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Document 32008D0689
2008/689/EC: Commission Decision of 1 August 2008 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles (notified under document number C(2008) 4017) (Text with EEA relevance)
2008/689/CE: Decisione della Commissione, del 1 o agosto 2008 , recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2008) 4017] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/689/CE: Decisione della Commissione, del 1 o agosto 2008 , recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2008) 4017] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 225 del 23.8.2008, p. 10–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/08/2008
23.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2008
recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
[notificata con il numero C(2008) 4017]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/689/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003, tranne nei casi di cui all’allegato II e alle condizioni ivi specificate. In base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE, la Commissione deve adeguare periodicamente l’allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico. |
(2) |
Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto relativo ai metalli pesanti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Varie di queste esenzioni hanno una scadenza, la cui data è indicata nell’allegato. I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere metalli pesanti nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. |
(3) |
Alcune esenzioni dal divieto previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE non devono essere prorogate perché il progresso tecnico ha consentito di evitare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nelle relative applicazioni. |
(4) |
Occorre che determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente continuino a beneficiare di un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), poiché per essi l’uso di tali sostanze risulta ancora inevitabile. In alcuni casi è opportuno rivedere la data di scadenza delle esenzioni in modo da disporre di tempo sufficiente per eliminare in futuro le sostanze vietate. |
(5) |
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE, modificato dalla decisione 2005/438/CE della Commissione, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (2), prevede nelle note, al terzo trattino, che le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE non si applichino ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003. Tale esenzione fa sì che i veicoli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del divieto relativo ai metalli pesanti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE possano essere riparati con pezzi di ricambio che soddisfano gli stessi requisiti di qualità e sicurezza delle parti di cui i veicoli erano dotati in origine. |
(6) |
Quanto disposto dal terzo trattino delle note non riguarda i pezzi di ricambio destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 ma prima della data di scadenza della relativa esenzione indicata nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. I pezzi di ricambio per questi veicoli non devono pertanto contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli. |
(7) |
In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II. La presente decisione deve riguardare solo un numero ristretto di veicoli, nonché di materiali e componenti dei veicoli e per un periodo di tempo limitato. |
(8) |
Dato che la sicurezza dei consumatori è un aspetto di fondamentale importanza e il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti costituiscono operazioni a tutto vantaggio dell’ambiente, conviene che siano disponibili pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli immessi sul mercato tra il 1o luglio 2003 e la data di scadenza di una determinata esenzione. Occorre pertanto tollerare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti utilizzati nei pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli in questione. |
(9) |
È opportuno armonizzare il testo delle esenzioni con quello delle altre direttive ambientali relative ai rifiuti che prevedono esenzioni analoghe. |
(10) |
La direttiva 2000/53/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/33/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 62).
(2) GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19.
(3) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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1o luglio 2011 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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X |
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X |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006 |
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1o luglio 2009 |
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Veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010 e pezzi di ricambio per tali veicoli (revisione nel 2009) |
X (1) |
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Veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010 e pezzi di ricambio per tali veicoli (revisione nel 2009) |
X (1) |
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Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003 |
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X (2) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Cromo esavalente |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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X |
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Mercurio |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Cadmio |
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31 dicembre 2008 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
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Note
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (3).
(1) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(2) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(3) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.»