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Document 32009D0409

2009/409/CE: Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009 , che stabilisce se, in conformità all’articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , formulata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7

GU L 132 del 29.5.2009, pp. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/409/oj

29.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

che stabilisce se, in conformità all’articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell’8 luglio 2008 formulata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7

(2009/409/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

A norma del punto 5 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del trattato non si applica al Regno Unito fintantoché questo paese non passerà alla terza fase dell’Unione economica e monetaria (1). Nella seconda fase dell’Unione economica e monetaria, il Regno Unito deve invece cercare di evitare disavanzi pubblici eccessivi a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del trattato.

(3)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e a una crescita vigorosa, sostenibile e in grado di favorire l’occupazione. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita era intesa a rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che si tenesse pienamente conto della situazione economica e di bilancio in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). In questo modo il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro che sostiene le politiche di governo per un rapido ritorno a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

Con decisione 2008/713/CE (3) il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 104, paragrafo 6, che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo.

(6)

In conformità all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, l’8 luglio 2008 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha inoltre adottato una raccomandazione (4) rivolta alle autorità del Regno Unito invitandole a porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo quanto prima e non oltre l’esercizio finanziario 2009/2010 riportando il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del 3 % del PIL in modo credibile e sostenibile. A tal fine il Consiglio ha raccomandato che le autorità garantiscano un miglioramento strutturale di almeno lo 0,5 % del PIL nell’esercizio 2009/2010 e ha stabilito all’8 gennaio 2008 il termine entro il quale il governo del Regno Unito doveva adottare misure efficaci.

(7)

La valutazione del seguito dato dal Regno Unito alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2009/2010 porta alle conclusioni seguenti:

a)

a seguito della raccomandazione del Consiglio del luglio 2008 formulata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, le autorità del Regno Unito hanno annunciato misure discrezionali supplementari tali da comportare un aumento del disavanzo. Il 16 luglio 2008 il governo ha annunciato il rinvio dell’aumento legato all’inflazione delle accise sul carburante, previsto per ottobre 2008, con un costo in termini di perdita di entrate stimato allo 0,05 % del PIL nel 2008/2009. Nel settembre 2008 sono state introdotte misure supplementari tali da comportare un aumento del disavanzo, equivalenti allo 0,1 % del PIL nel 2009/2010, fra cui un aumento della spesa nel settore degli alloggi;

b)

il 24 novembre 2008 il governo ha presentato la relazione pre-bilancio 2008 («Pre-Budget Report» – PBR). In parte a causa dell’impatto inatteso delle conseguenze negative della crisi finanziaria mondiale che si è sviluppata a partire dall’autunno 2007, la relazione presentava una netta tendenza al ribasso rispetto alle proiezioni macroeconomiche a medio termine. Visto il contesto macroeconomico, il governo ha annunciato ulteriori misure discrezionali di allentamento della disciplina di bilancio, intese a sostenere l’economia, pari circa a ½ % del PIL nel 2008/2009 e all’1,0 % del PIL nel 2009/2010. Le misure comprendevano una riduzione temporanea dell’aliquota normale dell’IVA, che corrispondeva a circa la metà dello stimolo, e l’esecuzione anticipata delle spese per investimenti;

c)

complessivamente, le misure di stimolo erano in linea con quelle previste dal piano europeo di ripresa economica, approvato dal Consiglio europeo l’11 dicembre 2008;

d)

le proiezioni macroeconomiche e di bilancio contenute nell’aggiornamento del 2008 del programma di convergenza del Regno Unito, presentate alla Commissione il 18 dicembre 2008, erano identiche a quelle della relazione pre-bilancio 2008 e prevedevano nel 2009/2010 un ulteriore aumento del rapporto disavanzo/PIL, stimato all’8,2 % del PIL. Il previsto deterioramento delle finanze pubbliche nel 2009/2010 è dovuto essenzialmente a due fattori in parte correlati fra loro: in primo luogo la contrazione generale del PIL e in secondo luogo le forti perdite di gettito fiscale provenienti da due fonti finora considerate primarie: il settore finanziario e il mercato immobiliare. Nonostante questo, circa un terzo dell’aumento del disavanzo previsto dal programma nel 2009/2010 riflette le misure di stimolo fiscale adottate;

e)

l’aggiornamento del 2008 del programma di convergenza prevede inoltre un rapporto debito pubblico/PIL di circa il 60 % del PIL nel 2009/2010, ossia nettamente superiore al 46 % circa prospettato dalle autorità del Regno Unito nel marzo 2008;

f)

secondo le previsioni intermedie di gennaio 2009 dei servizi della Commissione, nel 2009/2010 il disavanzo dovrebbe essere pari al 9½ % del PIL, ossia di 1¼ punti percentuali superiore a quanto indicato nel programma di convergenza, principalmente a causa del forte deterioramento previsto per il contesto macroeconomico nelle suddette previsioni dei servizi della Commissione; il PIL nominale sarebbe inferiore di circa il 5 %. Nel frattempo i dati sulle finanze pubbliche pubblicati a seguito delle previsioni intermedie di gennaio 2009 dei servizi della Commissione indicano che i risultati delle finanze pubbliche nel 2008/2009 saranno probabilmente peggiori di quelli attesi.

(8)

Queste considerazioni portano a concludere che, in un contesto di progressivo deterioramento delle condizioni economiche, dal luglio 2008 le autorità britanniche hanno attuato misure discrezionali supplementari tali da comportare un aumento del disavanzo in linea con quelle previste dal piano europeo di ripresa economica. Gli effetti combinati della grave crisi economica e delle misure di stimolo adottate dalle autorità britanniche hanno condotto al consistente deterioramento della posizione di bilancio del Regno Unito previsto per il 2009/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell’8 luglio 2008 nel periodo indicato nella raccomandazione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/25:EN:HTML

(2)   GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(3)   GU L 238 del 5.9.2008, pag. 5.

(4)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12926_en.pdf


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