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Document 32008D0224

2008/224/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008 , relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e, rispettivamente, il governo della Georgia, la Repubblica libanese, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica moldova, il governo della Repubblica di Singapore e la Repubblica orientale dell’Uruguay per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania

GU L 73 del 15.3.2008, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/224/oj

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15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e, rispettivamente, il governo della Georgia, la Repubblica libanese, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica moldova, il governo della Repubblica di Singapore e la Repubblica orientale dell’Uruguay per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania

(2008/224/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Georgia, rispettivamente il 19 gennaio 1995 e il 26 marzo 1996.

(2)

L’accordo fra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2) è stato firmato a Bruxelles il 3 maggio 2006.

(3)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica libanese, rispettivamente il 17 febbraio 1967 e il 25 febbraio 1967.

(4)

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (3) è stato firmato a Beirut il 7 luglio 2006.

(5)

La Repubblica di Bulgaria ha firmato un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica delle Maldive il 13 agosto 2006 a Male.

(6)

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (4) è stato firmato a Bruxelles il 21 settembre 2006.

(7)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica moldova, rispettivamente il 17 aprile 1996 e il 28 giugno 1993.

(8)

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (5) è stato firmato a Bruxelles l’11 aprile 2006.

(9)

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica di Singapore, rispettivamente il 28 novembre 1969 e l’11 gennaio 1978.

(10)

L’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (6) è stato firmato a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

(11)

La Romania ha firmato un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica orientale dell’Uruguay il 31 maggio 1996 a Bucarest.

(12)

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (7) è stato firmato a Montevideo il 3 novembre 2006.

(13)

Il trattato di adesione del 2005 è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

(14)

È opportuno adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dei suddetti accordi orizzontali tra le Comunità europee e relativi Stati per tener conto dell’adesione dei due nuovi Stati membri.

(15)

I negoziati si basano sul mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione il 5 giugno 2003.

(16)

Conseguentemente, è opportuno concludere i protocolli a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, i seguenti protocolli:

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

Il testo dei protocolli è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo 3 di ciascun protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 24.

(3)  GU L 215 del 5.8.2006, pag. 17.

(4)  GU L 286 del 17.10.2006, pag. 20.

(5)  GU L 126 del 13.5.2006, pag. 24.

(6)  GU L 243 del 6.9.2006, pag. 22.

(7)  GU L 330 del 28.11.2006, pag. 19.


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15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/22


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA GEORGIA,

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTI gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Romania, e la Georgia, firmati rispettivamente il 19 gennaio 1995 a Sofia e il 26 marzo 1996 a Tbilisi,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 3 maggio 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa, rispettivamente, all’Austria e ai Paesi Bassi sono aggiunti all’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

«—

Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Georgia relativo ai servizi aerei, fatto a Sofia il 19 gennaio 1995, in appresso denominato Accordo Georgia-Bulgaria nell’allegato II;»;

«—

Accordo fra il governo della Romania e il governo della Georgia relativo ai servizi aerei, fatto a Tbilisi il 26 marzo 1996, in appresso denominato Accordo Georgia-Romania nell’allegato II».

Articolo 2

Dopo le voci relative, rispettivamente, all’«Accordo Georgia-Belgio» e all’«Accordo Georgia-Polonia» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione da parte di uno Stato membro»:

«—

Articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Georgia-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Georgia-Romania;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo Georgia-Bulgaria;»;

«—

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo Georgia-Romania;»

c)

alla lettera d) «Tassazione del carburante per l’aviazione»:

«—

Articolo 5 dell’accordo Georgia-Bulgaria;»

«—

Articolo 9 dell’accordo Georgia-Romania;»

d)

alla lettera e) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 6 dell’accordo Georgia-Bulgaria;»

«—

Articolo 8 dell’accordo Georgia-Romania;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ogni lingua facente egualmente fede.

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15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/24


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA LIBANESE,

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTI gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Romania, e la Repubblica libanese, firmati rispettivamente a Beirut, il 17 febbraio 1967 e il 25 febbraio 1967,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Beirut il 7 luglio 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa, rispettivamente, al Belgio e alla Polonia, sono aggiunti all’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

«—

Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica libanese relativo ai servizi aerei, fatto a Beirut il 17 febbraio 1967, in appresso “Accordo Libano-Bulgaria”;»

«—

Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica libanese relativo ai servizi aerei, fatto a Beirut il 25 febbraio 1967, in appresso “Accordo Libano-Romania”;».

Articolo 2

Dopo le voci relative, rispettivamente, all’accordo «Libano-Belgio» e all’accordo «Libano-Polonia» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione da parte di uno Stato membro»:

«—

Articolo 3 dell’accordo Libano-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Libano-Romania;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 3 dell’accordo Libano-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Libano-Romania;»

c)

alla lettera d) «Tassazione del carburante per l’aviazione»:

«—

Articolo 6 dell’accordo Libano-Bulgaria;»

«—

Articolo 8 dell’accordo Libano-Romania;»

d)

alla lettera e) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 10 dell’accordo Libano-Bulgaria;»

«—

Articolo 9 dell’accordo Libano-Romania;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ogni lingua facente egualmente fede.

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15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/29


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTI gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Romania, e il governo della Repubblica di Singapore, firmati a Singapore, rispettivamente, il 28 novembre 1969 e l’11 gennaio 1978,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Lussemburgo il 9 giugno 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità, il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo le voci relative, rispettivamente, al Belgio e al Portogallo sono inseriti nell’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

«—

Accordo fra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 28 novembre 1969 (di seguito “accordo Singapore-Bulgaria”);»

«—

Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica di Singapore relativo ai servizi aerei, fatto a Singapore l’11 gennaio 1978, (di seguito “Accordo Singapore-Romania”);».

Articolo 2

Dopo le voci relative, rispettivamente, all’accordo «Singapore-Belgio» e «Singapore-Portogallo» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione da parte di uno Stato membro»:

«—

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Romania;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Singapore-Romania;»

c)

alla lettera d) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 8 dell’accordo Singapore-Bulgaria;»

«—

Articolo 9 dell’accordo Singapore-Romania;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

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15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/31


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL’URUGUAY,

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTO l’accordo fra la Romania e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato il 31 maggio 1996 a Bucarest,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Montevideo il 3 novembre 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità, il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa al Portogallo è inserito all’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale il seguente trattino:

«—

Accordo fra il governo della Romania e il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay relativo ai servizi aerei, fatto a Bucarest il 31 maggio 1996 (di seguito “accordo Uruguay-Romania”);».

Articolo 2

Dopo le voci relative all’accordo «Uruguay-Portogallo» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione»:

«—

Articolo 3 dell’accordo Uruguay-Romania;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo Uruguay-Romania;»

c)

alla lettera d) «Tassazione del carburante per aerei»:

«—

Articolo 9 dell’accordo Uruguay-Romania;»

d)

alla lettera e) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 8 dell’accordo Uruguay-Romania;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.

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15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/26


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti dei servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE MALDIVE,

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTO l’accordo fra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica delle Maldive, firmato il 13 agosto 1996 a Male,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 21 settembre 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa all’Austria è inserito nell’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale il seguente trattino:

«—

Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica delle Maldive relativo ai servizi aerei, fatto a Male il 13 agosto 2006, in appresso denominato «Accordo Maldive-Bulgaria» nell’allegato II;».

Articolo 2

Dopo la voce relativa all’accordo «Maldive-Austria» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione da parte di uno Stato membro»:

«—

Articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo Maldive-Bulgaria;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dell’accordo Maldive-Bulgaria;»

c)

alla lettera d) «Tassazione del carburante per l’aviazione»:

«—

Articolo 7 dell’accordo Maldive-Bulgaria;»

d)

alla lettera e) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 9 dell’accordo Maldive-Bulgaria;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e maldiva Dhivehi, ogni lingua facente egualmente fede.

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15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/27


PROTOCOLLO

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA MOLDOVA,

dall’altra,

(in appresso denominate «le parti»),

VISTI gli accordi fra la Repubblica di Bulgaria e la Romania, e la Repubblica moldova, firmati rispettivamente, il 17 aprile 1996 a Sofia e il 28 giugno 1993 a Chisinau,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles l’11 aprile 2006 (in appresso «l’accordo orizzontale»),

CONSIDERATA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità, il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa all’Austria sono inseriti nell’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

«—

Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica moldova relativo ai servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, firmato a Sofia il 17 aprile 1996 (di seguito “accordo Moldova-Bulgaria”);»

«—

Accordo fra il governo della Romania e il governo della Repubblica moldova relativo ai servizi aerei, firmato a Chisinau il 28 giugno 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato a Bucarest il 31 gennaio 2003, modificato da ultimo dallo scambio di note del 5 maggio 2004 e del 12 maggio 2004 (di seguito “accordo Moldova-Romania”)»;.

Articolo 2

Dopo le voci relative, rispettivamente, all’accordo «Moldova-Austria» e «Moldova-Polonia» sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a)

alla lettera a) «Designazione da parte di uno Stato membro»:

«—

Articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Moldova-Bulgaria;»

«—

Articolo 3 dell’accordo Moldova-Romania;»

b)

alla lettera b) «Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi»:

«—

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Moldova-Bulgaria;»

«—

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Moldova-Romania;»

c)

alla lettera d) «Tassazione del carburante per l’aviazione»:

«—

Articolo 7 dell’accordo Moldova-Bulgaria;»

«—

Articolo 9 dell’accordo Moldova-Romania;»

d)

alla lettera e) «Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea»:

«—

Articolo 9 dell’accordo Moldova-Bulgaria;»

«—

Articolo 8, dell’accordo Moldova-Romania;».

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue ufficiali delle parti, ogni lingua facente egualmente fede.

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