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Document 32008D0965

    2008/965/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2008 , relativa all’aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2009 [notificata con il numero C(2008) 7667]

    GU L 344 del 20.12.2008, p. 112–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/965/oj

    20.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/112


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2008

    relativa all’aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2009

    [notificata con il numero C(2008) 7667]

    (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese e svedese sono i soli facenti fede)

    (2008/965/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto comunitario.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) stabilisce che l’aiuto comunitario sia accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

    (3)

    Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

    (4)

    La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l’anno 2009.

    (5)

    Di conseguenza, è opportuno concedere l’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti previsti nei seguenti atti:

    direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (4),

    direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (5),

    direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (6),

    direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (7),

    direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (8),

    decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (9),

    direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (10),

    direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (11),

    direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (12),

    direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (13),

    decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (14),

    regolamento (CE) n. 882/2004 relativamente alla brucellosi,

    direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (15),

    direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (16),

    regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17),

    regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

    (6)

    L’aiuto finanziario per le attività e l’organizzazione di seminari dei laboratori comunitari di riferimento deve inoltre rispettare le regole di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

    (7)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (19).

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/35/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 101 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non oltre 35 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla peste equina.

    Articolo 2

    Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 88 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 3

    Per la malattia vescicolare dei suini la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/119/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 125 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 4

    Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario alla Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Århus, Danimarca per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato C della direttiva 93/53/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 255 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 5

    Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario all’IFREMER, La Tremblade, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato B della direttiva 95/70/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 105 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 6

    Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 2000/258/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 205 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 7

    Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II B della direttiva 2000/75/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 298 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 8

    Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Germania per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 215 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 9

    Per la peste suina la Comunità concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 208 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non oltre 43 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla peste equina.

    In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al primo comma può chiedere un aiuto finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al secondo comma del presente articolo.

    Articolo 10

    Per l’afta epizootica la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 300 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 11

    Per collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura la Comunità concede un aiuto finanziario all’interbull Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Svezia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 91 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 12

    Per la brucellosi la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 269 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non più di 28 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della brucellosi.

    Articolo 13

    Per l’influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VII della direttiva 2005/94/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 400 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 14

    Per le malattie dei crostacei, la Comunità concede un aiuto finanziario al Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 95 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

    Articolo 15

    Per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, la Comunità concede un aiuto finanziario all’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 180/2008.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 515 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non più di 40 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie degli equini.

    Articolo 16

    Per la rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2008.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 285 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non più di 25 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla rabbia.

    Articolo 17

    Per la tubercolosi la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) della Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 737/2008.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 205 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non più di 25 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla tubercolosi.

    Articolo 18

    Sono destinatari della presente decisione:

    peste equina: Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ctra. De Algete km 8, Valdeolmos, E-28110 Algete (Madrid), Spagna; sig.ra Concepción Gómez Tejedor, tel. (34) 916 29 03 00,

    malattia di Newcastle: Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito; sig. Ian Brown, tel. (44) 1932 35 73 39,

    malattia vescicolare dei suini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF, Regno Unito; sig. D.J. Paton, tel. (44) 7900 16 20 31,

    malattie dei pesci: the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Hangøvej 2, DK-8200 Århus, Danimarca; sig. Kristian Møller, tel. (45) 72 34 61 89,

    malattie dei molluschi bivalvi: IFREMER, BP 133, F-17390 La Tremblade, Francia; sig.ra Isabelle Arzul, tel. (33) 546 76 26 47,

    test sierologici della rabbia: AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Francia; sig.ra Florence Cliquet, tel. (33) 383 29 89 50,

    febbre catarrale degli ovini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF, Regno Unito; sig. D.J. Paton, tel. (44) 7900 16 20 31,

    peste suina classica: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, D-30173 Hannover, Germania; sig. Peter Joppe, tel. (49-511) 953 80 20,

    peste suina africana: Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, Valdeolmos, E-28130 Madrid, Spagna; sig.ra Marisa Arias, tel. (34) 600 31 51 89,

    afta epizootica: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF, Regno Unito; sig. D.J. Paton, tel. (44) 7900 16 20 31,

    collaborazione all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura: Interbull Centre, Department of Animal Breeding and Genetics SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Box: 7023, S-750 07 Uppsala, Svezia; sig. João Walter Dürr, tel. (46-18) 67 20 98,

    brucellosi: AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort, Francia; sig. Bruno Garin-Bastuji, tel. (33) 607 94 26 31,

    influenza aviaria: Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito; sig. Ian Brown, tel. (44) 1932 35 73 39,

    malattie dei crostacei: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Regno Unito; sig. David Grant Stentiford, tel. (44) 1305 20 67 22,

    malattie degli equini: AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort, Francia; sig. Stéphan Zientara, tel. (33) 143 96 72 80,

    rabbia: AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Francia; sig.ra Florence Cliquet, tel. (33) 383 29 89 50,

    tubercolosi: VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, E-28040 Madrid, Spagna; sig.ra Alicia Aranaz, tel. (34) 913 94 39 92.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

    (4)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

    (5)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

    (6)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

    (7)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

    (8)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

    (9)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

    (10)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

    (11)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

    (12)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

    (13)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

    (14)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

    (15)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

    (16)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

    (17)  GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

    (18)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

    (19)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


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