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Document 32007R0935

Regolamento (CE) n. 935/2007 della Commissione, del 6 agosto 2007 , che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

GU L 206 del 7.8.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/935/oj

7.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/3


REGOLAMENTO (CE) N. 935/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi di ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi acquistati, per l'effettiva durata dell'ammasso.

(2)

Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2006/2007 a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a)

per le uve secche:

i)

0,1257 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 29 febbraio 2008;

ii)

0,0997 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1o marzo 2008;

b)

per i fichi secchi, 0,1083 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203)

(2)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5).


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