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Document 32009R0054

    Regolamento (CE) n. 54/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer

    GU L 17 del 22.1.2009, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/54/oj

    22.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 17/37


    REGOLAMENTO (CE) N. 54/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 21 gennaio 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione n. 2/2008 del comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer (2008/957/CE) (2) ha modificato le tabelle I e II dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo fra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra.

    (2)

    Nel protocollo 1, modificato, dell'accordo si fissano tre nuovi contingenti tariffari annuali che coprono le importazioni nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer. I nuovi contingenti tariffari si devono applicare a partire dal 1o settembre 2008. Al fine di applicare i nuovi contingenti, è necessario adeguare l'elenco di pesci e prodotti della pesca soggetti ai contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 669/97.

    (3)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. A fini di semplificazione e per garantire una gestione efficace in stretta cooperazione fra le autorità delle Isole Færøer, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, tale sistema di gestione dovrebbe applicarsi ai contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 669/97.

    (4)

    Per il 2008 i volumi dei contingenti tariffari di cui al presente regolamento dovrebbero essere calcolati proporzionalmente ai volumi di base di cui alla decisione n. 2/2008 (2008/957/CE), tenendo conto della parte dell'anno trascorsa prima della data di applicazione dei contingenti tariffari.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/97.

    (6)

    In conformità della decisione n. 2/2008 (2008/957/CE), i nuovi contingenti tariffari si devono applicare a partire dal 1o settembre 2008. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 669/97 è modificato come segue:

    1)

    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.».

    2)

    L'allegato è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 101 del 18.4.1997, pag. 1.

    (2)  GU L 338 del 17.12.2008, pag. 72.

    (3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 sono aggiunte le righe seguenti:

    N. d'ordine

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Designazione

    Aliquota del dazio

    Volumi contingentali

    (tonnellate)

    «09.0672

    ex 0305 59 80

    80

    Merluzzi carbonari (Pollachius virens), essiccati e salati

    0

    Dall'1.9. al 31.12.2008: 250

    Dall'1.1 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 750

    09.0674

    ex 0307 91 00

    ex 0307 99 18

    ex 1605 90 30

    10

    10

    30

    Buccino (Buccinum undatum), vivo, fresco o refrigerato, congelato, preparato o conservato

    0

    Dall'1.9. al 31.12.2008: 400

    Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 1 200

    09.0676

    ex 0306 14 90

    10

    Granchio della specie Geryon affinis, congelato

    0

    Dall'1.9. al 31.12.2008: 250

    Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno:750»


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