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Document 32008R0879

    Regolamento (CE) n. 879/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008 , recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese per la campagna di commercializzazione 2008/09

    GU L 241 del 10.9.2008, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/2009; abrogato da 32009R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/879/oj

    10.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 241/13


    REGOLAMENTO (CE) N. 879/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 9 settembre 2008

    recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese per la campagna di commercializzazione 2008/09

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita dello zucchero soltanto dopo che la Commissione ha adottato una decisione in tal senso.

    (2)

    Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese (3). Ai sensi del suddetto regolamento, l’ultimo periodo di presentazione delle offerte va dall’11 al 24 settembre 2008.

    (3)

    È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri interessati le scorte d’intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per rispondere alle persistenti esigenze del mercato, è pertanto opportuno aprire un’altra gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per l’esportazione.

    (4)

    Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all’importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Allo scopo di impedire eventuali abusi connessi alla reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che sono stati oggetto di un’esportazione, lo zucchero reso disponibile nell’ambito della suindicata gara permanente non deve essere esportato verso le destinazioni di cui trattasi.

    (5)

    Per la campagna di commercializzazione 2008/09 non sono stati previsti in bilancio stanziamenti per le restituzioni all’esportazione nel settore dello zucchero. Pertanto è necessario derogare alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 952/2006, che sono state previste per una situazione in cui vi è pagamento di restituzioni all’esportazione.

    (6)

    Per consentire il confronto tra i prezzi offerti per lo zucchero di diverse qualità, il prezzo dell’offerta deve far riferimento allo zucchero della qualità tipo quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (7)

    Gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunicano le offerte alla Commissione. Agli offerenti deve essere garantito l’anonimato.

    (8)

    A norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

    (9)

    Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

    (10)

    Il prezzo minimo di vendita si riferisce allo zucchero della qualità tipo. Occorre prevedere disposizioni sull’adeguamento del prezzo di vendita qualora lo zucchero non sia di detta qualità.

    (11)

    I quantitativi disponibili per uno Stato membro, che possono essere aggiudicati quando la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita, devono tener conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 877/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (4) e del regolamento (CE) n. 878/2008 della Commissione, del 9 settembre 2008, recante apertura di una gara permanente relativa alla rivendita per uso industriale di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (5).

    (12)

    Per lo stesso motivo indicato al precedente considerando 5, sui titoli di esportazione rilasciati in conformità dell’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 952/2006 non può figurare la restituzione all’esportazione.

    (13)

    A norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno stabilire il periodo di validità dei titoli di esportazione.

    (14)

    Al fine di garantire l’esportazione dei quantitativi aggiudicati a norma del presente regolamento, la cauzione da costituire all’atto della presentazione della domanda di titolo di esportazione deve essere fissata a un livello dissuasivo, per evitare il rischio che tali quantitativi vengano impiegati per altri scopi.

    (15)

    Per assicurare la corretta gestione dei quantitativi di zucchero d’intervento occorre prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti ed esportati.

    (16)

    A norma dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (6) resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero d’intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita di zucchero d’intervento di cui al presente regolamento.

    (17)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese che figurano nell’allegato I mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo complessivo di 345 539 tonnellate di zucchero destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

    a)

    paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, l’Albania, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

    b)

    territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l’isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

    c)

    territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

    I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

    La procedura di gara determina il prezzo di vendita.

    Articolo 2

    1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2008 e termina il 15 ottobre 2008 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

    Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Tale periodo termina alle ore 15 (ora di Bruxelles) dei giorni:

    29 ottobre 2008,

    12 e 26 novembre 2008,

    3 e 17 dicembre 2008,

    7 e 28 gennaio 2009,

    11 e 25 febbraio 2009,

    11 e 25 marzo 2009,

    15 e 29 aprile 2009,

    13 e 27 maggio 2009,

    10 e 24 giugno 2009,

    1 e 15 luglio 2009,

    5 e 26 agosto 2009,

    9 e 23 settembre 2009.

    2.   Scopo della gara è determinare il prezzo minimo che gli offerenti sono disposti a pagare per lo zucchero di cui all’articolo 1. Poiché tale zucchero non beneficia di restituzioni all’esportazione, nel prezzo in questione non si tiene conto di alcuna restituzione all’esportazione, in deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006.

    3.   Il prezzo di offerta si riferisce a zucchero bianco e a zucchero greggio della qualità tipo, quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    4.   La quantità minima dell’offerta per partita, a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è di 250 tonnellate, a meno che il quantitativo disponibile per la partita in questione sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso l’offerta deve vertere sul quantitativo disponibile.

    5.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I del presente regolamento.

    6.   Le offerte includono una dichiarazione con cui l’offerente si impegna a chiedere un titolo di esportazione per il quantitativo di zucchero che gli sarà eventualmente assegnato.

    Articolo 3

    Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

    L’identità degli offerenti rimane segreta.

    Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modulo riportato nell’allegato II.

    Qualora non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il termine indicato al primo comma.

    Articolo 4

    1.   In conformità della procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

    2.   Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo applicando, mutatis mutandis, rispettivamente l’articolo 32, paragrafo 6, e l’articolo 33, del regolamento (CE) n. 952/2006. In tale contesto, il riferimento, nell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 952/2006, all’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (7) si intende come riferimento all’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    3.   Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 877/2008 e (CE) n. 878/2008.

    Qualora un’aggiudicazione al prezzo minimo di vendita fissato a norma del paragrafo 1 comporti il superamento del quantitativo diminuito disponibile per una partita, l’aggiudicazione è limitata al quantitativo diminuito disponibile.

    Qualora per uno Stato membro le aggiudicazioni a tutti gli offerenti che offrono lo stesso prezzo di vendita per una data partita comportino il superamento del quantitativo diminuito disponibile per tale partita, il quantitativo diminuito disponibile è così aggiudicato:

    a)

    suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure

    b)

    ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure

    c)

    per estrazione a sorte.

    Articolo 5

    1.   In deroga all’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 952/2006, sul titolo di esportazione rilasciato non figura una restituzione all’esportazione.

    2.   Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato III.

    3.   La domanda di titolo di importazione è corredata della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di importo pari a 400 EUR per tonnellata del quantitativo aggiudicato.

    4.   I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

    5.   Su richiesta dell’aggiudicatario, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stato rilasciato il titolo di esportazione può autorizzare l’esportazione di un quantitativo di zucchero di quota, in equivalente zucchero bianco, al posto dello stesso quantitativo, in equivalente zucchero bianco, di zucchero d’intervento aggiudicato. Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e la verifica a posteriori di tale operazione.

    6.   La cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (8) per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell’articolo 30, lettera b), e dell’articolo 31, lettera b), punto i), di detto regolamento, l’obbligo di esportazione previsto dai titoli rilasciati in conformità del paragrafo 4 e per il quale sono presentati i tre seguenti documenti:

    a)

    una copia del documento di trasporto;

    b)

    un attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta in conformità degli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (9), che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l’attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

    c)

    un documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all’esportazione di cui trattasi è stato accreditato sul conto dell’esportatore, aperto presso di loro, oppure la prova del pagamento.

    Articolo 6

    1.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo che figura nell’allegato IV, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.

    2.   Entro la fine di ogni mese per il mese precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti ai titoli di esportazione rinviati alle autorità competenti e i quantitativi corrispondenti di zucchero esportato, tenendo conto delle tolleranze di cui all’articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 376/2008.

    Articolo 7

    In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008. Esso scade il 31 marzo 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

    (3)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.

    (4)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

    (5)  Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

    (7)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. A decorrere dal 1o ottobre 2008, il regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (8)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

    (9)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.


    ALLEGATO I

    Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

    Stato membro

    Organismo di intervento

    Quantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno

    (t)

    Belgio

    Bureau d’intervention et de restitution belge

    Rue de Trèves, 82

    B-1040 Bruxelles

    Tél. (32-2) 287 24 11

    Fax (32-2) 287 25 24

    Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

    Trierstraat 82

    B-1040 Brussel

    Tel. (32-2) 287 24 11

    Fax (32-2) 287 25 24

    9 360

    Repubblica ceca

    Státní zemědělský intervenční fond

    Oddělení pro cukr a škrob

    Ve Smečkách 33

    110 00 PRAHA 1

    Tel.: (420) 222 87 14 27

    Fax: (420) 222 87 18 75

    30 687

    Irlanda

    Intervention Section

    On Farm Investment

    Subsidies & Storage Division

    Department of Agriculture & Food

    Johnstown Castle Estate

    Wexford

    Tel. (353) 5363437

    Fax (353) 9142843

    12 000

    Italia

    AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

    Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

    Via Palestro, 81

    I-00185 Roma

    Tel. (39) 06 49 49 95 58

    Fax (39) 06 49 49 97 61

    225 014

    Ungheria

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

    Soroksári út 22–24.

    H-1095 Budapest

    Tel.: (36-1) 219 45 76

    Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

    21 650

    Slovacchia

    Pôdohospodárska platobná agentúra

    Oddelenie cukru a ostatných komodít

    Dobrovičova 12

    815 26 Bratislava

    Slovenská republika

    Tel.: (421-2) 57 51 24 15

    Fax: (421-2) 53 41 26 65

    34 000

    Svezia

    Statens jordbruksverk

    Vallgatan 8

    S-551 82 Jönköping

    Tfn (46-36) 15 50 00

    Fax (46-36) 19 05 46

    12 762


    ALLEGATO II

    FORMULARIO

    Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

    Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

    Regolamento (CE) n. 879/2008

    Stato membro che vende lo zucchero di intervento

    Numerazione degli offerenti

    Numero della partita

    Quantitativo

    (t)

    Prezzo dell’offerta

    EUR/100 kg

    1

    2

    3

    4

    5

     

    1

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

    ecc.

     

     

     


    ALLEGATO III

    Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 2:

    in bulgaro

    :

    Износ в съответствие с Регламент (EО) № 879/2008

    in spagnolo

    :

    Exportado de conformidad con el Reglamento (CE) no 879/2008

    in ceco

    :

    Vyvezeno v souladu s nařízením (ES) č. 879/2008

    in danese

    :

    Eksporteret i henhold til forordning (EF) nr. 879/2008

    in tedesco

    :

    Ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 879/2008

    in estone

    :

    Eksporditud vastavalt määrusele (EÜ) nr 879/2008

    in greco

    :

    Εξάγεται κατ’εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 879/2008

    in inglese

    :

    Exported pursuant to Regulation (EC) No 879/2008

    in francese

    :

    Exporté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 879/2008

    in italiano

    :

    Esportato a norma del regolamento (CE) n. 879/2008

    in lettone

    :

    Eksportēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 879/2008

    in lituano

    :

    Eksportuota pagal Reglamentą (EB) Nr. 879/2008

    in ungherese

    :

    A 879/2008/EK bizottsági rendelet szerint exportálva

    in maltese

    :

    Esportat skont ir-Regolament (KE) Nru 879/2008

    in olandese

    :

    Uitgevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 879/2008

    in polacco

    :

    Wywiezione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 879/2008

    in portoghese

    :

    Exportado em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 879/2008

    in rumeno

    :

    Exportat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 879/2008

    in slovacco

    :

    Vyvezené podľa nariadenia (ES) č. 879/2008

    in sloveno

    :

    Izvoženo v skladu z Uredbo (ES) št. 879/2008

    in finlandese

    :

    Viety asetuksen (EY) N:o 879/2008 mukaisesti

    in svedese

    :

    Exporterat i enlighet med förordning (EG) nr 879/2008


    ALLEGATO IV

    FORMULARIO

    Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 6, paragrafo 1

    Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

    Regolamento (CE) n. 879/2008

    Stato membro che vende lo zucchero di intervento

    Quantitativo effettivamente venduto (t)

    1

    2

     

     


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