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Document 32007R0039

Regolamento (CE) n. 39/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007 , che rettifica le versioni bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese del regolamento (CEE) n. 821/68 relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati

GU L 11 del 18.1.2007, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 4–4 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/39/oj

18.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/11


REGOLAMENTO (CE) N. 39/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2007

che rettifica le versioni bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese del regolamento (CEE) n. 821/68 relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 18, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le versioni bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese del punto A.1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (2) differiscono dal testo delle altre lingue ufficiali della Comunità. Al fine di garantire un'applicazione corretta di questa disposizione occorre apportare a queste versioni linguistiche le necessarie rettifiche.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

Mondati:

sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta gran parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti (cfr. note esplicative alla voce 10.03 “Cereali”) ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo, ad esempio per l’orzo vestito, oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)   GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1634/71 (GU L 170 del 29.7.1971, pag. 13).


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