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Document 32008R0674

    Regolamento (CE) n. 674/2008 della Commissione, del 16 luglio 2008 , recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 e recante fissazione, per il 2008, dei massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003

    GU L 189 del 17.7.2008, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; abrog. impl. da 32013R0228

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/674/oj

    17.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 189/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 674/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 16 luglio 2008

    recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 e recante fissazione, per il 2008, dei massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, l’articolo 70, paragrafo 2, l’articolo 143 ter, paragrafo 3, e l’articolo 143 ter quater, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (2), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, seconda frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali nazionali che gli importi di riferimento di cui al capitolo 2 del titolo III di detto regolamento non devono superare.

    (2)

    A norma dell’articolo 20, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 247/2006, il Portogallo ha deciso di ridurre, per il 2008 e gli anni successivi, il massimale nazionale per i diritti al premio per vacca nutrice e di trasferire l’importo corrispondente al fine di aumentare il contributo comunitario, di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 247/2006, al finanziamento delle misure specifiche previste dal medesimo regolamento. Occorre pertanto detrarre dai massimali nazionali del Portogallo per il 2008 e per gli anni successivi, fissati nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’importo che deve essere aggiunto agli importi finanziari fissati dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, per gli esercizi finanziari 2009 e successivi.

    (3)

    Per gli Stati membri che attuano nel 2008 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2008 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni di cui al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.

    (4)

    Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2008 dell’opzione di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2008 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

    (5)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2008 una volta detratti, dai massimali rivisti dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 dello stesso regolamento.

    (6)

    Per gli Stati membri che applicano nel 2008 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2008, in conformità all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

    (7)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2008 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilito sulla base delle loro comunicazioni.

    (8)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2008 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell’articolo 143 ter ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilito sulla base delle loro comunicazioni.

    (9)

    Occorre fissare per il 2008 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 143 ter quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti sulla base delle loro comunicazioni.

    (10)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 gli importi relativi al Portogallo per il 2008 e gli anni successivi sono sostituiti dagli importi seguenti:

    «2008

    :

    608 221

    2009

    :

    608 751

    2010 e successivi

    :

    608 447».

    Articolo 2

    Nella tabella riportata all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006, gli importi relativi alle Azzorre e Madera per l’esercizio finanziario 2009 e per gli esercizi finanziari successivi sono sostituiti dagli importi seguenti:

    «2009

    :

    87,08

    2010 e successivi

    :

    87,18».

    Articolo 3

    1.   I massimali di bilancio per il 2008, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato I del presente regolamento.

    2.   I massimali di bilancio per il 2008, di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato II del presente regolamento.

    3.   I massimali di bilancio per il 2008, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato III del presente regolamento.

    4.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2008 di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell’allegato IV del presente regolamento.

    5.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2008, di cui all’articolo 143 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.

    6.   I massimali dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, per la concessione del pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli nel 2008, di cui all’articolo 143 ter ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato VI del presente regolamento.

    7.   I massimali di bilancio per il 2008, di cui all’articolo 143 ter quater, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato VII del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 615/2008 (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 1).

    (2)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).


    ALLEGATO I

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Esercizio 2008

    (in migliaia EUR)

     

    BE

    DK

    DE

    EL

    ES

    FR

    IT

    NL

    AT

    PT

    SI

    FI

    SE

    UK

    Pagamenti per superficie per i seminativi

     

     

     

     

    372 670

    1 154 046

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pagamento supplementare per il grano duro

     

     

     

     

    42 025

    14 820

     

     

     

     

     

     

     

     

    Premio per vacca nutrice

    77 565

     

     

     

    261 153

    734 416

     

     

    70 578

    78 695

     

     

     

     

    Supplemento al premio per vacca nutrice

    19 389

     

     

     

    26 000

     

     

     

    99

    9 462

     

     

     

     

    Premio speciale per i bovini

     

    33 085

     

     

     

     

     

     

     

     

    6 298

    24 420

    37 446

     

    Premio all’abbattimento, animali adulti

     

     

     

     

    47 175

    101 248

     

    62 200

    17 348

    8 657

     

     

     

     

    Premio all’abbattimento, vitelli

    6 384

     

     

     

    560

    79 472

     

    40 300

    5 085

    946

     

     

     

     

    Premio per pecora e per capra

     

    855

     

     

    183 499

     

     

     

     

    21 892

    432

    600

     

     

    Premio per pecora

     

     

     

     

     

    66 455

     

     

     

     

     

     

     

     

    Premio supplementare per pecora e per capra

     

     

     

     

    55 795

     

     

     

     

    7 184

    149

    200

     

     

    Premio supplementare per pecora

     

     

     

     

     

    19 572

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aiuto per superficie per il luppolo

     

     

    2 277

     

     

    98

     

     

    27

     

    124

     

     

     

    Pomodori — articolo 68 ter, paragrafo 1

     

     

     

    10 720

    28 117

    4 017

    91 984

     

     

    16 667

     

     

     

     

    Ortofrutticoli diversi dai pomodori — articolo 68 ter, paragrafo 2

     

     

     

    17 920

    93 733

    43 152

    9 700

     

     

     

     

     

     

     

    Articolo 69, tutti i settori

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3 421

     

    Articolo 69, seminativi

     

     

     

    47 323

     

     

    141 712

     

     

    1 878

     

    5 840

     

     

    Articolo 69, riso

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    150

     

     

     

     

    Articolo 69, carni bovine

     

     

     

    8 810

    54 966

     

    28 674

     

     

    1 681

    3 713

    10 118

     

    29 800

    Articolo 69, carni ovine e caprine

     

     

     

    12 615

     

     

    8 665

     

     

    616

     

     

     

     

    Articolo 69, cotone

     

     

     

     

    13 432

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Articolo 69, olio di oliva

     

     

     

    22 196

     

     

     

     

     

    5 658

     

     

     

     

    Articolo 69, tabacco

     

     

     

    7 578

    2 353

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Articolo 69, zucchero

     

     

     

    2 697

    18 985

     

    9 932

     

     

    1 203

     

     

     

     

    Articolo 69, prodotti lattiero-caseari

     

     

     

     

    19 763

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ALLEGATO II

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Esercizio 2008

    (in migliaia EUR)

     

    Belgio

    Grecia

    Spagna

    Francia

    Italia

    Paesi Bassi

    Portogallo

    Finlandia

    Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

    Aiuto alle sementi

    1 397

    1 400

    10 347

    2 310

    13 321

    726

    272

    1 150

    Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

    Pagamenti per i seminativi

     

     

    23

     

     

     

     

     

    Aiuto per i legumi da granella

     

     

    1

     

     

     

     

     

    Pagamento specifico per il riso

     

     

     

    3 053

     

     

     

     

    Aiuto per il tabacco

     

     

     

     

     

     

    166

     

    Premi per i prodotti lattiero-caseari

     

     

     

     

     

     

    12 608

     

    Pagamenti supplementari ai produttori di latte

     

     

     

     

     

     

    6 254

     


    ALLEGATO III

    MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

    Esercizio 2008

    Stato membro

    (in migliaia EUR)

    Belgio

    502 200

    Danimarca

    993 338

    Germania

    5 741 963

    Irlanda

    1 340 752

    Grecia

    2 234 039

    Spagna

    3 600 357

    Francia

    6 159 613

    Italia

    3 827 342

    Lussemburgo

    37 051

    Malta

    3 017

    Paesi Bassi

    743 163

    Austria

    649 473

    Portogallo

    434 232

    Slovenia

    62 902

    Finlandia

    523 362

    Svezia

    719 414

    Regno Unito

    3 947 375


    ALLEGATO IV

    DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

    Esercizio 2008

    Stato membro

    (in migliaia EUR)

    Bulgaria

    248 821

    Repubblica ceca

    437 762

    Estonia

    50 629

    Cipro

    24 597

    Lettonia

    69 769

    Lituania

    184 702

    Ungheria

    641 446

    Polonia

    1 432 192

    Romania

    529 556

    Slovacchia

    188 923


    ALLEGATO V

    IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL’ARTICOLO 143 ter bis DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Esercizio 2008

    Stato membro

    (in migliaia EUR)

    Repubblica ceca

    34 730

    Lettonia

    6 110

    Lituania

    9 476

    Ungheria

    37 865

    Polonia

    146 677

    Romania

    2 781

    Slovacchia

    17 712


    ALLEGATO VI

    IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO SEPARATO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 143 ter ter DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Esercizio 2008

    Stato membro

    (in migliaia EUR)

    Repubblica ceca

    414

    Ungheria

    4 756

    Polonia

    6 715

    Slovacchia

    516


    ALLEGATO VII

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI TRANSITORI DA EROGARE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 143 ter ter DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Esercizio 2008

    (In migliaia di euro)

    Stato membro

    Cipro

    Romania

    Slovacchia

    Pomodori — articolo 143 ter quater, paragrafo 1

     

    869

    509

    Ortofrutticoli diversi dai pomodori — articolo 143 ter quater, paragrafo 2

    4 478

     

     


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