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Document 32010D0110

2010/110/PESC: Decisione 2010/110/PESC del Consiglio, del 22 febbraio 2010 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

GU L 46 del 23.2.2010, pp. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/110(1)/oj

23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/20


DECISIONE 2010/110/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2010

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2 e l’articolo 33,

vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/238/PESC (1), che nomina il sig. Torben BRYLLE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan.

(2)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/134/PESC (2) che modifica e proroga il mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2010.

(3)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2010. Tuttavia il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

(4)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Torben BRYLLE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan è prorogato fino al 31 agosto 2010. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell’AR a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (UE) in Sudan. Questi includono, in particolare, sforzi, nell’ambito della comunità internazionale e a sostegno dell’Unione africana (UA) e delle Nazioni Unite (ONU), per assistere le parti sudanesi, l’UA e l’ONU nel giungere ad una soluzione politica del conflitto nel Darfur, anche mediante l’attuazione dell’accordo di pace per il Darfur (DPA), facilitare l’attuazione dell’accordo globale di pace (CPA) e promuovere il dialogo Sud-Sud, nonché agevolare l’attuazione dell’accordo di pace per il Sudan orientale (ESPA), tenendo debitamente conto delle ramificazioni regionali connesse e del principio della titolarità africana.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

mettersi in collegamento con l’UA, il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con la società civile del Darfur e le organizzazioni non governative e mantenere una stretta collaborazione con l’ONU e con gli altri attori internazionali interessati, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione;

b)

rappresentare l’Unione nel dialogo Darfur-Darfur, nelle riunioni ad alto livello della commissione congiunta e, se del caso, in occasione di altre riunioni pertinenti;

c)

rappresentare l’Unione, ogniqualvolta sia possibile, nei comitati di esame e valutazione del CPA e del DPA;

d)

seguire l’evoluzione dell’attuazione dell’ESPA;

e)

garantire la coerenza tra il contributo dell’Unione alla gestione della crisi nel Darfur e le relazioni politiche generali dell’Unione con il Sudan;

f)

per quanto riguarda i diritti dell’uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne e la lotta contro l’impunità in Sudan, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l’UA e le Nazioni Unite, in particolare con l’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti dell’uomo, gli osservatori dei diritti dell’uomo presenti nella regione e l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale.

2.   Ai fini dell’espletamento del suo mandato, l’RSUE tra l’altro:

a)

mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione;

b)

appoggia il processo politico e le attività riguardanti l’attuazione del CPA, del DPA e dell’ESPA; nonché

c)

vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, in particolare delle risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006), 1769 (2007) e 1778 (2007).

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 1 410 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2010. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

4.   Uffici dell’RSUE sono mantenuti a Khartoum e a Juba e comprendono un consulente politico e il necessario personale di sostegno amministrativo e logistico. In ottemperanza al mandato dell’RSUE di cui all’articolo 3, può essere inoltre istituita una sede distaccata nel Darfur, se gli uffici esistenti a Khartoum e a Juba non sono in grado di fornire tutto il sostegno necessario al personale dell’RSUE schierato nella regione del Darfur.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1.   L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

2.   L’RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan in generale.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con il capo della delegazione dell’Unione e i capi missione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2010.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 103 del 20.4.2007, pag. 52.

(2)   GU L 46 del 17.2.2009, pag. 57.

(3)   GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.


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