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Document 32009D0409
2009/409/EC: Council Decision of 27 April 2009 establishing, in accordance with Article 104(8) of the Treaty, whether effective action has been taken by the United Kingdom in response to the Council Recommendation of 8 July 2008 pursuant to Article 104(7)
2009/409/CE: Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009 , che stabilisce se, in conformità all’articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , formulata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7
2009/409/CE: Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009 , che stabilisce se, in conformità all’articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , formulata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7
GU L 132 del 29.5.2009, pp. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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29.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2009
che stabilisce se, in conformità all’articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell’8 luglio 2008 formulata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7
(2009/409/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 8,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
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(2) |
A norma del punto 5 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del trattato non si applica al Regno Unito fintantoché questo paese non passerà alla terza fase dell’Unione economica e monetaria (1). Nella seconda fase dell’Unione economica e monetaria, il Regno Unito deve invece cercare di evitare disavanzi pubblici eccessivi a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del trattato. |
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(3) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e a una crescita vigorosa, sostenibile e in grado di favorire l’occupazione. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi. |
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(4) |
La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita era intesa a rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che si tenesse pienamente conto della situazione economica e di bilancio in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). In questo modo il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro che sostiene le politiche di governo per un rapido ritorno a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica. |
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(5) |
Con decisione 2008/713/CE (3) il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 104, paragrafo 6, che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo. |
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(6) |
In conformità all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, l’8 luglio 2008 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha inoltre adottato una raccomandazione (4) rivolta alle autorità del Regno Unito invitandole a porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo quanto prima e non oltre l’esercizio finanziario 2009/2010 riportando il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del 3 % del PIL in modo credibile e sostenibile. A tal fine il Consiglio ha raccomandato che le autorità garantiscano un miglioramento strutturale di almeno lo 0,5 % del PIL nell’esercizio 2009/2010 e ha stabilito all’8 gennaio 2008 il termine entro il quale il governo del Regno Unito doveva adottare misure efficaci. |
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(7) |
La valutazione del seguito dato dal Regno Unito alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2009/2010 porta alle conclusioni seguenti:
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(8) |
Queste considerazioni portano a concludere che, in un contesto di progressivo deterioramento delle condizioni economiche, dal luglio 2008 le autorità britanniche hanno attuato misure discrezionali supplementari tali da comportare un aumento del disavanzo in linea con quelle previste dal piano europeo di ripresa economica. Gli effetti combinati della grave crisi economica e delle misure di stimolo adottate dalle autorità britanniche hanno condotto al consistente deterioramento della posizione di bilancio del Regno Unito previsto per il 2009/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell’8 luglio 2008 nel periodo indicato nella raccomandazione.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/25:EN:HTML
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(3) GU L 238 del 5.9.2008, pag. 5.
(4) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12926_en.pdf