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Document 32009R1272R(04)
Corrigendum to Commission Regulation (EU) No 1272/2009 of 11 December 2009 laying down common detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards buying-in and selling of agricultural products under public intervention ( OJ L 349, 29.12.2009 )
Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell' 11 dicembre 2009 , recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ( GU L 349 del 29.12.2009 )
Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell' 11 dicembre 2009 , recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ( GU L 349 del 29.12.2009 )
GU L 249 del 23.9.2010, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1272/corrigendum/2010-09-23/oj
23.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/6 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349 del 29 dicembre 2009 )
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A pagina 10, articolo 17, paragrafo 1, quarto comma: |
anziché:
«Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, espresso per 100 kg di merce di qualità R3.»,
leggi:
«Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, espresso per 100 kg di merce di qualità R3.»
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A pagina 11, articolo 22, primo comma: |
anziché:
«Gli organismi d'intervento che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma.»,
leggi:
«Gli organismi d'intervento che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma.»
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A pagina 13, articolo 28, paragrafo 1, prima frase: |
anziché:
«Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte IV.»,
leggi:
«Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di almeno 25 kg.»
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A pagina 13, articolo 28, paragrafo 2, frase introduttiva: |
anziché:
«Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parti II e III, recanti le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:»,
leggi:
«Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parte V, recanti le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:».
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A pagina 38, allegato I, parte X, punto 2: |
anziché:
«2. Calcolo della riduzione
La riduzione, espressa in euro, da applicare al prezzo di riferimento viene calcolata secondo la formula seguente:
11 (P – 0,40)
»,
leggi:
«2. Calcolo della riduzione
La riduzione, espressa in euro, da applicare al prezzo di riferimento viene calcolata secondo la formula seguente:
11 (P – 0,40)».
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A pagina 38, allegato I, parte X, nota 6, lettere d) e e): |
anziché:
«d) |
Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un tenore di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un tenore di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %) |
e) |
Riduzione corrispondente a un tenore di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %», |
leggi:
«d) |
Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un tenore di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un tenore di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %) ![]() |
e) |
Riduzione corrispondente a un tenore di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %
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A pagina 44, allegato III, parte I, punto 3, lettera a), prima frase: |
anziché:
«presentate, eventualmente previo sezionamento in quarti, a spese dell'interessato, conformemente alla parte V del presente allegato.»,
leggi:
«presentate, eventualmente previo sezionamento in quarti, a spese dell'interessato, conformemente alla parte VI del presente allegato.»
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A pagina 59, allegato IV, parte I, punto 1: |
anziché:
«1. |
L'organismo d'intervento acquista soltanto burro rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai punti 3, 4, 5 e 6 della presente parte e all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.», |
leggi:
«1. |
L'organismo d'intervento acquista soltanto burro rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai punti da 3 a 7 della presente parte e all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.» |
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A pagina 59, allegato IV, parte I, punto 7: |
anziché:
«7. |
Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 3 della presente parte, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tal caso l'imballaggio di cui alla parte VI, punto 6, del presente allegato è sigillato con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.», |
leggi:
«7. |
Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 3 della presente parte, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007. In tal caso l'imballaggio di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento è sigillato con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.» |
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A pagina 61, allegato IV, parte IV, secondo comma: |
anziché:
«I metodi di riferimento da applicare sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 213/2001 (GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 273/2008 (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).»,
leggi:
«I metodi di riferimento da applicare sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 273/2008 (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).»
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A pagina 62, allegato IV, parte V, punto 2, secondo comma: |
anziché:
«Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all'allegato IV del regolamento (CE) n. 278/2008. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.»,
leggi:
«Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all'allegato IV del regolamento (CE) n. 273/2008. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.»
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A pagina 64, allegato V, parte I, punto 1: |
anziché:
«1. |
L'organismo d'intervento acquista soltanto latte scremato in polvere conforme all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai punti da 2 a 5 del presente allegato e all'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento.», |
leggi:
«1. |
L'organismo d'intervento acquista soltanto latte scremato in polvere conforme all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai punti da 3 a 6 della presente parte e all'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento.» |
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A pagina 64, all'allegato V, parte I, i due paragrafi finali sono allineati al punto 6 e vanno letti come il secondo e il terzo comma di detto punto; e la prima frase del terzo comma del punto 6, va letta come segue: |
anziché:
«Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»,
leggi:
«Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 3 della presente parte, il certificato reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»