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Document 32008R1277

    Regolamento (CE) n. 1277/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

    GU L 339 del 18.12.2008, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; abrogato da 32011R0543

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1277/oj

    18.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 339/76


    REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

    (2)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2005, il 2006 e il 2007, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

    (3)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO XVII

    DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione

    Periodo di applicazione

    Livello limite

    (tonnellate)

    78.0015

    0702 00 00

    Pomodori

    Dal 1o ottobre al 31 maggio

    594 495

    78.0020

    Dal 1o giugno al 30 settembre

    108 775

    78.0065

    0707 00 05

    Cetrioli

    Dal 1o maggio al 31 ottobre

    8 632

    78.0075

    Dal 1o novembre al 30 aprile

    15 259

    78.0085

    0709 90 80

    Carciofi

    Dal 1o novembre al 30 giugno

    16 421

    78.0100

    0709 90 70

    Zucchine

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    65 893

    78.0110

    0805 10 20

    Arance

    Dal 1o dicembre al 31 maggio

    700 277

    78.0120

    0805 20 10

    Clementine

    Dal 1o novembre a fine febbraio

    385 569

    78.0130

    0805 20 30

    0805 20 50

    0805 20 70

    0805 20 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

    Dal 1o novembre a fine febbraio

    95 620

    78.0155

    0805 50 10

    Limoni

    Dal 1o giugno al 31 dicembre

    335 735

    78.0160

    Dal 1o gennaio al 31 maggio

    64 586

    78.0170

    0806 10 10

    Uve da tavola

    Dal 21 luglio al 20 novembre

    89 754

    78.0175

    0808 10 80

    Mele

    Dal 1o gennaio al 31 agosto

    876 665

    78.0180

    Dal 1o settembre al 31 dicembre

    106 465

    78.0220

    0808 20 50

    Pere

    Dal 1o gennaio al 30 aprile

    257 327

    78.0235

    Dal 1o luglio al 31 dicembre

    37 316

    78.0250

    0809 10 00

    Albicocche

    Dal 1o giugno al 31 luglio

    4 199

    78.0265

    0809 20 95

    Ciliege, diverse dalle ciliege acide

    Dal 21 maggio al 10 agosto

    151 059

    78.0270

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    Dall’11 giugno al 30 settembre

    39 144

    78.0280

    0809 40 05

    Prugne

    Dall’11 giugno al 30 settembre

    7 658»


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