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Document 32009R1272R(04)

Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell' 11 dicembre 2009 , recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ( GU L 349 del 29.12.2009 )

GU L 249 del 23.9.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1272/corrigendum/2010-09-23/oj

23.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/6


Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349 del 29 dicembre 2009 )

A pagina 10, articolo 17, paragrafo 1, quarto comma:

anziché:

«Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, espresso per 100 kg di merce di qualità R3.»,

leggi:

«Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, espresso per 100 kg di merce di qualità R3.»

A pagina 11, articolo 22, primo comma:

anziché:

«Gli organismi d'intervento che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma.»,

leggi:

«Gli organismi d'intervento che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma.»

A pagina 13, articolo 28, paragrafo 1, prima frase:

anziché:

«Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte IV.»,

leggi:

«Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg.»

A pagina 13, articolo 28, paragrafo 2, frase introduttiva:

anziché:

«Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parti II e III, recanti le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:»,

leggi:

«Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parte V, recanti le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:».

A pagina 38, allegato I, parte X, punto 2:

anziché:

«2.   Calcolo della riduzione

La riduzione, espressa in euro, da applicare al prezzo di riferimento viene calcolata secondo la formula seguente:

11 (P – 0,40)

Formula

Formula»,

leggi:

«2.   Calcolo della riduzione

La riduzione, espressa in euro, da applicare al prezzo di riferimento viene calcolata secondo la formula seguente:

11 (P – 0,40)».

A pagina 38, allegato I, parte X, nota 6, lettere d) e e):

anziché:

«d)

Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un tenore di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un tenore di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %)

e)

Riduzione corrispondente a un tenore di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %»,

leggi:

«d)

Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un tenore di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un tenore di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %)

Formula

e)

Riduzione corrispondente a un tenore di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %

Formula».

A pagina 44, allegato III, parte I, punto 3, lettera a), prima frase:

anziché:

«presentate, eventualmente previo sezionamento in quarti, a spese dell'interessato, conformemente alla parte V del presente allegato.»,

leggi:

«presentate, eventualmente previo sezionamento in quarti, a spese dell'interessato, conformemente alla parte VI del presente allegato.»

A pagina 59, allegato IV, parte I, punto 1:

anziché:

«1.

L'organismo d'intervento acquista soltanto burro rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai punti 3, 4, 5 e 6 della presente parte e all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.»,

leggi:

«1.

L'organismo d'intervento acquista soltanto burro rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai punti da 3 a 7 della presente parte e all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.»

A pagina 59, allegato IV, parte I, punto 7:

anziché:

«7.

Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 3 della presente parte, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tal caso l'imballaggio di cui alla parte VI, punto 6, del presente allegato è sigillato con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.»,

leggi:

«7.

Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 3 della presente parte, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tal caso l'imballaggio di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento è sigillato con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.»

A pagina 61, allegato IV, parte IV, secondo comma:

anziché:

«I metodi di riferimento da applicare sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 213/2001 (GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 273/2008 (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).»,

leggi:

«I metodi di riferimento da applicare sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 273/2008 (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).»

A pagina 62, allegato IV, parte V, punto 2, secondo comma:

anziché:

«Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all'allegato IV del regolamento (CE) n. 278/2008. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.»,

leggi:

«Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all'allegato IV del regolamento (CE) n. 273/2008. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.»

A pagina 64, allegato V, parte I, punto 1:

anziché:

«1.

L'organismo d'intervento acquista soltanto latte scremato in polvere conforme all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai punti da 2 a 5 del presente allegato e all'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento.»,

leggi:

«1.

L'organismo d'intervento acquista soltanto latte scremato in polvere conforme all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai punti da 3 a 6 della presente parte e all'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento.»

A pagina 64, all'allegato V, parte I, i due paragrafi finali sono allineati al punto 6 e vanno letti come il secondo e il terzo comma di detto punto; e la prima frase del terzo comma del punto 6, va letta come segue:

anziché:

«Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»,

leggi:

«Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 3 della presente parte, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»


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