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Document 32008D0120

    2008/120/CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2008 , che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina [notificata con il numero C(2008) 409] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 42 del 16.2.2008, p. 63–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/120(1)/oj

    16.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 42/63


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 febbraio 2008

    che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

    [notificata con il numero C(2008) 409]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/120/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1; l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 17, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 88/407/CEE definisce le prescrizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed all'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina nella Comunità e fissa il modello di certificati sanitari per gli scambi intracomunitari.

    (2)

    La direttiva 2003/43/CE (2) recante modifica della direttiva 88/407/CEE introduce inter alia i centri per il magazzinaggio dello sperma e le condizioni per il riconoscimento e il controllo di tali centri.

    (3)

    La decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (3), prevede il modello di certificati per l'importazione nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina. Tale decisione va adattata in conformità della direttiva 88/407/CEE e dev'essere completato l'elenco dei paesi terzi dai quali viene autorizzata l'importazione negli Stati membri di sperma di animali domestici della specie bovina.

    (4)

    Al fine di consentire la completa tracciabilità dello sperma negli scambi intracomunitari sarebbe inoltre opportuno adottare modelli di certificati sanitari per gli scambi intracomunitari e per l'importazione nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina in provenienza da centri di magazzinaggio riconosciuti.

    (5)

    È opportuno che la presentazione grafica dei certificati rispetti l’impaginazione fissata per i certificati veterinari di cui alla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (4), e che vengano altresì uniformate determinate prescrizioni di polizia sanitaria.

    (6)

    È peraltro opportuno modificare i modelli di certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina stabiliti nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE tenendo conto dell'impaginazione standardizzata dei certificati veterinari.

    (7)

    Occorre pertanto modificare la direttiva 88/407/CEE e la decisione 2004/639/CE.

    (8)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato D della direttiva 88/407/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione 2004/639/CE è così modificata:

    1)

    All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «5.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina di cui al paragrafo 1 e 2 in provenienza da centri riconosciuti di magazzinaggio dello sperma, nel rispetto delle condizioni stabilite dal modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 3, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce.»

    2)

    Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell’allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 2008.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

    (2)  GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

    (3)  GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

    (4)  GU L 94 del 31.03.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO D

    MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO

    ALLEGATO D1

    Modello di certificato per gli scambi intracomunitari di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

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    ALLEGATO D2

    Modello di certificato valido dal 1o gennaio 2006 per gli scambi intracomunitari di partite di sperma proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, raccolto, trattato e/o immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1o luglio 2003, per scambi di sperma successivi a tale data in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE

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    ALLEGATO D3

    Modello di certificato per gli scambi intracomunitari di sperma proveniente da un centro riconosciuto di raccolta o magazzinaggio dello sperma:

    raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio modificata dalla direttiva 2003/43/CE,

    oppure raccolto, trattato e/o immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1o luglio 2003, e scambiato successivamente a quella data in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE

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    »

    ALLEGATO II

    «

    ALLEGATO I

    Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

    Codice ISO

    Paese

    Delimitazione del territorio

    (se pertinente)

    Garanzie aggiuntive

    AU

    Australia

     

    Le garanzie complementari di cui ai punti II.5.4.1.2 e II.5.4.2.2 del certificato che figura nell'allegato II, parte 1, sono obbligatorie.

    CA

    Canada

    Territorio descritto nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (1)

    Le garanzie complementari di cui al punto II.5.4.1.2 del certificato che figura nell'allegato II, parte 1, sono obbligatorie.

    CH

    Svizzera

     

     

    HR

    Croazia

     

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

     

    US

    Stati Uniti

     

    Le garanzie complementari di cui al punto II.5.4.1.2 del certificato che figura nell'allegato II, parte 1, sono obbligatorie.

    ALLEGATO II

    Modelli di certificati veterinari per le importazioni e il transito di sperma di animali domestici della specie bovina (per l’importazione, raccolto in conformità alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE)

    PARTE 1

    Modello di certificato valido per gli scambi intracomunitari di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, e proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

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    PARTE 2

    Modello di certificato valido dal 1o gennaio 2005 per l'importazione e il transito di partite di sperma proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1o luglio 2003, e importato dopo il 31 dicembre 2004 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE

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    PARTE 3

    Modello di certificato valido per le importazioni e il transito di sperma proveniente da un centro riconosciuto di raccolta o magazzinaggio dello sperma:

    raccolto e trattato in conformità delle condizioni previste dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE; oppure

    raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1o luglio 2003, e importato successivamente al 31 dicembre 2004 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE

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    »

    (1)  GU L 146 del 14.06.1979, pag. 15. Allegato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


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