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Document 32009R0609

Regolamento (CE) n. 609/2009 della Commissione, dell' 8 luglio 2009 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 180 del 11.7.2009, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/609/oj

11.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/3


REGOLAMENTO (CE) N. 609/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto in forma di granuli composto da (% in peso):

betaina anidra

95,8

acqua

1,5

stearato di calcio (agente antiagglomerante)

1,0

con la parte restante costituita da impurità.

Il prodotto è impiegato nelle preparazioni utilizzate per l'alimentazione degli animali.

2923 90 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 1 a) e 1 f) del capitolo 29 e dal testo dei codici NC 2923 e 2923 90 00 .

Oltre alla betaina anidra e all'acqua, il prodotto contiene soltanto stearato di calcio (agente antiagglomerante) e impurità, di conseguenza rispetta la formulazione delle note 1 a) e 1 f) del capitolo 29.

La betaina non è una vitamina o una provitamina della voce 2936 , ma un sale d'ammonio quaternario intramolecolare [si vedano le Note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2923 , quarto paragrafo, punto 6)]. Pertanto il prodotto deve essere classificato alla voce 2923 .


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