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Document 32009R0281

Regolamento (CE) n. 281/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009 , recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2009/2010

GU L 93 del 7.4.2009, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/281/oj

7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/20


REGOLAMENTO (CE) N. 281/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2009/2010

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 142 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per determinati quantitativi di zucchero al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2)

Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi all'importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2009/2010, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.

(3)

Occorre pertanto fissare i quantitativi di zucchero industriale di importazione per la campagna 2009/2010.

(4)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2009/2010, i dazi all’importazione sono sospesi per un quantitativo pari a 400 000 tonnellate di zucchero industriale di cui al codice NC 1701.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


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