EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0689

2008/689/CE: Decisione della Commissione, del 1 o agosto 2008 , recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso [notificata con il numero C(2008) 4017] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 225 del 23.8.2008, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/689/oj

23.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 225/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2008

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2008) 4017]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/689/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003, tranne nei casi di cui all’allegato II e alle condizioni ivi specificate. In base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE, la Commissione deve adeguare periodicamente l’allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico.

(2)

Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto relativo ai metalli pesanti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Varie di queste esenzioni hanno una scadenza, la cui data è indicata nell’allegato. I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere metalli pesanti nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE.

(3)

Alcune esenzioni dal divieto previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE non devono essere prorogate perché il progresso tecnico ha consentito di evitare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nelle relative applicazioni.

(4)

Occorre che determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente continuino a beneficiare di un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), poiché per essi l’uso di tali sostanze risulta ancora inevitabile. In alcuni casi è opportuno rivedere la data di scadenza delle esenzioni in modo da disporre di tempo sufficiente per eliminare in futuro le sostanze vietate.

(5)

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE, modificato dalla decisione 2005/438/CE della Commissione, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (2), prevede nelle note, al terzo trattino, che le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE non si applichino ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003. Tale esenzione fa sì che i veicoli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del divieto relativo ai metalli pesanti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE possano essere riparati con pezzi di ricambio che soddisfano gli stessi requisiti di qualità e sicurezza delle parti di cui i veicoli erano dotati in origine.

(6)

Quanto disposto dal terzo trattino delle note non riguarda i pezzi di ricambio destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 ma prima della data di scadenza della relativa esenzione indicata nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE. I pezzi di ricambio per questi veicoli non devono pertanto contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli.

(7)

In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II. La presente decisione deve riguardare solo un numero ristretto di veicoli, nonché di materiali e componenti dei veicoli e per un periodo di tempo limitato.

(8)

Dato che la sicurezza dei consumatori è un aspetto di fondamentale importanza e il reimpiego, il rinnovo e il prolungamento della vita dei prodotti costituiscono operazioni a tutto vantaggio dell’ambiente, conviene che siano disponibili pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli immessi sul mercato tra il 1o luglio 2003 e la data di scadenza di una determinata esenzione. Occorre pertanto tollerare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti utilizzati nei pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli in questione.

(9)

È opportuno armonizzare il testo delle esenzioni con quello delle altre direttive ambientali relative ai rifiuti che prevedono esenzioni analoghe.

(10)

La direttiva 2000/53/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/33/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 62).

(2)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19.

(3)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Materiali e componenti

Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione

Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)

Piombo come elemento di lega

1.

Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo

 

 

2(a).

Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005

 

2(b).

Alluminio contenente, in peso, l’1,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

2(c).

Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo

 

 

3.

Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo

 

 

4(a).

Cuscinetti e pistoni

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

4(b).

Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento

1o luglio 2011 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011

 

Piombo e composti di piombo nei componenti

5.

Batterie

 

X

6.

Masse smorzanti

 

X

7(a).

Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005

 

7(b).

Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006

 

7(c).

Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

1o luglio 2009

 

8(a).

Saldature nelle schede elettroniche e in altre applicazioni elettriche tranne quelle su vetro

Veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010 e pezzi di ricambio per tali veicoli (revisione nel 2009)

X (1)

8(b).

Saldature nelle applicazioni elettriche su vetro

Veicoli omologati prima del 31 dicembre 2010 e pezzi di ricambio per tali veicoli (revisione nel 2009)

X (1)

9.

Sedi di valvole

Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003

 

10.

Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica, esclusi il vetro delle lampadine e delle candele

 

X (2)

(per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)

11.

Inneschi pirotecnici

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

Cromo esavalente

12(a).

Rivestimenti anticorrosione

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007

 

12(b).

Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

13.

Frigoriferi ad assorbimento nei camper

 

X

Mercurio

14(a).

Lampade a luminescenza per i proiettori

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

14(b).

Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

Cadmio

15.

Accumulatori per veicoli elettrici

31 dicembre 2008 e successivamente come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008

 

Note

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (3).


(1)  Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

(2)  Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

(3)  La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.»


Top