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Document 32009R0052

Regolamento (CE) n. 52/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009 , che inizia un riesame, concernente un nuovo esportatore , del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

GU L 17 del 22.1.2009, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/52/oj

22.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/19


REGOLAMENTO (CE) N. 52/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

che inizia un riesame, concernente un «nuovo esportatore», del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   RICHIESTA DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernente «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd. («il richiedente»), produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto oggetto dell’esame è costituito da transpallet manuali e dalle relative componenti essenziali, ossia telaio e sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. I transpallet manuali sono definiti come carrelli a ruote che sostengono braccia a forchetta per il sollevamento di palette, destinati a essere spinti, tirati e guidati manualmente, su superfici lisce, livellate e rigide da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d’altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare una paletta sull’altra (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura) («il prodotto in esame»).

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio (2), in base al quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 46,7 %, escluse quelle di alcune imprese espressamente indicate, soggette a dazi con aliquote individuali.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente adduce il fatto di operare in condizioni di economia di mercato, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Egli adduce inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito: «il periodo dell’inchiesta iniziale») e afferma inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

E.   PROCEDURA

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(7)

Esaminate le prove disponibili, la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti da giustificare l’inizio di un riesame concernente un «nuovo esportatore», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta ricevuta la richiesta di cui al paragrafo 8, lettera c), verrà accertato se il richiedente operi nelle condizioni di economia di mercato definito all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base oppure se il richiedente soddisfi i requisiti per ottenere un dazio individuale fissato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. In tal caso, verrà calcolato il margine di dumping individuale del richiedente e, se emergono pratiche di dumping, sarà fissata l’aliquota del dazio cui devono essere soggette le sue importazioni del prodotto interessato nella Comunità.

(8)

Se si accerta che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, può essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte delle imprese non menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1174/2005.

a)

Questionari

Per ottenere le informazioni che essa ritiene necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)

Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

La Commissione può inoltre provvedere all’audizione delle parti interessate che lo chiedano per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini posti dal presente regolamento per manifestarsi.

c)

Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale

Se il richiedente dimostra, con sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale verrà stabilito in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, deve essere presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la richiesta. Il richiedente può inoltre usare tale modulo di richiesta per chiedere un trattamento individuale e dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

d)

Selezione del paese ad economia di mercato

Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. La Commissione propone di ricorrere nuovamente al Canada per questo scopo, come già avvenuto per l’inchiesta che portò all’istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

Inoltre, se il richiedente ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato, la Commissione può eventualmente far valere conclusioni relative al valore normale calcolato in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire elementi inattendibili di costo o di prezzo cinesi, necessari a fissare il valore normale, in mancanza di dati attendibili della Repubblica popolare cinese. La Commissione intende ricorrere al Canada anche per questo scopo.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(9)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso registrate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, se il presente riesame si concludesse accertando l’esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d’inizio del riesame. In questo stadio del procedimento non è possibile stimare l’importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G.   TERMINI

(10)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

a)

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al punto 8, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta;

b)

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione;

c)

le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all’opportunità della scelta del Canada come paese a economia di mercato in riferimento al quale determinare il valore normale per la Repubblica popolare cinese, nel caso in cui al richiedente non sia concesso il trattamento di impresa operante in economia di mercato;

d)

il richiedente dovrà presentare una richiesta debitamente documentata per ottenere il trattamento di economia di mercato e/o individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(11)

Se una parte interessata rifiuta di rilasciare informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti od ostacola gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, si possono trarre conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(12)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potrà ricorrere ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l’esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(13)

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

J.   CONSIGLIERE AUDITORE

(14)

Si ricordi che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell’esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l’interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; se necessario, esso media su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, anche sui dati di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con il presente atto, inizia il riesame del regolamento (CE) n. 1174/2005 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, al fine di determinare se e fino a che punto le importazioni di transpallet manuali e relative componenti essenziali, classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900011, 8427900019, 8431200011 e 8431200019), originari della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti per l’esportazione verso la Comunità da Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd. (codice supplementare TARIC A929) devono essere soggetti al dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1174/2005. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono dei carrelli a ruote che sostengono braccia a forchetta per il sollevamento di palette, destinati a essere spinti, tirati e guidati manualmente, su superfici lisce, livellate e rigide da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d’altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare una paletta sull’altra (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura).

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 sulle importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento. La registrazione cessa 9 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto ed inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento, nonché eventuali altre informazioni, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione. Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che le parti interessate si manifestino entro i termini suesposti. Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all’opportunità della scelta del Canada come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 40 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno presentate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «limited  (4)» e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

B-1040 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22 95 65 05

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso viene protetto in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Esso è considerato documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e dell’articolo 6 dell'accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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