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Document 32008R0239

Regolamento (CE) n. 239/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese

GU L 75 del 18.3.2008, p. 22–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/239/oj

18.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/22


REGOLAMENTO (CE) N. 239/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISIORIE

(1)

In data 20 dicembre 2006 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese (RPC) (2). In data 19 settembre 2007 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1071/2007 (3) («regolamento provvisorio») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di Coke 80+ originario della RPC.

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata da tre produttori comunitari, rappresentanti il 40 % circa della produzione comunitaria totale di coke 80+. Al considerando (2) del regolamento provvisorio era indicata una quota di «oltre il 30 %», ma dalla successiva inchiesta è risultato che i denuncianti rappresentavano in realtà circa il 40 % della produzione comunitaria totale.

(3)

Come indicato al considerando (12) del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(4)

A seguito dell’istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke 80+ originario della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno anche avuto l’opportunità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, la Commissione ha approfondito l’inchiesta per quanto riguarda gli aspetti dell’interesse comunitario. A questo riguardo, dopo l’istituzione delle misure provvisorie è stata effettuata una visita di verifica supplementare presso la seguente società:

La Fonte Ardennaise, Vivier-Au-Court, Francia (utilizzatore comunitario).

(6)

Inoltre, per raccogliere informazioni è stata effettuata una visita presso il Comitato delle associazioni europee delle fonderie (CAEF) a Düsseldorf (Germania). Per chiarire certe presunte difficoltà di applicazione, è stata effettuata anche una visita alle autorità doganali di Anversa (Belgio) e Duisburg (Germania).

(7)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke 80+ originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(8)

Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(9)

In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da (13) a (17) del regolamento provvisorio.

(10)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via definitiva che il prodotto in esame e il coke 80+ prodotto e venduto nel paese di riferimento, gli Stati Uniti, come pure quello prodotto e venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità sono simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

D.   DUMPING

(11)

In assenza di osservazioni circa il livello di cooperazione, la scelta del paese di riferimento e la determinazione del valore normale, i considerando da (18) a (28) del regolamento provvisorio sono confermati.

(12)

In riferimento al confronto dei prezzi, il solo esportatore che ha collaborato ha obiettato al rifiuto da parte della Commissione della sua richiesta concernente le operazioni di vagliatura supplementare nel calcolo del dumping, sostenendo che la richiesta era stata presa in considerazione ai fini del calcolo del pregiudizio. La richiesta è stata quindi accettata e si è proceduto a un adeguamento supplementare del valore normale.

(13)

La stima del valore dell’adeguamento fatto per le differenze delle caratteristiche fisiche in fase provvisoria è stata riesaminata per riflettere il valore delle differenze degli indicatori del valore calorifico e di dimensione tra il prodotto del paese di riferimento e il prodotto cinese esportato.

(14)

In assenza di altre osservazioni nel merito, si confermano i considerando da (29) a (31) del regolamento provvisorio.

(15)

Il margine di dumping definitivo è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale franco fabbrica e la media ponderata del prezzo all’esportazione franco fabbrica in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Dopo avere applicato gli adeguamenti di cui ai considerando (12) e (13), il margine di dumping a livello nazionale definitivo riveduto, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 61,8 %.

E.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(16)

In assenza di osservazioni relative alla definizione di produzione comunitaria e industria comunitaria, si confermano i considerando (34) e (35) del regolamento provvisorio.

2.   Consumo nella Comunità

(17)

Come indicato al considerando (36) del regolamento provvisorio, la Commissione ha continuato la sua inchiesta in particolare per quanto riguarda un componente del consumo comunitario, i volumi delle importazione durante il periodo considerato. Tuttavia, a tale riguardo non sono state ricevute nuove informazioni utili. Pertanto, e in assenza di argomenti delle parti interessate che contestino la validità del metodo impiegato per stabilire il consumo comunitario, i considerando (36) e (37) del regolamento provvisorio sono confermati.

3.   Importazioni dal paese interessato

a)   Entità e quota di mercato delle importazioni; prezzi all’importazione

(18)

Come precisato nei considerando (36) e (41) del regolamento provvisorio, la Commissione ha continuato la sua inchiesta sui volumi e sui prezzi delle importazioni durante il periodo considerato. È da notare un errore materiale nel considerando (42) del regolamento provvisorio: i prezzi sono diminuiti tra il 2004 e il PI del 43 % e non del 35 % come indicato in detto considerando.

(19)

Tuttavia, nessuna nuova informazione utile è pervenuta per quanto riguarda i volumi e i prezzi delle importazioni. Pertanto, e in assenza di argomenti delle parti interessate che contestino la validità del metodo impiegato per stabilire il volume e i prezzi delle importazioni in questione, i considerando da (38) a (42) del regolamento provvisorio sono confermati.

b)   Sottoquotazione dei prezzi

(20)

Il produttore esportatore che ha collaborato e un utilizzatore hanno sostenuto che per calcolare in modo equo la sottoquotazione, nel confrontare i prezzi praticati dall’industria comunitaria per il prodotto simile e i prezzi all’importazione del prodotto in esame, è necessario un adeguamento per tener conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche. Certi produttori dell’industria comunitaria, d’altra parte, hanno sostenuto che, se in una situazione ipotetica il coke 80+ di alcuni produttori comunitari può giustificare un prezzo più elevato sulla base delle caratteristiche di qualità specifiche, i dati di cui dispone la Commissione indicano che gli utilizzatori non pagano un prezzo più elevato per le «migliori» caratteristiche di qualità, in particolare in una situazione in cui i prezzi sono mantenuti bassi dal dumping predatorio. Secondo questi produttori dell’industria comunitaria, le decisioni dell’acquisto dell’industria utilizzatrice sono, invece, unicamente basate sulla quotazione del prodotto cinese. Pertanto, gli adeguamenti per le differenze di caratteristiche fisiche non sono giustificati. Tuttavia, poiché le informazioni verificate fornite dalle parti interessate suggeriscono che ci siano differenze nel tenore di umidità, ceneri, materie volatili e zolfo del prodotto simile e del prodotto in esame, che in condizioni normali di mercato potrebbero avere un effetto sui prezzi, la richiesta del produttore cinese che ha collaborato e dell’utilizzatore è stata accettata e si è proceduto a un adeguamento supplementare per tener conto di queste differenze.

(21)

Inoltre, ai fini del confronto tra il prodotto in esame e il coke 80+ prodotto dall’industria comunitaria allo stesso stadio commerciale, nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi, oltre a tener conto dei costi successivi all’importazione sostenuti dagli importatori nella Comunità, menzionati al considerando (43) del regolamento provvisorio, si è proceduto ad un adeguamento anche per tener conto dei costi di scarico. Per chiarezza si precisa altresì che un adeguamento per il margine di profitto degli importatori indipendenti è stato effettuato nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi già nella fase provvisoria, anche se non lo si è specificato nel considerando (43) del regolamento provvisorio. Tale adeguamento è stato calcolato in base alla redditività verificata riferita dagli importatori indipendenti che hanno collaborato durante il PI, dell’ordine del 5-10 % (4).

(22)

Il margine provvisorio di sottoquotazione per la RPC è stato di conseguenza modificato e si è concluso che durante il PI il prodotto in esame originario della RPC è stato venduto nella Comunità a prezzi che, espressi in percentuale di quelli dell’industria comunitaria, risultavano inferiori a questi ultimi del 5,7 %.

4.   Situazione dell’industria comunitaria

(23)

In assenza di informazioni nuove e documentate riguardanti la produzione, la capacità di produzione e il tasso di utilizzazione delle capacità, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, le scorte, gli investimenti e l’entità del margine di dumping, le conclusioni dei considerando da (46) a (50), (53), (54), (60) e (61) del regolamento provvisorio sono confermate.

a)   Prezzi di vendita nella Comunità

(24)

I prezzi di vendita nella Comunità indicati nel considerando (51) del regolamento provvisorio sono stati corretti e sono riportati nella tabella che segue. Le lievi correzioni non influiscono sulle conclusioni tratte per quanto riguarda i prezzi di vendita comunitari nei considerando (51) e (52) del regolamento provvisorio.

 

2003

2004

2005

PI

Prezzo unitario sul mercato comunitario

(EUR/t)

154

191

243

198

Indice

(2003 = 100)

100

124

158

129

b)   Redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(25)

Il calcolo dei dati relativi alla redditività che figura nel regolamento provvisorio è stato riveduto e un errore è stato corretto. Le cifre corrette, presentate nella tabella che segue, non alterano le conclusioni sulla tendenza generale dell’evoluzione della redditività dell’industria comunitaria, anche se danno un quadro anche più desolante dello stato dell’industria comunitaria: la redditività dell’industria comunitaria è crollata da 16,2 % nel 2005 a – 3,8 % durante il PI. A seguito di questa correzione, anche i dati sul rendimento del capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, sono stati ritoccati. I dati relativi al movimento di cassa restano gli stessi del regolamento provvisorio, ma sono ripresi nella tabella per chiarezza.

 

2003

2004

2005

PI

Redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità (in % delle vendite nette)

8,1 %

15,0 %

16,2 %

–3,8 %

Indice

(2003 = 100)

100

185

200

–47

Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

2,2 %

19,2 %

13,3 %

–13,3 %

Indice

(2003 = 100)

100

460

340

– 180

Flusso di cassa

(1 000 EUR)

17 641

13 633

34 600

4 669

Indice

(2003 = 100)

100

77

196

26

(26)

In assenza di nuove osservazioni al riguardo, le conclusioni del considerando (58) del regolamento provvisorio sulla capacità dell’industria comunitaria di ottenere capitali sono confermate.

c)   Occupazione, produttività e salari

(27)

Anche i dati relativi alla produttività della manodopera dell’industria comunitaria indicati nel considerando (59) del regolamento provvisorio sono stati corretti e sono riportati nella tabella che segue. I dati corretti mostrano che la produttività della manodopera dell’industria comunitaria, misurata come produzione annua (tonnellate) per addetto, è aumentata leggermente tra il 2003 e il PI. Inoltre, per il costo del lavoro per dipendente su base annua sono riportati, per chiarezza, dati più dettagliati che nel regolamento provvisorio.

 

2003

2004

2005

IP

Numero di dipendenti

680

754

734

767

Indice

(2003 = 100)

100

111

108

113

Produttività

(t/dipendente)

1 211

1 348

1 299

1 266

Indice

(2003 = 100)

100

111

107

105

Costo del lavoro per addetto su base annua (EUR)

28 096

27 784

29 453

30 502

Indice

(2003 = 100)

100

99

105

109

5.   Conclusione sul pregiudizio

(28)

A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, un utilizzatore ha sostenuto, in riferimento ai suoi considerando (64) e (67), che la Commissione aveva basato le sue conclusioni provvisorie sul pregiudizio, e di conseguenza anche sul nesso di causalità, esclusivamente sull’andamento, considerato negativo, di taluni indicatori del mercato su un periodo molto breve, anziché valutare il pregiudizio su un periodo di tre-quattro anni, come nell’uso corrente. L’utilizzatore ha basato questo argomento sulla tesi che l’industria comunitaria non abbia subito alcun pregiudizio fino alla fine del 2005, perché le misure precedenti sono scadute alla fine del 2005. Poiché il PI si è concluso nel settembre 2006, la situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria si sarebbe verificata soltanto durante alcuni mesi del 2006.

(29)

A questo riguardo, si osserva in primo luogo che il considerando (64) del regolamento provvisorio, in cui si fa riferimento all’andamento di taluni indicatori del pregiudizio tra il 2005 e il PI, deve essere letto tenendo conto del precedente considerando (63), in cui è commentato l’andamento degli indicatori del pregiudizio fino al 2005. Risulta chiaro da questi considerando del regolamento provvisorio riguardanti gli indicatori del pregiudizio che la Commissione ha seguito la prassi abituale e ha esaminato l’andamento degli indicatori del pregiudizio su un periodo di quasi quattro anni, dall’inizio del 2003 al settembre 2006. Come si rileva nel considerando 63, l’anno 2004 è stato per il mercato del coke 80+ un anno eccezionale, caratterizzato da un calo dell’offerta dovuto alla diminuzione delle importazioni dalla RPC e alla chiusura di alcuni impianti che in precedenza producevano coke 80+ nella Comunità. L’eccezionalità della situazione del mercato nel 2004, che si rifletteva ancora negli indicatori dell’anno successivo, non è stata contestata da nessuna delle parti interessate. È proprio perché i picchi registratisi nel 2004 e nel 2005 sono considerati eccezionali che la Commissione, in questo caso, ha dovuto prestare particolare attenzione all’evoluzione degli indicatori di pregiudizio tra il 2003 e il PI. Si ricorda che i principali indicatori finanziari, in particolare la redditività, hanno registrato un forte calo non solo dal 2005 al PI, ma anche se si confronta il 2003 e il PI.

(30)

Inoltre, va osservato che qualsiasi conclusione circa lo stato dell’industria comunitaria alla fine del 2005 desunta dal fatto che i produttori della Comunità non hanno presentato una domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure precedenti sarebbe una pura congettura.

(31)

Pertanto, l’affermazione secondo cui la Commissione ha analizzato il quadro del pregiudizio soltanto per quanto riguarda alcuni mesi nel 2006 deve essere respinta.

(32)

Le correzioni apportate ai fattori di cui sopra (redditività, rendimento del capitale investito e produttività dell’industria comunitaria) non modificano l’analisi delle tendenze che figura nel regolamento provvisorio. Anche il margine di sottoquotazione riveduto resta ben superiore al livello de minimis. Tenuto conto di questo, si ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardanti il pregiudizio materiale subito dall’industria comunitaria non debbano essere modificate. In assenza di qualsiasi altra informazione o argomento nuovo e documentato, tali conclusioni sono definitivamente confermate.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(33)

Come indicato al considerando (22), si conclude definitivamente che durante il PI la sottoquotazione dei prezzi medi delle importazioni dalla RPC rispetto ai prezzi medi dell’industria comunitaria è stata del 5,7 %. La revisione del margine di sottoquotazione non modifica le conclusioni sull’effetto delle importazioni oggetto di dumping dei considerando da (67) a (69) del regolamento provvisorio.

2.   Fluttuazioni dei tassi di cambio

(34)

Un utilizzatore ha sostenuto che l’evoluzione del mercato dopo il PI dimostra che la situazione prevalente durante il PI era eccezionale e che i prezzi hanno ripreso ad aumentare dopo il PI. Questo utilizzatore ha sostenuto che il calo temporaneo dei prezzi durante il PI era dovuto in gran parte al tasso di cambio sfavorevole tra USD e EUR, al fatto che i prezzi del coke 80+ sono generalmente espressi in USD sui mercati mondiali e alla difficoltà di adeguare i prezzi, in generale negoziati annualmente, alla nuova situazione valutaria. A questo riguardo, si nota che l’inchiesta ha mostrato che i prezzi di vendita dei produttori dell’industria comunitaria nell’UE sono generalmente espressi non in USD, ma in EUR o in altre monete europee. Inoltre, l’ulteriore aumento dei prezzi successivo al PI a cui fa riferimento questo utilizzatore coinciderebbe con un USD anche più debole rispetto all’EUR, il che non corrobora la logica dell’argomento secondo cui il calo dei prezzi del coke 80+ è stato causato dall’evoluzione negativa del tasso di cambio USD-EUR.

3.   Pregiudizio autoinflitto

(35)

Un utilizzatore ha sostenuto che il presunto pregiudizio dell’industria comunitaria causato dal calo dei prezzi sarebbe soprattutto da imputare alla politica dei prezzi aggressiva praticata da alcuni produttori europei che vendono a prezzi inferiori ai prezzi delle importazioni cinesi. Tuttavia, l’inchiesta non ha dimostrato l’esistenza di una generale «politica dei prezzi aggressiva» da parte di produttori europei. Si è constatato che la concorrenza tra i produttori europei ha luogo principalmente nei mercati regionali e non a livello comunitario, perché, dati i notevoli costi del trasporto, i produttori di solito vendono nella zona di prossimità geografica. I prezzi più bassi eventualmente praticati da alcuni produttori non hanno quindi causato pregiudizio ad altri produttori europei. Inoltre, il fatto che esista concorrenza tra certi produttori europei non significa che i prezzi delle importazione cinesi in dumping non abbiano costretto quei produttori ad abbassare i prezzi ancor più di quanto avrebbero fatto in una situazione di concorrenza equa da parte dei produttori cinesi, e quindi a vendere a prezzi insostenibili.

(36)

Questo utilizzatore ha inoltre sostenuto che la parte maggiore dell’aumento del consumo dal 2003 al PI era da attribuire ai produttori comunitari e non alle importazioni cinesi. Se questo potrebbe essere vero in termini assoluti, non lo è in termini relativi: l’inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi, che rappresentavano una quota di mercato del 24 % nel 2003, hanno concorso per quasi la metà all’aumento del consumo dal 2003 al PI.

(37)

Lo stesso utilizzatore ha inoltre asserito che in una situazione di consumo crescente l’industria comunitaria, non avendo aumentato la sua capacità di produzione, non era in grado di accrescere la sua quota di mercato. Pertanto, l’aumento del consumo comunitario ha dovuto essere coperto dalle importazioni cinesi. Tuttavia, il fatto che l’industria comunitaria non abbia aumentato la sua capacità in misura corrispondente alla crescita del consumo può essere visto come una conseguenza della situazione incerta degli investimenti creata dalla pressione sui prezzi determinata dalle importazioni cinesi in dumping piuttosto che come una causa di pregiudizio per l’industria comunitaria.

(38)

Va notato che l’industria comunitaria disponeva durante il PI di circa 120 000 tonnellate di capacità di riserva, la cui utilizzazione non era economicamente conveniente a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi in dumping. Inoltre, un produttore comunitario ha ridotto la sua produzione in misura rilevante dal 2005 al PI e dopo il PI ha cessato la produzione di coke 80+. La particolarità di questa industria è che l’interruzione temporanea del processo di produzione distrugge gli impianti di produzione (forni) e una sua ripresa richiederebbe grandi investimenti supplementari. In una situazione di mercato caratterizzata da un sensibile ribasso dei prezzi, investimenti per rimettere in funzione i forni chiusi o costruirne di nuovi non erano economicamente giustificati.

(39)

Una delle parti interessate ha inoltre sostenuto che gli aumentati costi del lavoro erano una causa importante del presunto pregiudizio dell’industria comunitaria. Tuttavia, l’inchiesta ha dimostrato che l’aumento complessivo del numero degli addetti dell’industria comunitaria è attribuibile a un solo produttore, che parallelamente ha aumentato la sua produttività. Gli altri produttori dell’industria comunitaria hanno mantenuto il loro livello di occupazione abbastanza stabile nonostante la diminuzione della produzione. Questo può essere spiegato dalla natura del processo di produzione di questa industria, in cui il personale necessario per mantenere in funzione gli impianti di produzione rimane praticamente invariato, che l’impresa utilizzi completamente la sua capacità o no, e quindi la produttività diminuisce parallelamente alla produzione.

(40)

In ogni caso, anche se alcuni produttori dell’industria comunitaria hanno sopportato costi del lavoro inutilmente elevati col diminuire della produzione, questo non può essere una causa significativa di pregiudizio, dato l’effetto minimo che le variazioni del costo del lavoro hanno avuto sulla redditività complessiva dell’industria comunitaria. A titolo di illustrazione, l’aumento del costo del lavoro (1,8 Mio EUR) spiega un calo inferiore a un punto percentuale della redditività complessiva dell’industria comunitaria, che è scesa da 16,2 % a – 3,8 % dal 2005 al PI (diminuzione dei profitti di circa 39 Mio EUR).

4.   Prezzi delle materie prime; svantaggi naturali in termini di accesso alle materie prime

(41)

Per quanto riguarda i prezzi delle materie prime indicati nel considerando (75) del regolamento provvisorio, si osserva che dai calcoli riveduti è risultato che durante il periodo considerato la materia prima di base utilizzata nella produzione di coke 80+, il carbone da coke, ha rappresentato per l’industria comunitaria circa il 60 % del costo di fabbricazione del coke 80+.

(42)

Una delle parti interessate ha sostenuto che l’aumento dei costi della materia prima principale, il carbone da coke, ha colpito l’industria comunitaria in modo relativamente più duro che l’industria cinese, data la facilità di accesso da parte di quest’ultima alla materia prima, rendendo così l’industria comunitaria non competitiva anche in assenza di importazioni in dumping. A questo proposito, si osserva in primo luogo che, considerata la cooperazione molto limitata dei produttori esportatori cinesi, non si possono trarre conclusioni generali circa la facilità d’accesso alle materie prime dei produttori esportatori cinesi. Va anche notato che un produttore dell’industria comunitaria che rappresenta una parte significativa della produzione totale dell’industria comunitaria utilizza carbone da coke di origine locale. Inoltre, come è stato già rilevato nel considerando (76) del regolamento provvisorio, fino al PI l’industria comunitaria ha potuto trasferire l’aumento dei prezzi delle materie prime sui prezzi di vendita. Inoltre, secondo le informazioni sul mercato disponibili, anche la Cina ricorre in parte a materie prime importate e attualmente importa consistenti quantità di carbone da coke dall’Australia.

(43)

Un’altra delle parti interessate ha ritenuto non corretta l’analisi del nesso di causalità perché dubita che l’industria comunitaria, in attivo nel 2003, possa aver subito perdite durante il PI e non sia più in grado di coprire l’elevato costo delle materie prime, anche se l’aumento dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria tra il 2003 e il PI è stato molto più rilevante dell’impatto dell’aumento dei prezzi delle materie prime.

(44)

Al riguardo, si osserva che se è vero che i prezzi di vendita dell’industria comunitaria erano più elevati durante il PI che nel 2003 [cfr. considerando (51) del regolamento provvisorio], i prezzi delle materie prime, che sono la componente principale del costo di produzione, erano proporzionalmente anche più elevati [cfr. considerando (75) del regolamento provvisorio e considerando (41) supra]. L’argomento è perciò respinto.

5.   Conclusione sul nesso di causalità

(45)

In assenza di informazioni o argomenti nuovi e documentati, i considerando da (67) a (80) del regolamento provvisorio sono confermati, con le correzioni summenzionate dei considerando (67) e (75).

(46)

Sulla base di quanto precede, la conclusione provvisoria circa l’esistenza di un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria e le importazioni cinesi oggetto di dumping è confermata.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta

(47)

Osservazioni concernenti la necessità di prendere in considerazione certi sviluppi importanti successivi al PI sono state ricevute sia da alcuni produttori dell’industria comunitaria, sia dal produttore esportatore che ha collaborato e dagli utilizzatori. Queste osservazioni si riferiscono in particolare ad aumenti significativi del prezzo di mercato del coke 80+, per quanto riguarda il prezzo delle importazioni cinesi e i prezzi di vendita dell’industria comunitaria.

(48)

Le suddette parti interessate hanno attribuito l’aumento dei prezzi delle importazioni principalmente a certe misure adottate recentemente dal governo cinese per scoraggiare l’esportazione di materie ad alta intensità energetica, compreso il coke, come un aumento dell’imposta sull’esportazione e una distribuzione restrittiva delle licenze d’esportazione. Un utilizzatore ha sostenuto che è probabile che queste misure debbano durare, in considerazione dei mutamenti strutturali della politica cinese, per effetto dei quali le materie energetiche semilavorate, come il coke 80+, sono destinate al mercato interno per generare valore aggiunto di origine locale. I produttori dell’industria comunitaria, d’altra parte, hanno asserito che l’attuale elevato livello dei prezzi è temporaneo e soggetto a variazioni in qualsiasi momento a discrezione del governo della RPC. Lo stesso utilizzatore ha inoltre sostenuto che la redditività dei produttori comunitari è attualmente elevata in conseguenza del notevole aumento dei prezzi di vendita intervenuto dopo il periodo dell’inchiesta. Secondo questo utilizzatore, la tendenza a lungo termine dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria è all’aumento, per effetto dell’aumento rilevante del consumo nell’industria della lana di roccia, dell’assenza di qualsiasi aumento della capacità di produzione nell’UE e, in particolare, dei radicali mutamenti della politica cinese che hanno portato a una forte riduzione delle esportazioni dalla RPC.

(49)

Quanto alla tesi sostenuta da questo utilizzatore, secondo cui la presunta longevità delle restrizioni alle esportazioni cinesi e del presunto alto livello di redditività dell’industria comunitaria priverebbe di giustificazione l’istituzione di misure antidumping, si nota in primo luogo che se è vero che il governo cinese ha adottato misure che scoraggiano l’esportazione di materie ad alta intensità energetica, non vi è alcuna informazione che permetta di trarre conclusioni sulla permanenza di queste misure. Al contrario, l’esperienza degli anni scorsi, in particolare del 2004 e del 2005, ha dimostrato che la politica consistente nell’influenzare le esportazioni può essere abbandonata piuttosto rapidamente. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni circa il dumping e il pregiudizio relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono, di norma, prese in considerazione.

(50)

Aumenti significativi osservati nei prezzi delle importazioni cinesi di coke 80+, tuttavia, sono stati riconosciuti nel considerando (112) del regolamento provvisorio e di essi si è tenuto conto nella scelta del prezzo minimo all’importazione come forma di misura. La tendenza persistente di prezzi all’importazione elevati superiori ai livelli di pregiudizio anche dopo il regolamento provvisorio è confermata dai rapporti sul mercato pubblicati e dalle informazioni di cui dispone la Commissione circa le importazioni di coke 80+ dalla RPC effettuate dopo l’istituzione delle misure provvisorie. Questa circostanza si riflette a sua volta nella scelta della misura definitiva proposta, un prezzo minimo all’importazione, come precisato oltre al considerando (75).

(51)

Alcuni produttori dell’industria comunitaria hanno sostenuto che i prezzi elevati delle importazioni osservati dopo il PI erano da attribuirsi anche ai noli marittimi per le rinfuse, che sono notevolmente aumentati dopo il PI, gonfiando il prezzo cif del prodotto in esame. Secondo questi produttori, poiché il prezzo minimo all’importazione è determinato su base cif, non risolve la questione delle importazioni a prezzi di dumping, in quanto i prezzi delle importazioni corrispondono al prezzo minimo quando comprendono il nolo. A questo proposito, si nota in primo luogo che a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni concernenti il dumping relative a un periodo successivo al PI di norma non sono prese in considerazione. Inoltre, i citati produttori dell’industria comunitaria non hanno saputo indicare in che modo i presunti aumenti dei noli marittimi dovrebbero, a loro parere, essere presi in considerazione a questo riguardo.

(52)

I suddetti produttori dell’industria comunitaria hanno inoltre sostenuto che un prezzo minimo all’importazione basato sul costo delle materie prime durante il PI non può eliminare adeguatamente il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, perché un aumento rilevante dei noli marittimi dopo il PI inciderebbe sul costo della materia prima principale, il carbone da coke, di cui l’industria comunitaria si approvvigiona soprattutto oltreoceano. A questo proposito, si ribadisce che a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative a un periodo successivo al PI di norma non sono prese in considerazione. Inoltre, i produttori dell’industria comunitaria non hanno quantificato l’effetto che il presunto aumento dei noli marittimi avrebbe per l’industria comunitaria sul costo di produzione del coke 80+, se non fornendo alcune informazioni pubblicate sui noli marittimi, le quali tuttavia non permettono di calcolare in modo sufficientemente dettagliato gli effetti sull’industria comunitaria nel suo insieme, considerando in particolare che i produttori dell’industria comunitaria acquistano le loro materie prime da varie fonti e che l’aumento dei noli marittimi non avrebbe alcuna influenza su uno dei principali produttori dell’industria comunitaria che utilizza materie prime di origine locale. L’argomento dei produttori dell’industria comunitaria deve perciò essere respinto.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(53)

Oltre alle osservazioni relative agli sviluppi successivi al PI di cui ai considerando da (47) a (50), un utilizzatore ha sostenuto che l’analisi dell’interesse dell’industria comunitaria per l’istituzione di misure si basa esclusivamente sui risultati relativi al PI e non riflette l’intero periodo di inchiesta sul pregiudizio. Al riguardo, si rileva che l’analisi delle possibili conseguenze per l’industria comunitaria dell’istituzione o meno di misure d’antidumping è dedotta dall’analisi del pregiudizio, che la Commissione ha, come risulta dai considerando (28) e (29), condotto per quanto riguarda lo sviluppo di indicatori del pregiudizio durante l’intero periodo considerato. L’argomento è quindi respinto.

(54)

In assenza di qualsiasi informazione o argomento nuovo e documentato al riguardo, la conclusione riportata nei considerando da (82) a (84) del regolamento provvisorio per quanto riguarda l’interesse dell’industria comunitaria è confermata.

3.   Interesse degli importatori/commercianti indipendenti nella Comunità

(55)

Poiché gli importatori/commercianti non hanno presentato osservazioni al riguardo, sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando da (85) a (87) del regolamento provvisorio.

4.   Interesse degli utilizzatori

a)   Produttori di lana di roccia

(56)

In mancanza di informazioni o argomenti nuovi e documentati in proposito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (89) a (91) del regolamento provvisorio. Di conseguenza, si conferma che un dazio al livello del margine di sottoquotazione avrebbe un effetto molto limitato sul costo di produzione del produttore di lana di roccia che ha collaborato, con un aumento massimo ipotetico dell’1 % circa, come indicato nel considerando (98) del regolamento provvisorio.

b)   Fonderie

(57)

Dopo la fase provvisoria, la Commissione ha approfondito l’inchiesta per quanto riguarda l’eventuale impatto delle misure sugli utilizzatori, in particolare sulle fonderie. A tal fine, informazioni supplementari sono state richieste al CAEF e alle associazioni nazionali delle fonderie. Le informazioni ricevute confermano la conclusione provvisoria, basata sulle risposte degli utilizzatori al questionario e riportata ai considerando (93) e (94) del regolamento provvisorio, che l’incidenza del coke 80+ sul costo di produzione complessivo delle fonderie è relativamente modesta. La quota del coke 80+ nel costo di produzione degli utilizzatori varia secondo il prodotto, ma risulta generalmente compresa tra il 2 % e il 5 %.

(58)

La redditività delle fonderie citate al considerando (93) del regolamento provvisorio è risultata compresa tra il 2 % e il 6 %. Questo corrisponde alle informazioni fornite dal CAEF, basate su uno studio sulla redditività di 93 fonderie nel 2006, secondo cui la redditività media dell’industria della fonderia era del 4,4 % (il margine medio è del 2,8 % per le fonderie che producono per il settore dell’automobile e del 6,4 % per quelle che producono per l’industria meccanica).

(59)

Le informazioni supplementari di cui sopra hanno anche confermato la conclusione provvisoria che un dazio al livello del margine di sottoquotazione avrebbe un effetto molto limitato sul costo di produzione delle fonderie, con un aumento massimo ipotetico dell’1 % circa. Si noti che per gran parte delle fonderie incluse nell’analisi citata nel considerando (93) del regolamento provvisorio questa percentuale è anche inferiore all’1 %.

(60)

Alcune delle parti interessate, tuttavia, hanno sostenuto che, dato il loro basso margine di profitto medio, le fonderie europee non possono sostenere considerevoli aumenti dei prezzi del coke 80+, che difficilmente possono trasferire ai loro clienti. Al proposito si nota che non si può escludere che alcune fonderie potrebbero non essere in grado di sostenere gli attuali livelli dei prezzi del coke 80+. Tuttavia, gli aumenti dei prezzi successivi al PI non sembrano essere attribuibili alle misure antidumping, in quanto il prezzo minimo all’importazione imposto dal regolamento provvisorio è nettamente inferiore all’attuale livello dei prezzi di mercato e gli aumenti dei prezzi sono iniziati già prima che le misure provvisorie fossero istituite.

c)   Sicurezza degli approvvigionamenti

(61)

Alcuni utilizzatori hanno inoltre ribadito gli argomenti già espressi per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti di coke 80+ e hanno sostenuto che le misure inciderebbero fortemente sull’industria utilizzatrice comunitaria, per la quale il coke 80+ è una materia prima di importanza strategica. Hanno però anche asserito che l’imposizione di misure antidumping inciderà soltanto marginalmente, se lo farà, sulle esportazioni cinesi. Inoltre, la forma e il livello delle misure antidumping adottate in questo caso sono destinati a funzionare come una rete di sicurezza per l’industria comunitaria, ma senza causare distorsioni artificiali del mercato a danno dell’industria utilizzatrice. L’inchiesta ha dimostrato che un rischio di scarsità degli approvvigionamenti può derivare da un eventuale aumento della domanda interna in Cina e dall’attuale politica cinese diretta a scoraggiare le esportazioni di materie prime ad alta intensità energetica, ma non dalla misura antidumping.

5.   Conclusione sull’interesse della Comunità

(62)

L’ulteriore analisi di cui sopra concernente l’interesse degli utilizzatori della Comunità non ha modificato le conclusioni provvisorie nel merito. Anche se in certi casi l’onere dovesse essere completamente sostenuto dagli utilizzatori/importatori, l’eventuale impatto finanziario negativo su questi ultimi sarebbe trascurabile. Su tale base si ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardo all’interesse comunitario non siano modificate. In mancanza di altre osservazioni, esse sono quindi confermate in via definitiva.

H.   MISURE DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(63)

Il margine di profitto al lordo delle imposte utilizzato nel regolamento provvisorio per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio è stato basato sul margine di profitto medio realizzato dall’industria comunitaria durante il periodo 2003-2005, calcolato in via provvisoria come pari al 15,3 % del fatturato. Questo è stato considerato come il margine di profitto al lordo delle imposte che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’industria di questo tipo in condizioni normali di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping.

(64)

Diverse parti interessate hanno contestato il margine di profitto provvisoriamente utilizzato. Un utilizzatore ha sostenuto che un tasso di profitto del 15,3 % è eccessivo, rilevando che i livelli di profitto raggiunti dall’industria comunitaria nel 2004 e nel 2005 erano eccezionali, verificandosi in un momento in cui la scarsità di coke 80+ cinese era così accentuata che le misure antidumping allora esistenti sono state sospese. Questo utilizzatore ha sostenuto che non era giustificato l’uso di un margine di profitto nettamente più elevato di quello utilizzato nell’inchiesta precedente. Si osserva che il margine di profitto utilizzato nella fase definitiva dell’inchiesta precedente era del 10,5 %.

(65)

Il produttore esportatore cinese che ha collaborato ha ripreso l’argomento secondo cui il margine di profitto provvisoriamente utilizzato è distorto dagli alti profitti realizzati nel 2004 e nel 2005 a causa delle condizioni di mercato eccezionali. Questo produttore esportatore ha sostenuto che il coke 80+ è un prodotto del tipo «commodity» e che un tasso di profitto del 5 % sarebbe più in linea con i tassi di profitto precedentemente utilizzati per questi prodotti.

(66)

Alcuni produttori dell’industria comunitaria, d’altra parte, hanno sostenuto che un margine di profitto del 15,3 % non è adeguato per l’eliminazione del pregiudizio, poiché detti produttori hanno storicamente realizzato livelli più alti di profitto in assenza di depressione dei prezzi causata da importazioni in dumping. Essi hanno sostenuto che il margine di profitto del 15,3 % non sarebbe sufficiente per permettere ai produttori comunitari di fare gli investimenti necessari per rispettare le norme ambientali e ammodernare o riattivare gli impianti di produzione chiusi. È stato sostenuto che tale miglioramento della produzione comunitaria permetterebbe ai produttori comunitari di rispondere alla maggiore domanda di coke 80+. I produttori comunitari in questione, tuttavia, non hanno quantificato con precisione il margine di profitto che considerano ragionevole.

(67)

In primo luogo, si osserva che, in base ai dati riveduti sulla redditività citati al considerando (25), è risultato che la redditività media ponderata raggiunta nel periodo 2003-2005 è stata effettivamente del 13,1 % e non del 15,3 % come indicato nel considerando (107) del regolamento provvisorio.

(68)

In secondo luogo, il metodo impiegato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio è stato riesaminato in seguito alle osservazioni ricevute. Si è considerato che gli anni utilizzati come riferimento potrebbero effettivamente essere ritenuti non rappresentativi in circostanze normali in quanto il 2004 è stato un anno nel quale i profitti sono stati assai elevati (15 %) a causa della scarsità di coke 80+ cinese sul mercato. Questa situazione eccezionale si è ripetuta nel 2005 (16,2 %). D’altra parte, nel 2003 l’industria comunitaria era probabilmente ancora in una fase di ripresa dal dumping passato, con un margine di profitto inferiore (8,1 %). Invece, il profitto del 10,5 % utilizzato nell’inchiesta precedente era basato su tre anni consecutivi (1995-1997) in un’epoca anteriore alla maggiore penetrazione di mercato delle importazioni cinesi. Pertanto, esso sembra riflettere più adeguatamente la redditività che questo tipo d’industria può conseguire in assenza di importazioni in dumping.

(69)

Quanto alle richieste di certi produttori comunitari di un margine di profitto necessario per permettere investimenti, si nota che tale criterio è irrilevante nel determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. Infatti, il margine di profitto utilizzato nel calcolo del prezzo di eliminazione del pregiudizio in questione deve essere limitato al margine di profitto su cui l’industria comunitaria potrebbe ragionevolmente contare in condizioni normali di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping.

(70)

Sulla base di quanto precede, si conclude che l’industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere di raggiungere un margine di profitto al lordo delle imposte del 10,5 % in assenza di importazioni in dumping; questo margine di profitto è stato utilizzato nelle conclusioni definitive.

(71)

I prezzi delle importazioni cinesi adeguati per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi [cfr. considerando (20) e (21)] sono stati confrontati, per il PI, al prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell’industria comunitaria in modo da riflettere il margine di profitto riveduto [cfr. considerando (70)]. La differenza risultante da tale confronto, espressa in percentuale del valore totale cif all’importazione, è risultata del 25,8 %, ossia inferiore al margine di dumping accertato.

(72)

Poiché nessun produttore esportatore ha richiesto un trattamento individuale, è stato calcolato un unico livello nazionale di eliminazione del pregiudizio per tutti gli esportatori della RPC.

2.   Misure definitive

(73)

Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse della Comunità e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso presente, l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato.

(74)

Sulla base di quanto precede, l’aliquota del dazio definitivo deve essere fissata al 25,8 %.

3.   Forma delle misure

(75)

Il regolamento provvisorio ha istituito un dazio antidumping sotto forma di prezzo minimo all’importazione. Poiché le considerazioni per la scelta di un prezzo minimo all’importazione come forma della misura citate al considerando (112) del regolamento provvisorio restano valide, e in assenza di obiezioni contro questa scelta, il prezzo minimo all’importazione come forma della misura è confermato.

(76)

Come indicato nel considerando (117) del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato ulteriormente la possibilità di applicare un sistema di indicizzazione al prezzo minimo all’importazione. A questo fine, la Commissione ha esaminato le diverse opzioni di indicizzazione, in particolare l’evoluzione del prezzo del carbone da coke, la principale materia prima del coke 80+. Inoltre, certi produttori dell’industria comunitaria avevano sostenuto che il prezzo minimo all’importazione dovrebbe essere collegato al costo del carbone da coke. Tuttavia, si è constatato che l’evoluzione del prezzo del carbone da coke o di altri fattori di produzione non basta a spiegare la fluttuazione del prezzo del coke 80+. Pertanto, si è deciso di non indicizzare il prezzo minimo all’importazione.

(77)

L’importo del prezzo minimo all’importazione si ottiene applicando il margine di pregiudizio ai prezzi all’esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio durante il PI. Tale importo, così calcolato, è pari a 197 EUR/t.

4.   Attuazione

(78)

In assenza di osservazioni relative all’attuazione delle misure, si confermano i considerando da (114) a (116) del regolamento provvisorio.

(79)

Dubbi esistevano circa l’applicabilità di queste misure per quanto riguarda il metodo di misurazione del coke per determinare le proporzioni di coke 80+ e coke 80– presenti in una spedizione mista. L’inchiesta ha dimostrato che gli importatori di coke 80+ impongono criteri rigorosi, tra l’altro, per la dimensione e l’umidità e che all’arrivo nella Comunità del prodotto acquistato misurazioni di controllo sono effettuate dall’importatore per verificare il rispetto di questi criteri. I principali utilizzatori di coke nella CE sono certificati ISO 9001:2000 o sistemi di gestione della qualità equivalenti, che richiedono certificati di origine e il certificato di idoneità per ogni spedizione. Tali certificati di idoneità, che confermano anche le caratteristiche dimensionali, possono essere richiesti dalle autorità doganali al fine di verificare l’esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione.

(80)

Le due norme ISO applicate dall’industria sono la ISO 728:1995 e la ISO 18238:2006 che stabiliscono rispettivamente il metodo di misurazione e il metodo di campionamento del coke da misurare. Il fatto che queste norme siano già applicate dall’industria importatrice dimostra che esse sono applicabili e quindi pertinenti per l’applicazione di queste misure.

I.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(81)

In considerazione dell’entità del margine di dumping accertato e del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva. Poiché il dazio definitivo è inferiore a quello provvisorio, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+), classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704001910) originario della Repubblica popolare cinese. Il diametro dei pezzi è determinato in conformità della norma ISO 728:1995.

2.   L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 197 EUR/t e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ogniqualvolta quest’ultimo prezzo sia inferiore al prezzo minimo all’importazione.

3.   Il dazio antidumping si applica anche, pro rata, al coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm spedito in forma di miscugli di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm e di coke di carbone in pezzi di diametro inferiore, a meno che non sia accertato che il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm non rappresenta più del 20 % del peso netto a secco di tale spedizione mista. Il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm contenuto nei miscugli può essere determinato conformemente agli articoli 68, 69 e 70 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), che dispone, tra l’altro, che le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di presentare altri documenti allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione ed esaminare le merci e prelevare campioni per l’analisi o l’esame dettagliato. Nei casi in cui il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm sia determinato sulla base di campioni, questi sono selezionati in conformità della norma ISO 18238:2006.

4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia proporzionalmente ridotto ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (6), il prezzo minimo all’importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio pagabile corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera comunitaria ridotto, prima dello sdoganamento.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti relative ai dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2007 sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originario della Repubblica popolare cinese sono definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito ai sensi dell’articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 313 del 20.12.2006, pag. 15.

(3)  GU L 244 del 19.9.2007, pag. 3.

(4)  Poiché questi dati sono di carattere riservato, si indica solo un ordine di grandezza.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).


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