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Document 32008R0666

    Regolamento (CE) n. 666/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

    GU L 188 del 16.7.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; abrog. impl. da 32015R0613

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/666/oj

    16.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 188/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 666/2008 DEL CONSIGLIO

    del 15 luglio 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2008/369/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 889/2005 (2) ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC), in conformità della posizione comune 2005/440/PESC del Consiglio (3) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, e in linea con la risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le successive risoluzioni pertinenti.

    (2)

    Con la risoluzione 1807 (2008) del 31 marzo 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, fra l’altro, di modificare il l’ambito di applicazione delle misure restrittive nei confronti di un certo tipo di assistenza tecnica limitandolo alle entità e alle persone non governative che operano nel territorio della RDC. Il 14 maggio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, che attua la risoluzione 1807 (2008) e abroga la posizione comune 2005/440/PESC.

    (3)

    Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 889/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 889/2005 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    1.   È vietato:

    a)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ad attività militari a qualsiasi entità o persona non governativa che operi nel territorio della RDC;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi e materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica e altri servizi pertinenti a qualsiasi entità o persona non governativa che operi nel territorio della RDC;

    c)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).

    2.   La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria a persone, entità o organismi, governativi o meno, nella RDC o in modo che tale assistenza venga usata nel territorio di questo paese, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è notificata preventivamente al comitato per le sanzioni. Tali notifiche dovrebbero contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell’itinerario delle spedizioni.»;

    2)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web specificati nell’allegato, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la fornitura di:

    a)

    assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la MONUC o ad essere da essa utilizzati;

    b)

    assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, purché la prestazione dell’assistenza o dei servizi in questione sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2.

    2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BARNIER


    (1)  GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.

    (2)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1377/2007 (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 1).

    (3)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22.


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