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Document 32007R0372

Regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007 , che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 92 del 3.4.2007, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 254–257 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/372/oj

3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/9


REGOLAMENTO (CE) N. 372/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

dopo aver consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA»),

considerando quanto segue:

(1)

Nel 1999 il comitato scientifico dell’alimentazione ha assegnato all’olio di soia epossidato (ESBO) una dose giornaliera tollerabile (DGA) di 1 mg/kg di peso corporeo al giorno. Questa DGA porta ad un limite di migrazione specifica (LMS) di 60 mg/kg di prodotto alimentare per i materiali e gli oggetti di materia plastica nella direttiva 2002/72/CE della Commissione (2).

(2)

La direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (3) chiarisce che le guarnizioni dei coperchi rientrano nell’ambito della direttiva 2002/72/CE. Essa prevede che gli Stati membri devono adottare misure entro il 1o aprile 2008 che permettono la libera circolazione delle guarnizioni nei coperchi se sono conformi al LMS. Le guarnizioni dei coperchi non conformi sono vietate a partire dal 1o giugno 2008.

(3)

È necessario regolare l’immissione sul mercato di tali prodotti in attesa dell’attuazione della direttiva 2007/19/CE.

(4)

Dati recenti provenienti dagli Stati membri e dalla Svizzera dimostrano che la concentrazione di ESBO negli alimenti grassi, come salse e verdure o pesce sottolio, raggiunge 1 150 mg/kg. Con valori così elevati la DGA può essere superata da parte dei consumatori.

(5)

Recentemente gli operatori del settore hanno mostrato interesse nell’utilizzo di altri plastificanti come sostituti per l’ESBO che hanno o un DGA maggiore o migrano meno. Sono quindi necessarie norme specifiche per tali sostanze sostitutive.

(6)

Inoltre la situazione legale per tali prodotti è attualmente incerta. La direttiva 2002/72/CE è relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica, e alle loro parti, che consistono unicamente di plastica o sono composti da due o più strati che consistono unicamente di plastica. Le guarnizioni dei coperchi metallici possono essere considerate come parte in plastica di un materiale o articolo e quindi rientrare nell’ambito della direttiva 2002/72/CE oppure, in alternativa, come copertura in plastica su un substrato metallico, e quindi non rientrare nell’ambito della direttiva 2002/72/CE.

(7)

Di conseguenza gli Stati membri applicano attualmente norme divergenti che possono porre barriere al commercio.

(8)

È quindi necessario fissare limiti di migrazione specifica transitori per la somma di taluni plastificanti utilizzati nelle guarnizioni dei coperchi in contatto con alimenti grassi, in modo che la libera circolazione di tali prodotti non sia messa in pericolo, mentre i coperchi e gli alimenti che costituiscono un rischio significativo siano immediatamente esclusi dal mercato e nello stesso tempo l’industria abbia il tempo sufficiente per finalizzare lo sviluppo di guarnizioni che sono conformi ai LMS fissati nella direttiva 2002/72/CE, come modificata dalla direttiva 2007/19/CE.

(9)

I LMS transitori vanno fissati ad un livello che assicuri normalmente il non superamento della DGA, tenendo conto del consumo medio degli alimenti in questione e del parere emesso dall’EFSA il 16 marzo 2006, che indica che il livello di plastificanti presenti nel 90 % degli alimenti grassi contenuti in vasi di vetro si trova al di sotto dei 300 mg/kg di prodotto alimentare.

(10)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coperchi che contengono strati di plastica o rivestimenti di plastica, che formano le guarnizioni di tali coperchi che insieme sono composti da due o più strati di vari tipi di materiale possono essere immessi nel mercato della Comunità se sono conformi alle restrizioni e alle specifiche indicate nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica fino al 30 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/79/CE (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35).

(3)  GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17.


ALLEGATO

Restrizioni e specifiche relative ai plastificanti utilizzati nelle guarnizioni dei coperchi

N. rif.

CAS

Ragione sociale

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

88640

008013-07-8

Olio di soia epossidato (ESBO)

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test con il simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (1)  (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, LMS = 30 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

30401

Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test con il simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale del coperchio a contatto con gli alimenti e del contenitore sigillato

76815

Poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22 pari, lineari

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

93760

000077-90-7

Tri-n-butil acetil citrato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

56800

030899-62-8

Monolaurato diacetato di glicerina

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

30340

330198-91-9

Acido 12-(acetossi) stearico, 2,3-bis(acetossi) di propil, estere

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

76866

Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo

LMS = 30 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 5 mg/dm2 della superficie totale del coperchio a contatto con gli alimenti e del contenitore sigillato


(1)  «LMS» significa limite di migrazione specifica.

(2)  LMS(T) significa in questo caso che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate con i numeri di riferimento 88640, 30401, 76815, 93760, 56800 e 30340 non deve superare il limite di migrazione specifica.


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