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Document 32007R0804

Regolamento (CE) n. 804/2007 della Commissione, del 9 luglio 2007 , recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) per i pescherecci battenti bandiera polacca

GU L 180 del 10.7.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/804/oj

10.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/3


REGOLAMENTO (CE) N. 804/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2007

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) per i pescherecci battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3), fissa un quantitativo di 10 794 tonnellate di merluzzo bianco che può essere pescato nel 2007 nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) da pescherecci battenti bandiera polacca.

(2)

Le informazioni pervenute alla Commissione a seguito dei controlli effettuati dai propri ispettori in relazione alle catture dello stock considerato non corrispondono ai dati trasmessi alla Commissione dalla Polonia.

(3)

Dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che le catture dello stock suddetto effettuate da pescherecci polacchi nel 2007 sono il triplo di quelle dichiarate dalla Polonia. Le possibilità di pesca per tale stock concesse alla Polonia per il 2007 si ritengono pertanto esaurite.

(4)

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Polonia, a decorrere dalla data in cui il suo contingente di cui trattasi si ritiene esaurito, è tenuta a vietare provvisoriamente la pesca dello stock in questione, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture prelevate da tale stock dopo tale data.

(5)

Se la Polonia non prende adeguate misure, è necessario che la Commissione stabilisca di propria iniziativa il momento in cui si ritiene che le catture di merluzzo bianco effettuate nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) da pescherecci battenti bandiera polacca abbiano esaurito il contingente della Polonia e vieti immediatamente a decorrere da tale data la pesca dello stock in questione. È altresì necessario vietare la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dopo tale data da pescherecci battenti bandiera polacca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) effettuate da pescherecci battenti bandiera polacca abbiano esaurito la parte del contingente concesso alla Polonia per il 2007 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Divieti

La pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico (Suddivisioni 25-32 acque UE) da parte di navi battenti bandiera polacca è vietata dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2007. In tale periodo sono inoltre vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle catture provenienti da tale stock effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.).

(3)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento n. 609/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 33).


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