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Document 32007R0501

Regolamento (CE) n. 501/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

GU L 119 del 9.5.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/501/oj

9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/1


REGOLAMENTO (CE) N. 501/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con l’allargamento dell’Unione europea, il numero di piccole e medie imprese (PMI) che utilizzano alluminio greggio non legato per la fabbricazione di prodotti industriali semilavorati e finiti è significativamente aumentato. Inoltre, la situazione del mercato nell’Unione europea è notevolmente cambiata in seguito alle acquisizioni di imprese comunitarie da parte di gruppi industriali di livello mondiale ed all’ulteriore concentrazione dei produttori di alluminio sul mercato mondiale. Nel contempo i costi dell’elettricità, che è un elemento di costo importante nella produzione di alluminio non legato, sono sensibilmente aumentati e lo sviluppo dell’economia mondiale ha determinato una penuria a livello di approvvigionamenti di alluminio greggio.

(2)

Questi fattori hanno provocato un aumento significativo dei prezzi dell’alluminio greggio e hanno impedito, in larga misura, gli acquisti in franchigia di tale prodotto da parte delle piccole e medie industrie utilizzatrici di alluminio non legato. Il pagamento di dazi doganali del 6 % per la materia prima greggia mette dunque a rischio la competitività di tali imprese e costituisce una minaccia per la sopravvivenza di un gran numero di esse.

(3)

La scomparsa di queste imprese dal mercato comunitario porterebbe certamente ad un calo della concorrenza per i prodotti semilavorati di alluminio su tale mercato. Inoltre essa avrebbe effetti negativi sull’occupazione a livello comunitario, segnatamente in alcune zone rurali dei nuovi Stati membri. La sospensione parziale dei dazi doganali per l’alluminio non legato avrebbe pertanto l’effetto di migliorare in una certa misura la competitività delle PMI e di conseguenza di aumentare la concorrenza per i prodotti semilavorati e finiti di alluminio sul mercato comunitario.

(4)

Occorre peraltro tener conto degli effetti che la sospensione dei dazi doganali avrebbe sulle fabbriche di alluminio non legato ancora esistenti nella Comunità e nei paesi in cui si applica un regime tariffario preferenziale con l’Unione europea. Quasi tutte queste fabbriche appartengono, direttamente o indirettamente, ad importanti gruppi industriali che hanno sede al di fuori dell’Unione europea. L’alluminio prodotto in queste fabbriche e consegnato in franchigia è principalmente destinato a subire ulteriori trasformazioni nelle imprese collegate a questi gruppi industriali. Per le PMI indipendenti resta disponibile soltanto una quota alquanto limitata di tali consegne di alluminio non legato. Tuttavia, in considerazione del livello relativamente elevato dell’aliquota convenzionale del dazio del 6 %, la sospensione parziale autonoma di tale dazio avrà un impatto sulla redditività della produzione e delle successive operazioni di trasformazione effettuate da dette fabbriche, a causa di una maggiore pressione dei prezzi sui prodotti ottenuti con la trasformazione e sull’alluminio greggio venduto sul libero mercato alle società indipendenti.

(5)

In tale contesto, è opportuno sospendere parzialmente il dazio autonomo. Ciò consentirà alle PMI indipendenti di diminuire i loro costi e di beneficiare di un significativo aumento della competitività.

(6)

Questa sospensione parziale del dazio autonomo applicabile all’alluminio greggio non legato risulta opportuna per tenere nel debito conto gli interessi economici degli operatori interessati.

(7)

Tenuto conto di possibili futuri cambiamenti nel mercato dell’alluminio greggio non legato, è opportuno prevedere un riesame tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.

(8)

Poiché la sospensione parziale riguarda tutti i prodotti che rientrano nel codice NC 7601 10 00 e in considerazione del carattere permanente della misura, occorre modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), titolo XV, capitolo 76, del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo nella terza colonna del codice NC 7601 10 00 è sostituito dal seguente:

«6 (2)

Articolo 2

Tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, può adeguare il dazio autonomo del 3 % per l’alluminio greggio non legato che rientra nel codice NC 7601 10 00.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

(2)  Dazio autonomo: 3».


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