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Document 32009R0054
Commission Regulation (EC) No 54/2009 of 21 January 2009 amending Council Regulation (EC) No 669/97 as regards the opening and management of Community tariff quotas for certain fish and fishery products originating in the Faroe Islands
Regolamento (CE) n. 54/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer
Regolamento (CE) n. 54/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer
GU L 17 del 22.1.2009, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
22.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 54/2009 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 2/2008 del comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer (2008/957/CE) (2) ha modificato le tabelle I e II dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo fra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra. |
(2) |
Nel protocollo 1, modificato, dell'accordo si fissano tre nuovi contingenti tariffari annuali che coprono le importazioni nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer. I nuovi contingenti tariffari si devono applicare a partire dal 1o settembre 2008. Al fine di applicare i nuovi contingenti, è necessario adeguare l'elenco di pesci e prodotti della pesca soggetti ai contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 669/97. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. A fini di semplificazione e per garantire una gestione efficace in stretta cooperazione fra le autorità delle Isole Færøer, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, tale sistema di gestione dovrebbe applicarsi ai contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 669/97. |
(4) |
Per il 2008 i volumi dei contingenti tariffari di cui al presente regolamento dovrebbero essere calcolati proporzionalmente ai volumi di base di cui alla decisione n. 2/2008 (2008/957/CE), tenendo conto della parte dell'anno trascorsa prima della data di applicazione dei contingenti tariffari. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/97. |
(6) |
In conformità della decisione n. 2/2008 (2008/957/CE), i nuovi contingenti tariffari si devono applicare a partire dal 1o settembre 2008. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 669/97 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.». |
2) |
L'allegato è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 101 del 18.4.1997, pag. 1.
(2) GU L 338 del 17.12.2008, pag. 72.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 sono aggiunte le righe seguenti:
N. d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione |
Aliquota del dazio |
Volumi contingentali (tonnellate) |
«09.0672 |
ex 0305 59 80 |
80 |
Merluzzi carbonari (Pollachius virens), essiccati e salati |
0 |
Dall'1.9. al 31.12.2008: 250 Dall'1.1 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 750 |
09.0674 |
ex 0307 91 00 ex 0307 99 18 ex 1605 90 30 |
10 10 30 |
Buccino (Buccinum undatum), vivo, fresco o refrigerato, congelato, preparato o conservato |
0 |
Dall'1.9. al 31.12.2008: 400 Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 1 200 |
09.0676 |
ex 0306 14 90 |
10 |
Granchio della specie Geryon affinis, congelato |
0 |
Dall'1.9. al 31.12.2008: 250 Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno:750» |