000.

(2)

Con riguardo a tale denuncia la Commissione ha inoltrato diverse lettere alla Germania, la quale, in risposta, ha inviato le comunicazioni del 4 luglio 2000, 22 dicembre 2000, 22 novembre 2002, 10 aprile 2003, 1o dicembre 2003 e 27 giugno 2005, contenenti informazioni. Il 17 luglio 2003 si è tenuto un incontro con i rappresentanti delle autorità tedesche.

(3)

L’adozione delle misure risale al 1974. Sebbene ne fosse stata fatta richiesta, non è stato possibile esibire la prova dell’avvenuta notifica; le misure in questione sono state quindi trascritte nel registro degli aiuti non notificati.

(4)

Con lettera del 7 luglio 2006 la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (1) in relazione alle misure citate.

(5)

La decisione della Commissione in merito all’avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a prendere posizione.

(6)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni degli interessati con comunicazioni del 30 ottobre 2006, 2 novembre 2006 e 7 novembre 2006.

(7)

La Germania ha preso posizione con le comunicazioni del 6 novembre 2006, 22 gennaio 2007, 25 luglio 2008 e 9 febbraio 2009.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(8)

La misura è stata adottata in base all’articolo 14, paragrafo 1 della legge per la promozione dell’agricoltura in Baviera (Gesetz zur Förderung der bayerischen Landwirtschaft, in prosieguo «LwFöG»).

(9)

La misura è volta a garantire e migliorare il livello di igiene delle derrate alimentari a base di prodotti animali.

(10)

I beneficiari della misura sono gli agricoltori e i piscicoltori (in prosieguo si farà riferimento a entrambi i gruppi di beneficiari come agricoltori).

(11)

Beneficiario della misura è altresì il Servizio di sanità animale (Tiergesundheitsdienst, in prosieguo «TGD») della Baviera.

(12)

La misura è finanziata mediante risorse del Land Baviera e del suo Fondo per le epizoozie (Bayerischen Tierseuchenkasse, in prosieguo «BTSK»).

(13)

Le misure a favore degli agricoltori vengono qualificate come «misure globali», ma in realtà si tratta di misure previste a favore dei soli agricoltori residenti in Baviera. In base alle osservazioni della Germania si tratta, inoltre, di misure specifiche con carattere esclusivamente preventivo che riguardano la produzione di latte e di carne, l’allevamento suino, l’avicoltura, l’allevamento ovino e la piscicoltura. Il patrimonio zootecnico aziendale viene esaminato in base ad un programma prestabilito, tenendo conto degli specifici rischi di malattie animali e di criteri atti a prevenire e combattere tali malattie. La Germania ha dichiarato altresì che il sostegno viene accordato solo a misure di interesse generale che vadano al di là delle consuete disposizioni normative concernenti singoli allevatori (comunicazione del 6 novembre 2006, pag. 4).

(14)

Nelle aziende agricole vengono attuate le seguenti tipologie di misure: monitoraggio permanente mediante test e/o esami preventivi, indagini, esami di laboratorio e test di individuazione precoce, consulenza veterinaria, elaborazione di misure di profilassi e/o piani di risanamento, messa a punto di programmi di vaccinazione.

(15)

La Germania osserva che le attività indicate al considerando 14 costituiscono la base per le attività di consulenza a favore degli agricoltori nell’ambito di adeguate misure preventive e servizi di cura. Secondo quanto indicato dalla Germania, le prestazioni generalmente offerte da veterinari privati (quali il trattamento con medicinali o le vaccinazioni preventive) non rientrerebbero tra queste «misure globali».

(16)

Le «misure globali» sono gratuite per gli agricoltori. Tali misure non possono essere richieste dagli agricoltori, ma vengono attuate di propria iniziativa dal TGD che ne è stato incaricato.

(17)

I costi di dette misure vengono rimborsati al TGD dal Land Baviera. In base all’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, della LwFöG, «viene rimborsato il 50 % delle spese necessarie per le prestazioni statali».

(18)

Un’ulteriore percentuale dei costi relativi a personale e materiali del TGD viene rimborsato con altre risorse statali, in particolare a carico del BTSK (cfr. aiuti di Stato NN 23/07, N 426/03 e N 81/04). Complessivamente viene rimborsato fino al 100 % dei costi.

(19)

Le prestazioni rese a favore del TGD sono le seguenti.

(20)

In base a quanto disposto dalla LwFöG viene rimborsata al TGD mediante risorse statali unicamente la metà delle «spese necessarie». Di fatto però viene ad essere rimborsato, in base alle dichiarazioni della Germania, fino al 100 % dei costi.

(21)

L’aiuto viene accordato al TGD dal 1974. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3), i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni. Poiché il procedimento è stato aperto nell’anno 2000, il termine di dieci anni previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 permette di prendere in considerazione gli aiuti fino al 1990. Per tale motivo gli aiuti accordati prima di tale data non vengono esaminati oltre.

(22)

I dati di bilancio trasmessi dalla Germania e riportati in allegato si riferiscono pertanto ai versamenti effettuati a favore del TGD per obblighi di servizio pubblico nel periodo compreso tra il 1990 e il 2008.

Motivi per avviare il procedimento formale e portata dello stesso

(23)

Ad un primo esame non era chiaro se i pagamenti effettuati utilizzando le risorse di bilancio e i pagamenti a carico del BTSK abbiano procurato un vantaggio concorrenziale al TGD.

(24)

Il denunciante ha inoltre sostenuto che determinate prestazioni clinico-diagnostiche e terapeutiche (curative) vengono offerte dal TGD con la sua équipe di veterinari a prezzi fino al 90 % inferiori rispetto al prezzo di costo. In questo ambito di attività il TGD opererebbe con scopi di lucro.

(25)

Tale situazione, secondo il denunciante, sarebbe possibile solo in quanto, grazie alle sovvenzioni che riceve per le «misure globali», il TGD viene messo in condizioni di offrire prestazioni clinico-diagnostiche e terapeutiche molto più convenienti di quanto riescano a fare i veterinari che operano in maniera autonoma e che non possono contare su alcuna sovvenzione. Il denunciante evidenzia inoltre che i veterinari dell’équipe del TGD godono di una posizione privilegiata quanto alla possibilità di conseguire incarichi e non devono sostenere costi di trasferimento, operando già in loco.

(26)

Secondo quanto previsto nella comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (4), la compatibilità con il mercato comune di tali aiuti va valutata dalla Commissione conformemente ai criteri indicati negli strumenti normativi in vigore all’epoca in cui l’aiuto è stato concesso. Al momento dell’avvio del procedimento la Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per verificare se gli aiuti concessi a favore degli agricoltori fossero conformi alla normativa comunitaria vigente in materia, ovvero gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e gli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura. La Commissione ha pertanto sollecitato la Germania a trasmettere le informazioni necessarie.

(27)

Con comunicazione del 12 dicembre 2008, la Commissione invitava la Germania a confermare se le misure oggetto di esame venissero accordate anche per il periodo successivo al 1o gennaio 2008 e, in caso affermativo, a trasmettere la documentazione necessaria per verificare la compatibilità degli aiuti con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (5) (in prosieguo gli «orientamenti»), che hanno sostituito, con decorrenza dal 1o gennaio 2007, gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo del 1o febbraio 2000 (6) (in prosieguo gli «orientamenti del 2000»), nonché con gli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (7) (in prosieguo gli «orientamenti del 2008»). Con missiva del 9 febbraio 2009 la Germania comunicava che gli aiuti nel settore agricolo venivano concessi per un periodo anche oltre il 2008 e trasmetteva le informazioni richieste.

III.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(28)

La Germania ha osservato che i pagamenti effettuati dal Land Baviera e a carico del BTSK per l’attuazione delle misure globali costituiscono compensazioni per obblighi di servizio pubblico. La Germania ha richiamato la giurisprudenza in base alla quale le compensazioni accordate dallo Stato a fronte di obblighi di servizio pubblico non configurano, ricorrendo determinate condizioni, un aiuto di Stato. La Germania ritiene pertanto che le misure non vadano considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(29)

La Germania sostiene che le misure globali sono finalizzate a garantire la salute e il benessere degli animali oltre che a tutelare i consumatori e gli animali. Per tale motivo la loro attuazione risponde innanzitutto ad un interesse della collettività.

(30)

La Germania osserva che l’attuazione di misure globali permette di raccogliere ampie conoscenze che in un secondo momento vengono divulgate a livello nazionale ed internazionale attraverso numerosi convegni e pubblicazioni scientifiche. In tal modo gran parte delle informazioni raccolte nell’ambito delle misure globali viene resa accessibile agli specialisti del settore nell’Unione europea.

(31)

In base alle affermazioni della Germania, nell’ambito del programma di misure globali non vengono rese prestazioni di cura, ovvero prestazioni che vengono di norma offerte da veterinari privati autorizzati (quali, ad esempio, i trattamenti con medicinali e le vaccinazioni). Oltre a questo programma assistito da sovvenzioni, il TGD svolge anche attività con scopo di lucro (servizi di cura). Tale attività rappresenterebbe però meno del 5 % di tutta l’attività veterinaria. L’attività con scopo di lucro del TGD corrisponderebbe al 2,6-2,85 % del suo intero fatturato.

(32)

Grazie a una chiara e coerente separazione degli ambiti di attività «misure globali» e «a scopo di lucro», sarebbe possibile secondo la Germania escludere la presenza di sovvenzioni incrociate. Assicurano tale distinzione modalità di contabilizzazione molto complesse e dettagliate e controlli approfonditi.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(33)

Le parti interessate hanno ribadito l’affermazione secondo cui il TGD non attua con la propria équipe di veterinari unicamente misure preventive, ma presta anche servizi di cura.

(34)

Le parti interessate non hanno sostenuto che venga concesso per tali attività curative un sostegno finanziario diretto, ma hanno sottolineato invece che il TGD può offrire prestazioni equiparabili a condizioni considerevolmente più convenienti rispetto ai veterinari che operano in modo autonomo.

(35)

Non è stata riproposta l’affermazione secondo cui gli aiuti a favore degli agricoltori contrasterebbero con gli orientamenti comunitari per gli aiuti nel settore agricolo o con le disposizioni di legge applicabili. Non è stata neppure criticata la messa a disposizione delle risorse.

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

Esistenza di un aiuto a favore degli agricoltori

(36)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(37)

La Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che, per valutare se una misura statale configuri un aiuto ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, occorre verificare se l’impresa beneficiaria riceve un vantaggio economico che, in normali condizioni di mercato, non avrebbe ottenuto (8), o se in tal modo l’impresa venga sgravata di costi che altrimenti, in condizioni normali, avrebbe dovuto sostenere da sola (9).

(38)

Ad una prima disamina tali condizioni sembrano ricorrere.

(39)

La misura viene finanziata con risorse statali. Favorisce determinate imprese, ovvero gli agricoltori bavaresi, che godono gratuitamente delle prestazioni sovvenzionate. Dato che tali imprese operano su un mercato caratterizzato a livello internazionale da un elevato grado di competitività, la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza (10); incide inoltre sugli scambi tra gli Stati membri (11).

(40)

Pertanto la misura costituisce un aiuto e quindi trova applicazione l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Occorre di conseguenza verificare se, in deroga a quanto previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, possa essere ravvisata un’eccezione al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

Legittimità dell’aiuto

(41)

Le «misure globali» per gli agricoltori (a partire dal 1990) e le compensazioni riconosciute al TGD per l’attuazione delle «misure globali» nel periodo 1990-2004 sono state adottate senza essere notificate alla Commissione. Le misure sono pertanto illegittime, in quanto la loro concessione contrasta con il disposto dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Compatibilità con il mercato interno degli aiuti a favore degli agricoltori nel settore agricolo e della pesca

Aiuti per la lotta alle epizoozie

(42)

Il divieto di accordare aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ammette eccezioni. La Commissione ha verificato se ricorra una delle eccezioni o delle deroghe al principio generale di divieto di concessione di aiuti sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(43)

Le eccezioni previste all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, relative agli aiuti di carattere sociale concessi a singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non vengono in considerazione nel caso di specie.

(44)

La Commissione ritiene che le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, relative allo sviluppo di determinate regioni, non possano trovare applicazione nel caso in oggetto in quanto le misure non costituiscono un aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

(45)

Per quanto riguarda la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, basti evidenziare che le misure oggetto di esame non sono volte né a promuovere un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a una grave turbativa dell’economia della Germania. Scopo dell’aiuto non è neppure la promozione della cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE.

(46)

Né la Germania, né le altre parti interessate hanno richiamato nel corso del procedimento le citate eccezioni e deroghe.

(47)

L’unica deroga che può essere presa in considerazione è pertanto quella prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(48)

Trattandosi di aiuti a favore degli agricoltori, trovano applicazione gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e gli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Come precisato al considerando 26, la Commissione, trattandosi di misure che configurano aiuti di Stato concessi illegalmente, valuta la loro compatibilità con il mercato comune in base ai criteri previsti nei testi normativi in vigore all’epoca in cui l’aiuto è stato concesso.

Gli aiuti nel settore agricolo concessi fino al 2007

(49)

In base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, agli aiuti in esame si applicano gli orientamenti del 2000, mentre gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore di tali orientamenti (e, quindi, prima del 1o gennaio 2000) devono essere valutati in base al documento di lavoro della Commissione del 10 novembre 1986 (12).

(50)

Il punto 11.4.1 degli orientamenti del 2000 precisa che «di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato».

(51)

In tali casi, gli aiuti a titolo di indennizzo delle perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono essere autorizzati dalla Commissione solo a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(52)

Con riguardo agli aiuti in esame a favore degli agricoltori, trova applicazione il punto 11 degli orientamenti del 2000, che disciplina gli aiuti destinati alla prevenzione e alla lotta contro le epizoozie. La Commissione valuta le misure volte alla prevenzione e alla lotta contro le epizoozie sulla base del punto 11.4 degli orientamenti del 2000. Tali aiuti possono essere ritenuti compatibili con gli articoli 107 e 108 del TFUE ove ricorrano le seguenti condizioni.

(53)

Le misure devono essere parte di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie e della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto 11.4.2 degli orientamenti del 2000). Ai sensi del punto 11.4.2 di tali orientamenti, deve essere organizzato un sistema d’allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione. Ne consegue che solo le malattie di interesse per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale, possono essere oggetto di aiuto.

(54)

Il fine degli aiuti dovrebbe essere la prevenzione o la compensazione, o la prevenzione e compensazione combinati (punto 11.4.3 degli orientamenti del 2000).

(55)

Gli aiuti devono essere compatibili con le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario (punto 11.4.4 degli orientamenti comunitari).

(56)

Gli aiuti possono coprire fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute (punto 11.4.5 degli orientamenti comunitari). Non possono essere concessi aiuti qualora la normativa comunitaria preveda che il costo di tali misure sia a carico degli agricoltori.

(57)

Le condizioni citate sono soddisfatte, come emerge dalle seguenti considerazioni.

(58)

Le misure sono state adottate nell’ambito di un programma a livello regionale (Baviera). Scopo delle misure è la prevenzione e la lotta contro le epizoozie, come emerge dalle finalità espressamente chiarite nella LwFöG («garantire e migliorare il livello di igiene delle derrate alimentari a base di prodotti animali») e dalle «misure globali» attuate. Le misure esaminate sono finalizzate alla lotta contro le epizoozie contagiose, comprese malattie a genesi multifattoriale e zoonosi. Mirano inoltre a ottimizzare e limitare l’impiego di medicinali. Le principali malattie per specifici gruppi di animali sono, per i bovini e gli ovini, le zoonosi, la febbre Q, la paratubercolosi, l’encefalopatia spongiforme trasmissibile e la mastite. Per i maiali e il pollame sono invece le zoonosi, la salmonellosi, l’escherichia coli e l’enterite. Vengono inoltre elaborati e sperimentati metodi e procedure per il riconoscimento e la diagnosi di infezioni da virus.

(59)

Le misure globali contribuiscono al raggiungimento dello scopo perseguito dall’Unione di garantire un elevato grado di salute degli animali. Inoltre la Commissione non dispone di alcun elemento per ritenere che le misure globali contrastino con la legislazione veterinaria comunitaria.

(60)

Il programma prevede un’intensità massima degli aiuti pari al 100 % dei costi. Il programma non prevede aiuti nel caso in cui la normativa comunitaria stabilisca che il costo di tali misure sia a carico degli agricoltori.

(61)

Il 50 % dei costi per le misure globali nel settore agricolo e della pesca viene sostenuto dal Land Baviera. Nelle osservazioni presentate dopo l’avvio del procedimento, la Germania ha comunicato alla Commissione che un’altra parte dei costi viene sostenuta con risorse del BTSK. Il BTSK è un organismo di diritto pubblico finanziato mediante imposte parafiscali. Il finanziamento degli aiuti garantito mediante risorse del Land Baviera e del BTSK è limitato al 100 % e si colloca nella prassi addirittura al di sotto di tale percentuale. In passato la Commissione ha approvato in più occasioni il finanziamento del BTSK mediante imposte parafiscali (13). Per tale ragione la Commissione ritiene non sussista alcun motivo per esaminare nuovamente nel dettaglio tali imposte parafiscali. Né il denunciante, né altre parti interessate hanno peraltro sollevato obiezioni in merito al modello di finanziamento del BTSK (e, quindi, in merito a tale parte del finanziamento degli aiuti).

(62)

Gli orientamenti del 2000 si fondano sui medesimi principi fatti propri già dal documento di lavoro della Commissione del 10 novembre 1986. Ne consegue che le considerazioni esposte valgono anche con riguardo agli aiuti riconosciuti agli agricoltori nel periodo compreso tra il 1990 e il 1999, che debbono anch’essi essere considerati compatibili con i principi menzionati. Si può quindi concludere che tali aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune.

Gli aiuti nel settore agricolo concessi dopo il 2007

(63)

Per quanto attiene alla situazione successiva al 2007, il punto 133 degli orientamenti prevede che la Commissione dichiari compatibili con il disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti di Stato destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie se soddisfano le condizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (14). Vanno considerate in tale contesto unicamente le misure a carattere preventivo, in quanto non possono essere accordati aiuti per misure relative a servizi di cura o a titolo di indennizzo delle perdite subite.

(64)

Nel caso in cui gli aiuti accordati agli agricoltori coprano costi di consulenza, si tratta di aiuti destinati alla prestazione di assistenza tecnica ai sensi del punto 103 degli orientamenti comunitari. Su tale base la Commissione dichiarerà tali aiuti di Stato compatibili con il disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(65)

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti sono ammissibili nei seguenti casi.

(66)

Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l’acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l’abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture, sono compatibili con il mercato comune. L’aiuto deve essere erogato in forma di servizio agevolato fino al 100 % e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori [articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(67)

Gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere dedotti dai costi e dalle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti [articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(68)

I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell’ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione devono essere chiaramente indicate nel programma, che deve contenere una descrizione delle misure previste [articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(69)

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo e non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi siano a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori [articolo 10, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(70)

Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell’elenco messo a punto dall’Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (15) [articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(71)

I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite [articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

(72)

Le condizioni citate sono soddisfatte in base alle seguenti considerazioni.

(73)

Come illustrato al considerando 14, gli aiuti si riferiscono a diverse misure (monitoraggio permanente, indagini, esami di laboratorio e test di individuazione precoce, consulenza veterinaria, elaborazione di misure di profilassi e/o piani di risanamento e messa a punto di programmi di vaccinazione) la cui finalità diretta è la profilassi della malattia. Con comunicazione del 9 febbraio 2009 la Germania ha confermato che gli aiuti vengono erogati sotto forma di servizi agevolati. Ne consegue che gli aiuti per tali costi sono ammissibili ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(74)

La Germania ha confermato con lettera del 9 febbraio 2009 che i progetti relativi alle epizoozie si riferiscono a malattie indicate nell’elenco messo a punto dall’Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell’allegato della decisione 90/424/CEE.

(75)

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non trova applicazione in quanto vengono concessi unicamente aiuti per misure preventive.

(76)

Nei casi in cui i pagamenti vengono accordati in relazione a specifiche malattie, si tratta di aiuti erogati nell’ambito di un programma regionale nel quale le epizoozie e le fitopatie in questione sono chiaramente indicate e che contiene una descrizione delle relative misure. Ricorrono pertanto le condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(77)

I costi che in base alla legislazione comunitaria debbono essere sostenuti in proprio dagli agricoltori non sono ammessi a beneficiare degli aiuti. Risulta quindi soddisfatto l’articolo 10, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(78)

I costi sostenuti prima della prestazione dei servizi non sono ammessi a beneficiare degli aiuti. Viene quindi rispettato il disposto dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(79)

La Germania non ha escluso che le misure indicate al considerando 14 possano riferirsi anche ad aspetti della salute degli animali che prescindono da forme specifiche e chiaramente individuate di epizoozie, malattie o infestazioni parassitarie (per esempio in materia di igiene della produzione). Si tratterebbe in tal caso di misure relative a servizi di consulenza nell’ambito dei quali le raccomandazioni e i piani vengono adattati alla situazione di determinati agricoltori o gruppi di agricoltori.

(80)

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti volti a coprire i costi dei servizi di consulenza forniti da terzi sono ammissibili se riferiti a servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità. L’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 dispone che gli aiuti possono coprire il 100 % dei costi ammissibili e che devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati.

(81)

Le condizioni citate sono soddisfatte in base alle seguenti considerazioni.

(82)

Dalla documentazione trasmessa dalla Germania (cfr. considerando 14) emerge che i servizi di consulenza agevolati vengono offerti nell’ambito di progetti relativi a specifiche e puntuali esigenze della salute animale che rivestono interesse generale. Anche se per alcune di tali misure si rendono necessari un monitoraggio permanente o test ripetuti a intervalli regolari, tali interventi sembrano poter essere ricondotti ad un determinato progetto e non costituiscono pertanto normali controlli veterinari ricorrenti né controlli di qualità che vengono svolti sui capi di bestiame. Neanche i costi di tali misure possono essere considerati come normali spese di funzionamento dell’impresa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006, visto che i costi per le visite di routine dei medici veterinari a fini di profilassi e trattamento non sono ammessi a beneficiare degli aiuti. Tutti gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e possono coprire al massimo il 100 % dei costi ammissibili. Gli aiuti di Stato in esame possono pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune.

Aiuti concessi nel settore della piscicoltura

(83)

Le misure sono state attuate anche nel settore della piscicoltura. Nelle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura degli anni 1988, 1992, 1994, 1997 e 2001, che corrispondono agli orientamenti, sono indicati i seguenti criteri per verificare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato nel settore veterinario e sanitario (16): deve essere un’autorità pubblica ad occuparsi della malattia in questione, per essere certi che si agisca non nell’interesse di un singolo, ma nell’interesse generale. Gli obiettivi delle misure di aiuto devono presentare carattere preventivo o compensativo, o misto. Il TGD è stato incaricato dal Land Baviera di occuparsi della realizzazione delle misure e, come evidenziato al considerando 16 in relazione ad un altro aspetto, le svolge in maniera autonoma. Queste misure hanno carattere preventivo. Gli aiuti di Stato pertanto possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

(84)

Gli aiuti di Stato concessi tra il 1o novembre 2004 e il 31 marzo 2008 vengono esaminati in dettaglio ai sensi del punto 3.10 degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (17) (in prosieguo «gli orientamenti del 2004»), che rimandano all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione (18) che, a sua volta, rimanda all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (19). Ai sensi del punto 3.1, paragrafo 2, degli orientamenti del 2004, tali aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune e sono conformi agli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca quali indicati nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (20) e nel regolamento (CE) n. 2792/1999. L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 stabilisce che possono essere incentivate azioni di interesse collettivo che esulano dalle normali iniziative delle imprese private. All’articolo 15, paragrafo 3, lettere e) e l), vengono citati alcuni esempi di tali misure. La Commissione ritiene in primo luogo che gli obiettivi delle «misure globali» siano in linea con le finalità perseguite dalle misure citate ad esempio. In secondo luogo, il TGD svolge tale attività su propria iniziativa e non su richiesta dei singoli agricoltori. Le misure — cfr. a tale riguardo il punto 3.4 degli orientamenti del 2004 — non verrebbero attuate comunque dagli agricoltori in normali condizioni di mercato. Queste misure, da ultimo, sfociano in miglioramenti durevoli per il settore in conformità a quanto previsto al punto 3.5 degli orientamenti del 2004.

(85)

Con la comunicazione del 9 febbraio 2009 la Germania ha confermato che continuano ad essere accordati aiuti nel settore agricolo e ha indicato alcuni esempi di progetti tipici realizzati. Tra gli esempi citati non è compreso alcun progetto a favore del settore della piscicoltura. Dato però che non può essere escluso che vengano accordati aiuti a tale settore anche dopo il 1o aprile 2008, occorre esaminare se tali aiuti sarebbero compatibili con le disposizioni vigenti nel settore agricolo e della pesca successivamente a tale data. Il punto 4.2 degli orientamenti del 2008 rimanda, quanto agli aiuti concessi nel campo di applicazione di altri regolamenti, alle condizioni previste da tali normative ovvero, in questo caso, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (21). Con riguardo agli aiuti per misure veterinarie, trova applicazione l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 736/2008. In base a detto articolo, gli aiuti per le misure veterinarie sono compatibili con il mercato comune ove soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 32 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (22) e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione (23). Per quanto attiene alle misure in esame, il contenuto delle condizioni previste in tali regolamenti e dei principi generali stabiliti al punto 3 degli orientamenti del 2008 è rimasto invariato rispetto alle norme in vigore per gli aiuti accordati prima del 1o aprile 2008. Le valutazioni effettuate in relazione a tali aiuti restano pertanto valide anche per gli aiuti concessi dopo il 1o aprile 2008. Dato che gli aiuti concessi prima del 1o aprile 2008 sono compatibili con le disposizioni vigenti e dato che sia gli aiuti concessi dopo il 1o aprile 2008, sia le modalità con cui gli stessi sono stati concessi sono rimasti invariati, la Commissione è giunta alla conclusione che tali aiuti sono in linea con le condizioni previste dalla normativa vigente nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

(86)

Ne consegue che gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori nell’ambito delle misure sottoposte ad esame rispettano le condizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile al settore agricolo e della pesca. A tale riguardo la Commissione osserva che né il denunciante, né gli altri interessati hanno contestato una violazione della normativa comunitaria in materia. Gli aiuti di Stato in esame possono pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune.

Esistenza di un aiuto a favore del TGD

(87)

La misura costituisce un aiuto di Stato se grazie ad essa il beneficiario riceve un vantaggio.

(88)

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea emerge che, ricorrendo taluni presupposti, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (24). Ove tali presupposti non ricorrano, ma siano invece soddisfatti i criteri generali per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la suddetta compensazione costituisce un aiuto di Stato.

(89)

Nella sentenza pronunciata nella causa Altmark la Corte di giustizia ha illustrato i presupposti necessari affinché una compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisca un aiuto di Stato (massima 3).

a)

«In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro».

b)

«In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente».

c)

«In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento».

d)

«In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata […] al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi».

(90)

In presenza di queste quattro condizioni, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non configura un aiuto di Stato, con la conseguenza che non trovano applicazione l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108 del TFUE. Ove queste condizioni non vengano rispettate dagli Stati membri e ricorrano i criteri generali per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato che deve essere notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(91)

Al momento dell’avvio del procedimento sussistevano dubbi in merito al rispetto, in particolare, delle condizioni di cui alle lettere c) e d).

(92)

Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera a), la Commissione osserva che l’articolo 14, paragrafo 1, della LwFöG prevede un obbligo di servizio pubblico, indicando un obiettivo chiaro (una sana alimentazione) e le possibilità (prodotti agricoli e forestali di alta qualità) previste per raggiungere tale obiettivo con l’aiuto di una serie di misure (cfr. considerando 14). In base al proprio statuto, il TGD si propone di promuovere e garantire la salute e il benessere degli animali nell’interesse in particolare della produzione di derrate alimentari a base di prodotti animali integri e di tutelare i consumatori e gli animali. Per il perseguimento di tale obiettivo, il TGD si serve del proprio personale e delle proprie strutture. Le misure poste in essere dal TGD sono disciplinate dall’accordo n. R1-4010/1393 del 1974 e dall’accordo quadro n. T-7482-100 del 13 luglio 1993, stipulati dal Libero Stato di Baviera con il TGD della Baviera. I dettagli vengono precisati ogni anno mediante accordi annuali e decisioni di carattere amministrativo.

(93)

Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera b), si rileva che ogni singola attività è stata preventivamente definita e si è provveduto a determinare la compensazione finanziaria grazie a un sistema a punti basato sulla previsione di tempi e costi. Nel corso degli anni si è proceduto in maniera analoga per le nuove prestazioni introdotte. A tale riguardo occorre evidenziare che l’attività del TGD è stata sottoposta ad esame ed approvata dalla Bayerischen Obersten Rechnungshof (corte superiore dei conti di Baviera). Per il periodo oggetto della presente decisione sono state inoltre effettuate verifiche contabili da parte di società di revisione indipendenti.

(94)

Con riferimento alla condizione di cui alla lettera c), la Germania ha trasmesso informazioni dalle quali emerge che la compensazione non supera i costi sostenuti per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico (cfr. allegato). I dati attestano che tra il 1990 e il 2004 il TGD non ha effettivamente conseguito alcun utile. I costi per le misure globali vengono quantificati sulla base di un sistema a punti, nell’ambito del quale ciascun punto corrisponde ad un determinato importo in euro. Tale sistema di calcolo è stato sviluppato in seguito all’intervento della Bayerischen Rechnungshof ed è comparabile con il metodo adottato per la liquidazione delle prestazioni nel settore della medicina umana. La Germania ha comunicato che il metodo di calcolo utilizzato a far data dal 2002 è conforme alle previsioni della direttiva 2005/52/CE della Commissione (25).

(95)

Con riguardo alla condizione di cui alla lettera d), la Baviera ha affidato al TGD l’adempimento di obblighi di servizio pubblico per il periodo successivo al 1o gennaio 2005 sulla base di una gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi pubblici. Dopo averne discusso con la Commissione, nel giugno 2004 la Baviera ha pubblicato un bando di gara a livello europeo per la stipula di un contratto relativo a prestazioni di servizi nell’ambito delle «Misure programmate nel settore della salute degli animali da allevamento in Baviera». I costi per le misure complessive sono stati preventivati per un periodo di cinque anni in 8 milioni di EUR all’anno. Il bando è stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie S) (26) e nel Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt. Alla gara hanno partecipato tre candidati. Il contratto di durata quinquennale è stato stipulato con il TGD, in quanto quest’ultimo ha dimostrato di poter svolgere le prestazioni richieste alle condizioni più convenienti. Nel corso del 2009 è stato indetto un nuovo bando di gara.

(96)

Con riguardo alla seconda ipotesi prevista nelle condizioni di cui alla lettera d), la Germania ha ammesso che per il periodo fino al 31 dicembre 2004 non era stato possibile individuare un’impresa sul mercato del tutto equiparabile al TGD.

(97)

La Germania non ha quindi provato che la compensazione riconosciuta al TGD nel periodo tra il 1990 e il 2004 sia stata quantificata sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media gestita in modo efficiente avrebbe dovuto sostenere per l’adempimento di detti obblighi. Per tale ragione si può ritenere che, fino al 31 dicembre 2004, le misure oggetto di esame abbiano procurato al TGD un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(98)

La compensazione accordata annualmente al TGD nel periodo tra il 1990 e il 2004 costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE; la compensazione accordata annualmente a far data dal 1o gennaio 2005, poiché è avvenuta a seguito di una gara di appalto pubblica, rispetta invece tutte le condizioni previste nella sentenza Altmark e non configura pertanto un aiuto di Stato a favore del TGD. A tale riguardo, la Commissione prende atto che dalla documentazione trasmessa dalla Germania emerge che i pagamenti effettuati a favore del TGD dal 1o gennaio 2005 alla fine del 2008 non coprono integralmente i costi delle misure globali.

(99)

Non è stata presentata una specifica denuncia in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui alla sentenza Altmark, e le altre parti interessate non si sono espresse sul punto.

Compatibilità dell’aiuto con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE

(100)

Al fine di valutare la compatibilità con il TFUE della compensazione degli obblighi di servizio pubblico accordata al TGD devono prendersi in considerazione le norme applicabili al momento della concessione dell’aiuto.

(101)

In base alla comunicazione della Commissione in materia di servizi d’interesse generale in Europa (27) (in prosieguo «la comunicazione»), applicabile agli aiuti non notificati ai sensi del punto 26, lettera b), della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (28), le compensazioni accordate dallo Stato devono essere esaminate alla luce dei tre seguenti principi:

neutralità rispetto al regime di proprietà, pubblica o privata, delle imprese,

libertà degli Stati membri di definire i servizi d’interesse generale,

proporzionalità, nel senso che le restrizioni alla concorrenza e le limitazioni della libertà del mercato unico non devono eccedere quanto necessario per garantire l’effettivo assolvimento della missione.

(102)

In base al primo principio, quello della neutralità, la Commissione non entra nel merito se le imprese responsabili della prestazione di servizi d’interesse generale debbano avere natura pubblica o privata. Il rispetto di questo principio non viene messo in dubbio nel presente procedimento.

(103)

La libertà di definizione significa che spetta fondamentalmente agli Stati membri definire che cosa essi considerino come «servizi di interesse economico generale», in funzione delle specifiche caratteristiche delle attività. Tale definizione può essere soggetta ad un controllo da parte della Commissione soltanto in caso di un utilizzo abusivo o di errore manifesto. Le eccezioni previste all’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE possono operare in singoli casi solo quando la missione di servizio pubblico sia stata chiaramente definita e affidata esplicitamente con atto pubblico (compresi i contratti). Tale obbligo è necessario per garantire la certezza giuridica e la trasparenza nei confronti dei cittadini ed è indispensabile perché la Commissione possa verificare il criterio di proporzionalità.

(104)

Le misure globali affidate al TGD possono essere qualificate come servizi di interesse economico generale e, come evidenziato al considerando 92, sono state chiaramente definite e affidate al TGD.

(105)

Alla luce del principio di proporzionalità, l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE va interpretato nel senso che i mezzi utilizzati per la realizzazione di compiti d’interesse generale non devono dare origine a distorsioni non indispensabili degli scambi. Ai sensi del punto 26 della comunicazione e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, la retribuzione accordata non deve superare i costi netti supplementari derivanti dal compito assegnato all’impresa interessata. La prestazione del servizio d’interesse generale deve essere garantita e le imprese alle quali tale compito è affidato devono essere in grado di sostenere i costi supplementari che ne derivano.

(106)

Nel presente caso è dunque necessario quantificare i costi netti supplementari derivanti al TGD dagli obblighi di servizio pubblico (misure globali) sulla base di entrambi gli accordi siglati e confrontare il risultato con gli aiuti di Stato che sono stati concessi. Se la compensazione accordata al TGD non supera i costi supplementari della missione di servizio pubblico, si deve ritenere soddisfatto il principio di proporzionalità.

(107)

Nel periodo rilevante ai fini della decisione, compreso tra il 1990 e il 2004, i costi supplementari collegati alle misure globali sono stati superiori rispetto agli aiuti accordati al TGD, come emerge dall’allegato della presente decisione.

(108)

Ne consegue che i pagamenti ricevuti dal TGD per le misure globali oggetto della presente decisione non comportano una sovraccompensazione dei costi supplementari sostenuti dal TGD per la prestazione.

(109)

Con queste premesse, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico a favore del TGD nel periodo 1990-2004 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, compatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

(110)

A tale riguardo la Commissione rileva che non vede come si possa ritenere che la compensazione da parte dello Stato, che non copre neppure tutti i costi supplementari della missione di servizio pubblico, possa aver comportato una sovvenzione a favore dell’attività a scopo di lucro del TGD, come sostenuto dal denunciante. L’affermazione del denunciante, a detta del quale i veterinari impiegati presso il TGD offrirebbero determinate prestazioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche ad un costo fino al 90 % inferiore rispetto al prezzo di costo, non è stata provata dal denunciante, né da altre parti interessate.

(111)

A seguito di tali affermazioni, la Germania ha sottoposto l’attività del TGD ad un dettagliato esame, dal quale non è emerso però alcun elemento idoneo a supportarle. La Germania ha chiesto di essere informata nel caso dovessero pervenire informazioni concrete al riguardo, in modo da poter esaminare i singoli casi.

(112)

La Commissione osserva inoltre che il Bayerische Landestierärztekammer (l’ordine dei veterinari della Baviera) e il Bundesverband praktizierender Tierärzte — Landesverband Bayern (l’associazione dei veterinari operanti in Baviera) sostengono il lavoro del TGD, ivi compresa la sua attività a fine di lucro.

VI.   CONCLUSIONI

(113)

La Commissione constata che la Germania ha accordato gli aiuti oggetto di esame in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(114)

Alla luce delle valutazioni effettuate, la Commissione giunge tuttavia alla conclusione che gli aiuti di Stato di cui ai considerando 13 e 14 concessi in forma di «misure globali» a favore degli agricoltori (a partire dal 1990) e la compensazione da parte dello Stato degli obblighi di servizio pubblico a favore del TGD di cui ai considerando 17 e 18, attuati per il periodo dal 1990 al 2004, sono compatibili con il TFUE. In parte non si tratta neppure, come esposto in narrativa, di aiuti di Stato. La compensazione annuale degli obblighi di servizio pubblico di cui ai considerando 17 e 18, accordata al TGD a partire dal 1o gennaio 2005, soddisfa tutte le condizioni indicate nella sentenza Altmark e non costituisce pertanto un aiuto di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti accordati dalla Germania in forma di misure globali a favore degli agricoltori e dei piscicoltori sono compatibili con il mercato comune.

Gli aiuti accordati dalla Germania a favore del Servizio di sanità animale nel periodo tra il 1990 e il 2004 in forma di rimborsi per l’attuazione da parte di quest’ultimo delle «misure globali» sono compatibili con il mercato comune.

La compensazione riconosciuta al Servizio di sanità animale a far data dal 1o gennaio 2005 per l’attuazione delle «misure globali» non configura un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Articolo 2

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono stati sostituiti dagli articoli 107 e 108 del TFUE. Gli articoli 87 e 88 del trattato CE e gli articoli 107 e 108 del TFUE sono sostanzialmente identici. Nell’ambito della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE devono essere letti, se necessario, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)   GU C 244 dell’11.10.2006, pag. 15.

(3)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4)   GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(5)   GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(6)   GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(7)   GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(8)  Cfr. sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI, Raccolta 1996, pag. I-3547, punto 60.

(9)  Cfr. sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-307, punto 41.

(10)  In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti mediante un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro è indice di una distorsione della concorrenza (sentenza 17 settembre 1980, causa C-730/79, Philip Morris/Commissione, Raccolta 1980, pag. 2671, punti 11 e 12).

(11)  Nel corso del 2007 il bilancio del commercio intracomunitario di prodotti agricoli relativo alla Germania si attestava rispettivamente su 45 327 milioni di EUR (importazioni) e 37 514 milioni di EUR (esportazioni) (fonte: Eurostat).

(12)  Documento di lavoro della Commissione n. VI/5934/86 del 10 novembre 1986.

(13)  Cfr. aiuti di Stato NN 23/97, N 426/03 e N 81/04 (ancora in vigore).

(14)   GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

(15)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(16)  Cfr. lettera E delle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura del 1988 (GU C 313 dell’8.12.1988, pag. 21); punto 2.5 delle linee direttrici del 1992 (GU C 152 del 17.6.1992, pag. 2); punto 2.9 delle linee direttrici del 1994 (GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3); punto 2.9 delle linee direttrici del 1997 (GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12); punto 2.8 delle linee direttrici del 2001 (GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7).

(17)   GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(18)   GU L 291 del 14.9.2004, pag. 3.

(19)   GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(20)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(21)   GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.

(22)   GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(23)   GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

(24)  Cfr. sentenze 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark, Raccolta 2003, pag. I-7747, e 27 novembre 2003, cause riunite da C-34/01 a C-38/01, Enirisorse, Raccolta 2003, pag. I-14243.

(25)   GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9.

(26)  2004/S. 112-09421.

(27)   GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.

(28)   GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.


ALLEGATO

Anno

Costo delle misure globali*

Versamenti del Libero Stato di Baviera

(LwFöG)

Versamenti del Fondo per le epizoozie (BTSK)

Versamenti del Libero Stato di Baviera e del Fondo per le epizoozie

(BTSK)

Copertura dei costi complessivi delle misure globali

(%)

1990

7 676,94

3 059,57

4 588,84

7 648,42

99,63

1991

6 992,48

3 127,06

3 711,98

6 839,04

97,81

1992

8 953,42

3 203,55

4 588,84

7 792,40

87,03

1993

9 063,52

3 361,03

4 679,34

8 040,37

88,71

1994

9 547,05

3 496,01

4 588,84

8 084,85

84,68

1995

8 392,14

3 554,50

4 588,84

8 143,35

97,04

1996

8 336,35

3 599,49

4 588,84

8 188,34

98,22

1997

8 620,18

3 361,23

4 486,59

7 847,82

91,04

1998

8 613,61

3 310,10

4 397,11

7 707,21

89,48

1999

8 280,91

3 419,52

4 397,11

7 816,63

94,39

2000

9 267,13

3 419,52

4 453,35

7 872,87

84,95

2001

8 471,71

3 419,52

4 448,24

7 867,76

92,87

2002

10 002,90

3 890,00

4 453,35

8 343,35

83,41

2003

9 953,20

3 722,00

4 614,73

8 336,73

83,78

2004

8 415,84

2 807,47

4 496,00

7 303,47

86,78

2005

9 439,37

3 200,00

4 021,00

7 221,00

76,50

2006

8 608,75

2 730,00

4 021,00

6 751,00

78,42

2007

9 084,88

3 130,00

4 021,00

7 151,00

78,71

2008

9 047,96

3 080,00

4 086,00

7 166,00

79,20


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