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Document 32008R0672
Council Regulation (EC, Euratom) No 672/2008 of 8 July 2008 adjusting the weightings applicable to the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities
Regolamento (CE, Euratom) n. 672/2008 del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee
Regolamento (CE, Euratom) n. 672/2008 del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee
GU L 189 del 17.7.2008, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
17.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/1 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 672/2008 DEL CONSIGLIO
dell’8 luglio 2008
recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 63 e 64, l’articolo 65, paragrafo 2, l’articolo 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92, di detto regime,
vista la proposta della Commissione,
considerando che un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del periodo compreso tra giugno e dicembre 2007 in Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania; e che è pertanto opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con effetto al 16 novembre 2007, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:
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Bulgaria 69,7, |
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Lituania 77,4. |
Articolo 2
Con effetto al 1o gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:
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Estonia 83,6, |
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Lettonia 83,6, |
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Romania 78,8. |
Articolo 3
Con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e di altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come segue:
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Bulgaria 61,4, |
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Estonia 80,8, |
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Lettonia 78,8, |
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Lituania 71,5, |
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Romania 72,9. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 1).