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Document 32010D0061

    2010/61/: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2010 , relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania e del Portogallo per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2006 [notificata con il numero C(2010) 470]

    GU L 34 del 5.2.2010, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/61(1)/oj

    5.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 34/33


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2010

    relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania e del Portogallo per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2006

    [notificata con il numero C(2010) 470]

    (I testi in lingua portoghese e tedesca sono i soli facenti fede)

    (2010/61/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 32,

    previa consultazione del comitato del Fondo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con le decisioni della Commissione 2007/327/CE (3) e 2008/394/CE (4) sono stati liquidati, per l’esercizio 2006, i conti di tutti gli organismi pagatori, fatta eccezione per l’organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt», l’organismo pagatore italiano «ARBEA» e l’organismo pagatore portoghese «IFADAP».

    (2)

    A seguito dell’invio di nuove informazioni e dopo aver proceduto ad ulteriori controlli, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e dall’organismo pagatore portoghese «IFADAP».

    (3)

    L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (5), prevede che gli importi che devono essere recuperati presso lo Stato membro o versati al medesimo conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma dello stesso articolo siano determinati detraendo gli anticipi versati nel corso dell’esercizio finanziario in esame, nella fattispecie il 2006, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del primo comma. Tali importi sono detratti dagli o aggiunti agli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui è adottata la decisione di liquidazione dei conti.

    (4)

    A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (6), specifica le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento sono riportati i modelli delle tabelle 1 e 2 che dovevano essere trasmesse dagli Stati membri nel 2007. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente ad oltre quattro o ad oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità a norma dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    (5)

    A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa entro un termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità, o entro il termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero devono essere per il 100 % a carico del bilancio comunitario. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. Detti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e sono di conseguenza a carico del bilancio comunitario. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità a norma dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.

    (6)

    Nel liquidare i conti degli organismi pagatori in questione, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per quanto riguarda gli Stati membri interessati in base alle decisioni 2007/327/CE e 2008/394/CE.

    (7)

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni della Commissione, intese ad escludere dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità della normativa comunitaria,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e dell’organismo pagatore portoghese «IFADAP» per quanto riguarda le spese dell’esercizio finanziario 2006 finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia».

    Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania e la Repubblica portoghese sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2010.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

    (3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 51.

    (4)  GU L 139 del 29.5.2008, pag. 22.

    (5)  GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6.

    (6)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


    ALLEGATO

    LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

    ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

    Importo da recuperare o da versare agli Stati membri

    NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.

    SM

     

    2006 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono

    Totale a + b

    Riduzioni e sospensioni per l'insieme dell'esercizio finanziario (1)

    Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005

    Totale incluse riduzioni e sospensioni

    Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

    Importo da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro

    Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2007/327/CE

    Importo recuperato (–) o versato (+) allo Stato membro a norma della decisione 2008/394/CE

    Importo da recuperare (–) o da versare (+) allo Stato membro a norma della presente decisione (2)

    liquidati

    disgiunti

    = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

    = totale delle spese/delle entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

     

     

    a

    b

    c = a + b

    d

    e

    f = c + d + e

    g

    h = f – g

    i

    i'

    j = h – i – i'

    DE

    EUR

    6 543 354 057,67

    0,00

    6 543 354 057,67

    –15 751,26

    –22 076 833,17

    6 521 261 473,24

    6 543 392 477,21

    –22 131 003,97

    –22 062 685,96

    –68 318,01

    0,00

    PT

    EUR

    948 006 804,65

    0,00

    948 006 804,65

    –79 408,17

    –1 169 114,34

    946 758 282,14

    946 441 751,51

    316 530,63

    704 425,08

    0,00

    – 387 894,45


    SM

     

    Spese (3)

    Entrate con destinazione specifica (3)

    Fondo per lo zucchero

    Articolo 32 (=e)

    Totale (=j)

    Spese (4)

    Entrate con destinazione specifica (4)

    05 07 01 06

    67 01

    05 02 16 02

    68 03

    67 02

    k

    l

    m

    n

    o

    p = k + l + m + n + o

    DE

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    PT

    EUR

    – 279 281,98

    0,00

    0,00

    0,00

    – 108 612,47

    – 387 894,45


    (1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in considerazione nell'ambito del sistema di pagamento, a cui si aggiungono in particolare le rettifiche dovute al mancato rispetto dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2006.

    (2)  Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare o da versare allo Stato membro la base presa in considerazione è il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese disgiunte (colonna b).

    Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

    (3)  Se la parte di entrate con destinazione specifica risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 07 01 06.

    (4)  Se la parte di entrate con destinazione specifica del fondo per lo zucchero risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 02 16 02.

    NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.


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