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Document 32010D0011
2010/11/: Commission Decision of 7 January 2010 on the safety requirements to be met by European standards for consumer-mounted childproof locking devices for windows and balcony doors pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2009) 10298) (Text with EEA relevance)
2010/11/: Decisione della Commissione, del 7 gennaio 2010 , relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 10298] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/11/: Decisione della Commissione, del 7 gennaio 2010 , relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 10298] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 4 del 8.1.2010, p. 91–93
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
8.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 4/91 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2010
relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 10298]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/11/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate da organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino i requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva. |
(2) |
Conformemente alla direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee. |
(3) |
Le cadute accidentali dall’alto, per esempio da finestre o balconi, sono fra le cause principali di morte, danni permanenti al cervello o allo scheletro in bambini al di sotto dei 5 anni. Il problema si presenta soprattutto nelle aree urbane con una grande concentrazione di condomini e raggiunge il culmine in primavera ed estate, quando normalmente le finestre vengono lasciate aperte più a lungo. Nella regione dell’Île-de-France fra maggio e settembre 2005 sono state registrate 67 cadute accidentali di bambini, circa 14 casi al mese. In Danimarca e Svezia si registrano fra 20 e 60 casi all’anno. Fra il 1996 e il 2003 il numero di bambini coinvolti in incidenti di questo tipo ha raggiunto una media di 79 all’anno in Grecia, 130 all’anno nei Paesi Bassi e 25 all’anno nel Regno Unito. |
(4) |
Per ridurre o prevenire le cadute accidentali esistono dei requisiti relativi alle dimensioni delle finestre e alla presenza, e relative caratteristiche, di ringhiere o cancelletti per finestre. Questi requisiti sono tuttavia generalmente stabiliti nella normativa nazionale in materia di costruzione che varia da uno Stato membro all’altro. |
(5) |
Sono inoltre presenti sul mercato prodotti progettati per limitare o bloccare l’apertura di finestre e porte finestre che vanno installati direttamente dal consumatore. |
(6) |
Non esistono norme di sicurezza europee per questi prodotti. Al momento i riferimenti principali per gli operatori economici e le autorità di sorveglianza del mercato sono contenuti in alcune norme nazionali e internazionali e in alcuni metodi di prova. |
(7) |
Fra il 2005 e il 2007 Austria, Danimarca e Norvegia hanno portato avanti un progetto comune finalizzato a valutare la sicurezza dei dispositivi di bloccaggio presenti sul mercato installabili dai consumatori su finestre e porte finestre e a stabilire l’idoneità dei metodi di prova esistenti a livello nazionale e internazionale. I partecipanti hanno inoltre preso in considerazione i requisiti definiti dall’ANEC (2) in uno studio sui dispositivi di protezione per bambini pubblicato nel 2004 (3) nonché alcuni requisiti espressi nella norma europea EN-71:1 sulla sicurezza dei giocattoli. |
(8) |
I risultati del progetto hanno dimostrato che diversi modelli di sicura testati potevano essere facilmente disinseriti dai bambini, nonostante fossero stati dichiarati a prova di bambino; altri modelli cadevano, si rompevano o non superavano la prova di deterioramento e tutti i modelli testati erano privi di alcune delle istruzioni fondamentali richieste. |
(9) |
È pertanto necessario stabilire requisiti specifici in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/95/CE e, in base a detti requisiti, successivamente demandare la compilazione di norme di sicurezza europee per assicurare che tali dispositivi siano a prova di bambino, si mantengano integri dal punto di vista strutturale per tutto il periodo di funzionamento, resistano all’usura e ai fattori meteorologici e siano corredati di istruzioni e informazioni chiare per i consumatori. Tali norme devono essere elaborate in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura per l’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (4). Il richiamo alla norma adottata viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE. |
(10) |
I dispositivi di bloccaggio regolamentati dalla presente decisione sono unicamente quelli applicabili dai consumatori su finestre o porte finestre. I dispositivi di bloccaggio integrati nella cornice di finestre o porte finestre rientrano nel campo di applicazione delle specifiche tecniche di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (5). |
(11) |
Una volta disponibili le norme in questione, e a patto che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, i dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre godranno di una presunzione di conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per quanto riguarda i requisiti di sicurezza definiti da dette norme. |
(12) |
Le misure della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
— «dispositivo di bloccaggio installato dal consumatore»: un dispositivo che blocca o limita a una posizione predeterminata l’apertura di una finestra o di una porta finestra. Tale dispositivo è progettato per essere installato a posteriori dal consumatore sulle finestre o porte finestre,
— «a prova di bambino» o «proteggi bambini»: un dispositivo che non può essere disinserito da un bambino di età inferiore a 51 mesi.
Articolo 2
Requisiti
I requisiti di sicurezza specifici per i dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, che devono essere rispettati dalle norme europee in forza dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE sono definiti nell’allegato alla presente decisione.
Articolo 3
Pubblicazione
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) ANEC- The European consumer voice in standardisation. http://www.anec.org/anec.asp
(3) http://www.anec.org/attachments/r&t005-04.pdf
(4) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(5) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.
ALLEGATO
Requisiti di sicurezza specifici e metodi di prova per dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e porte finestre
Proprietà fisico-meccaniche
I dispositivi di bloccaggio per finestre e porte finestre devono essere costruiti in maniera da rimanere a prova di bambino e resistere all’usura dovuta alla continua apertura e chiusura, sotto carico o meno, nonché all’invecchiamento e all’esposizione a qualunque condizione meteorologica come sole, pioggia, neve, ghiaccio, umidità, temperature sia elevate che basse e vento.
I dispositivi devono resistere agli impatti accidentali senza rompersi per tutta la loro durata di vita.
Per raggiungere l’obiettivo prefissato i dispositivi devono limitare la distanza di apertura fra la cornice e il battente della finestra in modo che la distanza massima di apertura impedisca il passaggio di un bambino; è necessario tenere particolarmente in considerazione le abilità di sviluppo e le misure antropometriche di bambini di diverse età.
Piccole parti
Per prevenire rischi di soffocamento, le piccole parti staccate o staccabili devono avere dimensioni tali da escludere che possano essere ingerite o inalate.
Angoli taglienti e parti sporgenti
Per impedire punture, tagli, escoriazioni, resezioni o altre lesioni, gli angoli esposti devono essere arrotondati o smussati e non devono esserci punte o superfici sporgenti.
Intrappolamento di dita
I dispositivi non devono avere aperture accessibili e si devono tenere in considerazione le misure antropometriche e le abilità di bambini di diverse età.
Prove
L’invecchiamento dovuto a radiazioni UV e aumenti di temperatura, la resistenza all’usura, la stabilità meccanica e la condizione di sicurezza per i bambini devono essere sottoposti a metodi di prova specifici. I prodotti con parti flessibili quali catene, cavi e corde devono inoltre essere sottoposti a una prova di impatto. I dispositivi non si devono rompere e devono essere perfettamente funzionanti dopo la prova.
I metodi di prova devono essere adattati così da testare le prestazioni dei dispositivi di bloccaggio per tutti i tipi di finestre (per esempio porte finestre o finestre a battenti, finestre a ghigliottina e finestre scorrevoli).
Durante le prove le forze vengono applicate nelle direzioni di maggior carico e devono essere misurate con una tolleranza non superiore a ± 1 % mentre gli spostamenti con una tolleranza non superiore a ± 1 mm.
Test su un panel di bambini
È necessario verificare la funzione di sicurezza per i bambini. Per fare ciò si devono prendere a riferimento i requisiti nella norma EN ISO 8317 sugli imballaggi proteggi bambini. È inoltre necessario rispettare il criterio di successo/insuccesso di cui alla suddetta norma.
Informazioni sul prodotto
Il prodotto deve essere accompagnato da informazioni in modo da ridurre gli eventuali, prevedibili rischi legati al suo utilizzo.
È inoltre necessario fornire informazioni relative all’utilizzo sicuro del prodotto. Dette istruzioni devono comprendere almeno:
— |
nome o marchio del fabbricante, importatore o organizzazione responsabile della vendita, |
— |
istruzioni per l’uso: «Leggere attentamente prima di montare e utilizzare il dispositivo. Nel caso in cui le istruzioni non vengano seguite, la funzione di sicurezza per i bambini del dispositivo potrebbe risultare compromessa. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.», |
— |
informazioni sul tipo di finestra per cui il prodotto è stato progettato, |
— |
istruzioni su come e dove montare correttamente il dispositivo. Diversi tipi di finestra e di materiale (come legno, metallo, plastica, ecc.) potrebbero necessitare di diverse istruzioni. Poiché l’assemblaggio del dispositivo è cruciale ai fini della funzione di sicurezza per i bambini, le istruzioni devono essere precise e in alcuni casi può essere necessario fornire uno speciale attrezzo per l’assemblaggio, |
— |
qualunque altra informazione opportuna per un utilizzo sicuro. |