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Document 32008R0875

Regolamento (CE) n. 875/2008 della Commissione, dell’ 8 settembre 2008 , recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1962/2006

GU L 240 del 9.9.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/875/oj

9.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/3


REGOLAMENTO (CE) N. 875/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2008

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1962/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1962/2006 (1) la Commissione ha imposto misure di salvaguardia nei confronti della Bulgaria nel settore dell'aviazione civile, a norma dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria, per far fronte ad un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno per il trasporto aereo, dovuto alla mancata osservanza da parte della Bulgaria degli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione con riguardo alla politica comunitaria nel settore della sicurezza aerea inerente ad attività economiche con effetti transfrontalieri.

(2)

In seguito all'imposizione delle misure di salvaguardia previste dal regolamento (CE) n. 1962/2006, l'autorità competente per l'aviazione civile della Bulgaria (AAC bulgara) ha proposto e concordato con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) un piano di misure correttive inteso ad ovviare alle carenze riscontrate nel corso di precedenti visite dell'AESA e delle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities, JAA).

(3)

Il 6 settembre 2007 la Commissione ha chiesto all'AESA di verificare il rispetto della normativa da parte delle autorità bulgare per l'aviazione civile per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza oggetto delle misure di salvaguardia imposte dal regolamento (CE) n. 1962/2006, di verificare cioè l'attuazione del piano d'azione correttivo concordato e la capacità della AAC bulgara di applicare le norme e di garantirne il corretto rispetto nell'ambito dei suoi obblighi di sorveglianza

(4)

Detta ispezione è stata effettuata dall'AESA dal 26 al 30 novembre 2007, a norma dell'articolo 24, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 216/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2), e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (3). Dopo tale visita l'AESA ha presentato la sua relazione, il 15 febbraio 2008 (4).

(5)

Nella sua relazione sull'ispezione in materia di standardizzazione l'AESA rileva un miglioramento decisivo: sono state rilasciate tutte le approvazioni richieste nella parte M, nella parte 145 e nella parte 147 e tutte le licenze previste nella parte 66. Anche i certificati di operatore aereo rilasciati sono risultati conformi alle norme europee, con un'unica eccezione. L'AESA ha potuto così chiudere 44 dei 45 casi nel settore dell'aeronavigabilità mentre ha sollevato 12 nuovi casi riguardanti i processi di supervisione continua.

(6)

Nella relazione l'AESA dichiara inoltre che dalla precedente visita di ispezione nel novembre 2006 la AAC bulgara ha preso drastici provvedimenti con riguardo all'aeronavigabilità degli aeromobili registrati in Bulgaria.

(7)

In questo modo il numero di aeromobili iscritti nel registro bulgaro si è quasi dimezzato, in quanto sono stati eliminati dal registro in questione gli aeromobili progettati nell'ex Unione sovietica che rientravano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008. La AAC bulgara ha inoltre preso provvedimenti per limitare o annullare le approvazioni e i certificati non conformi. Il numero di ispettori per il mantenimento dell'aeronavigabilità è stato portato da 8 a 12 (con in più 3 nuovi agenti di supporto) C'è stato poi un sensibile miglioramento nelle registrazioni effettuate dalla AAC bulgara nell'ultimo anno, il che ha permesso agli ispettori dell'AESA di avere una chiara visione del livello di sorveglianza esistente. È stato inoltre rilevato che la AAC bulgara si è molto impegnata nell'elaborazione di un manuale per gli ispettori in cui sono raccolte le disposizioni pertinenti con le relative liste di controllo ad uso di chi richiede l'approvazione iniziale o la modifica di un'approvazione esistente. È stata infine accertata, sulla base di una precisa documentazione, l'organizzazione di azioni generali di formazione destinate al personale della AAC, sia vecchio che nuovo, anche se alcuni settori come il riconoscimento dei programmi di manutenzione e di affidabilità e dei programmi di visibilità ridotta e RVSM non sono stati presi particolarmente in considerazione.

(8)

Al tempo stesso l’AESA è giunta alla conclusione che sono ancora necessari ulteriori miglioramenti, soprattutto nel settore della certificazione dell'aeronavigabilità e della supervisione continua, per ovviare alle carenze della AAC bulgara per quanto riguarda la valutazione dell'efficacia del sistema comune di qualità per le operazioni, la manutenzione e il rilascio delle licenze per gli equipaggi. In questo particolare settore l’AESA ha sollevato un caso di non conformità a norma dell'articolo 13, lettera d), del regolamento (CE) n. 736/2006, che evidenzia problemi rilevanti di non conformità in materia di standardizzazione nel settore considerato e che potrebbe causare problemi in materia di sicurezza se le carenze constatate non venissero eliminate tempestivamente. Parallelamente alcuni casi di non conformità osservati nelle imprese visitate nel corso dell'ispezione per verificare l'efficacia della sorveglianza esercitata dalla AAC bulgara hanno confermato la necessità che detta autorità proponga azioni correttive per altri dieci casi a norma dell'articolo 13, lettera c), in modo da risolvere i problemi relativi entro 14 giorni.

(9)

La AAC bulgara ha reagito tempestivamente e ha presentato all'AESA una serie di azioni correttive che sono state eseguite con l'accordo dell'AESA. Per verificare che le azioni in questione vengono eseguite in modo efficace, l'AESA ha effettuato una visita di controllo l'8 e il 9 aprile 2008 e il 24 aprile 2008 ha presentato una dichiarazione conclusiva a norma dell'articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 736/2006. Detta dichiarazione, il cui contenuto è stato modificato nella versione definitiva redatta dall'AESA il 21 maggio, è stata trasmessa alla Commissione il 26 maggio 2008.

(10)

Il 15 maggio 2008 la Bulgaria ha ufficialmente chiesto alla Commissione di riesaminare e di ritirare le misure di salvaguardia a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1962/2006 e ha motivato la sua richiesta facendo riferimento alla dichiarazione conclusiva precedentemente presentata dall'AESA.

(11)

A norma dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea, le misure di salvaguardia non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. La soddisfacente esecuzione da parte della Bulgaria delle azioni correttive concordate è considerata sufficiente a garantire la capacità della AAC bulgara di assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme di applicazione.

(12)

La Commissione ritiene pertanto che l'impegno della Bulgaria di applicare pienamente le norme comunitarie nel settore del trasporto aereo sia soddisfatto e che le misure imposte in virtù del regolamento (CE) n. 1962/2006 debbano essere ritirate.

(13)

A norma dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea, la Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo. Di conseguenza la Commissione ha informato il Consiglio il 22 luglio 2008.

(14)

Il 24 luglio 2008 il Consiglio ha approvato le misure proposte senza formulare osservazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1962/2006 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 8; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 8.

(2)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10.

(4)  Relazione finale sull'ispezione in materia di standardizzazione svolta dall'AESA nella Repubblica di Bulgaria, presso l'autorità competente per l'aviazione civile della Bulgaria, nel campo della normativa europea in materia di sicurezza dell'aviazione civile applicabile nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità, CAW.BG.11.2007, pubblicata il 15 febbraio 2008.


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