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Document 32009R0457
Commission Regulation (EC) No 457/2009 of 3 June 2009 on the issue of licences for the import of garlic in the subperiod from 1 September to 30 November 2009
Regolamento (CE) n. 457/2009 della Commissione, del 3 giugno 2009 , concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1 o settembre al 30 novembre 2009
Regolamento (CE) n. 457/2009 della Commissione, del 3 giugno 2009 , concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1 o settembre al 30 novembre 2009
GU L 138 del 4.6.2009, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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4.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 457/2009 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2009
concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o settembre al 30 novembre 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi. |
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(2) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 maggio 2009, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina. |
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(3) |
Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro fine di maggio 2009 in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 maggio 2009 e trasmesse alla Commissione entro fine di maggio 2009 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
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Origine |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione |
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Argentina |
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09.4104 |
X |
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09.4099 |
X |
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Cina |
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09.4105 |
22,555813 % |
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09.4100 |
0,413896 % |
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Altri paesi terzi |
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09.4106 |
100 % |
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09.4102 |
55,571395 % |
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