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Document 32007R1124

Regolamento (CE) n. 1124/2007 del Consiglio, del 28 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India

GU L 255 del 29.9.2007, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1124/oj

29.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1124/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 367/2006 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dai paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

I.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio (2) è stato istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, originari dell’India («il prodotto in esame»). L’inchiesta che ha portato all’adozione di tale regolamento è nel prosieguo denominata «l’inchiesta originale». Le misure adottate hanno la forma di dazi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 % sulle importazioni da parte di esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 19,1 % sulle importazioni da parte di tutte le altre imprese. Il dazio compensativo imposto ai fogli di PET prodotti ed esportati da Jindal Poly Films Limited, già nota come Jindal Polyester Ltd (3), («Jindal» o «l’impresa») era del 7 %. L’inchiesta originale si è svolta tra il 1o ottobre 1997 e il 30 settembre 1998.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 367/2006 (4) il Consiglio ha mantenuto il dazio compensativo definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame era compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 1288/2006 il Consiglio ha modificato il dazio compensativo definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 367/2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un altro produttore indiano di fogli di PET, Garware Polyester Limited («Garware»).

II.   Apertura d’ufficio di un riesame intermedio parziale

(4)

La Commissione disponeva di prove prima facie indicanti che Jindal aveva beneficiato di un aumento dei livelli di sovvenzioni rispetto all’inchiesta originale, e che tali aumenti erano di carattere duraturo.

III.   Inchiesta

(5)

Di conseguenza, la Commissione ha deciso, dopo aver interpellato il comitato consultivo, di aprire d’ufficio un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento di base, che si limita a esaminare l’ampiezza della sovvenzione di Jindal, per valutare la necessità di mantenere, abolire o modificare le misure compensative in vigore. Il 2 agosto 2006, la Commissione ha annunciato, mediante un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5), l’apertura del riesame.

(6)

Il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame («periodo dell’inchiesta del riesame») era compreso tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006.

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente Jindal, il governo dell’India («GOI») e Du Pont Tejin Films, Lussemburgo, Mitsubishi Polyester Film, Germania, Toray Plastics Europe, Francia, e Nuroll, Italia, che rappresentano la stragrande maggioranza della produzione comunitaria di fogli di PET (di seguito, l’«industria comunitaria»), dell’apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(8)

Per ottenere le informazioni necessarie per la sua inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario a Jindal, la quale ha cooperato rispondendo al questionario. Presso lo stabilimento di Jindal in India è stata effettuata una visita di verifica.

(9)

Jindal, il GOI e l’industria comunitaria sono stati informati dei risultati essenziali dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da Jindal, che vengono qui discusse. Il GOI non ha trasmesso osservazioni.

B.   IL PRODOTTO IN ESAME

(10)

Il prodotto in esame, definito nell’inchiesta originale, è costituito da fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.

C.   SOVVENZIONI

I.   Introduzione

(11)

In base alle informazioni disponibili e alle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:

a)   Regimi nazionali:

i)

regime di licenze preventive;

ii)

regime del credito sui dazi d’importazione;

iii)

regime delle unità orientate all’esportazione e delle zone economiche speciali;

iv)

regime di esenzione dal dazio d’esportazione sui beni strumentali;

v)

regime di esenzione dall’imposta sul reddito da esportazione;

vi)

regime di crediti all’esportazione;

vii)

certificato di parziale esenzione dai dazi sull’importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate.

(12)

I regimi da i) a iv) e vii) si basano sul Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992) (legge n. 22/1992 per lo Sviluppo e la regolamentazione del commercio estero), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il GOI a emettere notifiche sulle politiche di esportazione e importazione. Il GOI ha pubblicato un piano pluriennale sulla legge indiana del commercio estero per il periodo dal 1o settembre 2004 al 31 marzo 2009 («FTP 2004-09»), dopo la precedente legge relativa alle esportazioni e importazioni (EXIM). Il GOI ha inoltre pubblicato un manuale di procedure che disciplinano l’FTP 2004-09 («HOP 2004-09, volume I»), aggiornato a scadenze regolari (6).

(13)

I regimi di esenzione dall’imposta sul reddito da esportazione [cfr. sopra punto v)] si fondano sull’Income Tax Act 1961 (legge sull’imposta sul reddito del 1961), modificata ogni anno dalla legge finanziaria.

(14)

Il regime di crediti all’esportazione [cfr. sopra punto vi)] si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949), che permette alla Reserve Bank of India di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti per l’esportazione.

b)   Regimi regionali

(15)

In base alle informazioni disponibili e alle risposte al questionario della Commissione, quest’ultima ha inoltre studiato il Package scheme of incentives (Regime di incentivi, nel prosieguo «PSI») del governo del Maharashtra («GOM») del 1993. Tale regime si basa su decisioni del dipartimento Industria, energia e lavoro del GOM.

II.   Regimi nazionali

1.   Regime di licenze preventive («ALS»)

a)   Base giuridica

(16)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.3 a 4.1.14 dell’FTP 2004-09 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del manuale HOP 2004-09, volume I. Il regime è stato sostituito nell’aprile 2006, ossia dopo la fine del periodo dell’inchiesta del riesame, con il «regime di autorizzazioni preventive». Tuttavia, tale cambiamento sembra riguardare sostanzialmente il nome. L’analisi seguente riguarda l’ALS in vigore durante il periodo dell’inchiesta del riesame.

b)   Ammissibilità

(17)

L’ALS si compone di sei sottoregimi. Tali sottoregimi differiscono, tra l’altro, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità. Possono beneficiare dell’ALS per esportazioni fisiche e dell’ALS per il fabbisogno annuo i produttori-esportatori e gli operatori commerciali-esportatori «collegati» a produttori. Possono beneficiare dell’ALS per le esportazioni presunte i principali contraenti che riforniscono le categorie di esportazioni presunte di cui al paragrafo 8.2 dell’FTP 2004-09, per esempio i fornitori di un’unità orientata all’esportazione (di seguito «EOU»). I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’ALS per le forniture intermedie. Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare di vantaggi relativi alle esportazioni presunte nel quadro del sottoregime ARO (Advance Release Order) e della «back to back inland letter of credit». Dal momento che Jindal ha utilizzato solo i primi quattro dei sei sottoregimi durante il periodo dell’inchiesta del riesame, solamente quelli utilizzati verranno descritti più dettagliatamente di seguito.

c)   Attuazione pratica

(18)

Le licenze preliminari possono essere rilasciate per:

i)

esportazioni fisiche: questo è il sottoregime principale, e permette l’importazione esente da dazio di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, la parola «fisica» indica che il prodotto da esportare deve uscire dal territorio indiano. Nella licenza devono essere specificate le quantità ammesse per l’importazione e gli obblighi di esportazione, compresi i tipi di prodotto da esportare;

ii)

fabbisogno annuo: questo tipo di licenza non è collegato a un prodotto d’esportazione specifico, ma a un gruppo di prodotti (per esempio, prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazio, fino a una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano in tale categoria;

iii)

esportazioni presunte: questo sottoregime permette a un contraente principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) a f), g), i) e j) dell’FTP 2004-09. Secondo il GOI, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Alcune categorie di forniture sono considerate esportazioni presunte, a condizione che i prodotti forniti siano fabbricati in India, per esempio la fornitura di merci a un’EOU e alle società che hanno sede in una zona economica speciale (di seguito «SEZ»);

iv)

forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendono fabbricare un unico prodotto di esportazione, occupandosi di fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore produce il prodotto intermedio e può importare, grazie all’ALS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L’esportatore finale mette a punto la produzione ed è obbligato a esportare il prodotto finito.

(19)

Come si è detto, Jindal ha utilizzato l’ALS durante il periodo dell’inchiesta del riesame. Più precisamente, ha fatto uso dei quattro sottoregimi di cui ai punti da i) a iv).

(20)

Ai fini delle verifiche da parte delle autorità indiane, il titolare della licenza è tenuto per legge ad avere, nel formato richiesto, una contabilità corretta e accurata del consumo e dell’utilizzo di beni importati sulla base di licenze (capitolo 4.30 del manuale HOP 2004-09, volume I) (di seguito «registro del consumo»). Dalla verifica è emerso che la società non ha tenuto correttamente il registro del consumo in questione, vale a dire non ha registrato il nesso tra i fattori produttivi e la destinazione finale del prodotto risultante, secondo il formato richiesto dal GOI, nonostante il fatto che l’impresa in questione, oltre a esportare il prodotto risultante, lo venda anche sul mercato interno.

(21)

Per quanto riguarda i sottoregimi i) e iii) elencati qui sopra, sia le quantità ammesse per l’importazione che gli obblighi di esportazione (comprese le esportazioni presunte) sono fissati per volume e valore dal GOI e specificate sulla licenza. In aggiunta, al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti sono trascritte sulla licenza da funzionari del governo. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale sistema è fissato dal GOI sulla base delle Standard Input-Output Norms (di seguito «SION»). Le SION esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in esame, e sono pubblicate nel manuale HOP 2004-09, volume II. Le SION per i fogli di PET e i trucioli di PET, un prodotto intermedio, sono state esaminate in maniera approfondita nell’ottobre 2005.

(22)

Per quanto riguarda il sottoregime iii), è stato notato che le esportazioni presunte necessarie per adempiere alle rispettive obbligazioni nel quadro dell’ALS erano essenzialmente vendite intrasocietarie, vale a dire che un’unità di produzione dei trucioli di PET di Jindal (che non è un’entità giuridica separata) ha venduto i trucioli di PET per un’ulteriore produzione «a valle» dei fogli di PET all’EOU di Jindal. Le importazioni di materie prime hanno avuto luogo nell’ambito della produzione del prodotto intermedio (trucioli di PET). In altre parole, nel quadro del sottoregime iii), le vendite interne sono considerate esportazioni.

(23)

Riguardo al sottoregime iv), i fattori produttivi di origine interna di Jindal vengono cancellati dalla licenza preventiva intermedia di Jindal e viene emessa una licenza preventiva intermedia al fornitore interno. Il titolare della licenza preventiva può importare, senza corrispondere il dazio, le merci necessarie alla fabbricazione del prodotto che sarà successivamente fornito a Jindal come materia prima per la fabbricazione del prodotto in esame.

(24)

Per quanto riguarda il sottoregime ii) di cui sopra (ALS per il fabbisogno annuo), sulla licenza viene riportato solamente il valore delle importazioni permesse. Il titolare della licenza è tenuto a «mantenere una traccia del collegamento tra i fattori produttivi importati e il prodotto risultante» [paragrafo 4.24A, lettera c), del manuale HOP 2004-09, volume I].

(25)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre le merci destinate all’esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere osservato entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio della licenza (18 mesi, con due proroghe possibili di 6 mesi ciascuna, per un totale di 30 mesi).

(26)

Dalla verifica è emerso che il tasso di consumo effettivo, da parte della società, della principale materia prima necessaria per produrre un chilogrammo di fogli di PET era, in vari gradi a seconda della qualità dei fogli di PET, e come riportato nel registro del consumo, più basso delle corrispondenti SION. Ciò riguardava chiaramente la SION precedente per i fogli di PET e i trucioli di PET e, in misura minore, la SION rivista entrata in vigore nel settembre 2005, ossia durante il periodo dell’inchiesta del riesame. In altre parole, Jindal era autorizzata a importare in esenzione da dazio, ai sensi di tali norme, quantitativi di materia prima superiori a quelli effettivamente richiesti dal suo processo di fabbricazione. Ciò ha reso il registro del consumo, conformemente all’FPT 2004-09 indiano, un elemento di verifica decisivo. Tuttavia, il registro in questione non veniva tenuto correttamente né controllato dal GOI. La società ha sostenuto che il GOI procederà a una rettifica del guadagno in eccesso quando le licenze saranno scadute, vale a dire dopo 30 mesi dal rilascio della licenza, dato che è pratica corrente utilizzare le due proroghe ammesse di 6 mesi ciascuna. Tuttavia, non è stato possibile verificare questa affermazione, dal momento che nessuna licenza utilizzata da Jindal è stata ancora svincolata.

(27)

I cambiamenti riguardanti l’amministrazione dell’FPT 2004-09, divenuti effettivi nell’autunno del 2005 (invio obbligatorio del registro del consumo alle autorità indiane nel quadro della procedura di svincolo) non erano stati ancora applicati nel caso di Jindal. Pertanto, in questa fase, non è stato possibile procedere alla verifica dell’attuazione de facto di questa disposizione.

d)   Conclusioni

(28)

L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovverosia la mancata corresponsione dei dazi all’importazione rappresenta un contributo finanziario del GOI che ha conferito un vantaggio a Jindal migliorando la sua liquidità.

(29)

Inoltre, i quattro sottoregimi utilizzati da Jindal [ossia quelli di cui ai punti da i) a iv)] dipendono per legge dall’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e passibili di compensazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro dei regimi in questione, avere diritto ad alcun vantaggio. Ciò vale ovviamente per i regimi i), ii) e iv), ma anche l’ALS per le esportazioni presunte adempie al criterio nella fattispecie, perché la fornitura a un’EOU mira, da ultimo, alle esportazioni effettive.

(30)

Nessuno dei sottoregimi in oggetto può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Essi non sono conformi alle norme severe enunciate nell’allegato I, punto i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non ha applicato efficacemente il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le SION relative al prodotto in esame non si sono rivelate sufficientemente precise. Esse non possono essere considerate un metodo di verifica del consumo reale, poiché, essendo eccessivamente generose, non permettono al GOI di verificare con sufficiente precisione la quantità di fattori produttivi consumati nella produzione di esportazione. Inoltre, il GOI non ha controllato efficacemente la corretta tenuta del registro del consumo.

(31)

L’impresa, nelle sue osservazioni successive alla comunicazione, ha asserito di tenere un registro del consumo corretto grazie a un sistema di verifica adeguato, conformemente all’allegato II del regolamento di base. L’impresa ha inoltre affermato che l’ALS funziona come regime sostitutivo, di modo che i fattori produttivi esenti dai dazi possano essere utilizzati per fabbricare prodotti venduti internamente, purché i fattori produttivi esenti dai dazi siano, direttamente o attraverso la sostituzione, consumati nella produzione di merci successivamente esportate entro un lasso di tempo ragionevole. Tuttavia, anche se teneva un registro del consumo della materia prima per fabbricare una quantità del prodotto in esame, l’impresa non dispone di un sistema con il quale si potesse stabilire quali fattori produttivi erano utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità, come stabilito dall’FTP 2004-09 (appendice 23) e a norma dell’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base. In aggiunta, essa non dispone di un sistema con il quale si possa stabilire che la quantità del fattore produttivo per il quale viene chiesta la restituzione non ecceda la quantità del prodotto analogo esportato, conformemente all’allegato III, titolo II, paragrafo 2. In questo caso, dopo un’attenta valutazione, si afferma che non vi è alcun nesso tra il fattore produttivo consumato esente dai dazi e il prodotto esportato e che, quindi, non esiste alcun sistema di verifica adeguato.

(32)

I sottoregimi risultano quindi compensabili.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(33)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato come segue: il numeratore è la somma dei dazi all’importazione precedenti (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sul materiale importato nel quadro dei sottoregimi i), ii) e iii) rispettivamente applicabili alle importazioni mediante il produttore intermedio; per quanto concerne il sottoregime iv), il numeratore è la somma dei dazi all’importazione precedenti sui fattori produttivi usati nella fabbricazione del prodotto in questione durante il periodo dell’inchiesta del riesame.

(34)

L’impresa afferma, nelle sue osservazioni successive alla comunicazione, che i dazi doganali per le materie prime necessarie alla produzione di fogli di PET sono diminuiti dal 15 % al 7,5 % dal marzo 2006, ossia dopo il termine del periodo dell’inchiesta, e chiede che la Commissione tenga conto di questo cambiamento nel calcolare il tasso di sovvenzione per l’ALS. Tuttavia, benché ci siano stati episodi verificatisi dopo il periodo dell’inchiesta che sono stati presi in considerazione, si tratta di circostanze eccezionali che non sembrano applicarsi nel presente caso. Di conseguenza, in base all’articolo 5 e all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, la richiesta va respinta.

(35)

L’impresa afferma ancora, nelle sue osservazioni successive alla comunicazione, che i vantaggi nel quadro del sottoregime iv) consistevano, di fatto, nella differenza di prezzo tra gli acquisti nazionali regolari dei fattori produttivi e gli acquisti dei fattori produttivi a fronte dell’annullamento dell’ALS, producendo a tal fine alcuni calcoli senza addurre elementi di prova giustificativi. Tuttavia, il vantaggio viene calcolato sulla base del dazio precedente presente nella licenza, poiché il prezzo di vendita/acquisto del materiale è una decisione puramente commerciale e non altera l’importo del dazio non corrisposto. In ogni caso, questa affermazione è stata resa dopo il primo invio della comunicazione e, poiché la Commissione non ha avuto la possibilità di verificarla, è stata respinta.

(36)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. Viene preso come numeratore l’intero importo dei dazi all’importazione precedenti e non le restituzioni eccessive/esenzioni, come ha chiesto l’impresa, perché l’ALS non adempie alle condizioni stabilite all’allegato II del regolamento di base. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si è preso come denominatore il fatturato delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta del riesame. La società ha sostenuto che le esportazioni presunte debbono essere incluse nel fatturato totale delle esportazioni della società durante il periodo dell’inchiesta del riesame. Tuttavia, poiché queste operazioni non sono, in realtà, esportazioni ma piuttosto vendite al mercato interno, non possono essere classificate correttamente come esportazioni e non sono state quindi incluse nell’importo del fatturato totale delle esportazioni.

(37)

Il tasso di sovvenzione stabilito per l’ALS ammonta al 14,68 %.

2.   Regime del credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»)

a)   Base giuridica

(38)

Una descrizione del DEPBS si trova al paragrafo 4.3 dell’FTP 2004-09.

b)   Ammissibilità

(39)

Non risulta che Jindal usasse il DEPBS durante il periodo dell’inchiesta del riesame; non sono perciò necessarie ulteriori analisi della compensabilità di tale regime.

3.   Regime delle unità orientate all’esportazione e delle zone economiche speciali (Export Oriented Unit Scheme — «EOUS»/Special Economic Zones Scheme — «SEZS»)

a)   Base giuridica

(40)

La descrizione dettagliata di tali sistemi si trova nel capitolo 6 dell’FTP 2004-09, nel manuale HOP 2004-09, volume I (EOUS), nel SEZ Act 2005 e nelle relative norme (SEZS).

b)   Ammissibilità

(41)

A eccezione delle società commerciali pure, tutte le imprese che intendono esportare una determinata quantità della loro produzione di beni o servizi possono essere costituite nel quadro di un SEZS o di un EOUS. Si è accertato che Jindal ha beneficiato del regime EOUS e non del SEZS durante il periodo dell’inchiesta del riesame. Di conseguenza, l’analisi si concentra esclusivamente sull’EOUS.

c)   Attuazione pratica

(42)

Un’EOU può avere sede ovunque sul territorio indiano. Il regime EOU è complementare al regime SEZ.

(43)

La domanda di status EOU deve indicare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Il riconoscimento come società ammessa a beneficiare del regime EOU è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.

(44)

Una condizione fondamentale per beneficiare del regime EOU, prevista nell’FTP 2004-09, è quella di ottenere un reddito netto in valuta straniera (di seguito «NFE»), vale a dire che nel periodo di riferimento (5 anni) il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate.

(45)

Le EOU beneficiano dei seguenti vantaggi:

i)

esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione o alla trasformazione o collegati a tali attività;

ii)

esenzione dalle accise sui beni acquistati da fonti locali;

iii)

rimborso dell’imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale;

iv)

agevolazione di vendita fino al 50 % del valore fob delle esportazioni sul mercato interno (la cosiddetta domestic tariff area — DTA) a fronte del pagamento dei dazi agevolati;

v)

esenzione dell’imposta sul reddito normalmente prevista per le vendite destinate all’esportazione, conformemente al capitolo 10B dell’Income Tax Act (legge sull’imposta sul reddito), per un periodo di 10 anni dall’inizio delle attività e non oltre il 2010;

vi)

possibilità di una partecipazione di capitale straniero del 100 %.

(46)

Conformemente al capitolo 65 della legge doganale (Customs Act), le unità che beneficiano di questi sistemi sono soggette alla vigilanza delle autorità doganali. Esse hanno l’obbligo legale di tenere una contabilità accurata, nel formato indicato, relativa a tutte le importazioni, al consumo e all’utilizzo di tutti i materiali importati nonché alle esportazioni effettuate. Tali documenti dovrebbero essere presentati periodicamente alle autorità competenti («relazioni trimestrali e annuali»). Tuttavia, il paragrafo 6.11.2 dell’FTP 2004-09 prevede che alle EOU non venga mai richiesto di stabilire, per ogni partita di merce importata, un collegamento con le esportazioni, con i trasferimenti ad altre unità, con le vendite DTA o con le scorte.

(47)

Le vendite sul mercato interno sono spedite e registrate sulla base di autocertificazione. La spedizione delle partite di merci destinate all’esportazione di una EOU è controllata da un funzionario doganale, di stanza permanente presso l’unità.

(48)

Jindal ha utilizzato l’EOU per importare beni strumentali in esenzione dai dazi all’importazione e per ottenere il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite pagata sulle merci acquistate a livello locale. Non ha utilizzato l’esenzione dai dazi all’importazione sulle materie prime, dal momento che l’agevolazione EOU, per produrre fogli di PET, usa i trucioli di PET come materie prime. Tali trucioli di PET sono prodotti in un’altra unità dell’impresa da materie prime acquistate nell’ambito dell’ALS.

d)   Conclusioni sul regime EOU

(49)

L’esenzione di cui beneficiano le EOU da due tipi di dazi sulle importazioni (i dazi doganali di base e i dazi doganali speciali supplementari) e il rimborso delle imposte centrali sulle vendite rappresentano, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, un contributo finanziario concesso dal GOI. Applicando tale sistema, la pubblica amministrazione rinuncia a entrate obbligatorie e conferisce un vantaggio alla EOU, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto la EOU risparmia liquidità.

(50)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base, l’esenzione dai dazi doganali di base e dai dazi doganali speciali supplementari e il rimborso delle imposte sulle vendite costituiscono sovvenzioni. Inoltre, tali provvedimenti sono condizionati di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenuti specifici e passibili di compensazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di esportazione di una EOU, di cui al paragrafo 6.1 dell’FTP 2004-09, è una conditio sine qua non per ottenere gli incentivi.

(51)

Inoltre, è stato confermato che il GOI non dispone di un sistema o di un procedimento di verifica efficace per confermare se e per quale importo i fattori di produzione acquistati in esenzione dal dazio o dall’imposta sulle vendite siano stati impiegati nella fabbricazione del prodotto esportato (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). In ogni caso, l’esenzione dai dazi sui beni strumentali non è un sistema di restituzione del dazio permissibile, in quanto i beni non sono immessi nel processo produttivo.

(52)

Il GOI non ha effettuato esami ulteriori sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, sebbene siano normalmente previsti ove non esista un effettivo meccanismo di verifica (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), né è riuscito a dimostrare che non si trattano di un caso di restituzione eccessiva.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(53)

Di conseguenza, il vantaggio compensabile corrisponde all’esenzione della totalità dei dazi (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) normalmente dovuti al momento dell’importazione e al rimborso dell’imposta sulle vendite, entrambi durante il periodo dell’inchiesta del riesame.

i)   Rimborso dell’imposta centrale sulle vendite sui beni acquistati in ambito locale

(54)

Il numeratore si ottiene nel modo che segue: l’ammontare della sovvenzione è stato calcolato sulla base dell’imposta sulle vendite rimborsata sugli acquisti effettuati, durante il periodo dell’inchiesta del riesame, per il settore della produzione, ossia tra l’altro per componenti e materiali da imballaggio. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state dedotte a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(55)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato generato da tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari allo 0,04 %.

ii)   Esenzione dai dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali speciali supplementari) e rimborso dell’imposta centrale sulle vendite relativamente ai beni strumentali

(56)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio è stato calcolato in base all’ammontare dei dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati e all’ammontare delle imposte sulle vendite rimborsate all’acquisto di beni strumentali, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria del prodotto in esame. La società ha sostenuto che il tasso di ammortamento deve essere quello da essa indicato nei suoi rendiconti finanziari; tuttavia, la disposizione dell’articolo 7, paragrafo 3, è interpretata in riferimento al tasso di ammortamento specificato nella legislazione applicabile alla società, in questo caso il tasso specificato nel Companies Act 1956. L’importo in tal modo calcolato, imputabile al periodo dell’inchiesta del riesame, è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati durante tale periodo, per rispecchiare il valore del vantaggio nel tempo e determinare così l’intero vantaggio conferito al beneficiario da questo sistema. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. L’argomento invocato dalla società, secondo cui le esportazioni presunte devono essere incluse nel fatturato totale delle esportazioni, è stato respinto per le ragioni indicate sopra al considerando 36. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari all’1,26 %.

(57)

Pertanto, il margine di sovvenzione complessivo di cui ha beneficiato Jindal nel quadro del sistema EOU è risultato pari all’1,3 %.

4.   Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)

a)   Base giuridica

(58)

Una descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al capitolo 5 dell’FTP 2004-2009 e al capitolo 5 del manuale HOP 2004-09, volume I.

b)   Ammissibilità

(59)

Possono beneficiare del regime tutti i produttori-esportatori e operatori commerciali-esportatori collegati a produttori o a fornitori di servizi. Risulta che Jindal abbia beneficiato di questo regime durante il periodo dell’inchiesta del riesame.

c)   Attuazione pratica

(60)

Se rispetta l’obbligo di esportare i prodotti, un’impresa può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, usati fino a dieci anni d’età) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tal fine, su domanda e dietro versamento di un’imposta, il GOI rilascia una licenza EPCG. Dall’aprile 2000, il regime prevede una riduzione del 5 % del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere immessi, per un certo periodo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione.

d)   Conclusioni sull’EPCGS

(61)

L’EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, dal momento che il GOI rinuncia alle rendite altrimenti dovute. La riduzione dei dazi avvantaggia inoltre l’esportatore, che vede la propria liquidità migliorata dai dazi all’importazione risparmiati.

(62)

Il regime EPCGS è poi condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni, dato che tali licenze non vengono concesse senza un impegno a esportare. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.

(63)

Il regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I sistemi consentiti, di cui all’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non vengono consumati nella produzione dei beni esportati.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(64)

Il numeratore si ottiene nel modo che segue: conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo pari a un periodo di ammortamento di tali beni considerato normale nell’industria dei fogli di PET che, per le ragioni indicate sopra al considerando 56, si ritiene essere corrispondente al tasso specificato nel Companies Act 1956 e non a quello indicato dalla società. A tale importo sono stati aggiunti gli interessi perché corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base sono state dedotte le spese sostenute per ottenere la sovvenzione.

(65)

L’impresa afferma che i beni strumentali importati in esenzione dai dazi nell’ambito del regime ECPG da usare nell’unità Khanvel non sono stati più utilizzati e che il vantaggio relativo a tali beni non deve essere incluso nel numeratore. Tuttavia, dal momento che non esistono prove secondo le quali l’impresa non possiede più tali beni o che non li riutilizzerà in futuro, la Commissione si vede costretta a respingere tale argomentazione.

(66)

Secondo l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame generato durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione è concessa in base all’andamento delle esportazioni. L’argomento invocato dalla società, secondo cui le esportazioni presunte devono essere incluse nel fatturato totale delle esportazioni, è stato respinto per le ragioni indicate sopra al considerando 36. La sovvenzione ottenuta da Jindal è pari all’1,11 %.

5.   Regime di esenzione dall’imposta sul reddito da esportazione (Export Income Tax Exemption Scheme — «EITES»)

a)   Base giuridica

(67)

La base giuridica di questo regime è l’Income Tax Act 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria. Quest’ultima stabilisce ogni anno la base per la riscossione delle imposte, nonché le esenzioni e deduzioni che è possibile far valere. Le EOU possono far valere, per esempio, le esenzioni dall’imposta sul reddito di cui alla sezione 10B dell’Income Tax Act 1961.

b)   Attuazione pratica

(68)

Poiché non risulta che Jindal abbia goduto di benefici a titolo dell’EITES, non occorre un’ulteriore analisi della compensabilità di questo regime.

6.   Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — «ECS»)

a)   Base giuridica

(69)

I dettagli relativi a tale regime si trovano nella Master Circular IECD n. 5/04.02.01/2002-03 (crediti all’esportazione in valuta straniera) e nella Master Circular IECD n. 10/04.02.01/2003-04 (crediti all’esportazione in rupie), pubblicate dalla Banca centrale indiana (RBI) e destinate a tutte le banche commerciali indiane.

b)   Ammissibilità

(70)

Possono beneficiare del regime i produttori-esportatori e gli operatori commerciali-esportatori. Risulta che Jindal abbia beneficiato di questo regime durante il periodo dell’inchiesta del riesame.

c)   Attuazione pratica

(71)

Nel quadro di questo regime, la RBI fissa ufficialmente i tassi massimi di interesse applicabili ai crediti all’esportazione sia in valuta estera sia in rupie indiane, che le banche commerciali possono praticare nei confronti degli esportatori «per rendere loro accessibile il credito a tassi competitivi a livello internazionale». L’ECS si compone di due sottoregimi: il Pre-Shipment Export Credit Scheme o «packing credit» (regime di crediti all’esportazione pre-spedizione), che fornisce crediti attribuiti ad un esportatore per finanziare acquisto, trasformazione, fabbricazione, imballaggio e/o spedizione dei beni prima dell’esportazione, e il Post-Shipment Export Credit Scheme (regime di crediti all’esportazione post-spedizione), che fornisce prestiti per consolidare il capitale circolante per finanziare i crediti a breve termine per l’esportazione. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare un certo quantitativo del credito netto al finanziamento delle esportazioni.

(72)

Grazie a queste Master Circulars della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi di interesse migliori di quelli dei crediti commerciali normali (crediti per cassa), che sono a livello di mercato.

d)   Conclusioni sull’ECS

(73)

Innanzitutto, diminuendo i costi di finanziamento rispetto a quelli a tassi d’interesse di mercato, i tassi d’interesse agevolati di cui sopra danno all’esportatore un vantaggio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Nonostante il fatto che i crediti agevolati dell’ECS siano concessi da banche commerciali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base il vantaggio è un contributo finanziario concesso da una pubblica amministrazione. La RBI è un ente pubblico, che rientra perciò nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, e istruisce le banche commerciali sulla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici. Questi finanziamenti agevolati equivalgono a una sovvenzione, ritenuta specifica e compensabile poiché ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base i tassi d’interesse agevolati sono condizionati dall’andamento delle esportazioni.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(74)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato per i crediti all’esportazione usati durante il periodo dell’inchiesta del riesame e l’importo che sarebbe stato pagato applicando gli stessi interessi dei normali crediti commerciali usati dall’impresa. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione è condizionata dall’andamento delle esportazioni e non viene concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Jindal si è avvalsa dei benefici dell’ECS ottenendo una sovvenzione pari allo 0,1 %.

7.   Certificato di parziale esenzione dai dazi sull’importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (Duty Free Replenishment Certificate — «DFRC»)

a)   Base giuridica

(75)

La base giuridica di questo regime si trova al paragrafo 4.2 dell’FTP 2004-09.

b)   Attuazione pratica

(76)

Poiché non risulta che Jindal si sia avvalsa dei benefici a titolo del DFRC durante il periodo dell’inchiesta del riesame, non occorre un’ulteriore analisi della compensabilità di questo regime.

III.   Regimi regionali

a)   Base giuridica

(77)

Per incoraggiare l’industrializzazione nelle aree meno sviluppate dello Stato, fin dal 1964 il governo di Maharashtra (GOM) concede vari incentivi a unità di nuova costituzione o in fase di espansione nelle regioni in via di sviluppo del suo territorio, nel quadro di un regime comunemente noto come «Package Scheme of Incentives — PSI» (regime di incentivi). Il regime è stato modificato più volte dalla sua introduzione: il «regime 1993» è stato operativo dal 1o ottobre 1993 al 31 marzo 2001, mentre l’emendamento più recente, il «PSI 2006», introdotto nella primavera del 2006 nell’ambito della politica per l’industria, gli investimenti e le infrastrutture del Maharashtra 2006, resterà operativo fino al 31 marzo 2011. IL PSI del GOM si compone di vari sottoregimi, i principali dei quali sono la concessione diretta mediante la sovvenzione per la promozione industriale, l’esenzione dall’imposta locale sulle entrate e dall’imposta sull’elettricità e il rimborso dell’imposta sul consumo.

(78)

Jindal continua ad avvalersi di incentivi nell’ambito del PSI 1993 fino al maggio 2011 e non a titolo dei regimi successivi. Di conseguenza, solamente il PSI 1993 è stato valutato nell’ambito del caso in esame.

b)   Ammissibilità

(79)

Per poter beneficiare del regime, le imprese devono investire nelle aree meno sviluppate installandovi un nuovo stabilimento industriale o apportando nuovi capitali d’investimento su larga scala per espandere o diversificare uno stabilimento già esistente. A seconda del loro diverso grado di sviluppo economico, le aree in questione sono classificate in varie categorie secondo un grado di sviluppo dal più basso al meno basso. I criteri principali per stabilire l’importo degli incentivi sono: l’area in cui l’impresa è o sarà situata e l’entità degli investimenti che intende realizzarvi.

c)   Attuazione pratica

(80)

Restituzione dell’imposta locale sulle vendite dei beni finiti. I beni sono di solito soggetti all’imposta centrale sulle vendite (per le vendite tra Stati) o, in passato, all’imposta locale sulle vendite (per le vendite all’interno di uno Stato) a diversi livelli, a seconda dello Stato o degli Stati in cui sono effettuate le transazioni. Nell’aprile 2005 la legge fiscale per le vendite all’interno di uno Stato in Maharashtra è stata sostituita da un sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA). Nell’ambito del sistema di esenzione in questione, le unità designate non sono tenute a riscuotere l’imposta sulle vendite relativa alle loro transazioni. Analogamente, le unità designate sono esenti dal versamento dell’imposta locale sulle vendite quando acquistano beni da un fornitore ammissibile a beneficiare del regime. Risulta che Jindal abbia beneficiato di tale esenzione in relazione alle operazioni di vendita durante il periodo dell’inchiesta del riesame.

(81)

Rimborso dell’imposta sull’elettricità. Le unità ammissibili possono ottenere il rimborso dell’imposta sull’elettricità consumata ai fini della produzione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data della produzione commerciale. Nel caso di Jindal, i sette anni sono giunti al termine il 31 marzo 2003. Di conseguenza, Jindal non era più ammissibile al rimborso dell’imposta sull’elettricità.

(82)

Rimborso dell’octroi tax. Octroi è un’imposta riscossa dagli enti locali indiani, GOM compreso, sui beni che oltrepassano il confine territoriale di una città. Le imprese industriali sono autorizzate ad un rimborso dell’octroi tax da parte del GOM se i loro impianti sono situati in certe città precise del territorio dello Stato. L’importo globale rimborsabile è limitato al 100 % dell’investimento in capitale fisso. La sede di Jindal è ubicata al di fuori dei confini della città ed è quindi esente dall’octroi tax rendendo il sottoregime in questione non applicabile in questo caso.

d)   Conclusioni sul PSI 1993 del GOM

(83)

Jindal ha generato soltanto diritti di restituzione dell’imposta sulle vendite di beni finiti durante il periodo dell’inchiesta del riesame, che in passato si sono dimostrati non vantaggiosi per il beneficiario [considerando 114 del regolamento (CE) n. 367/2006]. Di conseguenza, il PSI non è compensabile nel presente caso.

IV.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(84)

Secondo quanto disposto dal regolamento di base, per il produttore-esportatore oggetto dell’inchiesta, l’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili è del 17,1 %. L’importo della sovvenzione supera la soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

REGIME

ALS

EOUS

EPCGS

ECS

TOTALE

 

%

%

%

%

%

Jindal

14,68

1,30

1,11

0,1

17,1

V.   Carattere permanente dei mutamenti cui è andata soggetta la sovvenzione

(85)

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, si è cercato di valutare se basti continuare ad applicare le attuali misure per neutralizzare la sovvenzione compensabile che causa il pregiudizio.

(86)

È risultato, durante il periodo dell’inchiesta del riesame, che Jindal ha continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile delle autorità indiane. Inoltre, il tasso di sovvenzione calcolato durante il riesame è molto più alto di quello emerso dall’inchiesta originale. Non vi è alcuna prova secondo la quale i regimi saranno interrotti o eliminati in un futuro imminente.

(87)

Poiché è dimostrato che l’impresa beneficia di sovvenzioni ben più elevate di quelle precedenti e che è probabile che continui a riceverne in misura superiore a quanto emerso dall’inchiesta originale, si conclude che continuare ad applicare l’attuale misura non basti a neutralizzare la sovvenzione compensabile che causa il pregiudizio e che il livello delle misure vada dunque modificato per riflettere le nuove risultanze.

VI.   Conclusioni

(88)

Viste le conclusioni riguardo al livello di sovvenzione di Jindal e l’incapacità delle esistenti misure di neutralizzare le sovvenzioni compensabili accertate, il dazio compensativo riguardo a Jindal va modificato per riflettere i nuovi livelli di sovvenzione emersi.

(89)

Il dazio compensativo modificato dovrebbe essere portato al nuovo tasso di sovvenzione emerso durante il presente riesame, in quanto il margine di pregiudizio calcolato nell’inchiesta originale resta più elevato.

(90)

Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. Tuttavia, dato che Jindal è soggetta a un dazio antidumping dello 0 % riguardo al prodotto in esame, queste disposizioni non si applicano nel presente caso.

(91)

Jindal, il GOI e l’industria comunitaria sono stati informati degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si raccomanda la modifica delle misure in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Il GOI non ha trasmesso osservazioni e le osservazioni di Jindal sono state oggetto di discussione nei considerando corrispondenti ad ogni specifica osservazione di cui sopra.

(92)

L’impresa, nelle osservazioni successive alla comunicazione, ha chiesto alla Commissione di accettare un impegno relativo ai prezzi per compensare le sovvenzioni compensabili ivi constatate. La Commissione ha esaminato la proposta dell’impresa e ritiene di non poter accettare un impegno relativo ai prezzi. Gli impegni relativi ai prezzi di gruppi di prodotti, come suggerito dall’impresa, consentono un ampio margine di flessibilità di modifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti all’interno del gruppo. I fogli di PET presentano numerose caratteristiche che si evolvono e sono all’origine di un’ampia differenziazione, il che influisce notevolmente sui prezzi di vendita. I cambiamenti di tali caratteristiche incidono pertanto in misura significativa sui prezzi. Per rendere i gruppi più omogenei dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e dei prezzi, si tenta la strada della suddivisione dei gruppi. Ciò, tuttavia, determinerebbe una moltiplicazione dei gruppi che renderebbe il controllo impraticabile, rendendo in particolare difficile alle autorità doganali la distinzione tra tipi di prodotto e classificazione dei prodotti per gruppo al momento dell’importazione. Per tali ragioni, l’accettazione dell’impegno è ritenuta non realistica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base. Jindal ne è stata informata e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Tuttavia, le sue osservazioni non hanno modificato la conclusione di cui sopra.

(93)

Dal momento che la società India Polyfilms Limited, precedentemente collegata a Jindal, si è fusa con Jindal il 1o aprile 1999 e non costituisce più un’entità distinta, è stata depennata dall’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle importazioni prodotte in India dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio definitivo (%)

Codice TARIC addizionale

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1,

New Delhi 110 003, India

12,0

A026

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

12,5

A027

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East),

Mumbai 400 057, India

14,9

A028

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

17,1

A030

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road,

Mumbai 400 039, India

8,7

A031

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar,

Uttar Pradesh, India

19,1

A032

Tutte le altre società

19,1

A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PINHO


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

(3)  GU C 297 del 2.12.2004, pag. 2.

(4)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1288/2006 (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1).

(5)  GU C 180 del 2.8.2006, pag. 90.

(6)  Notifica n. 1 (RE-2006)/2004-2009 del 7.4.2006 del ministero del Commercio e dell’industria del governo dell’India.


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