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Document 32007R0433
Commission Regulation (EC) No 433/2007 of 20 April 2007 laying down the conditions for granting special export refunds for beef and veal (Codified version)
Regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007 , che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine (Versione codificata)
Regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007 , che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine (Versione codificata)
GU L 104 del 21.4.2007, pp. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 338M del 17.12.2008, pp. 926–931
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835
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21.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 433/2007 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2007
che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione nel settore delle carni bovine (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
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(2) |
L’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 ha stabilito le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo. |
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(3) |
Attesa la situazione del mercato della Comunità e le possibilità di smercio di taluni prodotti del settore delle carni bovine, che potrebbero essere acquistati all'intervento, è opportuno prevedere a quali condizioni sia possibile concedere restituzioni particolari all'esportazione per tali prodotti, ove siano destinati a taluni paesi terzi, al fine di ridurre gli acquisti all'intervento. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I prodotti che soddisfano alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento possono beneficiare di restituzioni particolari all'esportazione.
2. Il presente regolamento si applica alle carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, esportate a destinazione di taluni paesi terzi.
3. Se una carcassa o una sella sono presentate con il fegato o i rognoni, il loro peso è diminuito di:
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a) |
5 kg per il fegato e i rognoni; |
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b) |
4,5 kg per il fegato; |
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c) |
0,5 kg per i rognoni. |
Articolo 2
1. Il beneficio di una restituzione particolare all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti esportati provengono da bovini adulti maschi.
2. La prova di cui al paragrafo 1 è data da un attestato conforme all’ allegato I, rilasciato su richiesta degli interessati dall'organismo d'intervento o da qualsiasi altra autorità all'uopo designata dallo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.
Questo attestato deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e deve essere trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato di pagare le restituzioni dopo l'espletamento di dette formalità. Quest’ultimo avviene nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.
Articolo 3
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il controllo dei prodotti e per il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 2. Tali condizioni possono specificare un quantitativo minimo.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti tra il momento del controllo e la loro uscita dal territorio geografico della Comunità o la loro consegna alle destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (4). Tali misure implicano in particolare l'identificazione di ciascun prodotto mediante una stampigliatura indelebile o una sigillatura di ogni quarto. La macellazione e l'identificazione hanno luogo nel macello designato dall'interessato nella domanda di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
Qualora carcasse o mezzene siano sezionate, al di fuori del macello, in quarti anteriori e quarti posteriori, l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, può sostituire l’attestato di cui all’articolo 2, rilasciato per carcasse o mezzene, con attestati rilasciati per quarti, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni per il loro rilascio.
Articolo 4
Il regolamento (CEE) n. 32/82 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).
(3) Cfr. allegato II.
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
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Regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 752/82 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 2304/82 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 631/85 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 2688/85 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 3169/87 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1 |
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Regolamento (CE) n. 2326/97 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 744/2000 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione |
limitatamente all'articolo 1 |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
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Regolamento (CEE) n. 32/82 |
Presente regolamento |
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Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 1, paragrafo 3, alinea |
Articolo 1, paragrafo 3, alinea |
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Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) |
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Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) |
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Articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera c) |
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Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
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Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, prima frase |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma |
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Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, seconda e terza frase |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Articolo 4 |
— |
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— |
Articolo 4 |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Allegato |
Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato III |