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Document 32008D0166

2008/166/CE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 2007 — Aiuto di Stato C 39/06 (ex NN 94/05) — Regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio, attuato dal Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 5398] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 55 del 28.2.2008, pp. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/166(1)/oj

28.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2007

Aiuto di Stato C 39/06 (ex NN 94/05) — Regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio, attuato dal Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5398]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/166/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 14,

dopo aver chiesto agli interessati di presentare le proprie osservazioni in conformità agli articoli di cui sopra (2),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 15 giugno 2004, la Commissione è stata informata da un cittadino del Regno Unito in merito ad un aiuto illegale concesso dallo Shetland Islands Council (Consiglio delle Isole Shetland), organo pubblico del Regno Unito nelle isole Shetland. Con lettere in data 24 agosto 2004, 4 febbraio 2005, 11 maggio 2005 e 16 dicembre 2005, la Commissione ha chiesto al Regno Unito informazioni in merito al suddetto aiuto. Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni con lettere del 10 dicembre 2004, 6 aprile 2005, 8 settembre 2005 e 31 gennaio 2006.

(2)

Con lettera del 13 settembre 2006, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto. Il Regno Unito ha trasmesso le proprie osservazioni in merito all’aiuto con lettera del 16 ottobre 2006.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30 novembre 2006 (3). La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere osservazioni in merito alle misure in oggetto. Non è pervenuta alcuna osservazione.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA

(4)

Lo Shetland Islands Council ha effettuato trasferimenti finanziari a favore del settore della pesca nell’ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» e «Aid to the Fish Farming Industry», che consistevano in vari tipi di regimi di aiuto in vigore dagli anni Settanta. Uno di questi regimi era il cosiddetto «Regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio» («il regime»). Nell’ambito di tale regime, in vigore dal 1982 al 14 gennaio 2005, potevano essere concesse sovvenzioni sotto forma di contributi, di importo pari al contributo finanziario del beneficiario, per l’acquisto di una parte di proprietà di un peschereccio nuovo o esistente. L’aiuto veniva concesso solo a persone fisiche di età superiore a 18 anni non ancora comproprietarie di un peschereccio.

(5)

L’aiuto ammontava al 50 % del costo di acquisizione della quota, fino ad un massimo di 7 500 GBP nel caso di un peschereccio esistente e di 15 000 GBP nel caso di un peschereccio nuovo. Il rimanente 50 % poteva essere finanziato solo attraverso il contributo dei beneficiari, proveniente dai loro risparmi o da prestiti familiari. L’importo dell’aiuto non poteva mai superare il 25 % del valore del peschereccio.

(6)

L’aiuto era subordinato alla condizione che per i cinque anni successivi la nave fosse utilizzata esclusivamente per la pesca e che il beneficiario mantenesse la propria parte di proprietà della nave per un periodo di cinque anni dal ricevimento dell’aiuto.

Motivazioni per l’avvio del procedimento

(7)

La Commissione nutriva seri dubbi sul fatto che l’aiuto, erogato nell’ambito del regime a favore di persone fisiche che acquisivano per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio usato, fosse compatibile con i requisiti di cui al punto 2.2.3.3 delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, rispettivamente del 1994, del 1997 e del 2001 (4). In particolare, essa nutriva dei dubbi sulla legittimità del regime per quanto riguarda il rispetto della condizione che limitava la concessione dell'aiuto a pescherecci che non avessero rispettivamente più di dieci (5) o vent’anni (6) di età e che potessero essere utilizzati per almeno altri dieci anni. Inoltre, la Commissione aveva dei dubbi sulla compatibilità del livello di aiuto del regime, pari al 25 % del costo effettivo di acquisizione del peschereccio, che non risultava conforme ai requisiti delle linee direttrici del 2001, applicabili ai regimi di aiuto esistenti a decorrere dal 1o luglio 2001, secondo cui il livello di aiuto non doveva essere superiore al 20 % (7).

Per quanto riguarda l’aiuto concesso per l’acquisto di parti di proprietà di pescherecci nuovi la Commissione osservava che il regime non sembrava tenere conto del livello di riferimento relativo alle dimensioni della flotta peschereccia, né dei requisiti in materia di igiene e sicurezza o dell’obbligo di iscrizione della nave nel registro navale, a norma degli articoli 6, 7, 9 e 10 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (8), modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 2002  (9). Inoltre, il regime non sembrava contenere disposizioni relative ai requisiti addizionali previsti dal regolamento (CE) n. 2792/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002.

III.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

(8)

Nella sua risposta del 16 ottobre 2006, il Regno Unito ha fornito ulteriori informazioni in merito all’aiuto concesso nell’ambito del regime in oggetto. Esso ha osservato che l’importo totale dell’aiuto concesso nell’ambito del regime ammontava a 581 750 GBP e non a 8 000 000 GBP, come riferito dalla Commissione nella propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Il Regno Unito osservava inoltre che dopo il 1o luglio 2001 non sono stati concessi aiuti per pescherecci nuovi e che, pertanto, la questione della non compatibilità del regime dopo tale data non era più rilevante.

(9)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per l’acquisto di parti di proprietà di pescherecci esistenti, il Regno Unito ha confermato che il regime non prevedeva condizioni relativa all’età del peschereccio, né una disposizione che prescrivesse che le navi potessero essere utilizzate per almeno altri dieci anni. Il Regno Unito, tuttavia, ha fatto osservare che secondo il regime la sovvenzione doveva avere durata quinquennale, il che costituiva un impegno implicito ad utilizzare la nave per l’attività di pesca per un periodo di tempo almeno equivalente.

(10)

Il Regno Unito ha trasmesso un elenco di tutti i 78 aiuti individuali, ognuno per un importo di 7 500 GBP, concessi fra il 25 aprile 1996 e il 15 luglio 2003, per l’acquisto di parti di proprietà di un peschereccio usato, specificando il nome del beneficiario e il nome e l’età della nave. Il tasso di aiuto variava fra lo 0,12 % e il 25 %. Dopo il 1o gennaio 2001, il tasso di aiuto non ha mai superato il 3,75 %.

(11)

Il Regno Unito ha osservato che 36 di questi 78 aiuti potevano sembrare non conformi, ma che 28 di essi sono stati o stavano per essere recuperati in seguito a perdita, sequestro, vendita o disarmo del peschereccio in questione. Nel caso di due degli otto aiuti residui non si era proceduto al recupero in quanto la perdita era avvenuta dopo che era terminato il periodo di sovvenzione quinquennale. Secondo il Regno Unito restavano dunque solo sei aiuti potenzialmente non conformi, relativi a pescherecci tuttora in esercizio o ad altri pescherecci ai quali era stato trasferito il beneficio della sovvenzione in questione.

(12)

Infine, il Regno Unito ha sostenuto che, anche nel caso in cui la Commissione dovesse adottare una decisione negativa, non dovrebbe essere imposto il recupero degli aiuti erogati fino al 3 giugno 2003, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della tutela delle legittime aspettative. A questo riguardo, il Regno Unito ha fatto riferimento alla decisione 2003/612/CE della Commissione, del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l'acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (Regno Unito) (10), e alla decisione 2006/226/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa a investimenti dello Shetland Leasing e della Property Developments Ltd nelle Isole Shetland (Regno Unito) (11), nelle quali si afferma che, fino al 3 giugno 2003, il Consiglio delle Isole Shetland ha legittimamente considerato i fondi utilizzati per i suddetti aiuti come fondi privati e non pubblici.

IV.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(13)

È necessario stabilire anzitutto se la misura possa essere considerata un aiuto di Stato e in caso affermativo, se essa sia compatibile con il mercato comune.

(14)

L’aiuto è stato erogato ad un numero limitato di imprese del settore della pesca ed è pertanto di natura selettiva. L’aiuto è stato erogato dallo Shetland Islands Council mediante risorse statali ed è andato a beneficio di imprese dirette concorrenti di altre imprese operanti nel settore della pesca, sia all’interno del Regno Unito che in altri Stati membri. Pertanto, l’aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE.

Legittimità

(15)

Secondo il Regno Unito, i due regimi generali di aiuto, di cui al considerando 4, sono stati applicati prima dell’adesione del Regno Unito alla Comunità economica europea. Tuttavia, la Commissione osserva che secondo le informazioni trasmesse, il regime di aiuti in oggetto (First time shareholders scheme) è stato applicato solo nel 1982. In ogni caso, non essendo stata presentata una documentazione scritta, il Regno Unito non è stato in grado di fornire la prova che tale regime di aiuti esistesse già prima dell’adesione del Regno Unito alla Comunità. Inoltre, il Regno Unito ha confermato che i regimi di aiuto sono stati modificati nel corso degli anni e che tali modifiche non sono mai state notificate alla Commissione, come invece prescrive l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (ex articolo 93, paragrafo 3). Di conseguenza, l’aiuto deve essere considerato un nuovo aiuto.

Base giuridica della valutazione

(16)

Il regolamento (CE) n. 659/1999 non stabilisce un termine per l’esame degli «aiuti illegali», secondo la definizione dell’articolo 1, lettera f), vale a dire aiuti erogati prima che la Commissione sia in grado di giungere ad una conclusione in merito alla loro compatibilità con il mercato comune. Tuttavia, a norma dell’articolo 15 dello stesso regolamento, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero dell’aiuto sono soggetti ad un termine («periodo limite») di dieci anni; tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l’aiuto illegale è stato concesso al beneficiario ed è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che non sia necessario in questo caso esaminare gli aiuti che rientrano nel suddetto periodo limite, vale a dire gli aiuti erogati più di dieci anni prima di qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione in proposito.

(17)

La Commissione ritiene che, in questo caso, il termine sia stato interrotto dalla sua richiesta di informazioni inviata al Regno Unito il 24 agosto 2004. Di conseguenza, il termine si applica agli aiuti concessi ai beneficiari fino al 24 agosto 1994. Pertanto, la Commissione ha limitato la propria valutazione agli aiuti erogati fra il 24 agosto 1994 e il gennaio 2005.

(18)

Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune solo se rientrano in una delle deroghe previste dal trattato CE. Gli aiuti di Stato nel settore della pesca sono considerati compatibili con il mercato comune se sono conformi alle disposizioni degli Orientamenti per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A norma del secondo paragrafo del punto 5.3 degli Orientamenti del 2004 «gli “aiuti illegali” ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto di Stato». Ciò è conforme anche alle regole generali stabilite nella comunicazione della Commissione sulla determinazione delle norme applicabili per la valutazione degli aiuti di Stato illegali (12). L’aiuto deve essere pertanto esaminato sulla base della sua compatibilità con le Linee direttrici del 1994, del 1997 e del 2001.

Pescherecci nuovi

(19)

Per quanto riguarda l’aiuto concesso per l’acquisto di parti di proprietà di un peschereccio nuovo, nella sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha osservato che gli aiuti concessi fino al 1o luglio 2001 potevano essere considerati compatibili con il mercato comune. Dopo tale data, tuttavia, le condizioni del regime di aiuti non sembravano essere più compatibili con le condizioni applicabili e quindi la Commissione nutriva seri dubbi sulla compatibilità degli aiuti erogati dopo tale data.

(20)

Dalle informazioni fornite dal Regno Unito, si può stabilire che non sono più stati concessi aiuti dopo il 1o luglio 2001 per l’acquisto di parti di proprietà di pescherecci nuovi e che dal 14 gennaio 2005 tale regime di aiuti non è più in vigore.

Pescherecci usati

(21)

Secondo il punto 2.2.3.3 delle Linee direttrici del 1994, 1997 e 2001, l’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune solo quando la nave può essere utilizzata per la pesca per almeno altri 10 anni. Inoltre, secondo le Linee direttrici del 1994 e del 1997, la nave deve avere almeno 10 anni e, secondo le Linee direttrici del 2001, almeno 20 anni.

(22)

Il regime di aiuti non prevedeva condizioni relative all’età delle navi e il Regno Unito ha confermato che non sussistevano altre condizioni o azioni che avrebbero potuto assicurare la compatibilità con questo requisito. Inoltre, il regime non prevedeva che le navi potessero essere utilizzate per almeno altri 10 anni. Ciò rende il regime chiaramente incompatibile con le Linee direttrici del 1994, del 1997 e del 2001.

(23)

Tale incompatibilità non poteva essere eliminata dall'obbligo previsto dal regime di mantenere la parte di proprietà della nave per almeno altri cinque anni e di utilizzare la nave per l’attività di pesca durante questi anni. Questa disposizione serviva solo a garantire che le navi fossero operative per i primi cinque anni, cioè solo per la metà del periodo richiesto dalle Linee direttrici.

(24)

Pertanto, si ritiene che l’aiuto concesso nell’ambito del regime per l’acquisto di parti di proprietà di un peschereccio usato sia incompatibile con il mercato comune.

Recupero dell'aiuto

(25)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.

(26)

Il Regno Unito ha eccepito che la Commissione non deve chiedere il recupero dell’aiuto quando ciò sarebbe contrario al principio della tutela delle aspettative legittime e afferma che tale principio si applicherebbe nel caso di specie.

(27)

I fondi utilizzati per il finanziamento del regime sono gli stessi fondi utilizzati per gli aiuti oggetto delle decisioni negative prese dalla Commissione nelle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE, menzionate al considerando 12 della presente decisione. Nei casi suddetti, la Commissione ha ritenuto che i fondi dovessero essere considerati risorse statali ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Al tempo stesso, la Commissione ha riconosciuto che nelle circostanze specifiche dei casi in questione, sono state create, da parte delle autorità delle Shetland e degli organi interessati, aspettative legittime riguardo alla natura privata dei fondi in questione, dovute al concorrere di diversi elementi, il che rendeva impossibile il recupero dell’aiuto di Stato incompatibile.

(28)

La Commissione ritiene, tuttavia, che in questo caso gli elementi presi in considerazione nelle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE non possano applicarsi con le stesse modalità e che non si siano create delle aspettative legittime. La Commissione osserva, in particolare, che le azioni e le dichiarazioni delle autorità del Regno Unito dimostrano chiaramente che, al momento della concessione degli aiuti, le autorità responsabili erano convinte che il regime fosse di fatto un regime di aiuti di Stato e che ad esso si applicassero le norme sugli aiuti di Stato.

(29)

La Commissione giunge a tale conclusione osservando che, a differenza degli aiuti oggetto delle decisioni 2003/612/CE e 2006/226/CE, il regime in questione è stato istituito come un normale regime di aiuti e riguarda sovvenzioni dirette a pescatori, concesse direttamente dallo Shetland Islands Council. Inoltre, le circostanze specifiche di questo caso indicano chiaramente che il Regno Unito considerava applicabili le norme sugli aiuti di Stato, in quanto le spese relative a questo regime sono sempre state incluse nelle relazioni annuali sugli aiuti di Stato del Regno Unito trasmesse alla Commissione in ottemperanza agli obblighi comunitari. Infatti, rispondendo alle domande poste dalla Commissione, le autorità del Regno Unito nella lettera del 10 dicembre 2004 hanno dichiarato che: «per molti anni i pagamenti sostenuti nell’ambito dei regimi di aiuto sono stati inclusi nell’Annual State Aid Inventory e comunicati ogni anno alla Commissione, come d’obbligo,» e nella lettera del 6 aprile 2005, che: «le autorità, per molti anni, hanno agito in buona fede e nella convinzione che i regimi di aiuto fossero conformi agli orientamenti sugli aiuti di Stato».

(30)

Per quanto riguarda tali affermazioni e le circostanze del caso, la Commissione ritiene quindi che imporre il recupero dell’aiuto non possa essere considerato in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Pertanto, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 la Commissione ritiene che il Regno Unito debba adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario del regime (indipendentemente dalle azioni già intraprese), fatti salvi i casi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 875/2007, del 24 luglio 2007, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dei prodotti della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 1860/2004 (13).

(31)

A questo riguardo, va osservato che, in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, allo scopo di assicurare che venga ripristinata una effettiva concorrenza, il recupero deve includere gli interessi. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (14). Il Regno Unito deve quindi fare in modo che anche le azioni di recupero già intraprese o ancora in corso siano conformi a questa condizione e che, qualora gli interessi non siano stati inclusi nel recupero, vengano prese le necessarie misure per recuperare presso i beneficiari anche l’importo degli interessi dovuti.

(32)

La Commissione chiederà al Regno Unito di rinviarle il questionario allegato relativo alla situazione attuale della procedura di recupero e di redigere un elenco dei beneficiari ai quali si riferisce il recupero.

V.   CONCLUSIONI

(33)

Alla luce della valutazione effettuata nella sezione IV, la Commissione ritiene che il Regno Unito, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, abbia concesso illegalmente un aiuto nell’ambito del regime in questione.

(34)

La Commissione ritiene che tale misura di aiuto non sia compatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi per il regime a favore dell’acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di pescherecci usati.

(35)

Dato che, dopo il 1o luglio 2001, non sono stati concessi aiuti per l'acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di pescherecci nuovi, tutti gli aiuti di questo tipo concessi nell'ambito del regime sono considerati compatibili con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’aiuto di Stato che il Regno Unito ha attuato sulla base del regime di acquisizione per la prima volta di parti di proprietà («il regime») è compatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi per l’acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio nuovo.

2.   L’aiuto di Stato che il Regno Unito ha attuato sulla base del regime è incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi per l’acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio usato.

Articolo 2

Gli aiuti individuali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione non costituiscono un aiuto se soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007.

Articolo 3

1.   Il Regno Unito procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti erogati nell’ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diversi da quelli di cui all’articolo 2.

2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

4.   Il Regno Unito annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto, nell’ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1.   Il recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è immediato ed effettivo.

2.   Il Regno Unito assicura l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

(a)

l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti di cui all'articolo 1 della presente decisione, che non soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007, e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi;

(b)

l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

(c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; nonché

(d)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di restituire l'aiuto ricevuto.

2.   Il Regno Unito informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti erogati nel quadro del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.

Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 6

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU C 291 del 30.11.2006, pag. 5.

(3)   GU C 291 del 30.11.2006, pag. 5.

(4)   GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3. GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12 e GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(5)  Linee direttrici del 1994 e del 1997.

(6)  Linee direttrici del 2001.

(7)  Punto 2.2.3.3, lettera c), delle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura del 2001.

(8)   GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 (GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1).

(9)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49.

(10)   GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63.

(11)   GU L 81 del 18.3.2006, pag. 36.

(12)   GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(13)   GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

(14)   GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006).


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