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Document 32008E0369

    Posizione comune 2008/369/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008 , concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2005/440/PESC

    GU L 127 del 15.5.2008, p. 84–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2010; abrogato da 32010D0788

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/369/oj

    15.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 127/84


    POSIZIONE COMUNE 2008/369/PESC DEL CONSIGLIO

    del 14 maggio 2008

    concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2005/440/PESC

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In seguito all’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1596 (2005) [«UNSCR 1596 (2005)»] il 18 aprile 2005, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/440/PESC, del 13 giugno 2005, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1).

    (2)

    Il 31 marzo 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1807 (2008) [«UNSCR 1807 (2008)»] che prevede nuove deroghe alle misure restrittive concernenti l’embargo sulle armi, il congelamento dei beni e il divieto di viaggio, elenca i criteri per la designazione, da parte del comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1533 (2004)»], delle persone ed entità oggetto di congelamento di beni e di divieto di viaggio, e che proroga le misure sino al 31 dicembre 2008.

    (3)

    A fini di chiarezza, le misure imposte dalla posizione comune 2005/440/PESC e quelle da imporre conformemente all’UNSCR 1807 (2008) dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico.

    (4)

    La posizione comune 2005/440/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata.

    (5)

    Per l’attuazione di talune misure è necessaria un’azione della Comunità,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della Repubblica democratica del Congo di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.

    2.   Sono altresì vietati:

    a)

    la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC;

    b)

    il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC.

    Articolo 2

    1.   L’articolo 1 non si applica:

    a)

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o ad uso di quest’ultima;

    b)

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella RDC da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

    c)

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla fornitura di assistenza tecnica e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali.

    2.   La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e qualsiasi materiale connesso o la fornitura di servizi o di assistenza e formazione tecnica di cui al paragrafo 1 sono soggetti all’autorizzazione preliminare delle competenti autorità degli Stati membri.

    3.   Gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1533 (2004) («comitato delle sanzioni») previa notifica delle spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati alla RDC o la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data della fornitura e dell’itinerario delle spedizioni.

    4.   Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 2 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

    Articolo 3

    Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:

    persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1;

    capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

    capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

    capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile;

    persone attive nella RDC che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati.

    L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato.

    Articolo 4

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all’articolo 3.

    2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:

    a)

    stabilisce in anticipo e caso per caso che tale ingresso o transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

    b)

    giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione;

    c)

    autorizza in anticipo e caso per caso il transito di persone che ritornano nel territorio del loro Stato di cittadinanza o che partecipano agli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.

    4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

    Articolo 5

    1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.

    2.   Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

    a)

    necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità alle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi o attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

    e)

    oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

    4.   Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica.

    5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

    b)

    pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e lo modifica come stabilito dal comitato delle sanzioni.

    Articolo 7

    La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

    Articolo 8

    La presente posizione comune è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata come deciso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    Articolo 9

    La posizione comune 2005/440/PESC è abrogata.

    Articolo 10

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. BAJUK


    (1)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/179/PESC (GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 37).


    ALLEGATO

    a)   Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5

     

    Cognome

    Nome

    Pseudonimi

    Sesso

    Titolo, funzione

    Indirizzo

    (via, numero civico, codice postale, città, paese)

    Data di nascita

    Luogo di nascita

    (città, paese)

    Numero di passaporto o carta d’identità

    (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio)

    Cittadinanza

    Data della designazione

    Altre informazioni

    1.

    BWAMBALE

    Frank Kakolele

    Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

    M

     

     

     

     

     

     

    1.11.2005

    Ex leader dell’RDC-ML, che esercita un’influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell’RCD-ML, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

    2.

    KAKWAVU BUKANDE

    Jérôme

    Jérôme Kakwavu

    M

     

     

     

     

     

    congolese

    1.11.2005

    Noto come «Comandante Jérôme». Ex presidente dell’UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l’Uganda e la Repubblica democratica del Congo (RDC), che rappresentano le principali vie di transito dei flussi d’armi. Come presidente delle FAPC, esercita un’influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d’armi e, di conseguenza, in violazione dell’embargo sulle armi. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC.

    3.

    KATANGA

    Germain

     

    M

     

     

     

     

     

    congolese

    1.11.2005

    Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell’FRPI in violazioni dei diritti umani. Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 18 ottobre 2007 Capo dell’FRPI. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Coinvolto in trasferimenti d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

    4.

    KAMBALE

    Kisoni

    Dr Kisoni, Kidubai, Kambale KISONI

    M

     

     

    24.5.1961

    Mulashe, RDC

    C0323172

    congolese

    29.3.2007

    Commercia in oro, è proprietario della Butembo Airlines e della Congocom Trading House a Butembo. Deceduto il 5 luglio 2007 a Butembo, RDC. Kisoni ha partecipato al finanziamento di milizie mediante il commercio di oro (acquisto dall’FNI e vendita a Uganda Commercial Impex (UCI Ltd) e al contrabbando alla frontiera RDC/Uganda. Il sostegno fornito da Kisoni a un gruppo armato illegale (FNI) attraverso rapporti commerciali personali con NJABU [persona che è già stata oggetto di sanzioni in virtù della risoluzione 1596 (2005)] costituisce una violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005).

    5.

    LUBANGA

    Thomas

     

    M

     

     

     

    Ituri

     

    congolese

    1.11.2005

    In stato di arresto a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell’UPC/L in violazioni dei diritti umani. Presidente dell’UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

    6.

    MANDRO

    Khawa Panga

    Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim, Mandro Panga Kahwa, Yves Khawa Panga Mandro

    M

     

     

    20.8.1973

    Bunia

     

    congolese

    1.11.2005

    Noto come «Capo Kahwa», «Kawa». Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. Detenuto a Bunia dall’aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell’Ituri.

    7.

    MPAMO

    Iruta Douglas

    Mpano, Douglas Iruta Mpamo

    M

     

    Bld Kanyamuhanga 52, Goma

    28.12.1965/29.12.1965

    Bashali, Masisi/Goma, RDC

    (ex-Zaire)

     

    congolese

    1.11.2005

    Stabilito a Goma. Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, a quanto pare, per consentire la violazione dell’embargo sulle armi.

    8.

    MUDACUMURA

    Sylvestre

     

    M

     

     

     

     

     

    ruandese

    1.11.2005

    Noto come «Radja», «Mupenzi Bernard», «Maggiore Generale Mupenzi». Comandante in campo delle FDLR, che esercita un’influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

    9.

    MURWANASHY-AKA

    Dr Ignace

    Ignace

    M

     

     

    14.5.1963

    Butera (Ruanda)/Ngoma, Butare (Ruanda)

     

    ruandese

    1.11.2005

    Residente in Germania. Presidente delle FDLR, esercita un’influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

    10.

    MUSONI

    Straton

    IO Musoni

    M

     

     

    6.4.1961

    (forse 4.6.1961)

    Mugambazi, Kigali, Ruanda

     

    Passaporto ruandese scaduto il 10.9.2004

    29.3.2007

    Residente a Neuffen, Germania. Primo vicepresidente delle Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) in Europa. Come capo del gruppo armato straniero FDLR che opera nella RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005).

    11.

    MUTEBUTSI

    Jules

    Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi

    M

     

     

     

    Kivu meridionale

     

    congolese

    (Kivu meri-dionale)

    1.11.2005

    Attualmente detenuto in Ruanda. Noto come «Colonnello Mutebutsi». Ex vicecomandante militare regionale delle FARDC della decima regione militare nell’aprile 2004, destituito per indisciplina, si è unito ad altri elementi ribelli dell’ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell’embargo sulle armi.

    12.

    NGUDJOLO

    Matthieu Cui

    Cui Ngudjolo

    M

     

     

     

     

     

     

    1.11.2005

    «Colonnello» o «Generale». capo di Stato maggiore dell’FNI ed ex capo di Stato maggiore dell’FRPI, che esercita un’influenza sulle politiche dell’FRPI e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell’FRPI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell’embargo sulle armi. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell’ottobre 2003.

    13.

    NJABU

    Floribert Ngabu

    Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

    M

     

     

     

     

     

     

    1.11.2005

    Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell’FNI in violazioni dei diritti umani. Presidente dell’FNI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi.

    14.

    NKUNDA

    Laurent

    Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware, Laurant Nkunda Batware

    M

     

     

    6.2.1967/2.2.1967

    Kivu settentrionale/Rutshuru

     

    congolese

    1.11.2005

    Attualmente latitante. Avvistato in Ruanda e a Goma. Noto come «Generale Nkunda». Ex generale dell’RCD-G. Si è unito ad altri elementi ribelli dell’ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell’embargo sulle armi.

    Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998.

    15.

    NYAKUNI

    James

     

    M

     

     

     

     

     

    ugandese

    1.11.2005

    Collaborazione in traffici con il comandante Jérôme, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell’embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

    16.

    OZIA MAZIO

    Dieudonné

    Ozia Mazio

    M

     

     

    6.6.1949

    Ariwara, RDC

     

    congolese

    1.11.2005

    Noto come «Omari», «Sig. Omari». Presidente della FEC nel territorio di Aru. Piani di finanziamento con il comandante Jérôme e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione del comandante Jérôme e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell’embargo sulle armi, anche attraverso l’assistenza a gruppi armati e una milizia di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003).

    17.

    TAGANDA

    Bosco

    Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda

    M

     

     

     

     

     

    congolese

    1.11.2005

    Noto come «Terminator», «Maggiore». Comandante militare dell’UPC/L, che esercita un’influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell’UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d’armi in violazione dell’embargo sulle armi. Nominato Generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC.


    b)   Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

     

    Denominazione

    Pseudonimi

    Indirizzo

    (via, numero civico, codice postale, città, paese)

    Luogo di iscrizione

    (città, paese)

    Data di iscrizione

    Numero di iscrizione

    Sede principale

    Data della designazione

    Altre informazioni

    18.

    BUTEMBO AIRLINES (BAL)

     

     

    Butembo, RDC

     

     

     

    29.3.2007

    Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo. Kambale Kisoni usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi del FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

    19.

    CONGOCOM TRADING HOUSE

     

     

    Butembo, RDC

    (tel. +253 (0) 99 983 784

     

     

     

    29.3.2007

    Impresa addetta al commercio di oro a Butembo. CONGOCOM è di proprietà di Kambale Kisoni. Kisoni acquista quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dal FNI. Gli introiti del FNI provengono soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

    20.

    COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL), GREAT LAKES BUSINESS

     

    CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma RDC (CAGL ha un altro ufficio a Gisenyi, Ruanda); GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (GLBC ha un altro ufficio a Gisenyi, Ruanda);

     

     

     

     

    29.3.2007

    CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è gia stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005).

    21.

    MACHANGA

     

    Kampala, Uganda

     

     

     

     

    29.3.2007

    Società esportatrice di esportazione di oro a Kampala (Direttore sig. Rajua). MACHANGA acquistava oro tramite un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

    22.

    TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

    TPD

    Goma, Kivu settentrionale

     

     

     

     

    1.11.2005

    Implicata in violazioni dell’embargo sulle armi, fornendo assistenza all’RCD-G, soprattutto fornendo camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all’inizio del 2005.

    23.

    UGANDA COMMERCIAL IMPEC (UCI) LTD

     

    Kajoka Street,

    Kisemente Kampala, Uganda

    (tel. +256 41 533 578/9);

    indirizzo alternativo: PO Box 22709, Kampala, Uganda

     

     

     

     

    29.3.2007

    Società esportatrice di oro a Kampala. UCI acquistava oro tramite un rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)


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