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Document 32008R0672

Regolamento (CE, Euratom) n. 672/2008 del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

GU L 189 del 17.7.2008, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/672/oj

17.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 672/2008 DEL CONSIGLIO

dell’8 luglio 2008

recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 63 e 64, l’articolo 65, paragrafo 2, l’articolo 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92, di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del periodo compreso tra giugno e dicembre 2007 in Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania; e che è pertanto opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 16 novembre 2007, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

Bulgaria 69,7,

Lituania 77,4.

Articolo 2

Con effetto al 1o gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

Estonia 83,6,

Lettonia 83,6,

Romania 78,8.

Articolo 3

Con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e di altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come segue:

Bulgaria 61,4,

Estonia 80,8,

Lettonia 78,8,

Lituania 71,5,

Romania 72,9.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 420/2008 (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 1).


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