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Document 32009D0140
2009/140/EC: Commission Decision of 10 February 2009 on the non-publication of the reference of standard EN 3-9:2006 Portable fire extinguishers — Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO 2 extinguishers , in accordance with Directive 97/23/EC concerning pressure equipment (notified under document number C(2009) 666) (Text with EEA relevance)
2009/140/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2009 , relativa alla non pubblicazione del riferimento alla norma EN 3-9:2006 Estintori d’incendio portatili — parte 9: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la resistenza alla pressione di estintori a CO 2 , conformemente alla direttiva 97/23/CE riguardante le attrezzature a pressione [notificata con il numero C(2009) 666] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/140/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2009 , relativa alla non pubblicazione del riferimento alla norma EN 3-9:2006 Estintori d’incendio portatili — parte 9: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la resistenza alla pressione di estintori a CO 2 , conformemente alla direttiva 97/23/CE riguardante le attrezzature a pressione [notificata con il numero C(2009) 666] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 48 del 19.2.2009, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
19.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2009
relativa alla non pubblicazione del riferimento alla norma EN 3-9:2006 «Estintori d’incendio portatili — parte 9: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la resistenza alla pressione di estintori a CO2», conformemente alla direttiva 97/23/CE riguardante le attrezzature a pressione
[notificata con il numero C(2009) 666]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/140/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (1) e in particolare l’articolo 6,
visto il parere del comitato permanente istituito ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche nonché delle norme per i servizi della società dell’informazione (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 97/23/CE prevede che le attrezzature e gli insiemi a pressione possano essere immessi sul mercato e messi in servizio solo se, una volta correttamente installati, sottoposti a manutenzione e usati per lo scopo per il quali sono previsti, non mettono in pericolo la salute e sicurezza delle persone e, eventualmente, degli animali domestici e dei beni. |
(2) |
Le attrezzature e gli insiemi a pressione, se conformi a norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono rispettare i requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 97/23/CE, la Svezia, ha sollevato un’obiezione formale nei confronti della norma EN 3-9:2006, adottata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 2 novembre 2006, i cui riferimenti non sono stati ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(4) |
La Svezia ritiene che le sezioni 4, 5.1, 5.2, 5.4, 6 e 8 della norma EN 3-9:2006 non rispondano ai requisiti essenziali della direttiva 97/23/CE. |
(5) |
La Svezia ritiene che la sezione 4 (materiali) della norma EN 3-9:2006 dia solo informazioni generali e sia perciò impossibile formulare soluzioni tecniche sui materiali di cui al punto 4 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. Effettuare una scelta precisa dei materiali è, però, un elemento essenziale per soddisfare i requisiti fondamentali di sicurezza di una attrezzatura a pressione in conformità di quanto richiesto con il mandato M/071 conferito al CEN. |
(6) |
La sezione 4 della norma EN 3-9:2006 non precisa i tipi di materiali da utilizzare. La norma si limita a escludere l’uso di materiali non metallici per i corpi dei dispositivi di azionamento e prescrive che i materiali delle componenti passibili di entrare in contatto con il contenuto siano compatibili sia con il contenuto che con il materiale di altre componenti. In mancanza, perciò, di caratteristiche tecniche concrete, la sezione 4 della norma EN 3-9:2006 non può conferire la presunzione di conformità ai requisiti del punto 4 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. |
(7) |
La Svezia ritiene che la sezione 5 (caratteristiche) della norma EN 3-9:2006, e in particolare le sottosezioni 5.1 e 5.2, non contengano, riguardo alle caratteristiche dei recipienti di CO2, prescrizioni tecniche relative alla resistenza necessaria per il contenimento della pressione. La Svezia ritiene che queste clausole non soddisfino i punti 2.3 e 2.9 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. |
(8) |
Le sottosezioni 5.1 e 5.2 della norma EN 3-9:2006 non contengono requisiti specifici di progettazione del cilindro e del dispositivo di azionamento né soluzioni tecniche dettagliate che garantiscano operazioni di riempimento e di svuotamento sicure. Esse non bastano perciò a conferire la presunzione di conformità ai requisiti per un uso e funzionamento sicuri di cui al punto 2.3 e per un riempimento e svuotamento sicuri di cui al punto 2.9 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. |
(9) |
La Svezia ritiene inoltre che la sezione 5.4 della norma EN 3-9:2006 non soddisfi il punto 2.11.2 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. |
(10) |
La sottosezione 5.4 della norma EN 3-9:2006 specifica che il dispositivo di sicurezza a disco di rottura deve attivarsi quando la pressione è compresa tra una pressione superiore del 10 % alla pressione massima ammissibile PS e la pressione di prova PT. La norma classifica il disco di rottura nella categoria degli accessori di sicurezza. Il disco di rottura non è però un dispositivo tipico di limitazione della pressione ma piuttosto un dispositivo di protezione destinato a limitare i danni in caso di eccessivo riempimento o surriscaldamento. Il punto 2.11.2 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE sui dispositivi di limitazione della pressione impone inoltre che tali dispositivi siano costruiti in modo da impedire che la pressione superi permanentemente la pressione massima ammissibile PS e che PS possa essere superata solo per un impulso momentaneo e solo per il 10 %. Questa sezione non può perciò conferire alla direttiva 97/23/CE la presunzione di conformità. |
(11) |
Secondo la Svezia, la sezione 6 della norma EN 3-9:2006 (fabbricazione dell’insieme estintore) è destinata, in base al suo allegato ZA, a garantire la conformità ai requisiti di cui al punto 2.8 (insiemi) dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. Ma il punto 2.8 dell’allegato I di tale direttiva si riferisce alle caratteristiche piuttosto che alla fabbricazione dell’insieme estintore. |
(12) |
Il punto 2.8 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE elenca la caratteristiche progettuali degli insiemi per garantire l’idoneità delle varie componenti, la loro interazione e il corretto assemblaggio in un complesso integrato e funzionale. I requisiti dettagliati concernenti la fabbricazione si trovano al punto 3 dell’allegato I della direttiva. |
(13) |
La sezione 6 della norma EN 3-9:2006 non elenca caratteristiche specifiche. Essa contiene informazioni piuttosto generali sia di progettazione che di fabbricazione, senza tuttavia essere sufficiente a conferire la presunzione di conformità ai requisiti di cui al punto 2.8 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. Poiché inoltre il contenuto di questa sezione non corrisponde ai pertinenti requisiti della direttiva, esso può dar luogo a confusione. |
(14) |
La Svezia ritiene infine che la sezione 8 della norma EN 3-9:2006 non soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE in quanto mancano 2 parametri tra i più importanti: la pressione massima ammissibile PS e temperatura massima ammissibile (TSmax). |
(15) |
La direttiva 97/23/CE, allegato I, punto 3.3 contiene requisiti dettagliati di marcatura e di etichettatura per le attrezzature a pressione. Ciò comprende informazioni sui principali limiti minimi e massimi, per tutte le attrezzature a pressione. |
(16) |
La sezione 8 della norma EN 3-9:2006 elenca caratteristiche di pressione massima ammissibile PS ma non di temperatura minima e massima ammissibile (TSmin/TSmax). Essa non è perciò sufficiente a conferire la presunzione di conformità al punto 3.3 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. |
(17) |
Valutando complessivamente la struttura e il contenuto della norma EN 3-9:2006 non è chiaro inoltre se essa riguarda le caratteristiche progettuali del solo insieme (estintore portatile a pressione) o anche le caratteristiche delle componenti e la fabbricazione dell’insieme. Anche il suo campo d’applicazione e la relazione tra le sue clausole e i requisiti essenziali della direttiva 97/23/CE possono dar luogo a confusione. |
(18) |
In base alla norma EN 3-9:2006, alle informazioni ricevute nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali, al CEN e all’industria e valutati tutti i possibili aspetti, risulta pertanto che la norma EN 3-9:2006 armonizzata non rispetta i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 97/23/CE. |
(19) |
I riferimenti della norma EN 3-9:2006 non devono perciò essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riferimento della norma EN 3-9:2006 «Estintori d’incendio portatili — parte 9: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la resistenza alla pressione di estintori a CO2» non deve essere pubblicato nell’elenco delle norme della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1.
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.