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Document 32009R0781

    Regolamento (CE) n. 781/2009 della Commissione, del 27 agosto 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 868/2008 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende

    GU L 226 del 28.8.2009, p. 8–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32012R0385

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/781/oj

    28.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 226/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 781/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 27 agosto 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 868/2008 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando quando segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 868/2008 della Commissione (2) definisce la natura dei dati contabili da riportare nella scheda aziendale.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (3) modifica il modo in cui le sovvenzioni vengono pagate agli agricoltori. Per poter monitorare correttamente l'evoluzione dei redditi agricoli e fornire una base sufficiente per le analisi aziendali, è necessario che la scheda aziendale rifletta tali modifiche.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (4) ha introdotto una variabile di classificazione che riflette la rilevanza delle altre attività lucrative (AAL) direttamente collegate all'azienda. Tale variabile di classificazione dev'essere inclusa nella scheda aziendale.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 (5) modifica il modo in cui gli alberi di Natale sono registrati nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole. Per coerenza con l'indagine sulla struttura delle aziende agricole, occorre adeguare la registrazione degli alberi di Natale nella scheda aziendale.

    (5)

    Nella sua forma attuale non è previsto che venga indicato nella scheda aziendale che la maggior parte della superficie agricola utilizzata di un'azienda agricola non sia situata in una zona Fondi strutturali. Per chiarire ulteriormente le istruzioni, occorre aggiungere una opzione che indichi che le aziende non siano situate in una zona di cui agli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (6).

    (6)

    Nella sua attuale forma non è previsto che sia indicato nella scheda aziendale che i funghi sono coltivati in coltura protetta. Poiché i funghi sono spesso coltivati in grotte o fabbricati, dovrebbe essere possibile indicare nella scheda aziendale che i funghi siano coltivati in coltura protetta.

    (7)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 868/2008.

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 868/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

    (2)  GU L 237 del 4.9.2008, pag. 18.

    (3)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (4)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3.

    (5)  GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

    (6)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (CEE) n. 868/2008 sono modificati come segue:

    1)

    l'allegato I è così modificato:

    a)

    nella tabella A (INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA) la rubrica 9 è sostituita dalla seguente:

    «9.   

    Altri dati relativi all'azienda

    Superficie agricola utilizzata (SAU) irrigata

    40

    Altitudine

    41

    Giornate di pascolo su alpeggi o altri pascoli non compresi nella SAU

    42

    Superficie totale protetta

    43

    Zona Fondi Strutturali

    44

    Zone sottoposte a vincoli ambientali

    45

    Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda

    46

    “Libero”

    47»

    b)

    La tabella M (PAGAMENTI DIRETTI) è sostituita dalla seguente:

    «M.   PAGAMENTI DIRETTI SELEZIONATI a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1) (rubriche da 600 a 680 e da 700 a 742)

    Prodotto o combinazione di prodotti

    (rubrica)

     

     

    Numero di unità di base per i pagamenti

    Totale aiuti

     

     

     

     

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    xxx

    Libero

    Libero

     

     

    Libero

    2)

    L'allegato II è così modificato:

    a)

    il testo del numero d'ordine 43 è sostituito dal seguente:

    «Numero d'ordine 43 — Superficie lorda protetta: espressa in are, sulla quale possono essere praticate, in linea di massima, le colture dell'orientamento 5, ossia le colture 138, 141 e 156, nonché le colture 143, 139, 285 e 157 dell'orientamento 5.

    Con il termine “protetta” s'intendono: serre, strutture fisse, tunnel accessibili, esclusi i tunnel di plastica non accessibili, le campane ed ogni altro tipo di struttura mobile (cfr. la definizione data per le colture 138, 141 e 156 nella tabella K).

    Per superficie “totale” s'intende l'area complessiva di terreno “protetto”, indipendentemente dalla sua destinazione (compresi i sentieri). Nelle serre a più piani la superficie al suolo si conteggia una sola volta.»;

    b)

    il testo del punto 44 è sostituito dal seguente:

    «Numero d'ordine 44 — Zona Fondi strutturali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

    5.= la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006;

    6.= la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona dell'obiettivo “convergenza”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell'articolo 5;

    7.= la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona dell'obiettivo “competitività regionale ed occupazione”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell'articolo 6;

    8.= la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona che può beneficiare di un sostegno transitorio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006.»;

    c)

    dopo il numero d'ordine 45, viene aggiunto il seguente testo del numero d'ordine 46:

    «Numero d'ordine 46 — Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda da comunicare come fascia percentuale che indica la parte del fatturato proveniente da altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda nel fatturato totale. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

    1.= ≥ 0 a ≤ 10 %

    2.= > 10 % a ≤ 50 %

    3.= > 50 % a < 100 %»

    d)

    il testo del punto 113 è sostituito dal seguente:

    «113.   Di cui: dettagli dell'importo della rubrica 112

    1.

    Categorie di animali (codici da 22 a 50 corrispondenti alle rispettive rubriche della tabella D) escluse le sovvenzioni per bovini del codice 700 qui di seguito.

    2.

    Prodotti (codici da 120 a 314 corrispondenti a rubriche o sottorubriche della tabella K) esclusi i pagamenti per superficie del codice 600 e i pagamenti dei codici 670 e 680. I pagamenti vanno registrati una sola volta (nella pertinente rubrica o sottorubrica), in modo da evitare doppi conteggi.

    3.

    Codici specifici indicati nel seguente elenco:

    codice 600: premio per le colture proteiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009; questo importo totale deve essere registrato anche nella tabella M;

    codice 670: aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009; questo importo totale e i relativi dettagli devono essere registrati anche nella tabella M;

    codice 680: aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009; questo importo totale deve essere registrato anche nella tabella M;

    codice 700: pagamenti diretti per le carni bovine, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009; questo importo totale e i relativi dettagli devono essere registrati anche nella tabella M;

    codice 800: pagamenti agroambientali e per il benessere degli animali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    codice 810: pagamenti per Natura 2000, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, e pagamenti connessi alla direttiva 2000/60/CE;

    codice 820: indennità compensative degli svantaggi naturali nelle zone montane e indennità a favore di altre zone svantaggiate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    codice 830: aiuti concessi per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    codice 835: aiuti per far fronte ai costi dei servizi di consulenza agricola, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    codice 840: aiuti per sostenere la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità dei prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    codice 900: aiuti a favore dell'imboschimento di superfici agricole, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    codice 910: altri aiuti alle attività forestali (pagamenti Natura 2000, indennità per interventi silvoambientali, ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;

    codice 921: aiuti al settore lattiero-caseario, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009;

    codice 922: aiuti al settore delle carni bovine, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009;

    codice 923: aiuti al settore delle carni ovine e caprine, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009;

    codice 924: aiuti al settore del riso, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 73/2009,

    codice 925: aiuti ad altre colture, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009;

    codice 926: aiuti ad altri animali, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009;

    codice 927: altri aiuti ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, che non sono contemplati dai codici 921-926 o 928;

    codice 951: premi e sovvenzioni per attività di produzione animale non comprese nei codici di cui sopra;

    codice 952: premi e sovvenzioni per colture non comprese nei codici di cui sopra;

    codice 953: premi e sovvenzioni per attività di sviluppo rurale non comprese nei codici di cui sopra;

    codice 998: pagamenti per calamità, compensazioni da parte delle autorità pubbliche per perdite di produzione o di mezzi di produzione (per le compensazioni a carico di assicurazioni private si utilizza la rubrica 181 della tabella K);

    codice 999: premi e sovvenzioni di carattere eccezionale (ad esempio, compensazioni agromonetarie); tenuto conto della loro eccezionalità, questi pagamenti sono registrati sulla base dei versamenti effettuati;

    codici 1052 e 2052: compensazioni per la cessazione della produzione di latte; i pagamenti annuali devono essere registrati sotto il codice 1052, i pagamenti “una tantum” sotto il codice 2052;

    codice 950: sovvenzioni generali che non possono essere assegnate ad alcuna attività o che non possono essere registrate sotto nessuno dei codici di cui sopra.»;

    e)

    il testo del punto 115 è sostituito dal seguente:

    «115.

    Di cui: dettagli dell'importo della rubrica 114:

    1.

    Per categoria di costo (codici da utilizzare: 59-82, 84, 85, 87 e 89);

    2.

    Codici specifici indicati nel seguente elenco:

    codice 928: ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009.»;

    f)

    dopo il punto 119, nella tabella «K. PRODUZIONE (esclusi gli animali)», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

    «Vanno effettuate registrazioni distinte anche se lo stesso prodotto è coltivato su terreni irrigui e su terreni non irrigui.»;

    g)

    il testo del punto 146 è sostituito dal seguente:

    «146.

    Terreni a riposo: comprende tutti i seminativi inclusi nel sistema di rotazione colturale, coltivati o no, ma senza intenzione di produrre un raccolto per la durata di un'annata agraria. Inoltre, esso comprende tutte le superfici di seminativi mantenute in buone condizioni agricole e ambientali come stabilito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 se non ci fosse l'intenzione di produrre un raccolto per la durata di un'annata agraria.

    Sottorubriche della rubrica 146 “Tabacco”:

    315.

    Terreni a riposo senza aiuti finanziari

    316.

    Terreni a riposo che sono oggetto di pagamento di aiuti»;

    h)

    il testo del punto 158 è sostituito dal seguente:

    «158.

    Altre colture permanenti (vimine, giunco, bambù, salice, alberi di Natale, ecc.)»

    i)

    nella sezione COLONNE DELLA TABELLA K, il testo della colonna 2 (Tipo di coltura) e della colonna 3 (Dati mancanti) è sostituito dal seguente:

    «Tipo di coltura (colonna 2)

    Tipi di coltura e codici corrispondenti:

    Codice 0

    :

    Prodotti di origine animale, prodotti trasformati, scorte e sottoprodotti

    A.   Colture in pieno campo (compresi ortaggi freschi, meloni e fragole in avvicendamento con colture di seminativi.

    Codice 1

    :

    Colture principali non irrigue

    Le colture principali comprendono:

    le colture uniche, ossia le colture che vengono praticate da sole su una data superficie durante l'esercizio considerato,

    le colture miste: colture seminate, coltivate e raccolte contemporaneamente, il cui prodotto finale si presenta sotto forma di miscuglio,

    tra le colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie, quella che occupa il terreno per un periodo più lungo.

    Codice 2

    :

    Colture consociate non irrigue

    Colture che per un certo periodo si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e forniscono normalmente un raccolto distinto durante l'esercizio. La superficie globale in questione viene suddivisa per ciascuna delle colture interessate in proporzione alla superficie effettivamente occupata da ciascuna.

    Codice 3

    :

    Colture successive secondarie non irrigue

    Colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie e che non vengono considerate come colture principali.

    Codice 6

    :

    Colture principali o consociate irrigue

    Codice 7

    :

    Colture successive secondarie irrigue

    Per coltura irrigua s'intende una coltivazione generalmente praticata mediante somministrazione artificiale d'acqua.

    Questi ultimi due tipi di coltivazione devono essere indicati qualora i dati corrispondenti figurino nelle contabilità.

    B.   Orti industriali e floricoltura in pieno campo

    Codice 4

    :

    Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in pieno campo (cfr. rubrica 137) nonché fiori e piante ornamentali in pieno campo (cfr. rubrica 140).

    C.   Colture protette

    Codice 5

    :

    Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta (cfr. rubrica 138), fiori e piante ornamentali (annuali o perenni) in coltura protetta (cfr. rubrica 141), coltivazioni permanenti protette (cfr. rubrica 156). Eventualmente anche le rubriche 139, 143, 285 e 157.

    D.   Colture energetiche

    Codice 10

    :

    Colture energetiche

    Dati mancanti (colonna 3)

    Codice 0

    :

    Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato.

    Codice 1

    :

    Si utilizza il codice 1 quando la superficie di una coltura non è indicata (cfr. colonna 4), ad esempio nel caso di vendite di prodotti commercializzabili acquistati sul campo o provenienti da terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore ad un'annata e nel caso di una produzione ottenuta dalla trasformazione di prodotti vegetali o animali acquistati.

    Codice 2

    :

    Si utilizza il codice 2 per le colture sotto contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna 5).

    Codice 3

    :

    Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica e non si tratta di colture sotto contratto.

    Codice 4

    :

    Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla superficie e alla produzione fisica.

    Codice 5

    :

    Si utilizza il codice 5 per le giovani piantagioni che ancora non forniscono un raccolto.

    Codice 6

    :

    Si utilizza il codice 6 in caso di assenza di raccolto per perdite delle colture dovute ad esempio ad avverse condizioni meteorologiche.»;

    j)

    la tabella M. PAGAMENTI DIRETTI a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituita dalla seguente:

    600.

    Premio per le colture proteiche ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009

    Il premio per le colture proteiche deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 600.

    670.

    Regime di pagamento unico ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009.

    Nella colonna 4, Numero di unità di base per i pagamenti: somma delle rubriche 671 e 672. Nella colonna 5, Aiuto totale: somma delle rubriche da 671 a 674.

    L'importo totale dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie deve essere registrato anche nella tabella J, con il codice 670.

    Dettagli della rubrica 670

    Rubrica

    Numero di unità di base per i pagamenti

    Totale aiuti

    671

    Pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, eccetto quelli indicati nelle rubriche 672 e 674; compresi anche gli aiuti alla praticoltura/pascolo permanente, se non differenziati

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    672

    Pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per la praticoltura/pascolo permanente

    Facoltativo

    Facoltativo

    674

    Pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico basati su diritti speciali

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    680.

    Regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009

    L'importo totale dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie deve essere registrato anche nella tabella J, con il codice 680.

    700.

    Pagamenti diretti alla produzione di carni bovine a norma del regolamento (CE) n. 73/2009

    L'importo totale dei pagamenti diretti alla produzione di carni bovine deve essere registrato anche nella tabella J, con il codice 700.

    Nella tabella che segue sono indicate le rubriche per tutti i tipi di pagamenti diretti alla produzione di carni bovine a norma del regolamento (CE) n. 73/2009:

    Rubrica

    Numero di unità di base per i pagamenti

    Totale aiuti

    700

    Totale dei pagamenti per le carni bovine

    (somma delle rubriche 710, 730, 740)

    Obbligatorio

    710

    Premio speciale

    (somma delle rubriche 711 e 715)

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    711

    Premio speciale per tori

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    715

    Premio speciale per manzi

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    730

    Premio per vacca nutrice

    (somma delle rubriche 731 e 735)

    Obbligatorio

    731

    Premio per vacca nutrice per giovenche e vacche nutrici

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    735

    Premio per vacca nutrice: premio nazionale aggiuntivo

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    740

    Premio all'abbattimento

    (somma delle rubriche 741 e 742)

    Obbligatorio

    741

    Premio alla macellazione da 1 a 7 mesi

    Facoltativo

    Obbligatorio

    742

    Premio alla macellazione 8 mesi e oltre

    Obbligatorio

    Obbligatorio

    COLONNE DELLA TABELLA M

    Prodotto o combinazione di prodotti (colonna 1)

    (Colonne 2 e 3): Libere.

    Numero di unità di base per i pagamenti (colonna 4)

    Per le rubriche da 600 a 634 e 680 deve essere indicata la superficie in are per la quale sono concessi gli aiuti ai produttori. Per le rubriche da 710 a 742 deve essere indicato il numero dei capi che beneficiano dei pagamenti. Per le rubriche da 670 a 672 il numero dei diritti attivati deve essere espresso in are. Per la rubrica 674 deve essere registrato il numero di diritti speciali.

    Totale aiuti (colonna 5)

    Totale degli aiuti percepiti o per i quali si è costituito un diritto nel corso dell'esercizio contabile.

    (Colonne da 6 a 10): Libere


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.».


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