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Document 32008R1028

    Regolamento (CE) n. 1028/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 278 del 21.10.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1028/oj

    21.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 278/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 19 settembre 2008

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2008.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Articolo in tessuto a maglia di diversi colori, in fibra sintetica. Il tessuto può essere utilizzato per costumi da bagno.

    L'indumento, che va indossato sulla pelle, arriva appena sotto il petto.

    Due triangoli di tessuto formano le coppe del reggiseno quando l'articolo è indossato. Ciascun triangolo è foderato con un tessuto a maglia monocromatico, bordato sui tre lati. Sul lato inferiore, il bordo forma un condotto in cui passa un laccio in tessuto elastico. Un altro laccio dello stesso tessuto è fissato alla punta superiore di ciascun triangolo. I due lacci verticali sono allacciati dietro il collo, mentre quello orizzontale è annodato sulla schiena della persona che indossa l'indumento.

    (reggiseno)

    (cfr. fotografie n. 644 A, 644 B e 644 C) (1)

    6212 10 90

    La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 di interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 a) del capitolo 61 e dal testo dei codici 6212, 6212 10 e 6212 10 90.

    Sebbene per l'aspetto generale, il taglio e il tipo di tessuto l'articolo sembri la parte superiore di un costume da bagno a due pezzi (bikini), va esclusa la classificazione alla voce 6112 (costumi) in quanto manca la parte inferiore del «costume a due pezzi». Cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6112 c).

    L'articolo non è peraltro un «articolo incompleto» della voce 6112 (costumi) ai sensi della regola generale d'interpretazione 2 a), non avendo le caratteristiche essenziali dell'articolo completo (ovvero un costume a due pezzi) dato che non può essere utilizzato in quanto tale per nuotare.

    L'articolo ha le caratteristiche di un reggiseno poiché, grazie ai lacci in tessuto, quando è indossato i due triangoli formano le coppe per i seni. Allacciati strettamente intorno al corpo, i lacci orizzontali e verticali sollevano e sostengono il seno. Pertanto, l'articolo è del tipo «destinato ad assicurare un sostegno», ai sensi delle note esplicative relative alla voce 6212, primo paragrafo.

    Inoltre, come altri reggiseno, l'articolo è concepito per essere indossato sulla pelle.

    Infine, l'articolo deve essere classificato come un reggiseno della voce 6212, in quanto tale voce comprende reggiseno di tutti i tipi [cfr. note esplicative relative alla voce 6212, secondo paragrafo, (1)].

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    (1)  Le foto hanno un carattere puramente indicativo.


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