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Document 32010D0039

2010/39/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 19 gennaio 2010 , che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 19 del 23.1.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2010/39/oj

23.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/5


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2010/39/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica portoghese («Portogallo») è stata autorizzata, con decisione 2004/738/CE del Consiglio (2), ad applicare fino al 31 dicembre 2009 un regime particolare e facoltativo al settore delle vendite a domicilio secondo il quale, da un lato, in deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3), l’impresa operante in tale settore ed autorizzata ad avvalersi di questo regime è debitrice dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle cessioni di beni effettuate dai suoi dettaglianti ai consumatori finali. Dall’altro lato, in deroga all’articolo 22 di detta direttiva, i dettaglianti sono dispensati dagli obblighi di cui al predetto articolo per queste stesse cessioni. Per ottenere tale autorizzazione, l’impresa deve ricavare l’intero fatturato da vendite a domicilio effettuate da dettaglianti che operano in nome e per conto proprio. Inoltre, tutti i prodotti venduti devono figurare su un elenco prestabilito dei prezzi praticati nella fase di consumo finale e l’impresa deve venderli direttamente a dettaglianti che, a loro volta, li vendono direttamente ai consumatori finali.

(2)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 30 giugno 2009, il Portogallo ha chiesto l’autorizzazione di prorogare questo regime particolare per quanto riguarda le misure di deroga agli articoli 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE e, con lettera complementare protocollata dal segretariato generale della Commissione il 9 settembre 2009, ha chiesto che i dettaglianti, in deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, non possano detrarre l’IVA dovuta sui beni contemplati dalla misura di deroga.

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso tale domanda agli altri Stati membri con lettera del 27 ottobre 2009. Con lettera del 29 ottobre 2009 la Commissione ha comunicato al Portogallo che disponeva di tutte le informazioni utili.

(4)

Questo regime particolare è volto a designare delle imprese debitamente autorizzate, anziché i numerosi venditori ambulanti, come titolari del diritto a detrazione dell’IVA dovuta o assolta da tali dettaglianti sui beni loro ceduti dalle suddette imprese e come debitrici dell’imposta dovuta sulla cessione di detti beni dai dettaglianti ai consumatori finali. Queste imprese autorizzate sono anche tenute ad adempiere agli obblighi corrispondenti di dichiarazione e di pagamento da cui sono esentati i loro dettaglianti.

(5)

Tale regime particolare consente pertanto di assicurarsi che l’IVA riscossa, nella fase di commercio al dettaglio, sulla vendita dei prodotti provenienti da tali imprese sia effettivamente riversata all’Erario e, in tal modo, consente di prevenire la frode fiscale. Esso permette altresì di semplificare, a vantaggio dell’amministrazione, le modalità di percezione dell’IVA e di ridurre gli obblighi dei dettaglianti in materia di IVA.

(6)

La misura di deroga non modifica l’importo dell’IVA riscossa al momento del consumo finale e non ha un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato ad applicare un regime d’imposizione particolare al settore delle vendite a domicilio, che prevede disposizioni di deroga alla direttiva 2006/112/CE.

Le imprese che ottengono l’intero fatturato da vendite a domicilio effettuate da dettaglianti che operano in nome e per conto proprio possono chiedere all’amministrazione di essere autorizzate ad applicare tale regime di deroga qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

tutti i prodotti venduti dall’impresa figurano in un elenco prestabilito dei prezzi praticati nella fase di consumo finale;

b)

l’impresa vende direttamente i propri prodotti a dettaglianti i quali, a loro volta, li vendono direttamente ai consumatori finali.

Articolo 2

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, le imprese autorizzate ad applicare il presente regime di deroga hanno il diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta dai loro dettaglianti sui beni a loro ceduti dalle imprese stesse e sono, in deroga all’articolo 193 della suddetta direttiva, debitrici dell’IVA dovuta sulla cessione di detti beni da parte dei loro dettaglianti ai consumatori finali.

Articolo 3

I dettaglianti che si riforniscono presso un’impresa autorizzata ad applicare il presente regime di deroga sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 250 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda i beni che tale impresa ha ceduto loro e per la cessione di detti beni ai consumatori finali. Tale obbligo è assolto all’impresa autorizzata.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione alla Repubblica portoghese.

Essa si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 62.

(3)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.


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