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Document 32007R0309
Council Regulation (EC) No 309/2007 of 19 March 2007 amending the Financial Regulation of 27 March 2003 applicable to the 9th European Development Fund
Regolamento (CE) n. 309/2007 del Consiglio, del 19 marzo 2007 , che modifica il regolamento finanziario, del 27 marzo 2003 , per il 9 o Fondo europeo di sviluppo
Regolamento (CE) n. 309/2007 del Consiglio, del 19 marzo 2007 , che modifica il regolamento finanziario, del 27 marzo 2003 , per il 9 o Fondo europeo di sviluppo
GU L 82 del 23.3.2007, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 4M del 8.1.2008, p. 235–237
(MT)
In force
23.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 309/2007 DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2007
che modifica il regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’accordo di partenariato concluso tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo ACP-CE»),
vista la decisione n. 5/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 giugno 2005, relativa alle misure transitorie applicabili dalla data della firma alla data dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto (2),
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (3),
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (4) («accordo interno»), in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Corte dei conti (5),
previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 marzo 2003 il Consiglio ha adottato il regolamento finanziario per il 9o Fondo europeo di sviluppo (6) che stabilisce il quadro giuridico per la gestione finanziaria del 9o Fondo europeo di sviluppo («FES»). |
(2) |
Tale regolamento fa riferimento, in quanto pietra angolare, al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) («regolamento finanziario generale»). |
(3) |
La decisione n. 2/2002 del Consiglio dei Ministri ACP-CE, del 7 ottobre 2002, relativa all’attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell’allegato IV dell’accordo di Cotonou (8), definisce la regolamentazione generale e i capitolati generali d’oneri applicabili agli appalti di lavori, forniture e servizi finanziati dal FES nonché le norme in materia di procedura di conciliazione e di arbitrato applicabili a tali appalti. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe anticipare le previste modifiche dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE modificato, che farà riferimento in modo più generico alla regolamentazione comunitaria relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti e che dovrebbe essere rispecchiato da riferimenti all’allegato IV negli articoli 74, 76, 77 e 78 del regolamento finanziario applicabile al 9o FES. |
(5) |
È opportuno tener conto degli emendamenti e delle modifiche proposti mediante il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, al fine di favorire l’esecuzione del 9o FES. |
(6) |
Il regolamento finanziario per il 9o Fondo europeo di sviluppo dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo è modificato come segue:
1) |
all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell’ambito della gestione decentrata la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle risorse del FES secondo le modalità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 fatta salva la delega di funzioni residue agli organismi di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»; |
2) |
all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «La possibilità di espletare indirettamente le funzioni d’esecuzione, secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e dell’articolo 15, in caso di gestione decentrata si applica anche alla delega di funzioni residue agli organismi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»; |
3) |
all’articolo 14, paragrafo 3, è inserito il seguente secondo comma: «La Commissione informa ogni anno il Consiglio dei casi e degli organismi interessati, fornendo un’adeguata motivazione per il ricorso alle agenzie nazionali.»; |
4) |
all’articolo 54, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione ha obbligo di pagamento, a valere sulle risorse del FES, ogni qualvolta l’ordinatore competente:
|
5) |
all’articolo 74, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito delle operazioni finanziate dal FES a favore degli Stati ACP sono quelle definite nell’allegato IV dell’accordo ACP-CE.»; |
6) |
gli articoli 76, 77 e 78 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 76 Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE ed alle condizioni previste dall’allegato IV dell’accordo, la Commissione provvede affinché sia garantita, a parità di condizioni, la più ampia partecipazione possibile alle gare per l’aggiudicazione degli appalti finanziati dal FES e garantisce il rispetto dei principi della trasparenza, della proporzionalità, della parità di trattamento e della non discriminazione. Articolo 77 Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE, la Commissione adotta le misure necessarie per istituire, analogamente a quanto disposto dal regolamento finanziario generale, una banca dati centrale in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti che si trovano, ai sensi del disposto dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE, in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e agli appalti finanziati dal FES. Articolo 78 Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE ed alle condizioni previste nell’allegato IV dell’accordo, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la pubblicazione delle gare d’appalto internazionali nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet.»; |
7) |
il titolo V è così rinominato:
«APPALTI IN ECONOMIA E APPALTI IN AMMINISTRAZIONE DECENTRATA INDIRETTA»; |
8) |
l’articolo 80 è sostituito dal seguente: «Articolo 80 1. Il presente titolo disciplina gli appalti in economia e gli appalti in amministrazione decentrata indiretta di cui all’articolo 24 dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE. Si applica, in quanto compatibile, alla cooperazione finanziaria con i PTOM. 2. Nel caso degli appalti in economia, i progetti ed i programmi sono eseguiti direttamente dai servizi pubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che permettano l’assunzione del personale supplementare necessario, come esperti nazionali dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP. La partecipazione della Comunità è limitata alla copertura di misure supplementari e spese d’esecuzione temporanee rigorosamente limitate alle necessità dell’intervento considerato. La gestione finanziaria di un progetto attuato in economia a norma del primo e del secondo comma è realizzata mediante conti di casse di anticipi gestiti da un amministratore e da un contabile, la cui nomina da parte dell’ordinatore nazionale deve essere preventivamente approvata dall’ordinatore competente della Commissione. 3. Nel caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a), affidano compiti inerenti l’esecuzione dei progetti o dei programmi a organismi di diritto pubblico dello Stato o degli Stati ACP interessati ovvero a organismi di diritto privato giuridicamente distinti dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. In tal caso, l’organismo interessato provvede alla gestione ed all’esecuzione del progetto o del programma in luogo dell’ordinatore nazionale. I compiti così delegati possono includere il potere di stipulare contratti nonché la gestione dei contratti e la direzione dei lavori in nome e per conto dello Stato o degli Stati ACP interessati. 4. Gli appalti in economia e gli appalti in amministrazione decentrata indiretta sono attuati sotto forma di un programma di interventi da realizzare e di una stima dei relativi costi, in prosieguo denominato “programma a preventivo”. Il programma a preventivo è un documento contrattuale che fissa i mezzi necessari in termini di risorse umane e materiali, il bilancio preventivo e le modalità tecniche ed amministrative d’attuazione per l’esecuzione di un progetto, in un periodo di tempo determinato, in economia, e possibilmente mediante l’aggiudicazione di appalti pubblici e la concessione di sovvenzioni specifiche. Ogni programma a preventivo è preparato dall’amministratore e dal contabile di cui al paragrafo 2 in caso di appalti in economia, o dall’organismo di cui al paragrafo 3 in caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta, ed è quindi approvato dall’ordinatore nazionale e dall’ordinatore competente della Commissione prima dell’avvio delle attività previste nel documento. 5. Nell’ambito dell’attuazione dei programmi a preventivo di cui al paragrafo 4, le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni devono essere conformi a quelle enunciate, rispettivamente, ai titoli IV e VI. 6. Le convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 51, paragrafo 3 devono contenere disposizioni in ordine all’esecuzione degli appalti in economia o degli appalti in amministrazione decentrata indiretta.»; |
9) |
l’articolo 81 è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica per lo stesso periodo previsto per l’accordo interno.
Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
Horst SEEHOFER
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall’accordo del 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).
(2) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.
(3) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(4) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
(5) GU C 12 del 17.1.2003, pag. 19.
(6) GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(8) GU L 320 del 23.11.2002, pag. 1.