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Document 32009R0499

    Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell' 11 giugno 2009 , che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Tailandia

    GU L 151 del 16.6.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/499/oj

    16.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 151/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 499/2009 DEL CONSIGLIO

    dell'11 giugno 2009

    che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Tailandia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore

    (1)

    In seguito ad un’inchiesta («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2) («regolamento iniziale») un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e sui loro componenti essenziali («TM» o «prodotto in questione») originari della Repubblica popolare cinese (RPC).

    (2)

    Tramite il regolamento (CE) n. 684/2008 (3) il Consiglio ha precisato qual è il prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale.

    2.   Avvio d’ufficio

    (3)

    Gli elementi a disposizione della Commissione a seguito dell’inchiesta iniziale hanno indicato che le misure antidumping sulle importazioni di TM originari della RPC sono state eluse attraverso operazioni di assemblaggio di TM (il «prodotto oggetto dell’inchiesta») in Tailandia.

    (4)

    In termini pratici gli elementi di prova diretti a disposizione della Commissione hanno indicato che:

    il fatto che si siano prese misure riguardanti il prodotto in questione ha preceduto una modifica significativa nella struttura degli scambi che interessano le esportazioni dalla RPC e dalla Tailandia nella Comunità senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti, a parte l’istituzione del dazio,

    tale modifica nella struttura degli scambi sembra risultare da operazioni di assemblaggio di TM che avvengono in Tailandia,

    gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in questione risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Notevoli volumi di importazioni di TM provenienti dalla Tailandia sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. Vi sono inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole, stabilito nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore,

    i prezzi dei TM sono soggetti a pratiche di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione.

    (5)

    Previa consultazione del comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta d’ufficio mediante il regolamento (CE) n. 923/2008 della Commissione (4) («regolamento di apertura») al fine di indagare sull’apparente elusione delle misure antidumping. A norma dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione, sempre mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di TM spediti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati come originari della Tailandia o no, a partire dal 21 settembre 2008.

    3.   Inchiesta

    (6)

    La Commissione ha ufficialmente notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della RPC e della Tailandia, ai produttori/esportatori di questi paesi, agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all’industria comunitaria. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori cinesi e tailandesi noti alla Commissione, agli importatori nella Comunità divenuti noti alla Commissione nel corso dell’inchiesta iniziale e agli operatori che si sono presentati entro le scadenze specificate nell’articolo 3 del regolamento di apertura. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.

    (7)

    Per quanto riguarda la Tailandia, alla Commissione non sono pervenute risposte ai questionari dagli esportatori/produttori, né osservazioni delle autorità. Soltanto un esportatore/produttore tailandese di TM il quale, secondo le informazioni in possesso della Commissione al tempo dell’apertura dell’inchiesta, esportava nella Comunità tale prodotto nel periodo compreso fra il 2005 e il PI (definito al considerando 10) e svolgeva operazioni di assemblaggio di TM in Tailandia, ha comunicato la cessazione delle attività a partire dall’aprile 2008.

    (8)

    Un esportatore/produttore cinese ha risposto al questionario dichiarando le sue vendite all’esportazione nella CE e alcune esportazioni di secondaria importanza del prodotto in questione in Tailandia. Non sono pervenute osservazioni dalle autorità cinesi.

    (9)

    Nove importatori della Comunità hanno infine risposto al questionario dichiarando le loro importazioni da Cina e Tailandia. Da queste risposte si è concluso che in generale c’è stato un aumento nelle importazioni dalla Tailandia e una diminuzione improvvisa nelle importazioni dalla RPC nel 2006, cioè nell’anno successivo all’entrata in vigore dei dazi antidumping definitivi. Le importazioni dalla RPC sono aumentate nuovamente negli anni seguenti mentre allo stesso tempo le importazioni dalla Tailandia sono diminuite leggermente, pur rimanendo ben al di sopra dei livelli del 2005.

    4.   Periodo dell’inchiesta

    (10)

    L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o settembre 2007 e il 31 agosto 2008 (PI). I dati sono stati raccolti a partire dal 2005 fino alla fine del PI per indagare sul presunto cambio nella struttura degli scambi e sugli altri aspetti definiti nell’articolo 13 del regolamento di base.

    B.   ESITO DELL’INCHIESTA

    1.   Considerazioni generali/livello di collaborazione/metodologia

    (11)

    Come menzionato al considerando 7, nessun produttore/esportatore di TM in Tailandia ha collaborato all’inchiesta fornendo i dati necessari. La Commissione non ha pertanto potuto verificare direttamente alla fonte la natura delle importazioni spedite dalla Tailandia. È stato quindi necessario elaborare conclusioni relative ai TM spediti dalla Tailandia nella Comunità basandosi sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. In questo contesto si noti che né le informazioni ricevute dagli importatori cinesi né quelle ricevute da quelli comunitari hanno permesso alla Commissione di determinare la natura di queste importazioni.

    (12)

    Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento nella struttura degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità, se detto cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, o se vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile, all’occorrenza facendo valere le disposizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di base.

    2.   Prodotto in questione e prodotto simile

    (13)

    Il prodotto in questione è costituito da transpallet manuali e dai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico (TM), di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, originari della RPC. Per TM si intendono i carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I TM sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l’attrezzo come una pompa, ad un’altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi ad un’altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

    (14)

    Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da transpallet manuali (che rispondono alla stessa definizione del prodotto in questione) e dai loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, spediti dalla Tailandia («prodotto oggetto dell’inchiesta») indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no, normalmente dichiarati usando gli stessi codici NC del prodotto in questione.

    (15)

    In base ai dati disponibili si è giunti alla conclusione che i TM esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti nella Comunità dalla Tailandia hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Sono pertanto considerati prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   Modifica nella struttura degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità

    (16)

    A causa della mancata collaborazione delle società tailandesi volume e valore delle esportazioni tailandesi del prodotto in questione nella Comunità sono stati determinati in base alle informazioni disponibili, in questo caso rappresentate dai dati statistici rilevati dagli Stati membri e compilati dalla Commissione conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e dai dati forniti da Eurostat. Per quanto riguarda i dati raccolti dalle risposte degli importatori comunitari, l’inchiesta ha stabilito che il numero di esportazioni dalla Tailandia riportate dagli importatori comunitari rappresenta soltanto una piccola parte delle esportazioni tailandesi di TM durante il PI, corrispondente a meno del 5 %. Viste le circostanze si è ritenuto che la situazione in merito al volume e al valore delle esportazioni tailandesi fosse rappresentata meglio dai dati statistici in possesso della Commissione che dalle scarse informazioni messe a disposizione dagli importatori comunitari.

    (17)

    Dopo l’entrata in vigore delle misure antidumping le importazioni di TM dalla Tailandia sono aumentate da 7 458 transpallet nel 2005 a 64 706 transpallet nel 2007 e sono diminuite a 42 056 transpallet durante il PI.

    (18)

    Per quanto riguarda la Cina, le importazioni di TM nella CE sono aumentate da 240 639 transpallet nel 2005 a 538 271 nel 2007 e a 584 786 durante il PI. Secondo le informazioni disponibili questo aumento è principalmente da attribuire all’aumento delle esportazioni dell’unico esportatore/produttore cinese soggetto all’aliquota minore di dazio antidumping. Le esportazioni cinesi provenienti da questo operatore in particolare rappresentano infatti la quota più consistente dell’aumento di importazioni nella CE di TM provenienti dalla RPC fra il 2005 e la fine del PI.

    (19)

    Preso atto della situazione sopracitata, si conclude che è avvenuto un cambiamento nella struttura degli scambi fra la CE, la RPC e la Tailandia. Le importazioni dalla RPC hanno continuato ad aumentare, ma ciò è da attribuire direttamente all’andamento delle esportazioni di uno degli esportatori/produttori cinesi che ha collaborato con l’inchiesta iniziale e a cui è stato attribuito il dazio antidumping più basso. Le importazioni dalla Tailandia sono d’altra parte aumentate dell’868 % fra il 2005 e il 2007 e si sono stabilizzate durante il PI con un aumento del 564 % rispetto al 2005.

    (20)

    In definitiva, pur mostrando una continuità nelle esportazioni dalla RPC, la struttura degli scambi ha messo in luce anche un aumento significativo nelle esportazioni provenienti dalla Tailandia. Il livello stabile od in costante aumento delle esportazioni provenienti dalla RPC, anche se molto inferiore fra il 2007 e il PI rispetto a quanto rilevato durante l’inchiesta iniziale, può essere spiegato notando che l’enorme maggioranza delle esportazioni proviene dall’azienda cinese con l’aliquota di dazio antidumping più bassa. La struttura relativa alla Tailandia, d’altro canto, si può spiegare soltanto come risultato di azioni volte all’elusione di misure.

    4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica

    (21)

    Le importazioni nella Comunità dalla Tailandia hanno iniziato ad aumentare durante l’inchiesta iniziale. Si ricorda che sia le autorità che i potenziali produttori/esportatori tailandesi sono stati informati dell’inchiesta in corso. Non è pervenuto tuttavia alcun dato in grado di spiegare tale aumento consistente e in effetti nessuna azienda tailandese ha collaborato all’inchiesta rispondendo ai questionari. In relazione a ciò va sottolineato che, come citato al considerando 7, le informazioni in possesso della Commissione all’apertura dell’inchiesta sembravano suggerire che un numero considerevole di operazioni di assemblaggio di TM avvenisse in Tailandia. D’altro canto non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare l’effettiva produzione in Tailandia di TM. In base alle informazioni disponibili si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di una motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la modifica nella struttura degli scambi è riconducibile all’imposizione del dazio antidumping sui TM originari della RPC.

    5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio antidumping (articolo 13, paragrafo 1)

    (22)

    L’inchiesta ha stabilito che le importazioni provenienti dalla Tailandia hanno indebolito gli effetti riparatori del dazio antidumping, in termini sia di quantità che di prezzi.

    (23)

    Si ricorda che la modifica nei flussi commerciali ha assunto la forma di un aumento eccezionale delle importazioni dalla Tailandia. Ciò ha in primo luogo indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping per quanto riguarda i quantitativi importati sul mercato comunitario. Se le importazioni comunitarie avessero avuto origine nella RPC invece che in Tailandia è infatti ragionevole pensare che i quantitativi importati sarebbero stati decisamente inferiori a quelli importati dalla Tailandia in ragione del fatto che sarebbe stato necessario pagare, fra le altre cose, il dazio antidumping compreso fra il 7,6 % e il 46,7 %.

    (24)

    In secondo luogo, per quanto riguarda i prezzi del prodotto in questione spedito dalla Tailandia inoltre in mancanza di qualsiasi collaborazione è stato necessario basarsi sui dati Eurostat (confermati dai dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base) che rappresentavano le migliori informazioni disponibili. Le informazioni inviate dagli importatori comunitari non sono state considerate pienamente attendibili per le ragioni descritte al considerando 16. A questo proposito si è stabilito che durante il PI il prezzo medio all’importazione di prodotti di esportazione tailandesi nella Comunità era decisamente inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i prezzi comunitari nel corso dell’inchiesta iniziale. In termini pratici, è emerso che il prezzo all’importazione medio per i prodotti tailandesi esportati nella Comunità era inferiore del 48,9 % al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i prezzi comunitari nel corso dell’inchiesta iniziale. Gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi sono pertanto indeboliti.

    (25)

    La Commissione ha quindi concluso che le importazioni del prodotto in questione dalla Tailandia indeboliscono gli effetti riparatori del dazio in termini sia quantitativi che di prezzo.

    6.   Verifica del dumping (articolo 13, paragrafo 1)

    (26)

    Come spiegato nei considerando 7 e 16, in assenza di collaborazione, per stabilire i prezzi all’esportazione nella CE ai fini della determinazione dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione alle esportazioni del prodotto in questione dalla Tailandia nella Comunità durante il PI sono stati utilizzati i dati Eurostat a livello NC, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

    (27)

    Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base tali prezzi all’esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito, in questo caso la media ponderata del valore normale stabilito nel corso dell’inchiesta iniziale.

    (28)

    In assenza di collaborazione e a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, per confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di prodotti considerata nel corso della presente inchiesta fosse la stessa presa in considerazione durante l’inchiesta iniziale.

    (29)

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, quale stabilita dai dati Eurostat ed espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria al netto del dazio, è emerso un margine di dumping significativo, pari al 22,5 %.

    (30)

    Preso atto di tale margine di dumping e del fatto che non esistono elementi che indichino un cambiamento significativo nella gamma dei prodotti all’esportazione, si è ritenuto che vi fosse dumping in relazione al valore normale stabilito nel corso dell’inchiesta iniziale.

    C.   MISURE

    (31)

    Alla luce dei risultati suesposti si conclude che si è verificata un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure anti-dumping esistenti applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della RPC andrebbero pertanto estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no.

    (32)

    La misura da estendere sarebbe quella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento iniziale, applicabile agli operatori che non hanno collaborato, ovvero «tutte le altre società». Conseguentemente, ai fini del presente regolamento l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, è del 46,7 %.

    (33)

    Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui qualunque misura così estesa può essere applicata alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di TM spediti dalla Tailandia.

    D.   RICHIESTE DI ESENZIONE

    (34)

    Si ricorda che nel corso della presente inchiesta nessun esportatore/produttore tailandese di TM nella Comunità è risultato esistere in Tailandia o si è presentato alla Commissione, né ha collaborato con il procedimento. Ciononostante altri esportatori/produttori tailandesi interessati che intendano presentare, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione è giustificata. Tale esenzione può essere concessa per esempio in seguito ad una valutazione della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell’utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che si perseveri in pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente ed è provato il dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La domanda va inviata al più presto alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, ed in particolare ogni eventuale modifica delle attività della società connessa alla produzione e alle vendite.

    E.   COMUNICAZIONE

    (35)

    Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, originari della Repubblica popolare cinese, viene con il presente regolamento esteso ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005 modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900011 e 8431200011), spediti dalla Tailandia indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no.

    2.   I dazi estesi a norma del paragrafo 1 sono riscossi sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 923/2008 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

    3.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 04/090

    1040 Bruxelles

    BELGIO

    Fax +32 22956505.

    2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare mediante apposita decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 delle importazioni che non eludano le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005.

    Articolo 3

    Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni definita a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 923/2008.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. SLAMEČKA


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

    (3)  GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

    (4)  GU L 252 del 20.9.2008, pag. 3.


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