This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R0641
Commission Regulation (EC) No 641/2007 of 11 June 2007 registering a name in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications Banon (PDO)
Regolamento (CE) n. 641/2007 della Commissione, dell' 11 giugno 2007 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Banon (DOP)
Regolamento (CE) n. 641/2007 della Commissione, dell' 11 giugno 2007 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Banon (DOP)
GU L 150 del 12.6.2007, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
12.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 641/2007 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2007
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Banon (DOP)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda presentata dalla Francia per la registrazione della denominazione «Banon» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
|
Classe 1.3. |
Formaggi |
FRANCIA
Banon (DOP)