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Document 32008R1277

Regolamento (CE) n. 1277/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

GU L 339 del 18.12.2008, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; abrogato da 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1277/oj

18.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/76


REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2005, il 2006 e il 2007, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

Dal 1o ottobre al 31 maggio

594 495

78.0020

Dal 1o giugno al 30 settembre

108 775

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1o maggio al 31 ottobre

8 632

78.0075

Dal 1o novembre al 30 aprile

15 259

78.0085

0709 90 80

Carciofi

Dal 1o novembre al 30 giugno

16 421

78.0100

0709 90 70

Zucchine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

65 893

78.0110

0805 10 20

Arance

Dal 1o dicembre al 31 maggio

700 277

78.0120

0805 20 10

Clementine

Dal 1o novembre a fine febbraio

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

Dal 1o novembre a fine febbraio

95 620

78.0155

0805 50 10

Limoni

Dal 1o giugno al 31 dicembre

335 735

78.0160

Dal 1o gennaio al 31 maggio

64 586

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

Dal 21 luglio al 20 novembre

89 754

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1o gennaio al 31 agosto

876 665

78.0180

Dal 1o settembre al 31 dicembre

106 465

78.0220

0808 20 50

Pere

Dal 1o gennaio al 30 aprile

257 327

78.0235

Dal 1o luglio al 31 dicembre

37 316

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1o giugno al 31 luglio

4 199

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

Dal 21 maggio al 10 agosto

151 059

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dall’11 giugno al 30 settembre

39 144

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dall’11 giugno al 30 settembre

7 658»


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