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Document 32009R0204

    Regolamento (CE) n. 204/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco e al fine di tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    GU L 71 del 17.3.2009, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/204/oj

    17.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 71/13


    REGOLAMENTO (CE) N. 204/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 16 marzo 2009

    recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco e al fine di tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In base all'offerta che ha presentato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 la Comunità ha concesso ai prodotti manufatti di iuta e di cocco originari di alcuni paesi in via di sviluppo preferenze tariffarie consistenti in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, nell'esenzione totale di tali dazi.

    (2)

    Dopo l'entrata in vigore del regime SPG nel 1995, la Comunità ha proceduto, in margine al GATT, all'apertura autonoma di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per determinati quantitativi di prodotti manufatti di iuta e di cocco. I contingenti tariffari aperti per tali prodotti dal regolamento (CE) n. 32/2000 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2008 dal regolamento (CE) n. 2158/2005 della Commissione (2).

    (3)

    Poiché il regime SPG è stato prolungato fino al 31 dicembre 2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (3), relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, è necessario prorogare fino al 31 dicembre 2011 anche il regime dei contingenti tariffari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco.

    (4)

    Nella nomenclatura combinata per il 2009, stabilita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (4), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione (5), i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di alcuni prodotti sono stati modificati. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 32/2000 si riferisce ad alcuni di quei codici NC e deve essere perciò adeguato.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 32/2000 va quindi modificato di conseguenza.

    (6)

    Poiché il regolamento (CE) n. 1031/2008 entra in vigore il 1o gennaio 2009, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i numeri d'ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111, nella quinta colonna («periodo contingentale») dell'allegato III al regolamento (CE) n. 32/2000, i termini «dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008» sono sostituiti da «dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011».

    Articolo 2

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificato:

    a)

    nella prima parte dell'allegato IV, per il numero d'ordine 09.0104 il codice NC «6406 99 80» nella seconda colonna è sostituito dal codice NC «6406 99 85»;

    b)

    nella seconda parte dell'allegato IV, i codici per il numero d'ordine 09.0104 sono così modificati:

    i)

    nella riga del codice NC «6406 10 19», il codice Taric «10» nella terza colonna è cancellato;

    ii)

    i codici NC «6406 10 11» e «6406 10 19» nella seconda colonna sono sostituiti dal codice NC «6406 10 10»;

    iii)

    il codice NC «6406 99 80» nella seconda colonna è sostituito dal codice NC «6406 99 85».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2009.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 342 del 24.12.2005, pag. 61.

    (3)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

    (4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (5)  GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.


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