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Document 32007R1171
Commission Regulation (EC) No 1171/2007 of 5 October 2007 amending Regulation (EC) No 2771/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in butter and cream
Regolamento (CE) n. 1171/2007 della Commissione, del 5 ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte
Regolamento (CE) n. 1171/2007 della Commissione, del 5 ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte
GU L 261 del 6.10.2007, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2008; abrog. impl. da 32008R0105
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6.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
La sezione 5 del capo II del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (2) stabilisce la procedura di vendita di burro mediante gara. L'articolo 24 prevede che le esigenze principali per la cauzione di gara sono soddisfatte se la presa in consegna del burro avviene entro il termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L'articolo 24 septies, paragrafo 3, fa riferimento al ritiro del burro in connessione con l'incameramento della cauzione. |
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(2) |
Le disposizioni relative allo svincolo o all'incameramento della cauzione devono essere chiarite alla luce dell'esperienza acquisita. In particolare, occorre chiarire che la cauzione non deve essere incamerata se è stato versato l'importo dell'offerta. Occorre inoltre prevedere l'applicazione retroattiva di tale norma affinché, in caso di dubbio, gli operatori possano avvalersi delle norme rivedute. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2771/1999 deve quindi essere modificato in tal senso. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è modificato come segue:
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1. |
L'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono soddisfatte se le offerte sono mantenute dopo il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento e se il prezzo è pagato entro il termine stabilito dall'articolo 24 septies, paragrafo 2, del medesimo.» |
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2. |
All'articolo 24 sexies è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha rispettato il disposto del paragrafo 2, la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), è incamerata e la vendita dei quantitativi di cui trattasi è annullata.» |
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3. |
All'articolo 24 septies, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica, su richiesta degli operatori interessati, alle cauzioni che non sono state ancora definitivamente incamerate.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2007 (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 36).