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Document 32007R1526

Regolamento (CE) n. 1526/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

GU L 349 del 31.12.2007, pp. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1526/oj

31.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 349/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1526/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 (1). È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine dal 1o gennaio 2008 occorre aumentare o ridurre i volumi di alcuni contingenti tariffari esistenti e aprire alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio zero per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

(2)

Il volume di due contingenti tariffari comunitari è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2007. Occorre pertanto aumentare i volumi in questione con effetto dal 1o gennaio 2007.

(3)

La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2008 dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2007. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(4)

Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l’allegato I del regolamento n. 2505/96 sia integralmente sostituito.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

(6)

Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.

(7)

Poiché i periodi contingentali iniziano il 1o gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007:

il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,

il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.

Articolo 3

Con effetto dal 1o gennaio 2008 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2030 è fissato a 1 500 tonnellate,

il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,

il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2624 è fissato a 600 tonnellate,

il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2907 è fissato a 2 500 tonnellate,

il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2914 è fissato a 5 000 tonnellate,

il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.

Articolo 4

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 e 09.2818, con effetto dal 1o gennaio 2008.

Articolo 5

I contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 e 09.2995 sono chiusi con effetto dal 1o gennaio 2008.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)   GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 728/2007 (GU L 166 del 28.6.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2713

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

10

10

Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % (1)

1.1-31.12.

2 000 tonnellate

10 % (3)

09.2719

ex 2008 60 19

ex 2008 60 39

20

20

Ciliegie acide (Prunus cerasus) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % (1)

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

10 % (3)

09.2913

ex 2401 10 41

ex 2401 10 49

ex 2401 10 50

ex 2401 10 70

ex 2401 10 90

ex 2401 20 41

ex 2401 20 49

ex 2401 20 50

ex 2401 20 70

ex 2401 20 90

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  (1)

1.1-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2841

ex 2712 90 99

10

Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

1.1-31.12.

13 000 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere

1.1.-31.12.

55 tonnellate

0 %

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoclorometano

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diclorobenzene

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90  (1)

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

0-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2618

ex 2918 19 85

40

Acido (R)-2-cloromandelico

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’:4,4’-tetracarbossilica

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile

1.1.-30.06.2008

35 000 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2030

ex 2926 90 95

74

Clorotalonil

1.1.-31.12.

1 500 tonnellate

0 %

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenilidrazina

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2603

ex 2930 90 85

79

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)

1.1.-31.12.

6 500 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2810

2932 11 00

 

Tetraidrofurano

1.1-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2812

ex 2932 29 85

77

Esan-6-olide

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acido ribonucleico

1.1.-31.12.

110 tonnellate

0 %

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienilacetonitrile

1.1.-31.12.

80 tonnellate

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2908

ex 3804 00 90

10

Lignosolfonato di sodio

1.1.-31.12.

56 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2935

3806 10 10

 

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

200 000 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

800 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2829

ex 3824 90 97

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110,

punto di fusione non inferiore a 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2914

ex 3824 90 97

26

Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici

1.1.-31.12.

5 000 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2986

ex 3824 90 97

76

Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

60 % o più di dodecildimetilammina

20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

0,5 % o più di esadecildimetilammina,

destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

1.1-31.12.

14 315 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2907

ex 3824 90 97

86

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2140

ex 3824 90 97

98

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnellate

0 %

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 % di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000  mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40  (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0 %

09.2604

ex 3905 30 00

10

Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100 )

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa da utilizzare nella fabbricazione di fasci di filamenti di acetato di cellulosa (1)

1.1.-31.12.

22 500 tonnellate

0 %

 (*1) 09.2818

ex 6902 90 00

10

Mattoni refrattari

che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm, e

che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 %, e

che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 %, e

che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700  °C

1.1.-31.12.

75 tonnellate

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (±10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

1.1.-31.12.

350 000  m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1.-31.12.

240 000 unità

0 %

 (*1) 09.2763

ex 8501 40 80

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600  W, ma non superiore a 2 700  W, un diametro esterno di oltre 120 mm (±0,2  mm) ma non superiore a 135 mm (±0,2  mm), una velocità nominale di oltre 30 000  rpm ma non superiore a 50 000  rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-30.06.2008

1 150 000 unità

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

1.1.-31.12.

1 000 000 unità

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 unità

0 %


(1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche).

(2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(3)  Il dazio specifico addizionale è applicabile.

(*1)  Posizione nuova o modificata.


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