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Document 32009R0992
Commission Regulation (EC) No 992/2009 of 22 October 2009 amending Annex IV to Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy
Regolamento (CE) n. 992/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009 , recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune
Regolamento (CE) n. 992/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009 , recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune
GU L 278 del 23.10.2009, pp. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1307
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23.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 992/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2009
recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e d),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa per ogni Stato membro l’importo dei massimali che non possono essere superati dagli importi totali dei pagamenti diretti al netto della modulazione che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile. |
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(2) |
La Germania e la Svezia hanno deciso, in conformità con l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, di rendere disponibile, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, per il sostegno comunitario nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), un importo da calcolarsi a norma dell’articolo 69, paragrafo 7, del suddetto regolamento. Pertanto, in conformità con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, occorre detrarre per gli anni civili 2010, 2011 e 2012 dai massimali nazionali per la Germania e la Svezia, fissati all’allegato IV del regolamento summenzionato, gli importi destinati al sostegno allo sviluppo rurale. |
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(3) |
Il Portogallo ha comunicato alla Commissione che in seguito alle difficoltà impreviste causate dall’attuale crisi economica al settore agricolo e all’impatto negativo sulla situazione economica degli agricoltori, ha deciso di non applicare la modulazione facoltativa per l’anno civile 2009. Di conseguenza, in conformità con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre aggiungere, per il 2009, al massimale nazionale per il Portogallo fissato all’allegato IV del suddetto regolamento, l’importo netto risultante dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo durante il 2009, stabilito con decisione 2008/788/CE della Commissione (2) come modificata dalla decisione 2009/505/CE (3). |
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(4) |
Occorre pertanto modificare l’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 è così modificata:
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1) |
la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:
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2) |
la voce relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:
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3) |
la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.