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Document 32009R0756
Commission Regulation (EC) No 756/2009 of 17 August 2009 establishing a prohibition of fishing for deep-sea sharks in Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of V, VI, VII, VIII and IX by vessels flying the flag of Portugal
Regolamento (CE) n. 756/2009 della Commissione, del 17 agosto 2009 , recante divieto di pesca degli squali pelagici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle zone V, VI, VII, VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese
Regolamento (CE) n. 756/2009 della Commissione, del 17 agosto 2009 , recante divieto di pesca degli squali pelagici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle zone V, VI, VII, VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese
GU L 214 del 19.8.2009, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
19.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 756/2009 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2009
recante divieto di pesca degli squali pelagici nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle zone V, VI, VII, VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2009 e il 2010. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
2/DSS |
Stato membro |
PRT |
Stock |
DWS/56789- |
Specie |
Squali pelagici |
Zona |
V, VI, VII, VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
Data |
23 luglio 2009 |