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Document 32008D0852

    Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008 , relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione

    GU L 301 del 12.11.2008, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/852/oj

    12.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 301/38


    DECISIONE 2008/852/GAI DEL CONSIGLIO

    del 24 ottobre 2008

    relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

    vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 29 del trattato stabilisce che l’obiettivo dell’Unione di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dev’essere perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, ivi comprese la corruzione e la frode.

    (2)

    La strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millennio sulla prevenzione e il controllo della criminalità organizzata sottolinea la necessità di sviluppare una politica globale dell’UE contro la corruzione.

    (3)

    Nella risoluzione del 14 aprile 2005 relativa ad una politica globale dell’UE contro la corruzione, che rinvia alla comunicazione della Commissione, presentata il 28 maggio 2003, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale su una politica globale dell’UE contro la corruzione, il Consiglio riafferma l’importanza del ruolo e dell’opera degli Stati membri nell’elaborazione di una politica anticorruzione globale e sfaccettata sia nel settore pubblico sia nel settore privato, in collaborazione con tutti i pertinenti attori, tanto della società civile quanto del mondo imprenditoriale.

    (4)

    Il Consiglio europeo ha accolto con favore lo sviluppo, nel programma dell’Aja (3) (punto 2.7), di un concetto strategico contro la criminalità organizzata transfrontaliera e la corruzione a livello di UE e ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di approfondire tale concetto e di renderlo operativo.

    (5)

    I capi e i principali esponenti degli organi di polizia degli Stati membri addetti alla vigilanza e al controllo, nonché i capi e i principali esponenti delle agenzie per la lotta contro la corruzione dotati di un ampio mandato si sono riuniti nel novembre 2004 a Vienna in occasione della conferenza dell’AGIS sul rafforzamento della cooperazione operativa nella lotta contro la corruzione nell’Unione europea. Hanno sottolineato l’importanza di rafforzare ulteriormente la loro cooperazione attraverso, fra l’altro, riunioni annuali e si sono espressi positivamente sull’idea di una rete europea per la lotta anticorruzione fondata sulle strutture esistenti. Sulla scia della conferenza di Vienna questi partner europei contro la corruzione (EPAC) si sono riuniti a Budapest nel novembre 2006 per la sesta riunione annuale, nel corso della quale hanno confermato, con una stragrande maggioranza, il proprio impegno a sostenere l’iniziativa volta a istituire una rete più formale per la lotta contro la corruzione.

    (6)

    Al fine di rafforzare le strutture esistenti, le autorità e le agenzie che faranno parte della rete europea per la lotta contro la corruzione potrebbero includere le organizzazioni che sono membri dell’EPAC.

    (7)

    Il rafforzamento della cooperazione internazionale è generalmente (4) considerato una questione fondamentale della lotta contro la corruzione. La lotta contro tutte le forme di corruzione dovrebbe essere migliorata cooperando efficacemente, individuando occasioni, condividendo buone prassi e sviluppando elevati standard professionali. L’istituzione di una rete per la lotta contro la corruzione a livello di UE costituisce un notevole contributo al miglioramento di tale cooperazione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Oggetto

    Al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità e le agenzie per prevenire e reprimere la corruzione in Europa è istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri dell’Unione europea (in prosieguo denominata la «rete»). La Commissione europea, l’Europol e l’Eurojust sono pienamente associati alle attività di detta rete.

    Articolo 2

    Composizione della rete

    La rete è composta dalle autorità e agenzie degli Stati membri dell’Unione europea incaricate di prevenire e reprimere la corruzione. I membri sono designati dagli Stati membri. Gli Stati membri designano almeno una e al massimo tre organizzazioni. La Commissione europea designa i suoi rappresentanti. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Europol e l’Eurojust possono partecipare alle attività della rete.

    Articolo 3

    Compiti della rete

    1.   La rete svolge in particolare i seguenti compiti:

    1)

    rappresenta un forum per lo scambio di informazioni in tutta l’UE su misure efficaci ed esperienze nella prevenzione e nella repressione della corruzione;

    2)

    agevola la creazione e il mantenimento attivo di contatti tra i suoi membri.

    A tali fini, in particolare, è tenuto aggiornato un elenco di punti di contatto ed è reso operativo un sito web.

    2.   Per l’espletamento dei loro compiti i membri della rete si riuniscono non meno di una volta l’anno.

    Articolo 4

    Ambito di applicazione

    La cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri è disciplinata dalle pertinenti norme. L’istituzione della rete non pregiudica tali norme e non pregiudica il ruolo del CEPOL.

    Articolo 5

    Organizzazione della rete

    1.   La rete si organizza, basandosi sulla collaborazione informale esistente tra gli EPAC.

    2.   Gli Stati membri e la Commissione europea sostengono tutte le spese dei membri o dei rappresentanti da essi designati. Si applica la stessa regola all’Europol e all’Eurojust.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data di adozione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2008.

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. ALLIOT-MARIE


    (1)  GU C 173 del 26.7.2007, pag. 3.

    (2)  Parere del 5 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea (GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1).

    (4)  Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale con risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003.


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