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Document 32010D0107

2010/107/PESC: Decisione 2010/107/PESC del Consiglio, del 22 febbraio 2010 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

GU L 46 del 23.2.2010, pp. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/107(1)/oj

23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/8


DECISIONE 2010/107/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2010

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2 e l'articolo 33,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/537/PESC (1) che nomina il sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente.

(2)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/136/PESC (2) che modifica e proroga il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2010.

(3)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2010. Tuttavia il mandato dell'RSUE potrebbe terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna.

(4)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 31 agosto 2010. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su raccomandazione dell'AR a seguito dell'entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea (UE) con riguardo al processo di pace in Medio Oriente.

2.   Tali obiettivi includono:

a)

una soluzione che preveda due Stati, Israele ed uno Stato di Palestina democratico, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) e 1402 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ai principi della conferenza di Madrid;

b)

una soluzione delle questioni israelo-siriana e israelo-libanese;

c)

una soluzione equa alla complessa questione di Gerusalemme, nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi;

d)

il seguito del processo di Annapolis per un accordo sullo status definitivo e verso la creazione di uno Stato palestinese, compreso il rafforzamento del ruolo del Quartetto quale custode della tabella di marcia, in particolare ai fini del controllo dell'attuazione degli obblighi cui sono tenute le due parti in virtù della tabella di marcia e in linea con gli sforzi internazionali per giungere a una pace arabo-israeliana globale;

e)

l'istituzione di dispositivi di polizia sostenibili ed efficaci sotto direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema di giustizia penale;

f)

la riapertura dei valichi di frontiera di Gaza, compreso quello di Rafah, al fine di rispondere alle gravi necessità umanitarie della popolazione, e la presenza di una parte terza, con l'accordo di entrambe le parti, in coordinamento con le iniziative di costruzione istituzionale dell'Unione.

3.   Tali obiettivi sono basati sull'impegno dell'Unione a:

a)

collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell'ambito del Quartetto per il Medio Oriente, per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione;

b)

continuare ad offrire assistenza per le riforme politiche ed amministrative, il processo elettorale e le riforme della sicurezza in Palestina;

c)

contribuire pienamente alla costruzione della pace, nonché alla ripresa dell'economia palestinese, quale parte integrante dello sviluppo regionale.

4.   L'RSUE sostiene le attività dell'AR nella regione, anche nell'ambito del Quartetto per il Medio Oriente.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione ad azioni ed iniziative che conducano ad una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese;

b)

facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace in Medio Oriente, con gli altri paesi della regione, coi membri del Quartetto per il Medio Oriente e con altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

c)

assicurare la continuità della presenza dell'Unione in loco e nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi;

d)

seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione;

e)

contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;

f)

prestare particolare attenzione ai fattori che presentano implicazioni per la dimensione regionale del processo di pace in Medio Oriente;

g)

impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;

h)

contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggio e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;

i)

riferire sulle possibilità d'intervento dell'Unione nel processo di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace in Medio Oriente, come il contributo dell'Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione europea;

j)

monitorare le azioni di entrambe le parti in relazione all'attuazione della tabella di marcia e alle questioni che potrebbero compromettere l'esito dei negoziati per uno status permanente, in modo da consentire al Quartetto per il Medio Oriente di valutare meglio l'osservanza delle parti;

k)

avviare una più ampia collaborazione con la Commissione europea e il coordinatore degli Stati Uniti in materia di sicurezza sulla riforma del settore della sicurezza e facilitare la cooperazione sulle questioni di sicurezza con tutti gli attori interessati;

l)

contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell'Unione tra i leader d'opinione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell'AR.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 730 000 EUR.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2010. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con il capo della delegazione dell’Unione e i capi missione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce consulenza politica a livello locale ai capi missione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). Se necessario, l'RSUE e il comandante dell'operazione civile si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2010.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 184 del 23.7.2003, pag. 45.

(2)   GU L 46 del 17.2.2009, pag. 65.

(3)   GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.


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