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Document 32008R0228

Regolamento (CE) n. 228/2008 della Commissione, del 13 marzo 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda l'intensità dei controlli sulle consegne e sulle vendite dirette di latte

GU L 70 del 14.3.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/228/oj

14.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/7


REGOLAMENTO (CE) N. 228/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda l'intensità dei controlli sulle consegne e sulle vendite dirette di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (2), recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003, fissa l'intensità minima dei controlli da effettuare sulle consegne e sulle vendite dirette. I suddetti controlli devono essere inclusi nel piano di controllo generale elaborato sulla base di un'analisi del rischio.

(2)

La Bulgaria e la Romania applicano per la prima volta il regime dei prelievi nel periodo di dodici mesi 2007/2008. Per agevolare l'applicazione del nuovo regime, i suddetti Stati membri devono essere autorizzati a ridurre l'intensità dei controlli sulle consegne per un periodo transitorio di un anno.

(3)

L'esperienza indica che negli Stati membri il numero di produttori che possiedono una o due vacche è ancora significativo, soprattutto nel settore delle vendite dirette. Mantenere la stessa intensità di controlli nei confronti di questi produttori impone un onere amministrativo sproporzionato e rischia di distogliere i controlli da attività a più alto rischio. È pertanto opportuno ridurre l'intensità dei controlli sui piccoli venditori diretti che producono quantitativi inferiori a 5 000 kg di equivalente latte.

(4)

Per consentire agli Stati membri di beneficiare della situazione meno gravosa risultante dall'adeguamento dell'intensità dei controlli, e tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, i controlli vengono svolti in parte nel corso del periodo di dodici mesi in questione, in parte dopo la scadenza del periodo di dodici mesi, è opportuno applicare l'intensità dei controlli risultante dall'adeguamento al periodo di dodici mesi 2007/2008, ossia al periodo che ha inizio il 1o aprile 2007 e termina il 30 marzo 2008.

(5)

Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 595/2004.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

il 2 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2007/2008 e per i successivi periodi di dodici mesi, salvo nel caso della Bulgaria e della Romania, dove almeno l'1 % dei produttori è controllato nel periodo di dodici mesi 2007/2008;»

2)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, interessano almeno:

a)

il 5 % dei produttori; oppure

b)

i seguenti due gruppi:

i)

l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte;

ii)

il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione (GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22).

(2)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


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