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Document 32007R0087

Regolamento (CE) n. 87/2007 della Commissione, del 29 gennaio 2007 , che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2007 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 800/2006

GU L 21 del 30.1.2007, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/87/oj

30.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/15


REGOLAMENTO (CE) N. 87/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2007

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2007 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 800/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 800/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2006-30 giugno 2007) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2006 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2006-30 giugno 2007. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di gennaio 2007 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 800/2006 è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 144 del 31.5.2006, pag. 7.


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